Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 77 Sistema degli insediamenti: norme generali

1. Il sistema funzionale degli insediamenti è costituito dai centri abitati e dalle aree di nuovo insediamento; è suddiviso in cinque Unità Territoriali Organiche Elementari (U.T.O.E.), per ciascuna delle quali il Piano Strutturale stabilisce specifici obiettivi, dimensionamenti e dotazioni di standard e servizi.

2. Le U.T.O.E. sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:2.000 "Centri abitati" - elaborato CA, , e così denominate:

  • a. U.T.O.E. 1 - Casello
  • b. U.T.O.E. 2 - La Lora
  • c. U.T.O.E. 3 - Barberino-Cavallina
  • d. U.T.O.E. 4 - Montecarelli
  • e. U.T.O.E. 5 - Galliano

3. Per il sistema degli insediamenti il Piano Strutturale individua il punto di forza nel triangolo profondamente interrelato costituto dai centri del Casello, di Cavallina, e di Barberino, che rappresenta il sistema insediativo centrale del territorio comunale. In esso convergono e da esso si diramano le infrastrutture viarie di collegamento con l'autostrada, con il passo della Futa, con la val di Bisenzio e con l'area del Mugello. Ad essa si connettono anche risorse essenziali per la definizione di un nuovo modello di sviluppo, costituite dal lago di Bilancino e dall'Outlet.

L'area è dunque da considerarsi fortemente interrelata: superando la tradizionale suddivisione in frazioni e località, deve essere assunta come sistema insediativo unitario ed omogeneo, pur prevedendovi tre U.T.O.E. ai fini di una più specifica definizione degli interventi. Vi appare prioritaria la progettazione di una struttura urbana nuova e coerente, che connetta in modo organico e complementare le varie realtà, e nello stesso tempo garantisca ai tessuti quell'immagine urbana solida di cui oggi molte aree sono prive. Si tratta in gran parte di aree un tempo marginali e periferiche rispetto ai centri di antica formazione, che oggi appaiono diventate strategiche nella definizione di nuove centralità.

4. Per tutte le aree di trasformazione comprese nelle U.T.O.E., sia riferite a nuovi interventi che ad aree di completamento o di ristrutturazione urbanistica, sono state redatte le Schede di Trasformazione - elaborato ST, le quali possono comprendere la descrizione di opere di urbanizzazione da realizzare a fronte delle trasformazioni consentite, per garantire il rispetto degli standards che il Piano Strutturale assegna a ciascuna U.T.O.E.

Art. 78 Parcheggi privati

1. Ogni nuova costruzione, anche se in sostituzione di una preesistente costruzione demolita e ogni ampliamento dovrà prevedere parcheggi privati all’aperto o chiusi nella quantità funzionalmente necessaria e comunque nella misura di mq. 1 di superficie di parcheggio al lordo delle murature ogni 3 mq. di nuova SUL in analogia con quanto disposto dall’art. 41 sexies L 1150/1942. Per gli interventi da realizzarsi secondo le norme transitorie di cui all’art.86 del Regolamento Edilizio, la superficie di parcheggio viene verificata in ragione di 1 mq. di superficie al netto delle murature ogni 3 mq. di nuova SUL.

2. Ai fini del rispetto delle dotazioni di parcheggi si assume, laddove esse siano espresse in mq, che ogni 25 mq di superficie di parcheggio debba corrispondere almeno un posto auto, comprensivo degli spazi di accesso e di manovra.

3. Nelle nuove costruzioni, e negli interventi sul patrimonio edilizio esistente realizzato in qualsiasi data, dove il rapporto di 1 mq. di superficie di parcheggio al lordo delle murature ogni 3 mq. di SUL sia inferiore a 25 mq, le autorimesse chiuse potranno avere una dimensione funzionale al ricovero di un’auto e comunque non superiore a mq.25 al lordo delle murature, di superficie di parcheggio. Per gli interventi da realizzarsi secondo le norme transitorie di cui all’art.86 del Regolamento Edilizio, la superficie di parcheggio viene verificata in ragione di 1 mq. di superficie al netto delle murature ogni 3 mq. di nuova SUL.

4. Non è necessario individuare nuovi parcheggi per interventi di ampliamento quando i parcheggi esistenti garantiscano già il requisito di mq. 1 di superficie di parcheggio al lordo delle murature ogni 3 mq. di SUL complessiva. Per gli interventi da realizzarsi secondo le norme transitorie di cui all’art.86 del Regolamento Edilizio, la superficie di parcheggio viene verificata in ragione di 1 mq. di superficie al netto delle murature ogni 3 mq. di nuova SUL.

5. Qualora sia dimostrata l’impossibilita di localizzare (per le caratteristiche dell’intervento o per inaccessibilità) la quantità minima di posti auto richiesta, a compensazione delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale, eventualmente non reperite potrà essere monetizzato con le modalità stabilite da specifico atto comunale.

6. La realizzazione di superfici a parcheggio o parcheggi chiusi sono sempre consentiti in misura superiore ai minimi di cui al presente articolo ma le superfici superiori ai minimi non sono escluse dal computo della SUL ai sensi del REC.

7. Dotazioni minime di parcheggi per edilizia residenziale

  • a. Per tutti gli interventi di nuova costruzione anche se in sostituzione di una preesistente costruzione demolita o di ristrutturazione urbanistica, e per quelli sul patrimonio edilizio esistente con creazione di nuove unità immobiliari dovranno essere garantiti parcheggi per la sosta stanziale nella seguente misura:
    • - Almeno 1 posto auto per ogni alloggio di SUL fino a 54 mq;
    • - Almeno due posti auto per ogni alloggio di SUL fino a 108 mq;
    • - Almeno tre posti auto per ogni alloggio di SUL superiore a 108 mq.
    • - Una quota non inferiore al 40% dei suddetti parcheggi dovrà essere costituita da posti auto scoperti;

8. Dotazioni minime di parcheggi per attività commerciali

Fermo restando il rispetto degli standard previsti dal decreto ministeriale D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, la dotazione di parcheggi necessaria per consentire l'insediamento o ampliamento degli esercizi commerciali, anche in edifici esistenti, è individuata nella misura che segue:

  • a. parcheggi per la sosta stanziale, all'interno degli edifici e nell'area di pertinenza degli stessi, nella misura di un metro quadrato per ogni tre metri quadrati di SUL; per gli esercizi di vicinato i parcheggi per la sosta stanziale possono essere individuati anche su aree pubbliche, ad esclusione delle carreggiate stradali.
  • b. parcheggi per la sosta di relazione, all'interno degli edifici o nell'area di pertinenza degli stessi, ovvero in altre aree o edifici, a condizione che ne sia garantito l'uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi, ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con l'esercizio commerciale stesso, nella misura di seguito individuata per ciascuna tipologia di struttura di vendita:
    • - Per gli esercizi di vicinato i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati almeno nella misura minima di mq. 1 per ogni mq. di superficie di vendita e/o di somministrazione; tale previsione non è obbligatoria nei centri e nuclei storici (zone A), e negli insediamenti consolidati (zone B1) e per le zone B2 relativamente alle attività commerciali esistenti all'entrata in vigore del Regolamento D.P.G.R. 15/R del 01/04/2009. La predetta misura minima può essere ridotta con lo specifico strumento urbanistico attuativo in caso di riqualificazione ambientale, sociale, architettonica, di aree interessate dall'operatività di programmi di riqualificazione della rete commerciale di cui all’art. 98 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28.
    • - Per le medie strutture di vendita i parcheggi di sosta per la relazione sono dimensionati almeno nella misura minima di 1,5 mq per ogni mq di superficie di vendita prevedendo ulteriori parcheggi, nella misura minima di 1 mq per ogni mq di superfici utili coperte aperte al pubblico, per altre attività complementari a quella commerciale. Le aree a parcheggio esterne localizzate in superficie devono essere dotate di alberature di alto fusto di specie tipiche locali nella misura minima di un albero ogni 80 mq di parcheggio, fatte salve particolari disposizioni di tutela storica e ambientale. Nel caso in cui sotto tali parcheggi siano presenti parcheggi interrati potranno essere utilizzate alberature, arbusti o siepi ornamentali.
    • - Per le grandi strutture di vendita i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati almeno nella misura minima di 2 mq per ogni mq di superficie di vendita, prevedendo ulteriori parcheggi, nella misura di 1,5 mq per ogni mq di ulteriori superfici utili coperte aperte al pubblico, per altre attività complementari a quella commerciale. Per la dotazione di alberature si applica la stessa disposizione di cui alle medie strutture di vendita.
  • c. Per l'apertura di nuove attività di vendita al dettaglio dei beni di produzione propria da parte degli artigiani e degli industriali, nei locali di produzione o in locali a questi adiacenti, qualora tali locali costituiscano unità immobiliare autonoma o la superficie destinata alla vendita sia prevalente rispetto a quella destinata alla produzione, è necessario il rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, in rapporto alla superficie aperta al pubblico.
  • d. Per l'insediamento di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è necessario il rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, in rapporto alla superficie di somministrazione, come definita all’articolo 41, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28.

