Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Capo I Aree di interesse generale - 1. Infrastrutture

Art. 42 Infrastrutture tecnologiche per i servizi a rete

1. Sono aree destinate alle attrezzature tecnologiche ed impiantistiche d'interesse generale (centrali di distribuzione energia, servizi di comunicazione, attrezzature inerenti la distribuzione dei servizi a rete, impianti di depurazione e simili), e le relative reti di distribuzione (elettrodotti, acquedotti, fognature, gasdotti, linee telefoniche etc.).

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta degli Interventi" - elaborato CI.

3. Le altezze e le superfici delle nuove attrezzature tecnologiche e degli impianti tecnici saranno quelle condizionate dalle esigenze funzionali dei medesimi.

4. I parcheggi funzionali a nuove attrezzature tecnologiche od impianti dovranno essere dimensionati in ragione del tipo di attività e del numero di addetti.

5. Il progetto per l'installazione di grandi manufatti, relativi sia agli impianti che alle attrezzature tecnologiche, dovrà prevedere accorgimenti utili a mitigarne l'impatto ambientale, in particolare mediante schermature alberate di alto fusto e sufficientemente addensate da attenuare gli effetti dell'impatto.

6. Oltre alle aree di cui al presente articolo la installazione di attrezzature tecnologiche ed impiantistiche di interesse generale è sempre consentita, previa approvazione di un progetto di opera pubblica secondo le procedure di legge, su aree di proprietà pubblica, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica, senza che ciò costituisca variante al Regolamento Urbanistico.

7. Le realizzazione di infrastrutture a rete o la loro estensione è consentita in tutto il territorio comunale, purché non comporti la realizzazione di opere fuori terra, ad eccezione dei manufatti strettamente tecnici.

Art. 43 Siti per le infrastrutture di comunicazione elettronica.

1. Sono le aree ed i siti destinate alla localizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici.

2. Gli impianti di cui al comma precedente sono disciplinati dalla relativa normativa di settore, ed in particolare seguono le procedure autorizzative di cui al D.Lgs. 259/2003.

3. Per la localizzazione e la trasformazione di impianti di telecomunicazione per telefonia cellulare si dovrà fare riferimento al Regolamento Comunale ed al relativo Piano delle Localizzazioni, approvati con Delibera del C.C. n. 48 del 26.06.2004.

4. I siti elencati nel Piano delle Localizzazioni sono rappresentati negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta degli Interventi" - elaborato CI

5. L'installazione di nuovi impianti può avvenire unicamente nei siti di cui sopra, con l'obbligo di accorpamento nel caso di compresenza di più gestori.

6. In caso di modifica o adeguamento del Piano delle Localizzazioni che comporti l'individuazione di nuovi siti, il Regolamento Urbanistico ne prenderà atto senza la necessità di varianti purché si verifichi una delle seguenti condizioni:

  • a. i siti siano individuati su aree pubbliche;
  • b. i siti, qualora individuati su aree di proprietà e/o piena disponibilità dei gestori, siano messi a disposizione di ogni altro gestore che ne faccia richiesta.

7. In tutti gli altri casi occorrerà una preventiva Variante al Regolamento Urbanistico.

Art. 44 Impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile

1. L'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è consentita con le procedure di cui al D.Lgs. 387/ 2003 e smi e alla Legge Regionale 24 aprile 2005, n. 39 e smi nel rispetto delle indicazioni date dal PAER ( Piano Ambientale Energetico Regionale).

2. Fatta salva l’attività libera così come prevista dalla lr 39/2005 e smi, con le prescrizioni di cui all’Allegato 6 dell’obiettivo A.3 del Piano Ambientale ed Energetico Regionale della Toscana, sono da considerarsi aree non idonee per la localizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili:

  • a) Le aree individuate dagli allegati 1,2 e 3 alla scheda A.3 del PAER;
  • b) Aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale come definite dall'art. 16 delle NtA;
  • c) Aree classificate a pericolosità idraulica e geomorfologica molto elevata, aree adibite agli interventi di messa in sicurezza dei PAI;

3. Per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra si richiama quanto previsto dalla LR 11/2011. Fatti salvi gli aggiornamenti di cui all'art. 4 e le modifiche di perimetrazione di cui all'art. 7 della medesima legge regionale, sono da considerarsi escluse dalle limitazioni di cui all'allegato A della stessa legge le aree interessate da fenomeni di degrado antropico di cui all'art. 74 comma 5 delle presenti NtA.

