Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 54 Territorio rurale: norme generali

1. Il territorio rurale è composto dalle aree agricole e boscate del territorio comunale, e si suddivide nei seguenti subsistemi:

  • a. delle aree ad esclusiva funzione agricola;
  • b. delle aree a prevalente funzione agricola;
  • c. delle aree ad economia agricola debole contigue agli aggregati urbani;
  • d. delle aree boscate,come definite dalla L.R. 39/2000.

2. Il sistema è da considerarsi come "territorio rurale", in relazione al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

3. Le aree comprese nel Territorio Rurale sono da considerarsi zone E ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

4. Nelle aree di cui al presente titolo il Piano Strutturale prescrive il mantenimento e l'incentivazione dell'attività agricola, come strumento insostituibile di presidio e gestione del territorio.

5. In tutto il territorio rurale si applicano le disposizioni del Titolo IV, della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65, con le limitazioni derivanti dalle norme di cui al Titolo II delle presenti Norme, e dalle norme dei subsistemi descritti a seguito.

Le aree del territorio rurale definite al c.1 lett. C “aree ad economia agricola debole contigue agli aggregati urbani” sono considerate assimilate alle aree a prevalente ed esclusiva funzione agricola ai sensi della Legge Regionale 10 novembre 2014 n. 65.

Art. 55 Destinazioni d'uso

1. Nel territorio rurale, oltre alle attività agricole, silvocolturali e zootecniche sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso, come descritte all'art. 10 delle presenti NtA:

  • a. residenziale;
  • b. direzionale;
  • c. produttiva, limitatamente a piccole attività compatibili con l'ambiente rurale, che non producano inquinamento né necessitino di depositi all'aperto;
  • d. turistico-ricettiva, con le seguenti specificazioni:
  • i. l'attività agrituristica è sempre consentita, nelle forme di legge;

ii. attività di affittacamere saranno ammesse fino ad un massimo di 12 posti letto;

2. Sono inoltre ammesse, fatte salve le limitazioni di cui al Titolo II, le attività non agricole compatibili come definite dall'art. 61 delle presenti NtA.

3. Sono comunque ammesse tutte quelle attività che, attraverso un uso corretto del territorio e la conservazione dei caratteri paesistici e ambientali, rappresentano forme di integrazione con l'attività agricola evitando l'abbandono e il degrado del territorio.

4. La modifica della destinazione d'uso degli edifici nel territorio rurale potrà essere ammessa ai sensi del Titolo IV Capo III della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65

5. Per lo svolgimento delle attività agrituristiche è, inoltre, consentito il superamento del limite di ospitalità di 30 posti letto, all'articolo 12 della L.R. 23 giugno 2003 n. 30 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana". e successive modifiche ed integrazioni, alle condizioni di seguito riportate:

  • a. mediante utilizzazione di unità abitative indipendenti per il recupero di edifici di valore storico, culturale ed ambientale, anche con riferimento a quelli già individuati negli elenchi di cui all'articolo 27;
  • b. purché siano previsti spazi per la sosta dei veicoli degli ospiti nella misura minima di un posto macchina ogni 3 posti letto, con riferimento alla capacità ricettiva totale dell'azienda agrituristica, realizzati con caratteristiche e modalità che consentano l'integrazione con l'ambiente circostante.

6. Gli edifici e/o manufatti legittimi che alla data di adozione del Regolamento Urbanistico risultino in contrasto con le destinazioni d'uso di cui sopra possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle caratteristiche strutturali e delle modalità costruttive originarie.

Art. 56 Costruzione di nuovi edifici rurali

1. Sono i manufatti di servizio destinati al soddisfacimento delle esigenze di aziende agricole che raggiungano i minimi colturali definiti dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Firenze.

2. La costruzione di nuovi edifici rurali è disciplinata dall'art. 73 della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 1, e dal relativo Regolamento di Attuazione, ed è soggetta all'approvazione del Programma di Miglioramento Aziendale di cui al comma 4, punto a) del medesimo articolo.

Art. 57 Annessi agricoli per le aziende minori

1. Sono manufatti di servizio destinati al soddisfacimento delle esigenze di aziende agricole che non raggiungano i minimi colturali definiti dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Firenze.

2. Possono accedere alla costruzione di tali annessi coloro che rispettano le condizioni di cui all'art. 5 del Regolamento di Attuazione (D.P.G.R. 5/R/2007) del Titolo IV, capo III della L.R. 1/2005.

3. Gli annessi agricoli potranno essere realizzati nel territorio rurale, salvo limitazioni previste nelle specifiche zone, con una superficie utile lorda che non potrà eccedere quella di seguito indicata, con riferimento all'ampiezza dei terreni coltivati dall'azienda e alla tipologia di annesso da realizzare:

Attività Area aziendale di pertinenza
Da 1000 mq a 10000 mq (con esclusione delle aree boscate) Da 10001 mq a 20000 mq (con esclusione delle aree boscate) Oltre 20001 mq (con esclusione delle aree boscate)
SUL massima realizzabile SUL massima realizzabile SUL massima realizzabile
Coltivazione in serra fissa 90 mq 90 mq 90 mq
Agricoltura biologica 30 mq 60 mq 90 mq
Allevamento equini 50 mq 100 mq Ulteriori 50 mq per ogni Ha disponibile oltre i 20000 mq
Allevamento fauna selvatica 30 mq 60 mq Ulteriori 50 mq per ogni Ha disponibile oltre i 20000 mq
Allevamento ovicaprini 20 mq 40 mq Ulteriori 50 mq per ogni Ha disponibile oltre i 20000 mq
Allevamento intensivo di altro bestiame 50 mq 100 mq Ulteriori 50 mq per ogni Ha disponibile oltre i 20000 mq
Allevamento api 20 mq 40 mq 80 mq
Allevamento chiocciole e lombrichi 40 mq 60 mq 100 mq
Cinotecnica 65 mq 130 mq 260 mq
Acquacoltura 40 mq 60 mq 100 mq
SUL totale massima realizzabile 90 mq 130 mq 260 mq

La SUL totale massima rappresenta il limite di superficie realizzabile nel caso di costruzione di più tipologie di annessi, a seconda della superficie territoriale.

4. L'installazione degli annessi agricoli del tipo descritto è ammessa previo ottenimento del Permesso di Costruire nelle superfici massime previste dal comma 3 detratte le eventuali superfici utilizzabili allo stesso scopo esistenti nel fondo.

5. Gli eventuali manufatti già esistenti, e legittimati alla data di adozione del presente Regolamento, potranno essere adeguati, in termini di superficie e di tipologie, ai parametri del presente articolo.

6. Gli annessi agricoli di cui al presente articolo dovranno essere realizzati nel rispetto dei distacchi minimi dai confini ad una distanza maggiore di ml. 100 rispetto ad edifici esistenti non destinati a scopi agricoli, a quella prevista dal regolamento edilizio per gli altri edifici, e ad una distanza non inferiore a ml. 200 da sorgenti o pozzi per uso potabile.

7. Gli annessi dovranno essere realizzati con strutture in materiale leggero e finitura in legno per le pareti e la copertura. Le finestre dovranno essere impostate con base ad altezza minima di ml. 1,50 dal pavimento finito del locale a cui afferiscono e dovranno essere munite di infisso in legno. Eventuali scelte di tipologie e/o materiali diversi dovranno essere opportunamente motivate e dettate da esclusive esigenze legate alla specificità della produzione agricola.

8. La sagoma verticale degli annessi rurali sia in senso longitudinale che trasversale dovrà essere contenuta al di sotto di una linea parallela al piano di campagna con distanza dallo stesso di ml. 4,00.

