Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 42 Infrastrutture tecnologiche per i servizi a rete

1. Sono aree destinate alle attrezzature tecnologiche ed impiantistiche d'interesse generale (centrali di distribuzione energia, servizi di comunicazione, attrezzature inerenti la distribuzione dei servizi a rete, impianti di depurazione e simili), e le relative reti di distribuzione (elettrodotti, acquedotti, fognature, gasdotti, linee telefoniche etc.).

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta degli Interventi" - elaborato CI.

3. Le altezze e le superfici delle nuove attrezzature tecnologiche e degli impianti tecnici saranno quelle condizionate dalle esigenze funzionali dei medesimi.

4. I parcheggi funzionali a nuove attrezzature tecnologiche od impianti dovranno essere dimensionati in ragione del tipo di attività e del numero di addetti.

5. Il progetto per l'installazione di grandi manufatti, relativi sia agli impianti che alle attrezzature tecnologiche, dovrà prevedere accorgimenti utili a mitigarne l'impatto ambientale, in particolare mediante schermature alberate di alto fusto e sufficientemente addensate da attenuare gli effetti dell'impatto.

6. Oltre alle aree di cui al presente articolo la installazione di attrezzature tecnologiche ed impiantistiche di interesse generale è sempre consentita, previa approvazione di un progetto di opera pubblica secondo le procedure di legge, su aree di proprietà pubblica, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica, senza che ciò costituisca variante al Regolamento Urbanistico.

7. Le realizzazione di infrastrutture a rete o la loro estensione è consentita in tutto il territorio comunale, purché non comporti la realizzazione di opere fuori terra, ad eccezione dei manufatti strettamente tecnici.

Art. 43 Siti per le infrastrutture di comunicazione elettronica.

1. Sono le aree ed i siti destinate alla localizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici.

2. Gli impianti di cui al comma precedente sono disciplinati dalla relativa normativa di settore, ed in particolare seguono le procedure autorizzative di cui al D.Lgs. 259/2003.

3. Per la localizzazione e la trasformazione di impianti di telecomunicazione per telefonia cellulare si dovrà fare riferimento al Regolamento Comunale ed al relativo Piano delle Localizzazioni, approvati con Delibera del C.C. n. 48 del 26.06.2004.

4. I siti elencati nel Piano delle Localizzazioni sono rappresentati negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta degli Interventi" - elaborato CI

5. L'installazione di nuovi impianti può avvenire unicamente nei siti di cui sopra, con l'obbligo di accorpamento nel caso di compresenza di più gestori.

6. In caso di modifica o adeguamento del Piano delle Localizzazioni che comporti l'individuazione di nuovi siti, il Regolamento Urbanistico ne prenderà atto senza la necessità di varianti purché si verifichi una delle seguenti condizioni:

  • a. i siti siano individuati su aree pubbliche;
  • b. i siti, qualora individuati su aree di proprietà e/o piena disponibilità dei gestori, siano messi a disposizione di ogni altro gestore che ne faccia richiesta.

7. In tutti gli altri casi occorrerà una preventiva Variante al Regolamento Urbanistico.

Art. 44 Impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile

1. L'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è consentita con le procedure di cui al D.Lgs. 387/ 2003 e smi e alla Legge Regionale 24 aprile 2005, n. 39 e smi nel rispetto delle indicazioni date dal PAER ( Piano Ambientale Energetico Regionale).

2. Fatta salva l’attività libera così come prevista dalla lr 39/2005 e smi, con le prescrizioni di cui all’Allegato 6 dell’obiettivo A.3 del Piano Ambientale ed Energetico Regionale della Toscana, sono da considerarsi aree non idonee per la localizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili:

  • a) Le aree individuate dagli allegati 1,2 e 3 alla scheda A.3 del PAER;
  • b) Aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale come definite dall'art. 16 delle NtA;
  • c) Aree classificate a pericolosità idraulica e geomorfologica molto elevata, aree adibite agli interventi di messa in sicurezza dei PAI;

3. Per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra si richiama quanto previsto dalla LR 11/2011. Fatti salvi gli aggiornamenti di cui all'art. 4 e le modifiche di perimetrazione di cui all'art. 7 della medesima legge regionale, sono da considerarsi escluse dalle limitazioni di cui all'allegato A della stessa legge le aree interessate da fenomeni di degrado antropico di cui all'art. 74 comma 5 delle presenti NtA.

4. Nel territorio rurale fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi è ammessa, esclusivamente laddove siano contemplati dal programma aziendale al fine di migliorare l'efficienza energetica delle aziende agricole:

  • a) la realizzazione di mini impianti eolici, anche in forma associata;
  • b) la realizzazione di impianti a biomasse ai fini della produzione di energia nel rispetto dei seguenti criteri:
    • lo sviluppo degli impianti deve essere collegato alla capacità di produzione e/o reperimento della biomassa nell'ambito territoriale di competenza dell'impianto;
    • gli impianti devono essere localizzati laddove minimizzino le movimentazioni di combustibile ed il corrispondente aggravio del traffico stradale;
  • c) l'installazione di impianti fotovoltaici

5. Gli impianti esistenti, e i siti per i quali siano già stati effettuati studi di fattibilità, sono rappresentati negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta degli Interventi" - elaborato CI.