9. Dotazioni minime di parcheggi per attività terziarie

Per le utilizzazioni che seguono sono prescritte le seguenti superfici a parcheggio di relazione:

  • a. direzionale, 40 mq ogni 100 mq di SUL
  • b. impianti per lo spettacolo, sale da giochi, palestre e discoteche: 80 mq. ogni 100 mq. di SUL.

Art. 79 Centri e nuclei storici - Zone A

1. I centri e nuclei storici corrispondono al subsistema comprendente le parti edificate del sistema insediativo di più antico impianto ove insistono edifici e complessi di valore storico, architettonico o ambientale, prevalentemente risalenti al periodo antecedente alla seconda guerra mondiale.

2. Sono rappresentati nell'elaborato cartografico denominato "Indagine sui Centri storici" e nella serie della cartografia denominata CA.

3. I centri e nuclei storici sono classificati zone A ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

4. In queste zone il Piano Strutturale prescrive la tutela del ruolo svolto dai centri storici come permanenza dei valori culturali e tradizionali della comunità, ed il riconoscimento del ruolo ordinatore e di matrice svolto dai tessuti di antica formazione nei confronti di quelli recenti.

5. Per ciascuno degli edifici compresi in dette zone sono state redatte le Schede degli Edifici nei Centri Storici - elaborato SS, comprendenti le prescrizioni e le eventuali limitazioni agli interventi di trasformazione di cui ai commi successivi.

6. In dette zone il Regolamento Urbanistico si attua attraverso interventi Edilizi Diretti, fatto salvo l'obbligo di realizzare le opere di urbanizzazione primaria se ed in quanto carenti, ovvero dove previsto dalle Schede di cui al comma precedente, previa approvazione di un Piano Attuativo.

7. Destinazioni d'uso

  • a. Per gli edifici compresi nelle aree di cui al presente titolo, compatibilmente con la garanzia dell'integrità dell'immobile e dell'ambiente ad esso legato, nonché alle previsioni del piano di classificazione acustica, sono consentite l'introduzione o la permanenza di tutte le destinazioni d'uso di cui all'articolo 10 delle presenti norme, ad esclusione delle funzioni sotto specificate:
    • attività industriali;
    • commerciale: commercio al dettaglio con medie strutture di vendita, commercio al dettaglio con grandi strutture di vendita;
    • commercio all'ingrosso e depositi;
    • agricole e funzioni connesse ai sensi di legge, ad eccezione dell'attività agrituristica;
  • b. le attività artigianali saranno ammesse purché non inquinanti, conformi al Piano di Classificazione acustica, e non generino concentrazione di traffico veicolare;
  • c. In caso di cambio di destinazione d'uso in funzione residenziale di locali posti al Piano Terreno, non saranno ammesse deroghe ai rapporti aero-illuminanti.

8. Interventi sul patrimonio edilizio esistente

  • a. Nelle zone A fuori dai centri storici e nuclei storici sono ammessi esclusivamente interventi fino alla categoria del Restauro;
  • b. Nei Centri e nuclei storici per ciascuna scheda è indicata la categoria di intervento ammissi bile, con la seguente articolazione:
    • Restauro e risanamento conservativo, come definito dall'art. 79, comma 2.c) della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1;
    • RE: ristrutturazione edilizia, come definita dalla L.R. 3 gennaio 2005, n. 1, art. 79, comma 2.d) punto 1), e punto 3) limitatamente agli interventi di addizione funzionale quali realizzazione del sottotetto al fine di renderlo abitabile (esclusivamente al fine dell' adeguamento ai requisiti minimi igienico-sanitari del legittimo utilizzo in atto), creazione di volumi tecnici, scale, ascensori;
    • REAFS: ristrutturazione edilizia, come definita dalla L.R. 3 gennaio 2005, n. 1, art. 79, comma 2.d) punto 1), e punto 3) limitatamente agli interventi di addizione funzionale quali realizzazione del sottotetto al fine di renderlo abitabile (esclusivamente al fine dell' adeguamento ai requisiti minimi igienico-sanitari del legittimo utilizzo in atto), creazione di volumi tecnici, scale, ascensori; inoltre è ammessa la possibilità di realizzare i servizi igienici ove non presenti o inadeguati con le limitazioni prescritte dall' art. 10bis;
    • REAF: ristrutturazione edilizia, come definita dall'art. 79, comma 2.d) punti 1) e 3) della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1, ivi comprese le addizioni funzionali fino ad un massimo del 20% della consistenza esistente, in termini di SUL, alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, salvo quantità inferiori stabilite dalle presenti norme per zone specifiche e con le limitazioni prescritte dall'art.10bis e dal comma d) del presente articolo;
    • addizioni volumetriche non assimilate alla ristrutturazione edilizia, come definite dall'art. 78, comma 1.g) della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1;
    • RU: ristrutturazione urbanistica, come definita dall'art. 78, comma 1.f) della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1.
  • c. Alle categorie di intervento di cui sopra possono essere associate in ciascuna scheda particolari limitazioni o prescrizioni attinenti a:
    • a. +V: elementi e caratteristiche di pregio da tutelare;
    • b. +L: elementi incongrui e/o di degrado da rimuovere.
  • d. Salvo diversa previsione nelle specifiche schede e con le limitazioni di cui alle stesse, sono ammessi inoltre gli interventi pertinenziali di cui al comma 2, lettera e) dell'art. 79 della L.R. 1/05, consistenti nella:
    • demolizione di volumi secondari, come definiti dal R.E.C., facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, anche con diversa articolazione, collocazione e destinazione d'uso, a parità di volume così come previsto dal Regolamento Edilizio stesso;
    • realizzazione all'interno del resede di riferimento di un volume aggiuntivo non superiore al 20% del volume dell'edificio principale con le seguenti limitazioni:
      • dove è prevista RE e l'intervento pertinenziale potrà avvenire solo per la realizzazione di volumi tecnici e autorimesse pertinenziali;
      • dove è prevista l'intervento pertinenziale potrà avvenire nel limite massimo del 20% della consistenza esistente, in termini di SUL, alla data di adozione del Regolamento Urbanistico e con le limitazioni prescritte dall'art.10bis.
      La realizzazione di nuova superficie in misura massima del 20% della SUL alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, rappresenta la quantità totale realizzabile fra SUL e SAL come intervento di addizione funzionale di cui al comma 2) lettera d) punto 3), e intervento pertinenziale di cui al comma 2) lettera e) dell'art. 79 della L.R. 1/2005
  • e. E'inoltre consentita la sopraelevazione fino ad un massimo di due piani fuori terra degli edifici che abbiano superficie utile lorda non inferiore a mq 50, con ingombro non superiore a quello dell’edificio esistente ed altezza utile interna non superiore a m. 3,00.
  • f. Autorimesse pertinenziali

Nelle aree di cui al presente articolo è inoltre consentita la realizzazione di autorimesse pertinenziali, all'interno del resede dell'edificio, nel limite di 1 mq ogni 3 mq di SULA dell'edificio cui l'autorimessa è vincolata, previa sottoscrizione di specifico atto d'obbligo che stabilisca il vincolo di pertinenzialità tra la rimessa e l'unità immobiliare cui essa è vincolata.

9. Nelle aree di cui al presente articolo tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia con addizioni funzionali, interventi di cui alla lettera e) c.2 dell'art.79 della LR 1/2005 e smi,addizione volumetrica, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica, restauro con modifiche esterne, nuova costruzione con esclusione degli annessi agricoli di cui all'art.58 delle NtA, devono preventivamente ottenere il parere della Commissione per il Paesaggio.

10. Aree di Ristrutturazione urbanistica

Nelle Schede degli Edifici nei Centri Storici - elaborato SS sono individuati gli edifici per i quali è ammessa la ristrutturazione urbanistica: in queste aree è ammessa la demolizione e ricostruzione secondo i parametri ed i criteri indicati in ciascuna scheda.

In caso di ricostruzione l'altezza utile interna di ciascun piano non dovrà essere superiore a m. 3,00. Le addizioni funzionali non sono consentite in caso di interventi di ristrutturazione urbanistica. La SULA o la SULP da ricostruire è dimensionata rispetto alla SUL degli edifici da demolire limitatamente alle parti legittime degli stessi e con riferimento alla consistenza complessiva esistente alla data di adozione del Regolamento Urbanistico.

11. Allo scopo di indirizzare secondo criteri omogenei la progettazione degli interventi sugli immobili di cui al presente articolo, è stato redatto l'Allegato "Guida per gli interventi sul patrimonio esistente nei centri storici" - AL3, nel quale sono contenute indicazioni tipologiche, morfologiche e di impiego dei materiali.

12. Qualora la progettazione si discosti sensibilmente, senza adeguata motivazione, dai criteri contenuti nell'Allegato di cui al comma precedente, ciò potrà costituire motivo di diniego - nel caso di istanza di Permesso a Costruire - ovvero di sospensione - nel caso di SCIA.