9. Gli annessi destinati al ricovero di animali dovranno essere dotati di concimaia realizzata con materiali a tenuta di acqua. Il materiale organico raccolto nelle concimaie dovrà essere protetto dalle precipitazioni atmosferiche con la stesa di teli impermeabili opachi di colore scuro. I materiali organici provenienti dall'allevamento di animali potranno essere utilizzati per la fertilizzazione di terreni agricoli.

10. Gli annessi destinati ad accogliere animali bovini, equini e suini potranno essere dotati anche di una loggia di superficie pari a 20 mq, 40 mq, 60 mq, rispettivamente per superfici territoriali fino a 10.000 mq, fino a 20.000 mq e oltre 20.001 mq. Tale loggia dovrà essere realizzata con materiali e tipologia uguali a quelli dell'annesso e la copertura dovrà costituire il proseguimento di quella di quest'ultimo.

11. Gli annessi dovranno essere collocati preferibilmente in prossimità della rete viaria esistente. Per l'accesso agli annessi potranno essere realizzati brevi tratti di strada bianca, da valutare in fase istruttoria per il rilascio del permesso di costruire.

12. La costruzione degli annessi realizzati ai sensi del presente articolo potrà essere autorizzata solo previa redazione di specifico atto d'obbligo contenente l'impegno a non modificare la destinazione d'uso, a non frazionare né alienare gli annessi separatamente dal fondo a cui afferiscono, ed alla loro demolizione e rimozione quando non risulteranno più necessari alla conduzione del medesimo fondo.

13. La costruzione degli annessi realizzati ai sensi del presente articolo potrà essere autorizzata per un periodo massimo di 8 anni, al termine del quale potrà essere rinnovata a fronte del perdurare delle condizioni che ne hanno resa necessaria la prima installazione, o per sopravvenute esigenze che ne permetterebbero l'installazione ai sensi di questo articolo.

14. Al termine dell'utilizzo ai fini agricoli dei manufatti, e/o in mancanza di rinnovo, il realizzatore ovvero il proprietario dei terreni, dovrà curare entro i 90 giorni successivi, la loro rimozione e il ripristino dei luoghi mediante presentazione di idoneo titolo abilitativo. Nel permesso di costruire dovrà essere prescritto l'obbligo della demolizione entro 90 giorni dalla cessazione dell'attività che ha permesso la costruzione dell'annesso.

15. Le norme del presente articolo prevalgono sulle eventuali norme in contrasto del Regolamento Edilizio.

Art. 58 Annessi agricoli reversibili per l'agricoltura amatoriale

1. Sono manufatti di servizio destinati al soddisfacimento delle esigenze di attività part - time per autoconsumo e tempo libero, che non siano comprese nella categoria di cui all'articolo precedente.

2. Gli annessi agricoli reversibili potranno essere realizzati nel territorio rurale, salvo limitazioni previste nelle specifiche zone e previo ottenimento del Permesso di Costruire, con una superficie utile lorda degli stessi che non potrà eccedere quella di seguito indicata nelle Tabelle A e B:

Tabella A

Attività Superficie territoriale del fondo con esclusione delle aree boscate
(le aree boscate possono essere incluse se il ricovero attrezzi è realizzato a servizio di attività di castagneto da frutto)
Da 1.000 mq a 10.000 mq Da 10.001 mq a 20.000 mq Oltre 20.001 mq
SUL massima realizzabile SUL massima realizzabile SUL massima realizzabile
Ricovero attrezzi
(altezza massima in gronda pari a 2,20 m)
20 mq 30 mq 40 mq

Tabella B

Attività Superficie territoriale del fondo minima pari a 1.000 mq con esclusione delle aree boscate
Ricovero equini e bovini e suini E' ammessa la costruzione di una struttura contenente al massimo 4 animali. Detta struttura non può essere realizzata in misura maggiore di 10 mq di superficie coperta per animale presente o previsto, con altezza massima in gronda pari a 3 m, cui può essere aggiunta una tettoia di profondità non superiore a 3 m. Inoltre, per il ricovero del fieno sono consentiti spazi di mq 5 di superficie coperta per ogni animale con altezza pari a quella del box. Gli annessi potranno essere dotati di una loggia di superficie uguale a quella dell'annesso, e costituita da struttura portante in legno e copertura che costituisce proseguimento della copertura dell'annesso stesso realizzata con elementi di finitura uguali a quelli della copertura di quest'ultimo.
Gli annessi dovranno essere ubicati ad una distanza pari a 100 m dagli edifici con destinazione non agricola di altra proprietà;
Ricovero cani E' ammessa la costruzione di una struttura contenente al massimo 20 cani. Detta struttura non può essere realizzata in misura maggiore di 6,5 mq di superficie coperta per ogni cane presente o previsto, cui può essere aggiunto in adiacenza uno spazio scoperto recintato di superficie massima pari a 5 mq per ogni cane.
L'altezza in gronda del manufatto e della recinzione non dovrà essere superiore a 2 m. Dovranno essere comunque rispettati eventuali parametri dimensionali minimi previsti dalle norme vigenti in materia veterinaria
Gli annessi dovranno essere ubicati ad una distanza pari a 100 m dagli edifici esistenti, e ad una distanza di 200 m dagli edifici con destinazione residenziale di altra proprietà;
Ricovero animali da cortile E' ammessa la costruzione di una struttura di superficie massima coperta di 10 mq, cui può essere aggiunto in adiacenza uno spazio scoperto recintato di superfice massima pari a 30 mq. L'altezza in gronda manufatto e della recinzione non dovrà essere superiore a 2 m. Dovranno essere comunque rispettati eventuali parametri dimensionali minimi previsti dalle norme vigenti in materia veterinaria
Gli annessi dovranno essere ubicati ad una distanza pari a 100 m dagli edifici esistenti con destinazione diversa da quella agricola e di altra proprietà, e ad una distanza di 200 m dagli edifici con destinazione residenziale di altra proprietà.

Gli annessi di cui alle tabelle A e B potranno essere realizzati nella misura massima di 2, uno per ricovero attrezzi e uno per il ricovero animali.

3. L'installazione degli annessi agricoli del tipo descritto è ammessa solo a condizione che nel fondo non esistano già costruzioni utilizzabili allo stesso scopo. Non saranno parimenti ammesse nuove istallazioni di annessi ove si sia in presenza di un frazionamento, posto in essere successivamente alla data del 09/10/2007 di adozione del RUC 2009, ove in una parte del terreno poi frazionato già esistesse un annesso.

4. Gli eventuali manufatti già esistenti, e legittimati alla data di cui al comma precedente, potranno essere adeguati, in termini di superficie e di tipologie, ai parametri del presente articolo.

5. Gli annessi dovranno essere costituiti da una struttura unica con copertura a falde inclinate, priva di basamento e/o di opere di fondazione e semplicemente ancorata al suolo, con struttura e finitura esterna in legno naturale (pareti e copertura). Le finestre dovranno essere impostate con base ad altezza minima di ml. 1,50 dal pavimento finito del locale a cui afferiscono.

6. La sagoma verticale degli annessi rurali sia in senso longitudinale che trasversale dovrà essere contenuta al di sotto di una linea parallela al piano di campagna con distanza dallo stesso di ml. 3,50.

7. Non sarà ammessa la realizzazione di servizi igienici, né l'allacciamento alle reti dei servizi pubblici.

8. Gli annessi agricoli di cui al presente articolo dovranno essere realizzati nel rispetto dei distacchi minimi dai confini e della distanza dagli edifici così come previsto dal regolamento edilizio.

9. Gli annessi destinati al ricovero di animali dovranno essere dotati di concimaia realizzata con materiali a tenuta di acqua. Il materiale organico raccolto nelle concimaie dovrà essere protetto dalle precipitazioni atmosferiche con la stesa di teli impermeabili opachi di colore scuro.

