Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 70. Impianti a biomasse. Criteri

1. Il presente Piano Operativo non individua localizzazioni di impianti a biomasse.

2. In attesa del provvedimento regionale di indicazione delle aree escluse, così come indicato al punto 1.2 delle Linee Guida emanate in attuazione al D.Lgs 29 dicembre 2003, n. 387, operano i criteri localizzativi di seguito indicati:

  • - Allegato 1a del PIT-PPR “Norme comuni energie rinnovabili impianti di produzione di energia elettrica da biomasse - Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio”.
  • - Allegato 2 alla scheda A.3 del Piano Ambientale ed Energetico Regionale “Aree non idonee agli impianti di produzione di energia elettrica da biomasse” del Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale nr. 10 del 11.02.2015;
  • - Tavola QC.C04.2 “Sistema dei vincoli biomasse” del PSIM.

3. Si dovranno osservare i seguenti ulteriori criteri, fatto salvo quanto indicato al comma 2:

  • - sia dimostrato il perseguimento degli obiettivi di qualità contenuti nelle schede del paesaggio del PIT/PPRe della Regione Toscana;
  • - sia dimostrata la salvaguardia degli elementi paesaggistici e delle visuali panoramiche dei nuclei e centri antichi;
  • - sia dimostrata la tutela dei caratteri storici ed architettonici dei singoli edifici e dei nuclei antichi nel loro valore d’insieme;
  • - sia esclusa la realizzazione di nuove linee aeree di media e alta tensione, salvo che le condizioni geomorfologiche del terreno rendano impraticabile l’interramento delle linee di connessione;
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Lunedì, 20 Maggio, 2024 - 12:40