4. Nel territorio rurale fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi è ammessa, esclusivamente laddove siano contemplati dal programma aziendale al fine di migliorare l'efficienza energetica delle aziende agricole:

  • a) la realizzazione di mini impianti eolici, anche in forma associata;
  • b) la realizzazione di impianti a biomasse ai fini della produzione di energia nel rispetto dei seguenti criteri:
    • lo sviluppo degli impianti deve essere collegato alla capacità di produzione e/o reperimento della biomassa nell'ambito territoriale di competenza dell'impianto;
    • gli impianti devono essere localizzati laddove minimizzino le movimentazioni di combustibile ed il corrispondente aggravio del traffico stradale;
  • c) l'installazione di impianti fotovoltaici

5. Gli impianti esistenti, e i siti per i quali siano già stati effettuati studi di fattibilità, sono rappresentati negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta degli Interventi" - elaborato CI.

6. Gli impianti esistenti sono i seguenti:

  • a. Centrale idroelettrica
    • In quest'area, destinata alla centrale idroelettrica di Bilancino, vigono le norme del Piano Particolareggiato approvato con Del.C.C. n. 23 del 30.03.04.

7. I siti su cui esistono studi di fattibilità, riportati in cartografia con finalità ricognitive e non pianificatorie, sono i seguenti:

  • Parco eolico monti Citerna e Spicchio e Parco eolico di Poggio Montecuccoli
  • Queste aree sono state individuate all'interno dello studio di fattibilità redatto dalla Comunità Montana del Mugello su "Lo sviluppo della risorsa eolica nel territorio della Comunità Montana del Mugello".

Art. 45 Impianti per la distribuzione dei carburanti

1. Sono le aree riservate alla installazione di impianti per la distribuzione dei carburanti e dei servizi connessi (sosta, ristoro, commercio).

2. Gli interventi relativi agli impianti di distribuzione dei carburanti sono regolati dal Capo IV della LR 28/2005 e s.m.i. "Codice del commercio"; gli interventi dovranno in ogni caso rispettare le disposizioni impartite dagli Enti gestori delle strade in merito alla compatibilità con le caratteristiche della viabilità e degli accessi.

3. Gli impianti esistenti sono rappresentati negli elaborati cartografici in scala 1:2.000 "Centri abitati" - elaborato CA. In dette aree sono consentiti tutti gli interventi, ivi compreso l'ampliamento degli impianti esistenti.

4. L'installazione di nuovi impianti è consentita lungo tutte le strade comunali, provinciali e regionali nelle aree che non ricadono entro i seguenti ambiti:

  • zone classificate Centri e Nuclei Storici - zone A di cui all'art. 79 delle presenti norme;
  • aree a vincolo paesistico-ambientale, di cui agli art.13 e 15 delle presenti norme;
  • aree di protezione paesistica derivanti dal PTCP, di cui all'art. 16 delle presenti norme;
  • ANPIL, Ambiti di reperimento per ANPIL e SIR, di cui agli art. 17, 18 e 19 delle presenti norme;
  • aree cimiteriali e relative fasce di rispetto, di cui all'art. 22 delle presenti norme.

5. L'installazione di nuovi impianti o l'ampliamento degli esistenti nel Territorio Rurale, salve le condizioni di cui al comma 4, sono consentiti per una profondità massima di ml.40 dal limite di proprietà dell'Ente gestore la strada.

6. L'installazione di nuovi impianti, lungo tutte le strade di cui sopra, può essere altresì ammessa all'interno delle zone destinate ad attività produttive, in specifiche aree individuate dagli strumenti urbanistici attuativi.

7. L'installazione di nuovi impianti, oltre al rispetto delle norme vigenti in materia di distribuzione carburanti, dovrà rispettare le norme del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione ed ottenere quindi il preventivo nulla osta dell'Ente proprietario della strada stessa.

8. Il progetto dovrà contenere inoltre tutte le indicazioni relative:

  • a. ad eventuali attività di servizio connesse (es. autolavaggio, ristorazione,etc..)
  • b. alla tipologia dell'impianto, riportata in una specifica relazione che ne descriva le caratteristiche costruttive, i sistemi di controllo e di sicurezza adottati;
  • c. all'approvvigionamento idrico e al sistema di smaltimento dei reflui (dispositivi di tutela nei confronti dell'inquinamento, tipologia degli scarichi, etc), che dovrà essere preventivamente sottoposto al parere dell'Arpat e dell'Azienda USL.