10. Gli annessi dovranno essere collocati preferibilmente in prossimità della rete viaria esistente. Per l'accesso agli annessi potranno essere realizzati brevi tratti di strada bianca, da valutare in fase istruttoria per il rilascio del Permesso di Costruire.

11. La costruzione degli annessi realizzati ai sensi del presente articolo potrà essere autorizzata per un periodo massimo di 10 anni, al termine del quale l'autorizzazione potrà essere rinnovata a fronte del perdurare delle condizioni che ne hanno resa necessaria la prima installazione o per sopravvenute esigenze che ne permetterebbero l'installazione ai sensi di questo articolo

12. Al termine dell'utilizzo ai fini agricoli dei manufatti, e/o in mancanza di rinnovo, il realizzatore ovvero il proprietario dei terreni, dovrà curare entro i 90 giorni successivi, la loro rimozione e il ripristino dei luoghi mediante presentazione di idoneo titolo abilitativo. Nel permesso di costruire dovrà essere prescritto l'obbligo della demolizione entro 90 giorni dalla cessazione dell'attività che ha permesso la costruzione dell'annesso.

13. Le norme del presente articolo prevalgono sulle eventuali norme in contrasto del Regolamento Edilizio.

Art. 59 Interventi ammissibili sul patrimonio edilizio esistente

1. Per ciascuna scheda è indicata la categoria di intervento ammissibile, con la seguente articolazione:

  • - Restauro e risanamento conservativo, come definito dall'art. 135 c. 2.c) della LR 65/2014;
  • - RE: ristrutturazione edilizia Conservativa di cui all’art. 135 c. 2d) LR 65/2014 e Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva di cui all’art. 134 c. 1h) punto 1) LR 65/2014. Sono ammessi gli interventi pertinenziali di cui all’art. 135 c.2e) LR 65/2014 esclusivamente per la creazione di volumi tecnici, scale, ascensori;
  • - REAFS: ristrutturazione edilizia Conservativa di cui all’art. 135 c. 2d) LR 65/2014 e Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva di cui all’art. 134 c. 1h) punto 1) LR 65/2014. Sono ammesse inoltre Addizioni Volumetriche di cui all’art. 134 c. 1g) LR 65/2014 per realizzare i servizi igienici ove non presenti o inadeguati con le limitazioni prescritte dall’ art. 10bis e gli interventi pertinenziali di cui all’art. 135 c.2e) LR 65/2014 esclusivamente per la creazione di volumi tecnici, scale, ascensori. La conseguente addizione volumetrica non incide sui parametri edilizi ed urbanistici assegnati e consentiti dal RUC all’edificio oggetto di intervento;
  • - REAF: ristrutturazione edilizia Conservativa di cui all'art. 135 c. 2d) LR 65/2014 e Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva di cui all'art. 134 c. 1h) punti 1 e 3 LR 65/2014. Sono ammesse inoltre Addizioni Volumetriche di cui all'art. 134 c.1g) LR 65/2014 e gli interventi pertinenziali di cui all'art. 135 c.2e) LR 65/2014 fino ad un massimo del 20% della SUL esistente, alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, salvo quantità inferiori stabilite dalle presenti norme per zone specifiche e con le limitazioni prescritte dall'art.10bis;
  • - addizioni volumetriche realizzate mediante ampliamento volumetrico all'esterno della sagoma esistente di cui all'art. 134 c.1g) LR 65/2014 nelle quantità assegnate dal RUC;
  • - RU: ristrutturazione urbanistica, come definita dall'art. 134 c.1f) LR 65/2014 nonché gli interventi di cui all'art. 134 c. 1h) punto 2 e art. 134 c. 1l) LR 65/2014

1Bis. Nelle categorie di intervento RE, REAFS e REAF è inoltre consentito il rialzamento dei sottotetti al fine di adeguare le altezze della Sua o della Snr alle altezze minime richieste dalle norme igienico sanitarie per il legittimo utilizzo in atto alla data del 9.10.2007. La conseguente addizione volumetrica non incide sui parametri edilizi ed urbanistici assegnati e consentiti dal RUC all’edificio oggetto di intervento.

2. Alle categorie di intervento di cui sopra possono essere associate in ciascuna scheda particolari limitazioni o prescrizioni attinenti a:

  • a. +V: elementi e caratteristiche di pregio da tutelare;
  • b. +L: elementi incongrui e/o di degrado da rimuovere.

2 bis. E' sempre ammessa la realizzazione di nuova SUL in sostituzione di vani ascensore o di scale interne o porzioni ad uso esclusivo di singole unità immobiliari o ad uso condominiale in aggiunta ai parametri urbanistici assegnati.

3. Edifici con destinazione d'uso agricola

Per gli edifici con destinazione d'uso agricola sono ammessi, senza mutazione della destinazione d'uso, tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente come disciplinati dalla LR 65/2014 art. 71 e 72 e successive modifiche, ivi comprese addizioni volumetriche di cui all'art. 134 c.1g) LR 65/2015 di cui all'art. 10bis fino ad un massimo del 20% della SUL esistente alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, salvo quantità inferiori stabilite dalle norme per zone specifiche e con le limitazioni prescritte dall'art.10bis.

4. Edifici facenti parte di aziende agricole e non più necessari per l'attività agricola

Per gli annessi rurali non più necessari per l'attività agricola si potrà prevedere una diversa destinazione d'uso, che potrà avvenire ai sensi dell'art. 83 della LR 65/2014 e con le limitazioni e specificazioni contenute nelle Schede dei complessi ed edifici nel Territorio Rurale – elaborato SE, di cui all'art. 27; per gli edifici non censiti, saranno ammessi gli interventi fino alla categoria della ristrutturazione edilizia .

La ristrutturazione urbanistica, ivi compresa la ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all'art. 134 c.1h) punto 2) della LR 65/2014, potrà essere ammessa solo ove esplicitamente prevista dalle Schede di cui sopra.

Tali interventi dovranno essere previsti da una preliminare convenzione ove siano disciplinate le sistemazioni agricolo-ambientali di cui all'articolo 60 delle presenti Norme.

Le addizioni volumetriche, ove ammesse dalle Schede di cui sopra, saranno disciplinate come al precedente comma 1.

5. Edifici con destinazione d'uso non agricola

Per gli edifici esistenti con destinazione d'uso non agricola sono ammessi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, con le modalità previste dalla vigente legislazione regionale (L.R. 65/2014, Titolo IV, e relativo Regolamento di attuazione), e con le limitazioni e specificazioni contenute nelle Schede dei complessi ed edifici nel Territorio Rurale – elaborato SE, di cui all'art. 27; per gli edifici non censiti, saranno ammessi gli interventi fino alla categoria della ristrutturazione edilizia , senza cambio di destinazione.

La ristrutturazione urbanistica , ivi compresa la ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all'art. 134 c.1h) punto 2) della LR 65/2014, potrà essere ammessa solo ove esplicitamente prevista dalle Schede di cui sopra.

Le addizioni volumetriche ove ammesse dalle Schede di cui sopra, saranno disciplinate come al precedente comma 1.

6. Addizioni volumetriche

Nelle Schede dei complessi ed edifici nel Territorio Rurale – elaborato SE sono individuati gli edifici per i quali è ammessa la realizzazione di addizioni volumetriche di cui all'art. 134 c.1g) LR 65/2014 e gli interventi pertinenziali di cui all'art. 135 c.2e) LR 65/2014 nei limiti di SUL consentiti dalla singola scheda.

7. Frazionamenti

In tutto il Territorio Rurale le nuove unità immobiliari residenziali, derivanti da interventi di frazionamento e/o cambio di destinazione d'uso, non potranno avere dimensioni inferiori a 72 mq. di SUL. Tale limite dimensionale può essere derogato solo nel caso che un'unica unità abitativa occupi un intero edificio.