Art. 79 Centri e nuclei storici - Zone A

1. I centri e nuclei storici corrispondono al subsistema comprendente le parti edificate del sistema insediativo di più antico impianto ove insistono edifici e complessi di valore storico, architettonico o ambientale, prevalentemente risalenti al periodo antecedente alla seconda guerra mondiale.

2. Sono rappresentati nell’elaborato cartografico denominato “Indagine sui Centri storici” e nella serie della cartografia denominata CA.

3. I centri e nuclei storici sono classificati zone A ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

4. In queste zone il Piano Strutturale prescrive la tutela del ruolo svolto dai centri storici come permanenza dei valori culturali e tradizionali della comunità, ed il riconoscimento del ruolo ordinatore e di matrice svolto dai tessuti di antica formazione nei confronti di quelli recenti.

5. Per ciascuno degli edifici compresi in dette zone sono state redatte le Schede degli Edifici nei Centri Storici – elaborato SS, comprendenti le prescrizioni e le eventuali limitazioni agli interventi di trasformazione di cui ai commi successivi.

6. In dette zone il Regolamento Urbanistico si attua attraverso interventi Edilizi Diretti, fatto salvo l'obbligo di realizzare le opere di urbanizzazione primaria se ed in quanto carenti, ovvero dove previsto dalle Schede di cui al comma precedente, previa approvazione di un Piano Attuativo.

7. Destinazioni d’uso

  • a. Per gli edifici compresi nelle aree di cui al presente titolo, compatibilmente con la garanzia dell'integrità dell'immobile e dell'ambiente ad esso legato, nonché alle previsioni del piano di classificazione acustica, sono consentite l'introduzione o la permanenza di tutte le destinazioni d'uso di cui all'articolo 10 delle presenti norme, ad esclusione delle funzioni sotto specificate:
    • - attività industriali;
    • - commerciale: commercio al dettaglio con medie strutture di vendita, commercio al dettaglio con grandi strutture di vendita;
    • - commercio all’ingrosso e depositi;
    • - agricole e funzioni connesse ai sensi di legge, ad eccezione dell’attività agrituristica;
  • b. le attività artigianali saranno ammesse purché non inquinanti, conformi al Piano di Classificazione acustica, e non generino concentrazione di traffico veicolare;
  • c. In caso di cambio di destinazione d’uso in funzione residenziale di locali posti al Piano Terreno, non saranno ammesse deroghe ai rapporti aero-illuminanti.

8. Interventi sul patrimonio edilizio esistente

  • a. Nelle zone A fuori dai centri storici e nuclei storici sono ammessi esclusivamente interventi fino alla categoria del Restauro;
  • b. Nei Centri e nuclei storici per ciascuna scheda è indicata la categoria di intervento ammissibile, con la seguente articolazione:
    • Restauro e risanamento conservativo, come definito dall’art. 135 c. 2.c) della LR 65/2014;
    • RE: ristrutturazione edilizia Conservativa di cui all’art. 135 c. 2d) LR 65/2014 e Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva di cui all’art. 134 c. 1h) punto 1) LR 65/2014. Sono ammesse inoltre Addizioni Volumetriche di cui all’art. 134 c. 1g) LR 65/2014 finalizzate all’adeguamento del sottotetto ai requisiti minimi igienico-sanitari del legittimo utilizzo in atto alla data di adozione del RUC), e gli interventi pertinenziali di cui all’art. 135 c.2e) LR 65/2014 esclusivamente per la creazione di volumi tecnici, scale, ascensori;
    • REAFS: ristrutturazione edilizia Conservativa di cui all’art. 135 c. 2d) LR 65/2014 e Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva di cui all’art. 134 c. 1h) punto 1) LR 65/2014. Sono ammesse inoltre Addizioni Volumetriche di cui all’art. 134 c. 1g) LR 65/2014 nei limiti del 20% finalizzate all’adeguamento del sottotetto ai requisiti minimi igienico-sanitari del legittimo utilizzo in atto alla data di adozione del RUC), e per realizzare i servizi igienici ove non presenti o inadeguati con le limitazioni prescritte dall’ art. 10bis e gli interventi pertinenziali di cui all’art. 135 c.2e) LR 65/2014 esclusivamente per la creazione di volumi tecnici, scale, ascensori;
    • REAF: ristrutturazione edilizia Conservativa di cui all’art. 135 c. 2d) LR 65/2014 e Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva di cui all’art. 134 c. 1h) punti 1 e 3 LR 65/2014. Sono ammesse inoltre Addizioni Volumetriche di cui all’art. 134 c.1g) LR 65/2014 e gli interventi pertinenziali di cui all’art. 135 c.2e) LR 65/2014 fino ad un massimo del 20% della SUL esistente, alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, salvo quantità inferiori stabilite dalle presenti norme per zone specifiche e con le limitazioni prescritte dall’art.10bis e dal comma d) del presente articolo;
    • addizioni volumetriche realizzate mediante ampliamento volumetrico all’esterno della sagoma esistente di cui all’art. 134 c.1g) LR 65/2014;
    • RU: ristrutturazione urbanistica, come definita dall’art. 134 c.1f) LR 65/2014 nonché gli interventi di cui all’art. 134 c. 1h) punto 2 e art. 134 c. 1l) LR 65/2014
  • c. Alle categorie di intervento di cui sopra possono essere associate in ciascuna scheda particolari limitazioni o prescrizioni attinenti a:
    • a. +V: elementi e caratteristiche di pregio da tutelare;
    • b. +L: elementi incongrui e/o di degrado da rimuovere.
  • c bis. E’ sempre ammessa la realizzazione di nuova SUL in sostituzione di vani ascensore o di scale interne o porzioni ad uso esclusivo di singole unità immobiliari o ad uso condominiale in aggiunta ai parametri urbanistici assegnati.
  • d. Salvo diversa previsione nelle specifiche schede e con le limitazioni di cui alle stesse, sono ammessi inoltre gli interventi pertinenziali di cui al comma 2, lettera e) dell’art. 135 della L.R. 65/2014, consistenti nella:
    • - demolizione di volumi secondari, come definiti dal R.E.C., facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, anche con diversa articolazione, collocazione e destinazione d’uso, a parità di volume così come previsto dal Regolamento Edilizio stesso;
    • - realizzazione all’interno del resede di riferimento di un volume aggiuntivo non superiore al 20% del volume dell’edificio principale con le seguenti limitazioni:
      • dove è prevista RE e RE-S l’intervento pertinenziale potrà avvenire solo per la realizzazione di volumi tecnici e autorimesse pertinenziali;
      • dove è prevista RE-VP l’intervento pertinenziale potrà avvenire nel limite massimo del 20% della consistenza esistente, in termini di SUL, alla data di adozione del Regolamento Urbanistico e con le limitazioni prescritte dall’art.10bis.
  • La realizzazione di nuova superficie in misura massima del 20% della SUL alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, rappresenta la quantità totale realizzabile di SUL come intervento di addizione volumetrica di cui al comma 1) lett. g) dell’art. 134 LR 65/2014 e intervento pertinenziale di cui al comma 2) lettera e) dell’art. 135 LR 65/2014
  • e. E’inoltre consentita la sopraelevazione fino ad un massimo di due piani fuori terra degli edifici che abbiano superficie utile lorda non inferiore a mq 50, con ingombro non superiore a quello dell’edificio esistente ed altezza utile interna non superiore a m. 3,00.

9. Nelle aree di cui al presente articolo tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia con addizioni volumetriche di cui al comma 1) lett. g) dell’art. 134 LR 65/2014 e interventi pertinenziali di cui al comma 2) lettera e) dell’art. 135 LR 65/2014,addizione volumetrica, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica, restauro con modifiche esterne, nuova costruzione con esclusione degli annessi agricoli di cui all'art.58 delle NtA, devono preventivamente ottenere il parere della Commissione per il Paesaggio.

10. Aree di Ristrutturazione urbanistica

Nelle Schede degli Edifici nei Centri Storici – elaborato SS sono individuati gli edifici per i quali è ammessa la ristrutturazione urbanistica: in queste aree è ammessa la demolizione e ricostruzione secondo i parametri ed i criteri indicati in ciascuna scheda.

In caso di ricostruzione l’altezza utile interna di ciascun piano non dovrà essere superiore a m. 3,00. Le addizioni volumetriche e gli interventi pertinenziali non sono consentite in caso di interventi di ristrutturazione urbanistica. La SUL da ricostruire è dimensionata rispetto alla SUL degli edifici da demolire limitatamente alle parti legittime degli stessi e con riferimento alla consistenza complessiva esistente alla data di adozione del Regolamento Urbanistico.

11. Allo scopo di indirizzare secondo criteri omogenei la progettazione degli interventi sugli immobili di cui al presente articolo, è stato redatto l’Allegato “Guida per gli interventi sul patrimonio esistente nei centri storici” - AL3, nel quale sono contenute indicazioni tipologiche, morfologiche e di impiego dei materiali.