9. La superficie coperta da destinare alle attività complementari dell'impianto non potrà superare il 10% della superficie complessiva dell'impianto stesso, esclusa l'area occupata dalle corsie di accelerazione e decelerazione; gli edifici a servizio degli impianti di distribuzione di carburanti non potranno essere superiori ad un piano fuori terra e dovranno rispettare il limite massimo dell'altezza di ml. 4,00.

10. La superficie delle aree di servizio che comprendono attività complementari dovrà essere incrementata, per ogni mq. di superficie di calpestio di tali locali, di ulteriori mq 2 da destinare a parcheggio e sosta.

11. Nel caso di dismissione dell'impianto le azioni di smantellamento dovranno essere accompagnate da una specifica campagna di analisi che caratterizzi lo stato dei luoghi, da svolgersi in contraddittorio con l'Arpat. Sulla base dei risultati ottenuti, le successive procedure saranno attivate nel rispetto di quanto previsto dal Titolo V del D.Lgs. 152/2006.

Capo I Aree di interesse generale - 2. Servizi di livello sovracomunale

Art. 46 Aree per servizi di livello sovracomunale: Parco territoriale della Calvana

1. Il Parco della Calvana comprende il sir n. 40, l'ANPIL della Calvana già istituita, nonché l'ambito per l'istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette di interesse locale individuato dal PTC.

2. Il Parco della Calvana è classificato zona F ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

3. E' compreso tra le aree di tutela paesistica di cui all'art. 29 delle presenti Norme, alle quali occorre riferirsi per gli indirizzi di carattere generale.

4. Il Parco è inteso dal Piano Strutturale come volano per la valorizzazione delle risorse, nel quale assume importanza strategica la manutenzione della rete dei percorsi, con particolare riferimento alle strade vicinali ed ai sentieri.

5. Norme più specifiche potranno provenire dal Piano di Gestione, il quale dovrà essere concordato con la Provincia di Firenze e con gli altri Comuni interessati dall'estensione del Parco.

Art. 47 Aree per servizi di livello sovracomunale: Parco del Lago di Bilancino

1. Il Parco del Lago di Bilancino comprende le aree pubbliche circostanti il Lago di Bilancino, espropriate nel contesto della formazione dell'Invaso di Bilancino fino alla quota di a ml. 255 s.l.m., e le aree private ad esse strettamente collegate.

2. Il Parco del Lago di Bilancino è classificato zona F ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

3. Nelle aree di cui al presente articolo il Piano Strutturale prescrive una diffusa rinaturalizzazione delle sponde, concentrando i servizi prevalentemente in due poli: quello del vecchio borgo di Bilancino, dove potranno fra l'altro essere localizzati una fermata della eventuale linea ferroviaria ed una centrale idroelettrica collegata all'invaso, e quello di Andolaccio, come elemento di connessione e di integrazione col sistema insediativo urbano di Barberino e Cavallina. Al di fuori di questi poli, le attività legate alla valorizzazione del lago dovranno avere un carattere minuto, ricavando i servizi turistici prioritariamente all'interno del patrimonio edilizio esistente, spesso anche di alto pregio. I vari ambiti intorno al lago non possono costituire un unico parco, ma dovranno essere trattati come ambiti specializzati, con parchi tematici e servizi.

4. Per le aree private comprese nel Parco del Lago di Bilancino non è ammessa l'installazione degli annessi agricoli per le aziende minori di cui all'art. 57, e di quelli reversibili per il tempo libero di cui all'art. 58; saranno ammessi esclusivamente gli annessi agricoli a servizio di Aziende Agricole previa approvazione di un P.M.A.A. come disciplinato dalla L.R. 65/2014.

5. All'interno del Parco del Lago di Bilancino sono ammesse attività non agricole, di natura tale da essere compatibili con le caratteristiche funzionali e paesistiche del Parco.

6. La presenza di queste attività non comporta mutamento della destinazione urbanistica delle aree interessate, che rimangono classificate in zona omogenea E ai fini del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444.

7. Le attività consentite sono quelle che si svolgono prevalentemente all'aperto in stretta relazione con l'ambiente naturale nel quale trovano la loro sede e con questo sono compatibili. Fra queste sono da considerare a puro titolo di esempio quelle: nautiche, ittiche, balneari, ricreative, di equitazione, cicloturistiche, di trekking. Non sono ritenute compatibili quelle che producono inquinamento, anche acustico, o la manomissione dell'ambiente con opere rilevanti. Le recinzioni dovranno rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'Art. 63, fatti salvi diversi materiali e maggiori altezze che si dimostrino strettamente necessari all'esercizio della specifica funzione.