8. Ristrutturazione urbanistica

Nelle Schede dei complessi ed edifici nel Territorio Rurale – elaborato SE sono individuati gli annessi per i quali, purchè legittimati, è ammessa, in alternativa alla Ristrutturazione Edilizia senza cambio di destinazione, la demolizione e la contestuale ricostruzione di un valore di SUL assegnato.

La SUL da ricostruire è dimensionata rispetto alla SUL degli edifici da demolire limitatamente alle parti legittime degli stessi, e con riferimento alla consistenza complessiva esistente alla data di adozione del Regolamento Urbanistico Interventi diversi dalla Ristrutturazione Edilizia e fino all'ampliamento, senza cambio di destinazione d'uso, sono ammessi esclusivamente attraverso lo strumento del Piano di Miglioramento Agricolo. Le nuove superfici realizzate attraverso questi interventi, dovranno essere rimosse al termine dell'utilizzo agricolo.

Allo scopo di indirizzare secondo criteri omogenei la progettazione degli interventi di ricostruzione è stato redatto l'Allegato “Guida per gli interventi di ricostruzione nel Territorio Rurale” AL2, nel quale sono contenute indicazioni tipologiche, morfologiche e di impiego dei materiali. Qualora la progettazione si discosti sensibilmente, senza adeguata motivazione, dai criteri contenuti nell'Allegato di cui al comma precedente, ciò potrà costituire motivo di diniego - nel caso di istanza di Permesso a Costruire – ovvero di sospensione – nel caso di SCIA.

9. Annessi agricoli soggetti a Perequazione Urbanistica

Nelle Schede dei complessi ed edifici nel Territorio Rurale – elaborato SE sono individuati gli annessi per i quali, purchè legittimati, è ammessa, in alternativa alla Manutenzione Straordinaria senza cambio di destinazione, la demolizione e la contestuale ricostruzione di un corrispondente valore di SUL in una delle aree all'uopo individuate all'interno delle U.T.O.E. ovvero dei Centri Minori.

La ricostruzione potrà avvenire a seguito di accordi pattizi fra le parti interessate (proprietà dell'annesso da demolire e proprietà dell'area destinata alla ricostruzione), da sottoscriversi con le modalità di cui all'art. 8 delle presenti Norme, e a seguito di una convenzione da sottoscriversi con l'Amministrazione Comunale, nella quale sia garantita la preventiva demolizione dell'immobile interessato, e siano individuate le modalità di ripristino dell'area di pertinenza.

10. Ruderi

Gli edifici di interesse storico – documentale – architettonico, non tutelati da leggi statali e/o regionali vigenti, in cui sono avvenuti crolli di consistente entità, possono essere oggetto di interventi di recupero e cioè di Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva di cui all'art. 134 c.1h) punto 4, a condizione che sia verificata la sostenibilità ambientale degli interventi, con particolare riferimento alla loro accessibilità. La ricostruzione potrà avvenire ricomponendo la sagoma dell'edificio dedotta dalle parti ancora esistenti, purché prevalenti rispetto all'insieme, o dalla documentazione relativa all'oggetto che consenta di ricostruire con oggettività la consistenza preesistente, o da ricostruzione grafica da aerofotogrammetria. Le parti originali dei ruderi ancora presenti dovranno essere mantenute e la ricostruzione dovrà avvenire nel rispetto dei caratteri tipologici e architettonici originari e con gli stessi materiali o con materiali analoghi fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e quelle necessarie per raggiungere i requisiti prestazionali di edilizia biosostenibile stabiliti dalla vigente normativa.

In caso di ruderi di complessi edilizi il recupero potrà avvenire esclusivamente mediante la formazione di un piano di recupero che interessi l'intero complesso.

11. Autorimesse pertinenziali

E’ consentita, per gli edifici con destinazione non agricola o per quelli soggetti a cambio di destinazione d’uso, la realizzazione di autorimesse pertinenziali, all’interno del resede dell’edificio, nel limite di 1 mq ogni 3 mq di SULA dell’edificio cui l’autorimessa è vincolata, previa sottoscrizione di specifico atto d’obbligo che stabilisca il vincolo di pertinenzialità tra la rimessa e l’unità immobiliare cui è destinata. Le autorimesse dovranno essere realizzate preferibilmente interrate nel pendio aderenti alla morfologia del terreno evitando la realizzazione di rampe ove possibile al fine di produrre un minor impatto paesistico, ed un inserimento omogeneo rispetto al contesto esistente. La Sul dell’autorimessa pertinenziale non incide sui parametri edilizi ed urbanistici assegnati e consentiti dal RUC nell’edificio oggetto di intervento.

12. Ex fienili

Negli ex fienili con tipologia tipica del Mugello con doppio volume per il contenimento del fieno è ammessa, oltre la categoria d'intervento indicata nella relativa scheda, la realizzazione di nuova SULA relativa ad un nuovo solaio interpiano, laddove l'altezza dell'edificio lo consenta anche attraverso la modifica delle quote del piano terra.

13. Volumi secondari

Sui volumi secondari, come definiti dal Regolamento Edilizio, sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione a parità di volume (v) di cui agli art. 134 c.1h) punto 2) e 135 c.2e della LR 65/2014. Le nuove unità immobiliari residenziali derivate da tali interventi non potranno avere dimensioni inferiori a 72 mq di SUL.

Art. 60 Sistemazioni agricolo-ambientali

1. Gli interventi di sistemazione ambientale definiscono l'insieme delle opere di riqualificazione da attuarsi su terreni ad uso agricolo costituenti aree di pertinenza - di dimensioni non inferiori a un ettaro - di edifici che hanno mutato o sono soggetti a procedimenti in itinere sottesi al mutamento della destinazione d'uso agricola.

2. Il relativo progetto costituisce parte integrante della apposita convenzione da stipularsi obbligatoriamente nei seguenti casi:

  • a. per interventi che comportino la modifica della destinazione d'uso di edifici agricoli;
  • b. per interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di sostituzione edilizia o di ristrutturazione urbanistica, da attuarsi su immobili con destinazione d'uso non agricola ricadenti nelle aree di tutela paesistica di cui all'art. 29 del Titolo II.

3. I progetti degli interventi di sistemazione ambientale devono prioritariamente prevedere opere di riqualificazione ambientale e paesaggistica, con particolare riferimento:

  • a. al mantenimento delle sistemazioni idraulico-agrarie e della vegetazione arborea e arbustiva;
  • b. alla salvaguardia ed alla manutenzione del reticolo idrografico superficiale;
  • c. alla pulizia delle sponde dei corsi d'acqua;
  • d. al rinverdimento delle superfici di terreno denudato;
  • e. alle opere necessarie a diminuire la velocità di deflusso superficiale delle acque meteoriche al fine di contenere la predisposizione all'erosione, eventualmente favorendo, ove le condizioni geomorfologiche e idrogeologiche lo consentono, l'infiltrazione nei terreni;
  • f. alla manutenzione di strade vicinali o percorsi pedonali e\o equestri esistenti, per la parte ricadente nel fondo stesso, e al loro mantenimento all'uso pubblico, con l'eccezione di quelli che costituiscano pertinenza di abitazioni private.

4. Per gli interventi di sistemazione ambientale compresi nelle aree di Tutela Paesistica di cui all'art. 29 del Titolo II, dovrà farsi riferimento agli specifici indirizzi contenuti nel predetto Articolo.

5. Lo scomputo degli oneri "verdi" previsti dalle vigenti norme regionali per la tutela e valorizzazione del territorio rurale, è consentito solo a fronte di una apposita convenzione, comprensiva di garanzie fidejussorie circa la corretta esecuzione e manutenzione degli interventi di sistemazione ambientale previsti dal progetto.

Art. 61 Attività non agricole compatibili con il territorio rurale.