12. Qualora la progettazione si discosti sensibilmente, senza adeguata motivazione, dai criteri contenuti nell’Allegato di cui al comma precedente, ciò potrà costituire motivo di diniego - nel caso di istanza di Permesso a Costruire – ovvero di sospensione – nel caso di SCIA.

Art. 80 Aree edificate residenziali di completamento-Zone B1

1. Sono le aree con struttura urbanistico edilizia a tessuto compatto, ancorché recente, sorte nei pressi del centro storico di cui generalmente assumono le linee generatrici.

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:2.000 “Centri abitati” – elaborato CA.

3. Le aree edificate residenziali di completamento sono classificate zone B ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

4. In queste zone il Piano Strutturale prescrive il riconoscimento del ruolo ordinatore e di matrice svolto dai tessuti di antica formazione nei confronti di quelli recenti, e di mantenere il carattere diffuso del sistema insediativo del territorio, garantendo un’equilibrata distribuzione delle funzioni e dei servizi, pur nella centralità del sistema insediativo del capoluogo e di Cavallina

5. In dette zone il Regolamento Urbanistico si attua attraverso interventi Edilizi Diretti, fatto salvo l'obbligo di realizzare le opere di urbanizzazione primaria se ed in quanto carenti, ovvero dove previsto dalle Schede di Trasformazione – elaborato ST, previa approvazione di un Piano Attuativo.

6. Destinazioni d’uso

Per gli edifici compresi nelle aree di cui al presente titolo, compatibilmente con la garanzia dell'integrità dell'immobile e dell'ambiente ad esso legato, nonché con le previsioni del piano di classificazione acustica, sono consentite l'introduzione o la permanenza di tutte le destinazioni d'uso di cui all'articolo 10 delle presenti norme, ad esclusione delle funzioni sotto specificate:

  • a. attività industriali:
  • b. commerciale: commercio al dettaglio con medie strutture di vendita, commercio al dettaglio con grandi strutture di vendita
  • c. commercio all’ingrosso e depositi;
  • d. agricole e funzioni connesse ai sensi di legge

7. Interventi sul patrimonio edilizio esistente

  • a) In queste zone sono ammessi tutti gli interventi sul patrimonio esistente di cui all’art. 135 c. 2d) LR 65/2014 e all’art. 134 c. 1h) punto 1 LR 65/2014, ivi comprese le addizioni volumetriche agli edifici esistenti, fino ad un massimo del 20% della consistenza esistente, in termini di SUL, alla data di adozione del Regolamento Urbanistico e con le limitazioni prescritte dall’art.10bis.
  • b) Sono ammessi inoltre, gli interventi pertinenziali di cui all’art. 135 c.2e) LR 65/2014 fino ad un massimo del 20% della consistenza esistente, in termini di SUL, alla data di adozione del Regolamento Urbanistico e con le limitazioni prescritte dall’art.10bis.
    La realizzazione di nuova superficie in misura massima del 20% della SUL alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, rappresenta la quantità totale realizzabile di SUL come intervento di addizione volumetrica di cui all’art. 134 c.1g) LR 65/2014, e intervento pertinenziale di cui all’art. 135 c. 2e) LR 65/2014.
  • c) E’ consentita, con intervento diretto, la sostituzione edilizia, limitata al singolo edificio se principale, all’interno dell’area di pertinenza, con altezza non superiore a quella dell’edificio principale. La SUL da ricostruire è dimensionata rispetto al volume (V) degli edifici da demolire limitatamente alle parti legittime degli stessi e con riferimento alla consistenza complessiva e alla destinazione d’uso esistenti alla data di adozione del Regolamento Urbanistico.
  • d) E’inoltre consentita la sopraelevazione fino ad un massimo di due piani fuori terra degli edifici che abbiano superficie utile lorda non inferiore a mq 50, con ingombro non superiore a quello dell’edificio esistente ed altezza utile interna non superiore a m. 3,00.
  • e) Gli edifici con uno o due piani fuori terra e sottotetto potranno rialzare quest’ultimo, se già legittimamente utilizzato per abitazione, per renderlo abitabile, con altezza media interna non superiore a m. 2,70.
  • f) In tutti gli edifici è inoltre consentito il rialzamento dei sottotetti al fine di adeguare le altezze della Sua o della Snr alle altezze minime richieste dalle norme igienico sanitarie per il legittimo utilizzo in atto alla data del 9.10.2007. La conseguente addizione volumetrica non incide sui parametri edilizi ed urbanistici assegnati e consentiti dal RUC all’edificio oggetto di intervento.

7bis. E’ sempre ammessa la realizzazione di nuova SUL in sostituzione di vani ascensore o di scale interne o

8. Addizioni volumetriche

Nelle Schede di Trasformazione – elaborato ST sono individuati gli edifici per i quali è ammessa la realizzazione di addizioni volumetriche come disciplinate al precedente art. 59 comma 6 delle presenti NTA.

9. Aree di completamento Nelle Schede di Trasformazione – elaborato ST sono individuati le aree per le quali è ammessa la edificazione di completamento, secondo i parametri ed i criteri indicati in ciascuna scheda.

10. Per gli interventi sugli immobili compresi nelle aree di cui al presente articolo che risultino esistenti alla data del 1939, occorrerà attenersi all’Allegato “Guida per gli interventi sul patrimonio esistente nei centri storici” – AL3, nel quale sono contenute indicazioni tipologiche, morfologiche e di impiego dei materiali.

11. Qualora la progettazione si discosti sensibilmente, senza adeguata motivazione, dai criteri contenuti nell’Allegato di cui al comma precedente, ciò potrà costituire motivo di diniego - nel caso di istanza di Permesso a Costruire – ovvero di sospensione – nel caso di SCIA.

Art. 81 Aree edificate residenziali di nuovo impianto -Zone B2

1. Sono le aree di formazione più recente, con struttura urbanistico edilizia frammentaria, generalmente sorte su base di piani di lottizzazione.

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:2.000 “Centri abitati” – elaborato CA.

3. In queste zone il Piano Strutturale prescrive il riconoscimento del ruolo ordinatore e di matrice svolto dai tessuti di antica formazione nei confronti di quelli recenti, e il mantenimento del carattere diffuso del sistema insediativo del territorio, garantendo un’equilibrata distribuzione delle funzioni e dei servizi, pur nella centralità del sistema insediativo del capoluogo e di Cavallina.

4. Gli interventi di trasformazione dovranno dare un senso urbanistico a queste aree, molto spesso pianificate con strutture urbanistico edilizie frammentarie, col fine di legarle meglio ai centri storici e con l’intento di dargli una comune identità.

5. Le aree edificate residenziali di nuovo impianto sono classificate zone B ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

6. In dette zone il Regolamento Urbanistico si attua attraverso interventi Edilizi Diretti, fatto salvo l'obbligo di realizzare le opere di urbanizzazione primaria se ed in quanto carenti, ovvero dove previsto dalle Schede di Trasformazione – elaborato ST, previa approvazione di un Piano Attuativo.

7. Destinazioni d’uso

  • Per gli edifici compresi nelle aree di cui al presente titolo, compatibilmente con la garanzia dell'integrità dell'immobile e dell'ambiente ad esso legato, nonché con le previsioni del piano di classificazione acustica, sono consentite l'introduzione o la permanenza di tutte le destinazioni d'uso di cui all'articolo 10 delle presenti norme, ad esclusione delle funzioni sotto specificate:
    • a. attività industriali:
    • b. commerciale: commercio al dettaglio con medie strutture di vendita, commercio al dettaglio con grandi strutture di vendita
    • c. commercio all’ingrosso e depositi;
    • d. agricole e funzioni connesse ai sensi di legge
  • Per il periodo di permanenza delle attività non consentite di cui ai punti a) b) c) d), sugli edifici che le ospitano sono ammessi interventi che non eccedano la ristrutturazione edilizia.