6. Gli impianti esistenti sono i seguenti:

  • a. Centrale idroelettrica
    • In quest'area, destinata alla centrale idroelettrica di Bilancino, vigono le norme del Piano Particolareggiato approvato con Del.C.C. n. 23 del 30.03.04.

7. I siti su cui esistono studi di fattibilità, riportati in cartografia con finalità ricognitive e non pianificatorie, sono i seguenti:

  • Parco eolico monti Citerna e Spicchio e Parco eolico di Poggio Montecuccoli
  • Queste aree sono state individuate all'interno dello studio di fattibilità redatto dalla Comunità Montana del Mugello su "Lo sviluppo della risorsa eolica nel territorio della Comunità Montana del Mugello".

Art. 45 Impianti per la distribuzione dei carburanti

1. Sono le aree riservate alla installazione di impianti per la distribuzione dei carburanti e dei servizi connessi (sosta, ristoro, commercio).

2. Gli interventi relativi agli impianti di distribuzione dei carburanti sono regolati dal Capo IV della LR 28/2005 e s.m.i. "Codice del commercio"; gli interventi dovranno in ogni caso rispettare le disposizioni impartite dagli Enti gestori delle strade in merito alla compatibilità con le caratteristiche della viabilità e degli accessi.

3. Gli impianti esistenti sono rappresentati negli elaborati cartografici in scala 1:2.000 "Centri abitati" - elaborato CA. In dette aree sono consentiti tutti gli interventi, ivi compreso l'ampliamento degli impianti esistenti.

4. L'installazione di nuovi impianti è consentita lungo tutte le strade comunali, provinciali e regionali nelle aree che non ricadono entro i seguenti ambiti:

  • zone classificate Centri e Nuclei Storici - zone A di cui all'art. 79 delle presenti norme;
  • aree a vincolo paesistico-ambientale, di cui agli art.13 e 15 delle presenti norme;
  • aree di protezione paesistica derivanti dal PTCP, di cui all'art. 16 delle presenti norme;
  • ANPIL, Ambiti di reperimento per ANPIL e SIR, di cui agli art. 17, 18 e 19 delle presenti norme;
  • aree cimiteriali e relative fasce di rispetto, di cui all'art. 22 delle presenti norme.

5. L'installazione di nuovi impianti o l'ampliamento degli esistenti nel Territorio Rurale, salve le condizioni di cui al comma 4, sono consentiti per una profondità massima di ml.40 dal limite di proprietà dell'Ente gestore la strada.

6. L'installazione di nuovi impianti, lungo tutte le strade di cui sopra, può essere altresì ammessa all'interno delle zone destinate ad attività produttive, in specifiche aree individuate dagli strumenti urbanistici attuativi.

7. L'installazione di nuovi impianti, oltre al rispetto delle norme vigenti in materia di distribuzione carburanti, dovrà rispettare le norme del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione ed ottenere quindi il preventivo nulla osta dell'Ente proprietario della strada stessa.

8. Il progetto dovrà contenere inoltre tutte le indicazioni relative:

  • a. ad eventuali attività di servizio connesse (es. autolavaggio, ristorazione,etc..)
  • b. alla tipologia dell'impianto, riportata in una specifica relazione che ne descriva le caratteristiche costruttive, i sistemi di controllo e di sicurezza adottati;
  • c. all'approvvigionamento idrico e al sistema di smaltimento dei reflui (dispositivi di tutela nei confronti dell'inquinamento, tipologia degli scarichi, etc), che dovrà essere preventivamente sottoposto al parere dell'Arpat e dell'Azienda USL.

9. La superficie coperta da destinare alle attività complementari dell'impianto non potrà superare il 10% della superficie complessiva dell'impianto stesso, esclusa l'area occupata dalle corsie di accelerazione e decelerazione; gli edifici a servizio degli impianti di distribuzione di carburanti non potranno essere superiori ad un piano fuori terra e dovranno rispettare il limite massimo dell'altezza di ml. 4,00.

10. La superficie delle aree di servizio che comprendono attività complementari dovrà essere incrementata, per ogni mq. di superficie di calpestio di tali locali, di ulteriori mq 2 da destinare a parcheggio e sosta.

11. Nel caso di dismissione dell'impianto le azioni di smantellamento dovranno essere accompagnate da una specifica campagna di analisi che caratterizzi lo stato dei luoghi, da svolgersi in contraddittorio con l'Arpat. Sulla base dei risultati ottenuti, le successive procedure saranno attivate nel rispetto di quanto previsto dal Titolo V del D.Lgs. 152/2006.

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Mercoledì, 19 Aprile, 2023 - 10:39