1. Sono le attività che pur essendo non agricole rivestono natura tale da essere compatibili con il territorio rurale e con l'attività agricola che vi viene prevalentemente svolta.

2. Le attività non agricole di cui al presente articolo si differenziano da quelle pertinenziali private, di cui all'art. 62, in quanto comportano un interesse da parte di utenti o visitatori, ed una conseguente dotazione di infrastrutture atte a consentirne l'accesso, la sosta e l'accoglienza.

3. La presenza di queste attività non comporta mutamento della destinazione urbanistica delle aree interessate, che rimangono classificate in zona omogenea E ai fini del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444.

4. Le attività consentite sono quelle che si svolgono prevalentemente all'aperto in stretta relazione con l'ambiente naturale nel quale trovano la loro sede e con questo sono compatibili. Fra queste sono da considerare a puro titolo di esempio quelle: ittiche, venatorie, di equitazione, cicloturistiche, di trekking. Non sono ritenute compatibili quelle che producono inquinamento, anche acustico, o la manomissione dell'ambiente con opere rilevanti.

5. E' consentita la realizzazione delle opere, delle infrastrutture e dei servizi strettamente necessari al funzionamento delle attività compatibili, con esclusione delle attività accessorie e non pertinenti, quali quelle di ristorazione o ricettive. In caso di cessazione della attività le strutture eventualmente realizzate dovranno essere integralmente demolite con ripristino della funzione agricola sui suoli interessati. In tal senso saranno da privilegiare le costruzioni realizzate con strutture precarie, purché con criteri qualitativi compatibili con l'ambiente nel quale sono collocate.

6. La realizzazione degli interventi è subordinata all'approvazione di un piano attuativo ai sensi dell'art. 7 delle presenti Norme, ed alla stipula di una convenzione nella quale sia garantito il ripristino dello stato dei luoghi al momento in cui venga meno l'attività proposta.

7. Per le attività esistenti, o in caso di trasformazione di attività definite dopo l'entrata in vigore delle presenti norme, nel caso siano richiesti interventi di modifica della attuale conformazione, si dovrà procedere alla verifica delle condizioni generali di compatibilità e alla successiva attuazione degli interventi necessari con le modalità di cui al presente comma.

Art. 62 Costruzione di attrezzature sportive pertinenziali

1. La realizzazione di attrezzature sportive ad uso privato di pertinenza di edifici residenziali o di attività di tipo ricettivo, quali piscine, campi da tennis, ecc.. sarà consentita alle seguenti condizioni:

  • a. Le attrezzature dovranno essere localizzate su un'area in chiaro rapporto di pertinenza con l'immobile o il complesso immobiliare di riferimento;
  • b. Il dimensionamento delle attrezzature dovrà essere proporzionato all'immobile o all'attività di cui esse costituiscono pertinenza;
  • c. qualora ricadano in aree di pertinenza agli edifici di particolare valore storico-culturale e architettonico, la loro localizzazione dovrà comunque escludere le porzioni antistanti il fronte principale del fabbricato;
  • d. nel caso di complessi edilizi gli impianti dovranno preferibilmente essere raggruppati e posti a servizio dell'intero complesso;
  • e. le attrezzature dovranno adattarsi alla struttura geomorfologica del terreno, e dovranno rispettare gli allineamenti del tessuto agrario, con particolare riferimento agli allineamenti contermini;
  • f. non dovranno essere realizzati manufatti fuori dal profilo del terreno a sistemazione avvenuta;
  • g. I movimenti di terra necessari per la sistemazione del piano di campagna adiacente le attrezzature dovranno essere limitati e di modesta entità;
  • h. dovranno essere previste idonee schermature arboree o arbustive di essenze locali;
  • i. il rifornimento idrico per il riempimento delle piscine dovrà avvenire esclusivamente a mezzo di fonti di approvvigionamento private; e' assolutamente vietato per tale scopo l'utilizzo dell'acquedotto comunale.
  • j. Per le piscine pertinenziali ad attività di tipo ricettivo potrà essere ammessa, previo parere della Commissione per il Paesaggio, una copertura stagionale di tipo retraibile o smontabile, per un periodo non superiore a sei mesi/anno.

Art. 63 Recinzioni di fondi ed appezzamenti di terreni.

1. E' ammessa la recinzione dei fondi con siepi realizzate con specie della macchia locale e staccionate in legno a maglia larga, costituite da pali infissi nel terreno, corrente orizzontale ed eventuali traversi inclinati.

2. Sono ammesse le recinzioni realizzate con rete metallica, pali in legno o profilati metallici, solo nei seguenti casi:

  • a. in presenza di allevamenti zootecnici bradi e semi-bradi o come protezione da ungulati; in questo unico caso sarà ammesso l'utilizzo di filo spinato o simili;
  • b. per la recinzione di piccole superfici poste in continuità con l'edificato ai fini della protezione di allevamenti avicunicoli a carattere familiare;
  • c. per la recinzione dei resedi e delle aree di pertinenza degli edifici;
  • d. per la delimitazione dei resedi e delle aree di pertinenza dei manufatti a servizio delle aziende agricole, compresi gli annessi agricoli a servizio delle aziende minori e dell'agricoltura amatoriale.

3. Le recinzioni con rete metallica avranno l'altezza massima di ml. 1,50 fuori terra ad eccezione dei casi di cui al comma 2, lettera c), e dovranno essere mascherate con siepi multispecifiche realizzate con specie autoctone e tipiche dei contesti rurali, ad eccezione delle recinzioni realizzate nei fondi agricoli di cui al comma 2, punto a); le recinzioni dovranno quanto più possibile porsi lungo segni di discontinuità esistenti, sia vegetazionali che morfologici (fasce di verde ripariali, scarpate e simili); non dovranno presentare cordonato rialzato rispetto il piano di campagna.

4. Sono ammesse recinzioni in muratura solo nel caso della recinzione di resedi ed aree di pertinenza dell'edificato, quando siano ad integrazione ed in continuità con muri esistenti, oppure quando le recinzioni in muratura costituiscano già il tipo prevalente nel contesto.

5. E' vietato l'utilizzo di recinzioni per frazionare resedi rurali aventi origine unitaria.

6. E' vietato eseguire recinzioni di qualsiasi tipo che possano interrompere la viabilità esistente, anche se a carattere poderale o interpoderale.

Art. 64 Disciplina dei sistemi funzionali: aree ad esclusiva funzione agricola

1. Sono le porzioni del territorio rurale caratterizzate dalla presenza di un sistema aziendale agricolo, dalla capacità produttiva del suolo, dalla presenza di infrastrutture agricole di rilevante interesse.

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta degli Interventi" - elaborato CI.

3. Nelle aree di cui al presente titolo il Piano Strutturale prescrive il mantenimento e l'incentivazione dell'attività agricola, come strumento insostituibile di presidio e gestione del territorio, sia offrendo gli strumenti per quella produttiva in senso stretto, nel quadro legislativo vigente, che agevolando la realizzazione di attività agrituristiche e di turismo rurale.

4. Nelle aree di cui al presente titolo, oltre agli interventi disciplinati dal Titolo IV, della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65, sono ammessi tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente descritti nell'art. 59 delle presenti Norme.

5. Nelle aree di cui al presente titolo non è ammessa la realizzazione degli annessi agricoli reversibili di cui all'art. 58 delle presenti NtA.

Art. 65 Disciplina dei sistemi funzionali: aree a prevalente funzione agricola

1. Sono le porzioni del territorio rurale in cui, in assenza di un forte sistema aziendale agricolo, la tutela e la valorizzazione del territorio sono affidate prevalentemente ad attività di tipo amatoriale.

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta degli Interventi" - elaborato CI.