8. Interventi sul patrimonio edilizio esistente

  • a) In queste zone sono ammessi tutti gli interventi sul patrimonio esistente di cui all’art. 135 c. 2d) LR 65/2014 e all’art. 134 c. 1h) punto 1 LR 65/2014, ivi comprese le addizioni volumetriche agli edifici esistenti, fino ad un massimo del 20% della consistenza esistente, in termini di SUL, alla data di adozione del Regolamento Urbanistico e con le limitazioni prescritte dall’art.10bis.
  • b) Sono ammessi inoltre, gli interventi pertinenziali di cui all’art. 135 c.2e) LR 65/2014 fino ad un massimo del 20% della consistenza esistente, in termini di SUL, alla data di adozione del Regolamento Urbanistico e con le limitazioni prescritte dall’art.10bis.
  • La realizzazione di nuova superficie in misura massima del 20% della SUL alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, rappresenta la quantità totale realizzabile di SUL come intervento di addizione volumetrica di cui all’art. 134 c.1g) LR 65/2014, e intervento pertinenziale di cui all’art. 135 c. 2e) LR 65/2014.
  • c) E’ consentita, con intervento diretto, la sostituzione edilizia, limitata al singolo edificio se principale, all’interno dell’area di pertinenza, con altezza non superiore a quella dell’edificio principale. La SUL da ricostruire è dimensionata rispetto al volume (V) degli edifici da demolire limitatamente alle parti legittime degli stessi e con riferimento alla consistenza complessiva e alla destinazione d’uso esistenti alla data di adozione del Regolamento Urbanistico.
  • d) E’ inoltre consentita la ristrutturazione urbanistica, la quale potrà attuarsi previa approvazione di un Piano Attuativo. La SUL da ricostruire è dimensionata rispetto alla SUL degli edifici da demolire limitatamente alle parti legittime degli stessi e con riferimento alla consistenza complessiva esistente alla data di adozione del Regolamento Urbanistico.
  • e) Per gli edifici di cui sia ammessa l’addizione volumetrica, in caso di ristrutturazione urbanistica le addizioni volumetriche potranno essere sommate alla consistenza esistente determinando la consistenza massima del nuovo edificio.
  • f) E’ consentito l’adeguamento dei piani terreni che non raggiungano l’altezza abitabile; tale adeguamento non è consentito in caso di cambio di destinazione d'uso.
  • g) E’inoltre consentita la sopraelevazione fino ad un massimo di due piani fuori terra degli edifici che abbiano superficie utile lorda non inferiore a mq 60, con ingombro non superiore a quello dell’edificio esistente ed altezza utile interna non superiore a m. 3,00.
  • h) Gli edifici con uno o due piani fuori terra e sottotetto potranno rialzare quest’ultimo, se già legittimamente utilizzato per abitazione, per renderlo abitabile, con altezza media interna non superiore a m. 2,70.
  • l) In tutti gli edifici è inoltre consentito il rialzamento dei sottotetti al fine di adeguare le altezze della Sua o della Snr alle altezze minime richieste dalle norme igienico sanitarie per il legittimo utilizzo in atto alla data del 9.10.2007. La conseguente addizione volumetrica non incide sui parametri edilizi ed urbanistici assegnati e consentiti dal RUC all’edificio oggetto di intervento

8 bis. E’ sempre ammessa la realizzazione di nuova SUL in sostituzione di vani ascensore o di scale interne o porzioni ad uso esclusivo di singole unità immobiliari o ad uso condominiale in aggiunta ai parametri urbanistici assegnati.

9. Addizioni volumetriche
Nelle Schede di Trasformazione – elaborato ST sono individuati gli edifici per i quali è ammessa la realizzazione di addizioni volumetriche come disciplinate al precedente art. 59 comma 6 delle presenti NTA.

10. Aree di completamento
Nelle Schede di Trasformazione – elaborato ST sono individuate le aree per le quali è ammessa la edificazione di completamento, secondo i parametri ed i criteri indicati in ciascuna scheda.

Art. 81bis Aree destinate a nuovi complessi insediativi –Zone C

1. Le aree di cui al presente articolo sono classificate zone C ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:2.000 “Centri abitati” – elaborato CA.

3. Sono le parti di territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non è superiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria o ne sia prevista la demolizione da parte del RUC.

4. In dette zone il Regolamento Urbanistico si attua attraverso Piani Attuativi di cui al Titolo V, Capo II Sezione III della Legge Regionale n. 65 del 10.11.2014 e s.m. e i. secondo quanto stabilito dalle relative Schede di Trasformazione – elaborato ST.

5. Per gli edifici esistenti compresi nelle aree di cui al presente titolo, compatibilmente con la garanzia dell'integrità dell'immobile e dell'ambiente ad esso legato, nonché con le previsioni del piano di classificazione acustica, è consentita fino all'approvazione del relativo Piano Attuativo di cui al precedente comma 4 la permanenza di tutte le destinazioni d'uso in atto.

6. Per il periodo di permanenza delle attività in atto fino all'approvazione del Piano Attuativo di cui al precedente comma 4, sugli edifici che le ospitano sono ammessi interventi che non eccedano la manutenzione straordinaria.

Art. 82 Aree di Ristrutturazione Urbana

1. Sono le zone, comprese nel centro urbano di Barberino, destinate dal Piano Strutturale a costituire un nuovo tessuto urbano mediante la sostituzione dell'esistente tessuto urbanistico-edilizio.

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:2.000 "Centri abitati" - elaborato CA.

3. Le Aree di Ristrutturazione Urbana sono classificate zone B ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

4. Per le aree di cui al presente articolo il Piano Strutturale prescrive un intervento che, partendo dagli spazi e dai luoghi della vita collettiva quali elementi generatori di immagine urbana - il sistema delle piazze e del verde innanzitutto, poi le strade ed il loro arredo, poi gli edifici pubblici - porti alla realizzazione di una maglia coerente, alla quale relazionare gli edifici privati, che costituiscono il tessuto connettivo della città consolidata. Tutta l'area di trasformazione urbana dovrà assumere il ruolo di centro erogatore di servizi amministrativi e direzionali, non monofunzionale ma integrato con la residenza; gli edifici dovranno allinearsi lungo i fronti stradali in modo da costituire una quinta omogenea e non discontinua.

5. L'intervento dovrà garantire una trasformazione urbanistica di qualità che, attraverso le più moderne tecnologie e con criteri di bioarchitettura, assicuri agli edifici abitativi il massimo di sinergia e di rispetto ambientale, attuabile tramite il ricorso a materiali, soluzioni architettoniche e sistemi di risparmio energetico.

6. La sostituzione del tessuto si attuerà progressivamente, senza strumenti coercitivi, solo in presenza di interventi edilizi che eccedano la ristrutturazione edilizia

7. Le Aree di Ristrutturazione Urbana sono state suddivise in Unità Minime di Intervento (U.M.I.), per ciascuna delle quali è stata redatta una scheda compresa tra le Schede di Trasformazione - elaborato ST.

8. La riqualificazione urbana avverrà mediante interventi di ristrutturazione urbanistica e\o sostituzione edilizia, ovvero di nuova edificazione, subordinati alla approvazione di un piano attuativo che dovrà interessare l'estensione di ciascuna delle U.M.I. di cui al comma precedente, secondo le destinazioni d'uso e i parametri indicati nelle relative schede.

9. Per ciascuna delle due Aree di Ristrutturazione Urbana individuate dal Piano Strutturale potrà essere dato luogo, su iniziativa dell'Amministrazione Comunale o dei privati interessati, ad un unico Programma di Recupero Urbano come definito dall'art. 125, comma 3, punto b) della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

10. Nelle aree di cui al presente articolo, nelle more di formazione degli strumenti attuativi, non è ammessa alcuna trasformazione degli immobili che ecceda Ristrutturazione Edilizia senza cambio di destinazione d'uso.

11. Gli immobili, o porzioni di essi, compresi nelle aree di cui al presente titolo e che abbiano già legittima destinazione residenziale alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, potranno essere mantenuti senza che ciò incida sui parametri urbanistici assegnati al comparto.

Art. 83 Aree residenziali realizzate in virtù di P.E.E.P.

1. Sono le aree edificate prevalentemente residenziali edificate in base a Piani per l'Edilizia Economica e Popolare.

2. I Piani di zona per l'Edilizia Economica e Popolare restano in vigore fino alla data di scadenza del P.E.E.P.; successivamente a tale data, per gli edifici o porzioni di essi concessi in diritto di superficie saranno ammessi interventi fino alla manutenzione straordinaria, per quelli concessi in diritto di proprietà saranno ammessi tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui alle relative sottozone, ad eccezione della ristrutturazione urbanistica.

3. Nelle aree di cui al presente articolo le norme relative alle modalità di alienazione e/o affitto delle aree e degli immobili sono disciplinate dal "Regolamento Comunale per la cessione in proprietà e concessione in diritto di superficie di aree comprese in piani per l'edilizia economica e popolare" approvato con DCC nr.10 del 03.03.2001 e smi.

Art. 84 Aree edificate produttive

1. Sono zone destinate alla produzione industriale, artigianale, di beni e servizi.

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:2.000 "Centri abitati" - elaborato CA.

3. Le aree edificate produttive sono classificate zone D ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

4. Nelle aree di cui al presente articolo il Piano Strutturale prescrive una riqualificazione del sistema, integrandone la componente economica con quella offerta dalle nuove prospettive di sviluppo del settore dei servizi, il commercio ed il turismo. Il tessuto produttivo industriale e artigianale andrà qualificato, dotandolo delle attività di servizio alle imprese, che oggi appaiono carenti.

5. In dette zone il Regolamento Urbanistico si attua attraverso interventi Edilizi Diretti, fatto salvo l'obbligo di realizzare le opere di urbanizzazione primaria se ed in quanto carenti, ovvero dove previsto dalle Schede di Trasformazione - elaborato ST, previa approvazione di un Piano Attuativo.