8. La realizzazione degli interventi è subordinata all'approvazione di un piano attuativo ai sensi dell'art. 7 delle presenti Norme, ed alla stipula di una convenzione nella quale sia garantito il ripristino dello stato dei luoghi al momento in cui venga meno l'attività proposta.

9. Nel caso che l'attività proposta comporti l'accesso alle acque del Lago e/o l'utilizzo di porzioni del litorale, la convenzione dovrà essere estesa anche alla Società di Gestione cui il Comune di Barberino ha conferito il diritto d'uso sulle aree pubbliche, ivi comprese le sponde del Lago.

10. E' consentita la realizzazione delle opere, delle infrastrutture e dei servizi strettamente necessari al funzionamento delle attività di cui sopra, ivi compresi servizi di ristoro, purché accessori all'attività primaria. In caso di cessazione della attività tutte le strutture eventualmente realizzate dovranno essere integralmente demolite, con ripristino della funzione agricola sui suoli interessati. In tal senso saranno da privilegiare le costruzioni realizzate con strutture precarie, purché con criteri qualitativi compatibili con l'ambiente nel quale sono collocate.

11. Nella realizzazione di aree scoperte quali piazzali, parcheggi etc. dovranno essere utilizzate sistemazioni permeabili ed integrate con il verde.

12. Per le attività esistenti, nel caso siano richiesti interventi di modifica della attuale conformazione, si dovrà procedere alla verifica delle condizioni generali di compatibilità e alla successiva attuazione degli interventi necessari con le modalità di cui al presente comma.

13. La trasformazione degli edifici esistenti all'interno del Parco in funzione turistico-ricettiva potrà essere consentita, mediante apposita variante al Regolamento Urbanistico, dietro richieste che verranno valutate in base ai seguenti criteri preferenziali:

  • a. Strutture che propongano servizi atti a garantire l'allungamento della stagionalità (spazi convegnistici, attività sportive praticabili anche in bassa stagione, attività di studio e ricerca scientifica, etc)
  • b. Strutture in grado di soddisfare una esigenza di dislocazione territoriale nei 4 punti cardinali del lago, per evitare forme di concentrazione su singole aree;
  • c. Strutture sostenute da progetti di fattibilità e da business plan;
  • d. Strutture che possono offrire spazi anche per servizi collettivi, compresi quelli di accoglienza dei flussi turistici;
  • e. Strutture disposte a convenzionarsi con il Comune per la gestione e manutenzione di tratti delle sponde, ovvero delle aree adiacenti ad esse;
  • f. Strutture polivalenti e rispondenti ad una domanda di turismo sociale e giovanile.

15. Per incentivare la localizzazione di attività di tipo turistico-ricettivo potranno essere consentiti gli ampliamenti necessari alla localizzazione di servizi tecnici e logistici, o di attività accessorie non collocabili negli immobili esistenti.

16. Nelle aree di cui al presente articolo tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia con addizioni volumetriche di cui all’art. 134 c.1g) LR 65/2014 e interventi pertinenziali di cui all’art. 135 c.2e) LR 65/2014, addizione volumetrica, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica, restauro con modifiche esterne, nuova costruzione con esclusione degli annessi agricoli di cui all'art.58 delle NtA, devono preventivamente ottenere il parere della Commissione per il Paesaggio.