3. Nelle aree di cui al presente titolo il Piano Strutturale prescrive il mantenimento dell'attività agricola, quale elemento strutturante del paesaggio tradizionale, integrandone le risorse con quelle del turismo ed incentivandone la riconversione verso forme biologiche.

4. Nelle aree di cui al presente titolo oltre agli interventi disciplinati dal Titolo IV, della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65, e agli gli interventi sul patrimonio edilizio esistente descritti nell'art. 59 delle presenti Norme, è ammessa la realizzazione degli annessi agricoli reversibili a servizio dell'agricoltura amatoriale di cui all'art. 58.

Art. 66 Disciplina dei sistemi funzionali: aree ad economia agricola debole contigue agli aggregati urbani

1. Sono aree di frangia poste tra i centri abitati ed il territorio rurale, in cui l'attività agricola si unisce a funzioni ricreative complementari alla residenza.

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta degli Interventi" - elaborato CI.

3. Nelle aree di cui al presente titolo il Piano Strutturale prescrive il mantenimento dell'attività agricola, anche con forme legate al part time, all'autoconsumo, alla socialità ed al tempo libero, incentivandone la riconversione verso forme biologiche.

4. Nelle aree di cui al presente articolo non è ammessa la costruzione di nuovi annessi agricoli; sono ammessi tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente descritti nell'art. 59 delle presenti Norme, la realizzazione degli annessi agricoli reversibili a servizio dell'agricoltura amatoriale di cui all'art. 58, e la localizzazione di attività non agricole compatibili di cui all'art. 61 delle presenti Norme.

Art. 67 Aree agricole speciali: Parco della Dogana

1. Il Parco della Dogana è inteso dal Piano Strutturale come volano per la rinaturalizzazione del territorio montano, una volta chiusa la stagione dei cantieri della Variante di Valico, e come valorizzazione delle risorse della montagna.

2. L'accessibilità del parco avverrà dalla strada della Futa e dal nuovo casello di Poggiolino, attraverso la viabilità prevista dalla Società Autostrade come itinerario di cantiere, che dovrà essere mantenuta come strada definitiva di servizio della zona.

3. Per gli annessi rurali non più necessari per l'attività agricola, e non compresi fra i Beni Storici Diffusi, previa redazione di un P.M.A.A. con valenza di Piano di Recupero sarà ammessa la demolizione e ricostruzione con destinazione d'uso residenziale o ricettiva, all'interno dell'area e con i dimensionamenti individuati nella relativa Scheda compresa tra le Schede dei complessi ed edifici nel Territorio Rurale - elaborato SE.

4. Gli interventi di cui ai commi precedenti dovranno essere preceduti da una preliminare convenzione fra gli operatori privati e l'amministrazione comunale, finalizzata a regolare e garantire l'uso pubblico e la manutenzione del parco, con particolare riferimento alle strade vicinali, ai sentieri ed alle piste esistenti, nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • a. sia garantito un approvvigionamento idrico autonomo;
  • b. lo smaltimento dei reflui avvenga con autonomo impianto di depurazione;
  • c. le alberature di alto fusto esistenti siano salvaguardate;
  • d. non sia prevista la realizzazione di nuova viabilità, tranne quella strettamente funzionale;
  • e. siano salvaguardate le visuali panoramiche ed i crinali;
  • f. gli edifici siano realizzati conformemente all'Allegato "Guida per gli interventi di ricostruzione nel Territorio Rurale" AL2;
  • g. sia garantito e regolato l'accesso pubblico al Parco, ed in particolare alle porzioni di maggiore interesse naturalistico.

Art. 68 Aree agricole speciali: Parco agricolo-culturale di Cafaggiolo

1. Il parco di Cafaggiolo è finalizzato dal Piano Strutturale alla valorizzazione della villa di Cafaggiolo, inteso come tutela dell'assetto originario del territorio e del rapporto che esisteva fra la villa medicea e la campagna circostante.

2. Il complesso della villa potrà essere utilizzato, nello scrupoloso rispetto degli organismi architettonici e della conformazione degli spazi aperti circostanti, come centro culturale e di turismo congressuale ed ecologico.

3. Per gli annessi rurali non più necessari per l'attività agricola, sarà ammessa previa redazione di un P.M.A.A. con valenza di Piano di Recupero la demolizione e ricostruzione con destinazione d'uso ricettiva, all'interno dell'area e con i dimensionamenti individuati nella relativa Scheda compresa tra le Schede dei complessi ed edifici nel Territorio Rurale - elaborato SE.

4. Tali ricostruzioni dovranno essere accorpate in un unico polo di servizio, che sia architettonicamente compatibile con la tutela delle visuali e del contesto ambientale della villa medicea.

5. Gli interventi di cui ai commi precedenti dovranno essere preceduti da una preliminare convenzione fra gli operatori privati e l'amministrazione comunale, finalizzata a regolare e garantire l'uso pubblico e la manutenzione del parco, con particolare riferimento alle strade vicinali, ai sentieri ed alle piste esistenti, nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • a. sia garantito un approvvigionamento idrico autonomo;
  • b. lo smaltimento dei reflui avvenga con autonomo impianto di depurazione;
  • c. le alberature di alto fusto esistenti siano salvaguardate;
  • d. non sia prevista la realizzazione di nuova viabilità, tranne quella strettamente funzionale;
  • e. siano salvaguardate le visuali panoramiche ed i crinali;
  • f. gli edifici siano realizzati conformemente all'Allegato "Guida per gli interventi di ricostruzione nel Territorio Rurale" AL2;
  • g. sia garantito e regolato l'accesso pubblico al Parco, ed in particolare alle porzioni di maggiore interesse storico e botanico;
  • h. non siano realizzati nuovi annessi agricoli per un periodo non inferiore a 20 anni dalla stipula della convenzione.

6. All'interno del Parco sono comprese aree soggette a tutela indiretta ai sensi dell'art.45 del D.Lgs. 42/2004, così come individuate dal Provvedimento di tutela D.D.R n.384 del 14/08/2013. Tutti gli interventi sulle aree e sugli immobili dovranno attenersi alle prescrizioni dettate nel suddetto Provvedimento di tutela. Ai fini della loro individuazione il perimetro riportato nella tavola CV8 - Bilancino ha mero valore indicativo.

Art. 69 Aree agricole speciali: Parco agricolo di Galliano

1. Il Parco agricolo di Galliano è inteso come area di tutela e di elevato valore ai fini del mantenimento del territorio, sperimentazione dell'agricoltura biologica e dell'uso di energie rinnovabili.

2. Per gli annessi rurali non più necessari per l'attività agricola, sarà ammessa previa redazione di un P.M.A.A. con valenza di Piano di Recupero la demolizione e ricostruzione con destinazione d'uso residenziale, all'interno dell'area e con i dimensionamenti individuati nella relativa Scheda compresa tra le Schede dei complessi

ed edifici nel Territorio Rurale - elaborato SE.

3. Gli interventi di cui ai commi precedenti dovranno essere preceduti da una preliminare convenzione fra gli operatori privati e l'amministrazione comunale, nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • a. sia garantito un approvvigionamento idrico autonomo;
  • b. lo smaltimento dei reflui avvenga con autonomo impianto di depurazione;
  • c. le alberature di alto fusto esistenti siano salvaguardate;
  • d. non sia prevista la realizzazione di nuova viabilità, tranne quella strettamente funzionale;
  • e. siano salvaguardate le visuali panoramiche ed i crinali;
  • f. gli edifici siano realizzati conformemente all'Allegato "Guida per gli interventi di ricostruzione nel Territorio Rurale" AL2;
  • g. sia garantito e regolato l'accesso pubblico al Parco, ed in particolare alle porzioni di maggiore interesse paesistico.