6. Le aree di cui al presente articolo sono state suddivise in quattro zone - D1, D2, D3 e D4, in base alle caratteristiche del sistema insediativo e della maglia infrastrutturale nonché alle previsioni strategiche del Piano Strutturale, descritte agli articoli successivi.

7. Addizioni volumetriche

Nelle Schede di Trasformazione - elaborato ST sono individuati gli edifici per i quali è ammessa la realizzazione di addizioni volumetriche come disciplinate al precedente art. 59 comma 6 delle presenti NTA.

8. Aree di completamento

Nelle Schede di Trasformazione - elaborato ST sono individuati le aree per le quali è ammessa la edificazione di completamento, secondo i parametri ed i criteri indicati in ciascuna scheda.

Art. 85 Aree edificate produttive - Zone D1 - Prevalentemente industriale - artigianale

1. Sono le zone destinate ad attività industriali, artigianali e servizi ad esse collegati.

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:2.000 "Centri abitati" - elaborato CA.

3. Destinazioni d'uso

Oltre alla permanenza delle destinazioni d'uso esistenti, è ammesso il cambio di destinazione d'uso per le seguenti categorie di cui all'art. 10:

  • a. industriale ed artigianale;
  • b. commercio all'ingrosso e depositi;
  • c. di servizio;
  • d. pubblico o di interesse pubblico;

e' inoltre consentita la vendita al dettaglio dei beni di produzione propria all'interno dei locali di produzione o in locali a questi adiacenti.

4. Interventi sul patrimonio edilizio esistente

  • a. In queste zone sono ammessi tutti gli interventi sul patrimonio esistente di cui all’art. 135 c. 2d) LR 65/2014 e all’art. 134 c. 1h) punto 1 LR 65/2014, ivi comprese le addizioni volumetriche agli edifici esistenti, fino ad un massimo del 20% della consistenza esistente, in termini di SUL, alla data di adozione del Regolamento Urbanistico e con le limitazioni prescritte dall’art.10bis, purché non sia superata l'altezza massima dell’edificio esistente, ovvero quella prevalente nel contesto.
  • b. Sono ammessi inoltre, gli interventi pertinenziali di cui all’art. 135 c.2e) LR 65/2014 fino ad un massimo del 20% della consistenza esistente, in termini di SUL, alla data di adozione del Regolamento Urbanistico e con le limitazioni prescritte dall’art.10bis, purché non sia superata l'altezza massima dell’edificio esistente, ovvero quella prevalente nel contesto.
    La realizzazione di nuova superficie in misura massima del 20% della SUL alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, rappresenta la quantità totale realizzabile di SUL come intervento di addizione volumetrica di cui all’art. 134 c.1g) LR 65/2014, e intervento pertinenziale di cui all’art. 135 c. 2e) LR 65/2014.
  • c. E’ consentita, con intervento diretto, la sostituzione edilizia, limitata al singolo edificio se principale all’interno dell’area di pertinenza, purché non sia superata l’altezza massima dell’edificio principale. La SUL da ricostruire è dimensionata rispetto al SUL degli edifici da demolire limitatamente alle parti legittime degli stessi e con riferimento alla consistenza complessiva e alla destinazione d’uso esistenti alla data di adozione del Regolamento Urbanistico.
  • d. E’consentita la realizzazione di un alloggio per portierato e sorveglianza a servizio delle attività insediate, nella misura strettamente necessaria quale pertinenza dell'attività produttiva. Tale alloggio non può essere oggetto di cessione separatamente dai locali per l'attività produttiva. Non è ammesso l'affitto separato dall'affitto dei locali adibiti all'attività produttiva, fatto salvo per i dipendenti dell'attività stessa. La realizzazione dell'alloggio, in quanto pertinente l'attività produttiva, comporta la corresponsione dei soli oneri di urbanizzazione per la destinazione produttiva. Il mancato rispetto di tali prescrizioni comporta che l'alloggio debba essere considerato come destinazione non consentita dalla zona e quindi realizzato in difformità dal Permesso a Costruire con l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Per le destinazioni esistenti diverse da quella industriale e artigianale e nel caso di mantenimento della destinazione d'uso, sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia senza addizioni volumetriche e frazionamenti, salvo il frazionamento connesso a quello della destinazione industriale-artigianale.
  • e. In tutti gli edifici è inoltre consentito il rialzamento dei sottotetti al fine di adeguare le altezze della Sua o della Snr alle altezze minime richieste dalle norme igienico sanitarie per il legittimo utilizzo in atto alla data del 9.10.2007. La conseguente addizione volumetrica non incide sui parametri edilizi ed urbanistici assegnati e consentiti dal RUC all’edificio oggetto di intervento

Art. 86 Aree edificate produttive - Zone D2 - Prevalentemente commerciale -direzionale

1. Sono le zone destinate ad attività commerciali, direzionali e servizi ad esse collegati.

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:2.000 "Centri abitati" - elaborato CA.

3. destinazioni d'uso

Oltre alla permanenza delle destinazioni d'uso esistenti, è ammesso il cambio di destinazione d'uso per le seguenti categorie di cui all'art. 10:

  • a. direzionale
  • b. commerciale
  • c. di servizio
  • d. pubblico o di interesse pubblico

4. Interventi sul patrimonio edilizio esistente

  • a. In queste zone sono ammessi tutti gli interventi sul patrimonio esistente di cui all’art. 135 c. 2d) LR 65/2014 e all’art. 134 c. 1h) punto 1 LR 65/2014, ivi comprese le addizioni volumetriche agli edifici esistenti, fino ad un massimo del 20% della consistenza esistente, in termini di SUL, alla data di adozione del Regolamento Urbanistico e con le limitazioni prescritte dall’art.10bis, purché non sia superata l'altezza massima dell’edificio esistente, ovvero quella prevalente nel contesto.
  • b. Sono ammessi inoltre, gli interventi pertinenziali di cui all’art. 135 c.2e) LR 65/2014 fino ad un massimo del 20% della consistenza esistente, in termini di SUL, alla data di adozione del Regolamento Urbanistico e con le limitazioni prescritte dall’art.10bis, purché non sia superata l'altezza massima dell’edificio esistente, ovvero quella prevalente nel contesto.
    La realizzazione di nuova superficie in misura massima del 20% della SUL alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, rappresenta la quantità totale realizzabile di SUL come intervento di addizione volumetrica di cui all’art. 134 c.1g) LR 65/2014, e intervento pertinenziale di cui all’art. 135 c. 2e) LR 65/2014.
  • e. E’ consentita, con intervento diretto, la sostituzione edilizia, limitata al singolo edificio se principale, all’interno dell’area di pertinenza, purché non sia superata l’altezza massima di cui sopra dell’edificio principale. La SUL da ricostruire è dimensionata rispetto alla SUL degli edifici da demolire limitatamente alle parti legittime degli stessi e con riferimento alla consistenza complessiva e alla destinazione d’uso esistenti alla data di adozione del Regolamento Urbanistico.
  • d. In tutti gli edifici è inoltre consentito il rialzamento dei sottotetti al fine di adeguare le altezze della Sua o della Snr alle altezze minime richieste dalle norme igienico sanitarie per il legittimo utilizzo in atto alla data del 9.10.2007. La conseguente addizione volumetrica non incide sui parametri edilizi ed urbanistici assegnati e consentiti dal RUC all’edificio oggetto di intervento

Art. 87 Aree edificate produttive - Zone D3 - Prevalentemente turistico-ricettiva

1. Sono le zone destinate ad attività turistiche e ricettive.

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:2.000 "Centri abitati" - elaborato CA.

3. Destinazioni d'uso

Oltre alla permanenza delle destinazioni d'uso esistenti, è ammesso il cambio di destinazione d'uso per le seguenti categorie di cui all'art. 10:

  • a. direzionale;
  • b. di servizio;
  • c. pubblico o di interesse pubblico;
  • d. è inoltre ammessa la funzione commerciale, limitatamente ad attività di ristorazione e/o somministrazione che non superino il 30% della SUL complessiva, e a condizione che sia verificata la presenza di una dotazione aggiuntiva di parcheggi pertinenziali pari a quanto stabilito dall'art. 78, comma 3, punto 4 delle presenti NtA.