17. All'interno del Parco del Lago di Bilancino sono identificate alcune aree con specifiche funzioni:

a. ZONA F1 - Aree Pubbliche del Parco di Bilancino

  • E' costituita dalla somma delle aree pubbliche comprese tra la quota di massimo invaso, pari a m. 252.00 s.l.m., e il limite di esproprio delle aree connesse alla realizzazione dell'invaso stesso, pari a m. 255.00 s.l.m. per le quali la L.R. 8 marzo 1993, n. 12, art. 2 bis, 3° comma, attribuisce al Comune di Barberino di Mugello "un diritto d'uso, anche mediante concessione a terzi, relativamente a quelle attività che non contrastino con la destinazione dell'invaso ai fini idrici, ai sensi della Legge Regionale 21 luglio 1995 n. 81, (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994. n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche")".
  • In queste aree sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso, come definite dall'art. 10 delle presenti NtA:
    • a. commerciale, limitatamente ad attività di vicinato, di ristorazione e/o somministrazione , a condizione che sia verificata la presenza di una dotazione di parcheggi pertinenziali pari a quanto stabilito dall'art. 78, comma 3, punto 4 delle presenti NtA.
    • b. turistico-ricettivo;
    • c. direzionale;
    • d. di servizio;
  • Gli interventi edilizi a carattere permanente che si rendano necessari per rispondere alle finalità di cui sopra potranno essere realizzati nella fascia compresa tra la quota di massimo invaso, pari a m. 254.50 s.l.m., e il limite di esproprio pari a m. 255.00 s.l.m.
  • Per l'attuazione di detti interventi si potrà procedere mediante l'approvazione di progetti con le procedure di legge per le opere pubbliche;
  • qualora i progetti si discostino in misura significativa dal Piano delle Funzioni del Parco di Bilancino di cui all'art. 5, comma 6 delle presenti NtA, dovranno essere preceduti dall'approvazione di strumenti urbanistici attuativi;
  • dette attività potranno essere oggetto di convenzionamento con i privati per la loro realizzazione e concessione in gestione.
  • Nelle porzioni poste al disotto della quota di m. 254.50 potranno essere realizzate infrastrutture e sistemazioni superficiali, purché non producano ostacolo al deflusso delle acque le quali, in caso di piena millenaria, potranno giungere fino alla quota di m. 254.50 s.l.m.
  • Potranno essere inoltre attuate, con le stesse modalità di cui sopra, tutte le opere necessarie ai fini del mantenimento e della valorizzazione dell'invaso e delle sue sponde, quali gli interventi necessari ad assicurare la sua stabilità, il corretto regime delle acque superficiali, le necessarie proprietà ambientali quali inerbimenti, drenaggi, piantumazioni arboree.
  • Le recinzioni dovranno rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'Art. 63, fatti salvi diversi materiali e maggiori altezze che si dimostrino strettamente necessari all'esercizio della specifica funzione.

b. ZONA F2 di Gabbianello-Boscotondo

  • Quest'area è destinata alla realizzazione ed al completamento di un parco per gli uccelli acquatici che può essere oggetto di convenzionamento con privati o enti pubblici per la sua realizzazione e concessione in gestione.
  • All'interno della zona F2 è compresa l'ANPIL di Gabbianello, di cui all'art. 17 delle presenti Norme.

Art. 48 Aree per servizi di livello sovracomunale: campeggi

1. Sono le aree destinate alla installazione di infrastrutture e servizi per l'accoglienza e la sosta di tende, camper, roulottes.

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta degli Interventi" - elaborato CI.

3. Le aree destinate ai campeggi sono classificate zone F ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

4. La realizzazione di nuove infrastrutture di questo tipo, o l'ampliamento di quelle già esistenti in misura superiore al 20%, potranno avvenire soltanto previa approvazione di un Piano Attuativo.

5. Per la progettazione delle nuove infrastrutture si dovranno seguire i criteri stabiliti dalla normativa Regionale, ed in particolare dalla L.R. 23 marzo 2000, n. 42 e del relativo Regolamento di Attuazione emanato con DPGR 23 aprile 2001, n. 18/R.

6. Nelle aree destinate alla realizzazione e/o ampliamento dei campeggi, saranno ammessi i movimenti di terreno e gli scavi necessari per la realizzazione dei servizi tecnologici, dei percorsi e delle piazzole per tende, bungalows e manufatti funzionali all'attività, purché non comportino una modifica sostanziale degli assetti geomorfologici, e sia garantito il mantenimento dei sesti tradizionali delle piante di alto fusto secondo quanto stabilito dalla vigente legislazione in materia forestale.

7. In queste aree la funzione commerciale, limitatamente ad attività di somministrazione alimenti e bevande aperte al pubblico, è compatibile qualora ammesso dalla normativa statale e regionale di settore ed in tal caso a condizione che sia verificata la presenza di una dotazione di parcheggi pertinenziali pari a quanto stabilito dall'art. 78, comma 3, punto 4) delle presenti NtA.

Capo I Aree di interesse generale - 3. Servizi di livello comunale

Art. 49 Aree per servizi di interesse comunale

1. Sono aree ed immobili di proprietà dell'Amministrazione Comunale, ovvero di privati e soggetti a vincolo preordinato all'esproprio, destinati ad attività di pubblico interesse quali:

  • a. servizi scolastici;
  • b. attrezzature amministrative;
  • c. attrezzature culturali, sociali, assistenziali, sanitarie;
  • d. opere di mitigazione del rischio idraulico;
  • e. attrezzature funzionali ai servizi a rete.