Art. 70 Edifici destinati ad attività ricettive

1. Sono edifici e complessi edilizi esistenti per i quali è consentito il cambio di destinazione per la creazione di strutture ricettive, come definite dall'art. 26 della Legge Regionale 23 marzo 2000, n. 42 - Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di turismo.

2. Per ciascuno di detti edifici le Schede dei complessi ed edifici nel Territorio Rurale - elaborato SE riportano il dimensionamento massimo dell'attività ricettiva, espresso in n. di posti letto e le modalità di attuazione degli interventi necessari a realizzare l'attività.

3. In questi edifici è inoltre ammessa la funzione commerciale, limitatamente ad attività di ristorazione e/o somministrazione aperte al pubblico, a condizione che sia verificata la presenza di una dotazione di parcheggi pertinenziali pari a quanto stabilito dall'art. 78, comma 3, punto 7) delle presenti NtA.

4. La trasformazione di altri edifici esistenti all'interno del territorio rurale in funzione turistica può essere consentita, compatibilmente con le norme di tutela di cui al Titolo II, e con le norme dei sistemi funzionali di cui al presente Titolo, nei limiti del dimensionamento residuo del Piano Strutturale.

5. Detta potenzialità potrà essere attribuita, mediante apposita variante al Regolamento Urbanistico, dietro richieste che verranno valutate in base ai seguenti criteri preferenziali:

  • a. Strutture sostenute da progetti di fattibilità e da business plan;
  • b. Strutture disposte a convenzionarsi con il comune per la realizzazione di opere di miglioramento ambientale (nel territorio rurale) ovvero delle dotazioni di standards (nel sistema degli insediamenti);
  • c. Strutture che offrano spazi anche per servizi collettivi, quali quelli di informazione ed accoglienza dei flussi turistici;
  • d. Strutture che propongano servizi atti a garantire l'allungamento della stagionalità (ricettività abbinata a spazi convegnistici, attività sportive praticabili anche in bassa stagione, attività di studio e ricerca scientifica, …...)
  • e. Strutture polivalenti e rispondenti ad una domanda di turismo sociale e giovanile.

6. I criteri di cui sopra dovranno essere oggetto di una specifica convenzione, nella quale sia stabilito altresì il termine temporale, non superiore a tre anni, entro il quale dare inizio alle opere necessarie per l'attuazione della destinazione turistica; decorso tale termine la variante perderà efficacia, ed i posti letto relativi potranno essere nuovamente attribuiti ad altro richiedente.

Art. 71 Aree per depositi e magazzini all'aperto

1. I depositi e i magazzini all'aperto sono consentiti per attività e materiali non inquinanti, in zone del territorio defilate e marginali, in modo che gli stessi non costituiscano disturbo visivo e paesaggistico.

2. La realizzazione di aree del tipo descritto al comma precedente è subordinata all'approvazione di un Piano Attuativo ai sensi dell'art. 7 delle presenti Norme previa prestazione di adeguata polizza fideiussoria volta a garantire gli oneri per la rimessa in pristino dell'area al termine dell'utilizzazione in caso di inadempimento

3. Le localizzazioni non dovranno comportare necessità di nuove infrastrutture di alcun tipo, esclusa la eventuale costruzione di brevi tratti di strade bianche.

4. E' ammessa la costruzione di annessi per uso legato all'attività, con un massimo di 30 mq. di SUL, a condizione che gli stessi siano rimossi al cessare dell'attività.

5. Per le attività esistenti, autorizzate anche temporaneamente, si dovrà procedere alla verifica delle condizioni generali di compatibilità e alla successiva attuazione degli interventi necessari con le modalità di cui al presente comma.

Art. 72 Aree per attività estrattive

1. Sono le aree riservate all'esercizio di attività estrattive e di escavazione; dette aree sono regolamentate dal "Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.R.)" approvato con Delibera del Consiglio Regionale della Toscana 7 marzo 1995, n. 200 e successive modifiche, e dal Piano Provinciale P.A.E.R.P.

2. Le localizzazioni approvate alla data di adozione del Regolamento Urbanistico sono riportate negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta degli Interventi" - elaborato CI.

3. L'eventuale adeguamento del P.R.A.E.R. e del P.A.E.R.P., nel rispetto delle invarianti strutturali del PS, comporterà il conseguente adeguamento del RUC tramite apposita Variante.

4. All'interno di dette aree è consentita transitoriamente l'attività estrattiva di cava. Al termine della coltivazione o alla scadenza delle autorizzazioni, ciascuna area dovrà essere ricondotta agli usi previsti dal subsistema di appartenenza.

5. Gli interventi dovranno essere eseguiti alle seguenti condizioni generali:

  • a. nel caso in cui siano previsti vari lotti di coltivazione, ognuno di questi dovrà essere impostato in modo tale che sia possibile effettuare il suo ripristino ambientale indipendentemente dai lotti limitrofi, qualora questi non siano realizzati;
  • b. il materiale terrigeno superficiale, derivante dall'operazione preliminare di scoticamento, dovrà essere accantonato in apposita area di stoccaggio, individuata all'interno dell'area estrattiva;
  • c. dovranno essere previste tutte le necessarie opere di regimazione idraulica, da realizzarsi mediante idonei fossi di guardia a monte delle aree interessate dagli scavi e di fossi ricettori nelle zone di valle;
  • d. dovrà essere prevista una esecuzione della coltivazione in modo tale da permettere il ripristino ambientale anche con modesti interventi, nel caso si verificasse l'interruzione dei lavori di scavo;
  • e. dovrà essere effettuato preliminarmente un intervento di sistemazione morfologica durante il quale dovrà essere eseguita la messa in sicurezza dei fronti di scavo con disgaggio dei massi eventualmente percolanti e il rimodellamento delle superfici gradonate di scavo;
  • f. per gli annessi che verranno installati per la coltivazione dell'area estrattiva non è ammesso un piano di recupero degli stessi, e pertanto si dovrà procedere alla loro demolizione a conclusione della coltivazione.

Art. 73 Discariche di materiali inerti

1. Sono le aree riservate al recupero di terre e rocce da scavo, rientranti nel regime dei rifiuti in quanto non gestite ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. 152/2006

2. Sono riportate negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta degli Interventi" - elaborato CI.

3. L'attività di recupero è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006.

4. Al raggiungimento della capienza autorizzata o alla scadenza delle autorizzazioni, ciascuna area dovrà essere ricondotta agli usi previsti dal subsistema di appartenenza.

5. Il piano di ripristino ambientale del sito a chiusura della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2 del DLgs 36/2003, nel quale devono essere previste le modalità e gli obiettivi di recupero e sistemazione dell'area in relazione alla destinazione d'uso prevista dell'area stessa, dovrà in particolare garantire:

  • a. il ripristino degli usi previsti dal subsistema di appartenenza
  • b. l'integrazione dell'area nel paesaggio circostante mediante opere di modellamento morfologico e di sistemazione a verde
  • c. la demolizione, a conclusione dell'attività, degli annessi che verranno utilizzati per la gestione dell'area per i quali non è ammesso un piano di recupero.

Art. 74 Aree di recupero e/o restauro ambientale

1. Sono aree agricole in cui, a seguito di fenomeni naturali o di interventi antropici, si sono prodotte condizioni di degrado idrogeologico, forestale, paesistico.