4. Interventi sul patrimonio edilizio esistente

  • a. In queste zone sono ammessi tutti gli interventi sul patrimonio esistente di cui all’art. 135 c. 2d) LR 65/2014 e all’art. 134 c. 1h) punto 1 LR 65/2014, ivi comprese le addizioni volumetriche agli edifici esistenti, fino ad un massimo del 20% della consistenza esistente, in termini di SUL, alla data di adozione del Regolamento Urbanistico e con le limitazioni prescritte dall’art.10bis, purché non sia superata l'altezza massima dell’edificio esistente, ovvero quella prevalente nel contesto.
  • b. Sono ammessi inoltre, gli interventi pertinenziali di cui all’art. 135 c.2e) LR 65/2014 fino ad un massimo del 20% della consistenza esistente, in termini di SUL, alla data di adozione del Regolamento Urbanistico e con le limitazioni prescritte dall’art.10bis, purché non sia superata l'altezza massima dell’edificio esistente, ovvero quella prevalente nel contesto.
    La realizzazione di nuova superficie in misura massima del 20% della SUL alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, rappresenta la quantità totale realizzabile di SUL come intervento di addizione volumetrica di cui all’art. 134 c.1g) LR 65/2014, e intervento pertinenziale di cui all’art. 135 c. 2e) LR 65/2014.
  • c. E’ consentita, con intervento diretto, la sostituzione edilizia, limitata al singolo edificio se principale, all’interno dell’area di pertinenza, purché non sia superata l’altezza massima dell’edificio principale. La SUL da ricostruire è dimensionata rispetto alla SUL degli edifici da demolire limitatamente alle parti legittime degli stessi e con riferimento alla consistenza complessiva e alla destinazione d’uso esistenti alla data di adozione del Regolamento Urbanistico.
  • d. In tutti gli edifici è inoltre consentito il rialzamento dei sottotetti al fine di adeguare le altezze della Sua o della Snr alle altezze minime richieste dalle norme igienico sanitarie per il legittimo utilizzo in atto alla data del 9.10.2007. La conseguente addizione volumetrica non incide sui parametri edilizi ed urbanistici assegnati e consentiti dal RUC all’edificio oggetto di intervento

Art. 88 Aree edificate produttive - Zone D4 - Depositi ed attività a cielo aperto

1. Sono le zone destinate a depositi a cielo aperto, ovvero ad attività produttive che si svolgano prevalentemente all'aperto.

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:2.000 "Centri abitati" - elaborato CA.

3. destinazioni d'uso

Le destinazioni d'uso consentite per le zone sono:

  • a. il deposito a cielo aperto, e/o al riparo di tettoie aperte, di materiali o macchinari, nonché il commercio delle medesime merci.
  • b. le lavorazioni industriali che si svolgano prevalentemente a cielo aperto, quali la lavorazione di inerti, asfalti e conglomerati, nonché il commercio delle medesime merci.

4. Norme specifiche

  • a. La superficie coperta delle eventuali costruzioni di supporto all'esercizio delle attività ammesse non potrà superare complessivamente il 20% dell'area e l'altezza massima non potrà essere superiore a 6 m. La morfologia e la consistenza di tali costruzioni dovrà essere quella di un'edilizia a struttura leggera del tipo prefabbricato, facilmente rimovibile, ma senza caratteristiche di precarietà, provvisorietà, o di fortuna.
  • b. L'area dovrà essere interamente recintata e lungo il fronte strada dovrà essere messa a dimora una siepe con alberature nella misura minima del 10% dell'intera zona.
  • c. Gli eventuali cumuli di materiale inerte non potranno superare l'altezza massima degli edifici e dovranno essere sottoposti a sistemi di contenimento delle polveri, nonché tutte le predisposizioni idonee a mitigare i possibili impatti ambientali connessi all'attività delle aziende che si insedieranno.

Art. 89 Aree produttive realizzate in virtù di P.I.P.

1. Sono le aree edificate prevalentemente industriali edificate in base a Piani per gli Insediamenti Produttivi.

2. I Piani per Insediamenti Produttivi restano in vigore fino alla loro data di scadenza; successivamente a tale data, per gli edifici o porzioni di essi concessi in diritto di superficie e per quelli concessi in diritto di proprietà saranno ammessi tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 85 - zone D.1.

3. Nelle aree di cui al presente articolo restano in vigore le norme relative alle modalità di alienazione e/o affitto delle aree e degli immobili previste dalle relative Convenzioni, fatti salvi i vincoli che intervengono nel caso di aree acquisite in diritto di proprietà per le quali si rimanda allo specifico Regolamento di "Trasformazione in diritto di proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie comprese all'interno dei PIP" approvato con DCC nr. 15 del 21.05.2012 e smi.

Art. 90 Aree soggette a Trasformazione.

1. Sono le aree nelle quali sono ammesse trasformazioni edilizie che eccedono gli interventi sul patrimonio edilizio esistente disciplinati dagli articoli precedenti.

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:2.000 "Centri abitati" - elaborato CA.

3. Le aree soggette a trasformazione sono classificate zone B, C, D od F ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, a seconda che siano aree di sostituzione o di completamento a prevalente destinazione residenziale (B), di sostituzione o di completamento a prevalente destinazione produttiva (D), di espansione (C) o per servizi (F).

4. Per ciascuna di queste aree è stata redatta una scheda compresa tra le Schede di Trasformazione - elaborato ST, che riassume tutti i fattori conoscitivi e normativi atti a progettare la trasformazione in oggetto.

5. Le Schede di Trasformazione sono suddivise, in base al tipo di intervento in esse disciplinato, come segue:

  • a. Residui convenzionati (porzioni di completamento di Piani Attuativi già convenzionati)
  • b. Residui inattuati (previsioni confermate del PdF previgente);
  • c. Residui inattuati e trasformati (previsioni del PdF previgente confermate con cambio di destinazione d'uso);
  • d. Sostituzione con Ristrutturazione Urbanistica;
  • e. Sostituzione con Ristrutturazione Urbana (nelle A.R.U. di cui all'art. 82 delle presenti Norme);
  • f. Nuova edificazione di completamento;
  • g. Nuova edificazione di espansione;
  • h. Recupero patrimonio esistente (aree in cui occorre stabilire una specifica disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio esistente).

6. I disegni ed i testi illustrativi delle schede norma costituiscono criteri irrinunciabili per la redazione dei singoli progetti edilizi che realizzano le previsioni del Piano. Essi contengono prescrizioni relative a:

  • i. la destinazione urbanistica (A - B1 - B2 - D1 - D2 - D3 - D4 - F);
  • j. la massima Superficie Utile Lorda (SUL) edificabile;
  • k. il numero dei piani e l' altezza massima raggiungibile;
  • l. le dotazioni minime di spazi per attività pubbliche;
  • m. i tipi edilizi, quando indicati
  • n. gli interventi ammessi sugli edifici esistenti;
  • o. gli strumenti di attuazione richiesti;
  • p. ogni eventuale ulteriore prescrizione destinata ad influenzare la successiva progettazione.

Al solo fine di fornire l'indicazione di quanto contenuto negli elaborati specifici ad essi riferiti, sono infine riportati:

  • q. i vincoli esistenti;
  • r. i fattori di trasformazione.

7. Nelle aree di cui al presente articolo le destinazioni d'uso e le categorie di intervento ammesse sugli edifici esistenti sono quelle ammesse nelle relative zone urbanistiche, di cui al precedente comma 6, punto i , come disciplinate dalle Norme relative a ciascuna zona.

8. E' ammesso il permanere delle destinazioni d'uso esistenti, ancorché in contrasto con la destinazione d'uso finale; in tale caso gli interventi ammissibili sugli immobili esistenti non potranno eccedere la ristrutturazione edilizia.

9. Per le Schede soggette a Permesso di Costruire (convenzionato o no) dovrà essere presentato un assetto planivolumetrico unitario per tutta l'area compresa nel perimetro della Scheda.

10. Per le schede soggette all'approvazione di uno strumento attuativo il dimensionamento effettivo risultante dal piano convenzionato diventerà il parametro definitivo per l'area, dando atto che il residuo non speso tornerà a far parte del dimensionamento disponibile di Piano Strutturale.

11. Negli edifici realizzati in attuazione di quanto previsto nelle ST sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti per la relativa zona urbanistica che non prevedono incremento di SUL

12. Negli interventi di Ristrutturazione Urbanistica la SUL da ricostruire è dimensionata rispetto alla SUL degli edifici da demolire limitatamente alle parti legittime degli stessi e con riferimento alla consistenza complessiva esistente alla data di adozione del Regolamento Urbanistico.

13. Nelle Schede relative ad interventi di ristrutturazione urbanistica, laddove ricorre la dizione "oltre l'esistente" essa è da riferirsi ad eventuali porzioni esistenti ed aventi già destinazione conforme alla nuova destinazione assegnata.

14. Le aree di proprietà comunale già utilizzate per viabilità, parcheggi o verde pubblico ed inserite all'interno dei perimetri delle Schede di Trasformazione non concorrono all'edificabilità delle aree e possono essere anche oggetto di permuta con altre aree destinate ad urbanizzazione, laddove ritenuto necessario per un corretto sviluppo urbanistico dell'area.