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta degli Interventi" - elaborato CI, negli elaborati cartografici in scala 1:2.000 "Centri abitati" - elaborato CA, e "Centri minori" - elaborato CM, e negli elaborati cartografici in scala 1:1.000 "Centri storici" - elaborato CS.

3. Le aree per servizi di interesse comunale sono classificate zone F ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

4. Su iniziativa dell'Amministrazione Comunale sarà sempre possibile, sulla base di progetti di opere pubbliche approvati secondo le procedure di legge, procedere a variazioni di destinazione ovvero individuare nuove funzioni di questo tipo in aree ed immobili di proprietà pubblica.

5. Con le medesime modalità sarà possibile effettuare sulle aree ed edifici di cui al presente articolo tutti gli interventi di ristrutturazione, ampliamento, ovvero nuova costruzione che si rendano necessari in base a motivate esigenze di interesse pubblico.

Art. 50 Aree per servizi privati di interesse pubblico

1. Sono aree ed immobili di proprietà di Enti, Associazioni o privati, destinati ad attività di pubblico interesse quali:

  • a. attrezzature amministrative;
  • b. attrezzature culturali, sociali, associative, assistenziali, sanitarie e ricreative;
  • c. attrezzature per il culto;

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta degli Interventi" - elaborato CI, negli elaborati cartografici in scala 1:2.000 "Centri abitati" - elaborato CA, e "Centri minori" - elaborato CM, e negli elaborati cartografici in scala 1:1.000 "Centri storici" - elaborato CS.

3. Le aree per servizi privati di interesse pubblico sono classificate zona F ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

4. In queste aree non sono ammesse destinazioni d'uso diverse da quelle specificate al comma 1 del presente articolo.

5. Non è consentito il cambio di destinazione ad altri usi degli edifici religiosi e delle loro pertinenze, ancorché non censiti negli elaborati di cui sopra, ad eccezione delle cappelle private comprese all'interno di ville e complessi storici.

6. Sulle aree ed edifici di cui al presente articolo sono ammessi tutti gli interventi di ristrutturazione, ampliamento, ovvero nuova costruzione che si rendano necessari in base a motivate esigenze di interesse pubblico, con le seguenti limitazioni:

  • a. L'area contenuta nel perimetro esterno dell'edificio non dovrà superare il 50% del lotto di pertinenza.
  • b. L'altezza massima non dovrà superare i due piani fuori terra;
  • c. I parcheggi pertinenziali dovranno essere calcolati nella misura funzionalmente necessaria e comunque non inferiore a 10 mq ogni 30 mq di SUL.
  • d. Le aree scoperte dovranno essere attrezzate e sistemate a verde e parcheggi, ovvero per lo svolgimento di attività all'aperto connesse con l'edificio di cui sono pertinenza.

Art. 51 Aree per verde pubblico

1. Sono aree di proprietà dell'Amministrazione Comunale, ovvero di privati e soggettie a vincolo preordinato all'esproprio, ovvero aree private vincolate da servitù di uso pubblico, destinatie ad attività di pubblico interesse quali:

  • a. Attività sportive all'aperto;
  • b. Sosta, gioco e ricreazione;
  • c. Qualificazione dell'ambiente urbano.

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta degli Interventi" - elaborato CI, negli elaborati cartografici in scala 1:2.000 "Centri abitati" - elaborato CA, e "Centri minori" - elaborato CM, e negli elaborati cartografici in scala 1:1.000 "Centri storici" - elaborato CS.

3. In queste zone l'intervento spetta di regola alle amministrazioni Pubbliche; potrà essere attribuito ai privati, a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti a fronte di interventi edilizi su aree anche non contigue a quelle in oggetto, previa stipula di apposita convenzione.

4. Su iniziativa dell'Amministrazione Comunale sarà sempre possibile, sulla base di progetti di opere pubbliche approvati secondo le procedure di legge, procedere a variazioni di destinazione ovvero individuare nuove funzioni di questo tipo in aree di proprietà pubblica.

5. Nelle aree a destinazione sportiva si dovrà riservare una superficie complessiva, non inferiore ad ¼ della zona perimetrata, a sistemazione a verde con alberi d'alto fusto ed a parcheggi. Gli edifici sportivi e/o di servizio agli impianti, potranno coprire al massimo il 20% della zona sportiva.