2. Sono riportate negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta degli Interventi" - elaborato CI.

3. Aree interessate da piantumazioni incongrue

  • a. Sono aree in cui sono state inserite estese piantumazioni arboree di specie non autoctone, in particolare rimboschimenti di conifere.
  • b. In queste aree, per ogni intervento edilizio che comporti modifica della destinazione d'uso di edifici agricoli, ovvero per interventi sul patrimonio edilizio esistente da attuarsi su immobili con destinazione d'uso non agricola, dovrà essere redatta apposita convenzione o atto unilaterale d'obbligo che preveda la sostituzione delle specie incongrue con altre di tipo autoctono, come indicato dal Piano di Tutela Paesistica.
  • c. Non sarà ammessa la monetizzazione delle opere di cui sopra in forma di "oneri verdi", anche in presenza di pertinenze inferiori al minimo di legge.
  • d. A tale scopo potranno essere svolti i seguenti interventi:
    1. i. interventi selvicolturali che favoriscano l'ingresso e l'affermazione di latifoglie spontanee, nonché nuclei di rinnovamento di specie autoctone;
    2. ii. interventi di diradamento;
    3. iii. apertura di piste forestali con funzione tagliafuoco.

4. Aree interessate da fenomeni di degrado geomorfologico

  • a. Sono aree in cui a seguito di eventi franosi, o di dissesto idrogeologico, si sono prodotte condizioni di degrado morfologico tali da rendere necessari interventi di recupero.
  • b. In queste aree possono essere attivati progetti di rimodellamento e riqualificazione ambientale anche attraverso il recupero di terre e rocce da scavo secondo quanto permesso dalla normativa di settore vigente, purché il progetto sia sottoposto alle necessarie valutazioni da parte degli Enti competenti in materia e ne sia attestato il raggiungimento di un effettivo benefit ambientale. Tali progetti devono essere corredati da uno specifico elaborato di "valutazione degli effetti ambientali delle trasformazioni"

5. Aree interessate da fenomeni di degrado antropico

  • a. Sono aree destinate temporaneamente ad attività di cantiere subordinate a grandi opere infrastrutturali, e per le quali gli atti di approvazione prescrivono il ripristino, ovvero da attività produttive incongrue rispetto al contesto, ovvero da attività escavative; in ogni caso la destinazione produttiva decade al momento della cessazione dell'attività esistente.
  • b. Ove il degrado è causato da attività in corso, l'azione di recupero prevede la realizzazione delle opere dirette a mitigare gli impatti negativi da individuare con appositi studi; tali opere possono avere anche finalità preventive.
  • c. Su queste aree, in alternativa al ripristino, è possibile attivare progetti di valenza ambientale, con particolare riferimento ad attività di interesse pubblico ovvero ad installazioni di impianti per la produzione di energie rinnovabili, purché il progetto sia sottoposto alle necessarie valutazioni da parte degli Enti competenti in materia e ne sia attestato il raggiungimento di un effettivo benefit ambientale.

Art. 75 Aree di recupero urbanistico

1. Sono aree in cui si sono prodotte nel tempo rilevanti concentrazioni di immobili abusivi, successivamente fatti oggetto di provvedimenti di sanatoria, la cui dimensione è tale da rendere necessaria un recupero urbanistico complessivo ai sensi dell'art. 29 della L.47/85.

2. Sono riportate negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta degli Interventi" - elaborato CI.2.

3. Per gli immobili compresi nelle aree di cui al presente titolo e legittimati in forza di provvedimenti in sanatoria, saranno ammessi esclusivamente interventi di manutenzione straordinaria, senza cambio di destinazione d'uso.

4. Le limitazioni di cui al comma precedente potranno essere superate qualora i proprietari degli immobili compresi all'interno di ciascuna area presentino un Piano di Recupero esteso all'intero perimetro dell'area di recupero, comprensivo dei seguenti elementi:

  • a. Demolizione di tutti gli immobili compresi nell'area di recupero e loro ricostruzione in una porzione non superiore al 40% dell'area stessa, da individuarsi secondo criteri di razionale inserimento territoriale ed urbano;
  • b. Progetto dell'urbanizzazione primaria necessaria per il nuovo insediamento e piano tecnico-economico per la sua realizzazione;
  • c. Costituzione di un consorzio tra i proprietari delle aree ricadenti all'interno del perimetro di cui sopra e definizione dei tempi, non superiori a tre anni, entro i quali ultimare le urbanizzazioni primarie;
  • d. Impegno alla sistemazione e al mantenimento della residua porzione dell'area di recupero come verde di rispetto ambientale.

5. Dal costo delle opere di urbanizzazione potranno essere detratti gli importi degli oneri di urbanizzazione già versati, aggiornati secondo l'indice ISTAT.

6. A fronte di tali impegni saranno consentiti tutti gli interventi necessari alla demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, con un incremento non superiore al 20% della somma delle superfici utili esistenti.

7. Gli eventuali proprietari degli immobili abusivi e non legittimati compresi nelle aree di cui sopra, potranno aderire al Piano Attuativo versando, in aggiunta alla quota parte dovuta per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, una somma pari al valore degli oneri di urbanizzazione calcolati secondo la Tabella allegata all'art. 32 della L. 24 novembre 2003, n. 326.

Art. 76 Centri minori nel territorio rurale

1. Nel territorio rurale sono individuate e perimetrati i centri minori collinari, comprendenti le frazioni e gli aggregati edilizi significativi in base alla dimensione ed alla presenza di servizi di base - aree pubbliche, associazionismo, ristoro, commercio.

2. I centri minori sono individuati negli elaborati cartografici in scala 1:2.000 "Centri Minori" - CA1-CA4, CA24 e CA25, e sono i seguenti:

  • a. Latera
  • b. Cornocchio
  • c. S.Lucia
  • d. Monte di Fo
  • e. Mangona
  • f. Buttoli

3. Per i centri collinari il Piano Strutturale prescrive il mantenimento della conformazione tipologica e spaziale, ed ammette eventuali completamenti edilizi che dovranno essere di tipo puntuale, tali da non interessare comunque il nucleo di antica formazione e da mantenere l'assetto urbanistico e conformativo attuale, e quindi finalizzati al riordino dei tessuti recenti per renderli coerenti con quello antico.

4. Destinazioni d'uso

Per gli edifici compresi nelle aree di cui al presente titolo, compatibilmente con la garanzia dell'integrità dell'immobile e dell'ambiente ad esso legato, nonché con le previsioni del piano di classificazione acustica, sono consentite l'introduzione o la permanenza di tutte le destinazioni d'uso di cui all'articolo 10 delle presenti norme, ad esclusione delle funzioni sotto specificate:

  • a. attività industriali:
  • b. commerciale: commercio al dettaglio con medie strutture di vendita, commercio al dettaglio con grandi strutture di vendita
  • c. commercio all'ingrosso e depositi.

5. Interventi sul patrimonio edilizio esistente

In queste aree gli interventi sul patrimonio edilizio esistente dovranno conformarsi alle norme ed indicazioni contenute nella relativa scheda e/o alle specifiche di cui agli articoli riferiti alla zona urbanistica di appartenenza.

6. Addizioni volumetriche

Nelle Schede di Trasformazione - elaborato ST, sono individuati gli edifici per i quali è ammessa la realizzazione di addizioni volumetriche come disciplinate al precedente art. 59 comma 6 delle presenti NTA.

7. Aree di completamento

Nelle Schede di Trasformazione - elaborato ST, sono individuate le aree per le quali è ammessa la edificazione di completamento, secondo i parametri ed i criteri indicati in ciascuna scheda.

8. Per gli interventi sugli immobili compresi nelle aree di cui al presente articolo che risultino esistenti alla data del 1939, occorrerà attenersi all'Allegato "Guida per gli interventi sul patrimonio esistente nei centri storici" - AL3, nel quale sono contenute indicazioni tipologiche, morfologiche e di impiego dei materiali.

9. Qualora la progettazione si discosti sensibilmente, senza adeguata motivazione, dai criteri contenuti nell' Allegato di cui al comma precedente, ciò potrà costituire motivo di diniego - nel caso di istanza di Permesso a Costruire - ovvero di sospensione - nel caso di SCIA

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Mercoledì, 19 Aprile, 2023 - 10:39