15. Per le Schede di Trasformazione con previsione di campeggio nelle relative tavole del RUC sono individuate le aree di intervento, all'interno dei quali sono ammessi i seguenti interventi:

  • area di intervento 1: In questa area sono ammessi tutti gli interventi consentiti dalla vigente normativa in materia di campeggi, ivi compreso nuove costruzioni fisse;
  • area di intervento 2: In questa area è consentita la realizzazione di piazzole e relativi manufatti per servizi igienici e zone cottura e lavaggio a servizio di più piazzole. Tutti i manufatti ammessi nella zona dovranno essere del tipo leggero, preferibilmente in legno, semplicemente appoggiati a terra e privi di fondazioni. La viabilità potrà essere realizzata esclusivamente con caratteristiche di finitura di strada bianca;

Nella porzione della Scheda di Trasformazione non interessata dall'area di intervento 1 e/o 2, di cui sopra, dovrà essere mantenuta l'attuale copertura arborea costituente il bosco, con esclusione dei tagli colturali, limitando gli interventi alla sola eliminazione di esemplari secchi o malati e di specie infestanti il sottobosco. In quest'area potranno essere realizzati esclusivamente camminamenti non pavimentati e installati eventuali arredi con esclusione di opere murarie. In quest'area non è altresì consentita la realizzazione di alcun servizio a rete (fognatura, acquedotto, illuminazione, ecc.).

Art. 90bis Aree a pianificazione differita.

1. Sono aree inedificabili nelle quali tuttavia potrà, con specifica Variante al R.U.C., essere preferenzialmente localizzato un potenziale edificatorio destinato alla ricollocazione di annessi ex-rurali incongrui.

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:2.000 "Centri abitati" - con specifica indicazione.

3. Tali aree:

  • a. Sono le aree nelle quali potrà essere preferenzialmente localizzato un potenziale edificatorio atto a consentire, mediante accordi perequativi, la delocalizzazione di volumi ex agricoli presenti nel Territorio Aperto.
  • b. L'Amministrazione potrà individuare gli annessi rurali per i quali consentire in alternativa alla Ristrutturazione Edilizia, e a fronte della loro demolizione, la ricostruzione di una quota di SUL. all'interno di aree all'uopo individuate entro le U.T.O.E. o nei Centri Minori.
  • c. L'individuazione dovrà avvenire mediante procedura ad evidenza pubblica, in base a criteri preferenziali tra i quali si indicano:
    • cessazione dell'attività agricola da almeno 5 anni;
    • presenza di materiali inquinanti (amianto) vicino alle abitazioni;
    • esistenza di piani di recupero già presentati e sospesi per subentro delle salvaguardie del piano strutturale
  • d. La SUL assegnata sarà preferenzialmente localizzata all'interno delle aree di cui al presente articolo, previa verifica di sostenibilità dell'intervento ed attribuzione, mediante Variante urbanistica, a ciascuna area di adeguati parametri urbanistici.
  • e. I proprietari delle aree in oggetto ed i proprietari degli annessi da delocalizzare dovranno stabilire accordi in modo da rendere possibile l'attuazione dell'intervento e definire i criteri, le modalità ed i termini temporali con i quali garantire la perequazione dei benefici e dei gravami.
  • f. Fino a che non si determini la condizione di cui sopra, queste aree non prevedono l'attribuzione di alcun indice relativo alla capacità edificatoria da insediarsi, e sono soggette alle norme di cui all'art.92 delle presenti Norme (Aree a verde privato di frangia).

Art. 91 Parco Urbano del fiume Stura

1. E' una zona, comprendente aree di proprietà pubblica e privata, all'interno del sistema degli insediamenti, finalizzata al riequilibrio ambientale e alla conservazione dei caratteri fondamentali del paesaggio storico, nonché alla protezione dell'asta fluviale del fiume Stura.

2. E' rappresentato negli elaborati cartografici in scala 1:2.000 "Centri abitati" - elaborato CA.

3. Il Piano Strutturale definisce il parco dello Stura come un sistema di verde urbano che innervi il centro abitato di Barberino, valorizzando la presenza del fiume e le sue rive. Una serie di briglie dovranno garantire la portata minima d'acqua, e contemporaneamente proteggere il lago dall'apporto di sedimenti. Il parco dello Stura si estenderà alla zona del cimitero, la cui struttura ne costituirà elemento, e di qui si riconnetterà al parco dell'Andolaccio presso Bilancino.

4. Nelle aree private comprese nel Parco si prescrive il mantenimento dell'attività agricola, anche con forme legate al part time, all'autoconsumo, alla socialità ed al tempo libero, incentivandone la riconversione verso forme biologiche.

5. Nelle aree private comprese nel Parco è vietata:

  • a. ogni nuova costruzione, anche se di tipo precario;
  • b. la realizzazione di depositi all'aperto;
  • c. la realizzazione di aree di parcheggio scoperte.

6. Sulle costruzioni o parti di costruzioni esistenti all'interno del Parco sono ammissibili gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione edilizia, ivi comprese le Addizioni volumetriche e gli interventi pertinenziali con le limitazioni prescritte dall'art. 10bis.

7. Nelle aree comprese nel Parco, oltre alla salvaguardia ed al ripristino della vegetazione tipica, dovranno realizzarsi percorsi/ponti pedonali, piste ciclabili e aree di sosta connesse fra loro al fine di creare un insieme integrato di infrastrutture fruibili dai cittadini per il riposo, lo svago ed il tempo libero.

8. Nell'elaborato CVA3 - Carta della mobilità ciclopedonale, sono individuati a puro titolo ricognitivo i tracciati di una rete di percorsi pedonali a servizio del Parco, in parte esistenti e in parte di progetto.

9. La realizzazione di queste infrastrutture, per le porzioni rientranti nelle perimetrazioni di piani urbanistici di dettaglio, farà carico ai soggetti cui è demandata l'attuazione di detti piani; per le porzioni che interessano aree pubbliche, a progetti di Opere Pubbliche da approvarsi a cura dell'Amministrazione Comunale nei modi di Legge; per le porzioni che interessano aree private, a specifiche Varianti Urbanistiche da attivarsi nei modi di Legge.

Art. 92 Aree a verde privato di frangia

1. Sono le aree inedificate poste ai margini del Sistema degli Insediamenti, nelle quali il prevalente utilizzo a verde privato si unisce a funzioni complementari alla residenza

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:2.000 "Centri abitati" - elaborato CA.

3. Nelle aree di cui al presente titolo sono ammesse destinazioni a verde ed attività agricole, anche con forme legate al part time, all'autoconsumo, alla socialità ed al tempo libero, ovvero attività all'aperto complementari alla residenza.

4. Nelle aree di cui al presente titolo è altresì ammessa la realizzazione di parcheggi privati, di estensione non superiore ai 20 posti auto, purché legati ad unità immobiliari contigue, mediante sottoscrizione di specifico atto d'obbligo che stabilisca il vincolo di pertinenzialità tra ciascun posto auto e l'unità immobiliare cui è destinato.

5. Sulle costruzioni o parti di costruzioni esistenti all'interno delle zone di cui al presente articolo sono ammissibili gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione edilizia, ivi comprese le Addizioni volumetriche e gli interventi pertinenziali con le limitazioni prescritte dall'art. 10bis e salvo diversa categoria risultante da Schede di rilevazione del patrimonio edilizio esistente.

Art. 92bis. Aree a verde ambientale

1. Sono aree prive di capacità edificatorie costituite da verde posto a margine tra il territorio rurale e il costruito o le nuove previsioni; o verde interposto tra i tessuti costruiti, o a contorno di emergenze edilizie.

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:2.000 "Centri abitati" - elaborato CA.

3. Fatta salva l'attività di taglio boschivo secondo quanto previsto dalla normativa di settore, nelle aree di cui al presente titolo devono essere salvaguardate le alberature esistenti e garantite le necessarie opere di rimboschimento e sistemazione del verde.

In particolare devono essere conservati:

  • gli alberi con circonferenza del fusto, misurata a cm. 130 di altezza dal colletto, superiore a cm. 50 per le specie di prima e seconda grandezza, e superiore a cm 30 per le specie di terza grandezza;
  • le piante con più fusti se almeno uno di essi raggiunge la circonferenza di cm.25.

4. Salve le disposizioni risultanti da Schede di Trasformazione o Schede di rilevazione del patrimonio edilizio esistente e fatta salva la compatibilità con la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra nel limiti previsti dall'art. 5 della LR 11/2011, il progetto relativo alla realizzazione di nuove costruzioni o ristrutturazioni ed i progetti di comparti soggetti a strumento urbanistico attuativo, devono essere corredati da un progetto unitario di sistemazione del verde redatto da un tecnico competente in materia.

5. Nelle aree di cui al presente articolo gli interventi di manutenzione e sistemazione dovranno attenersi al progetto unitario di cui al comma precedente e ad una gestione unitaria. Non è ammessa la loro suddivisione con opere di recinzione. Sono consentiti i percorsi pedonali e ciclabili, i nuovi impianti arborei, il posizionamento delle reti tecnologiche, la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra nel limiti previsti dall'art. 5 della LR 11/2011.

6. Sulle costruzioni o parti di costruzioni esistenti all'interno delle zone di cui al presente articolo sono ammissibili gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione edilizia, ivi comprese le Addizioni volumetriche e gli interventi pertinenziali, salvo diversa categoria risultante da Schede di Trasformazione o Schede di rilevazione del patrimonio edilizio esistente e con le limitazioni previste dall'art.10bis.

Ultima modifica
Mercoledì, 19 Aprile, 2023 - 10:39