6. Gli impianti sportivi potranno essere realizzati dal Comune, da altri Enti o da privati. Se realizzati da Enti o da privati si dovrà stipulare un'apposita convenzione da trasferire anche ad eventuali successori ed aventi causa, con una delle due seguenti forme di rapporto:

  • a. Utilizzazione onerosa degli impianti a fini sociali, secondo fasce orarie e corrispettivi economici da stabilire in funzione dei costi di gestione e di funzionamento degli stessi impianti. Alla scadenza della convenzione, da determinare in base al programma economico di ammortamento, gli impianti, le aree su cui insistono e le relative pertinenze passeranno in proprietà del Comune.
  • b. Utilizzazione gratuita degli impianti a fini sociali, secondo fasce orarie da stabilire nella convenzione, unitamente alla durata ed alle modalità di rinnovo della medesima.

Art. 52 Aree per orti sociali

1. Sono aree di proprietà dell'Amministrazione Comunale, ovvero di privati, soggette a vincolo preordinato all'esproprio, destinate all'attività di coltivazione degli orti sociali, ricomprese nelle aree a verde pubblico, verde ambientale e/o di rispetto, o ricomprese nel Parco dello Stura nelle aree allo scopo individuate di cui al comma 6.

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:2.000 "Centri abitati" - elaborato CA.

3. Le aree destinate ad orti sociali dovranno essere oggetto di una progettazione unitaria, al fine di poter evidenziare l'armonia delle soluzioni adottate, soprattutto in riferimento ai sistemi per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento delle acque piovane.

4. La superficie minima di ciascun orto dovrà essere di 50 mq. Le recinzioni delle singole porzioni dovranno essere opportunamente mascherate con essenze vegetali, siepi, alberature, etc.

5. Potranno essere realizzati manufatti in legno di uso accessorio, di dimensioni da valutare nell'ambito del progetto unitario; i progetti dovranno comunque tendere ad evitare la proliferazione degli annessi riunendoli in opportune collocazioni.

6. L'Amministrazione Comunale potrà attivare iniziative in merito agli orti a carattere sociale anche con il ricorso all'acquisizione delle aree ed all'assegnazione in diritto di superficie delle medesime, previa stipula di apposite convenzioni.

Art. 53 Aree per parcheggi pubblici

1. Sono aree di proprietà dell'Amministrazione Comunale, ovvero di privati e soggetti a vincolo preordinato all'esproprio, ovvero aree private vincolate da servitù di uso pubblico, destinati alla sosta dei veicoli.

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta degli Interventi" - elaborato CI, negli elaborati cartografici in scala 1:2.000 "Centri abitati" - elaborato CA, e "Centri minori" - elaborato CM, e negli elaborati cartografici in scala 1:1.000 "Centri storici" - elaborato CS.

3. In queste zone l'intervento spetta di regola alle amministrazioni Pubbliche; potrà essere attribuito ai privati, a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti a fronte di interventi edilizi su aree anche non contigue a quelle in oggetto, previa stipula di apposita convenzione.

4. Su iniziativa dell'Amministrazione Comunale sarà sempre possibile, sulla base di progetti di opere pubbliche approvati secondo le procedure di legge, procedere a variazioni di destinazione ovvero individuare nuove funzioni di questo tipo in aree ed immobili di proprietà pubblica.

5. Le zone destinate a parcheggi pubblici possono dar luogo a:

  • a. parcheggi scoperti a raso, da arredare con piante d'alto fusto nella misura di almeno una pianta ogni 80 mq e con siepi e alberature sul perimetro esterno, al fine di ridurne l'impatto visivo; in questa tipologia di parcheggio, la pavimentazione sarà di preferenza da realizzare con materiali permeabili; per i parcheggi di grande dimensione (superiori a mq. 500), i posti macchina dovranno essere disposti a gruppi separati da aiuole alberate;
  • b. parcheggi coperti, mono o multipiano, in elevazione, in quest'ultimo caso per un'altezza non superiore alla media delle altezze degli edifici contigui;
  • c. parcheggi interrati, ad uno o più piani, con altezza non superiore a 3.00 ml senza che ciò costituisca s.u.l., qualora siano di pertinenza e funzionali ad attrezzature pubbliche.

6. Nei parcheggi pubblici il numero dei posti auto non potrà essere inferiore ad un posto macchina ogni 25 mq della superficie totale destinata a parcheggio.

Capo II Territorio rurale

Art. 54 Territorio rurale: norme generali

1. Il territorio rurale è composto dalle aree agricole e boscate del territorio comunale, e si suddivide nei seguenti subsistemi:

  • a. delle aree ad esclusiva funzione agricola;
  • b. delle aree a prevalente funzione agricola;
  • c. delle aree ad economia agricola debole contigue agli aggregati urbani;
  • d. delle aree boscate,come definite dalla L.R. 39/2000.

2. Il sistema è da considerarsi come "territorio rurale", in relazione al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

3. Le aree comprese nel Territorio Rurale sono da considerarsi zone E ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

4. Nelle aree di cui al presente titolo il Piano Strutturale prescrive il mantenimento e l'incentivazione dell'attività agricola, come strumento insostituibile di presidio e gestione del territorio.

5. In tutto il territorio rurale si applicano le disposizioni del Titolo IV, della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65, con le limitazioni derivanti dalle norme di cui al Titolo II delle presenti Norme, e dalle norme dei subsistemi descritti a seguito.

Le aree del territorio rurale definite al c.1 lett. C “aree ad economia agricola debole contigue agli aggregati urbani” sono considerate assimilate alle aree a prevalente ed esclusiva funzione agricola ai sensi della Legge Regionale 10 novembre 2014 n. 65.

Art. 55 Destinazioni d'uso

1. Nel territorio rurale, oltre alle attività agricole, silvocolturali e zootecniche sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso, come descritte all'art. 10 delle presenti NtA:

  • a. residenziale;
  • b. direzionale;
  • c. produttiva, limitatamente a piccole attività compatibili con l'ambiente rurale, che non producano inquinamento né necessitino di depositi all'aperto;
  • d. turistico-ricettiva, con le seguenti specificazioni:
  • i. l'attività agrituristica è sempre consentita, nelle forme di legge;

ii. attività di affittacamere saranno ammesse fino ad un massimo di 12 posti letto;

2. Sono inoltre ammesse, fatte salve le limitazioni di cui al Titolo II, le attività non agricole compatibili come definite dall'art. 61 delle presenti NtA.

3. Sono comunque ammesse tutte quelle attività che, attraverso un uso corretto del territorio e la conservazione dei caratteri paesistici e ambientali, rappresentano forme di integrazione con l'attività agricola evitando l'abbandono e il degrado del territorio.

4. La modifica della destinazione d'uso degli edifici nel territorio rurale potrà essere ammessa ai sensi del Titolo IV Capo III della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65

5. Per lo svolgimento delle attività agrituristiche è, inoltre, consentito il superamento del limite di ospitalità di 30 posti letto, all'articolo 12 della L.R. 23 giugno 2003 n. 30 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana". e successive modifiche ed integrazioni, alle condizioni di seguito riportate:

  • a. mediante utilizzazione di unità abitative indipendenti per il recupero di edifici di valore storico, culturale ed ambientale, anche con riferimento a quelli già individuati negli elenchi di cui all'articolo 27;
  • b. purché siano previsti spazi per la sosta dei veicoli degli ospiti nella misura minima di un posto macchina ogni 3 posti letto, con riferimento alla capacità ricettiva totale dell'azienda agrituristica, realizzati con caratteristiche e modalità che consentano l'integrazione con l'ambiente circostante.

6. Gli edifici e/o manufatti legittimi che alla data di adozione del Regolamento Urbanistico risultino in contrasto con le destinazioni d'uso di cui sopra possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle caratteristiche strutturali e delle modalità costruttive originarie.

Art. 56 Costruzione di nuovi edifici rurali

1. Sono i manufatti di servizio destinati al soddisfacimento delle esigenze di aziende agricole che raggiungano i minimi colturali definiti dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Firenze.

2. La costruzione di nuovi edifici rurali è disciplinata dall'art. 73 della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 1, e dal relativo Regolamento di Attuazione, ed è soggetta all'approvazione del Programma di Miglioramento Aziendale di cui al comma 4, punto a) del medesimo articolo.

Art. 57 Annessi agricoli per le aziende minori

1. Sono manufatti di servizio destinati al soddisfacimento delle esigenze di aziende agricole che non raggiungano i minimi colturali definiti dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Firenze.

2. Possono accedere alla costruzione di tali annessi coloro che rispettano le condizioni di cui all'art. 5 del Regolamento di Attuazione (D.P.G.R. 5/R/2007) del Titolo IV, capo III della L.R. 1/2005.

3. Gli annessi agricoli potranno essere realizzati nel territorio rurale, salvo limitazioni previste nelle specifiche zone, con una superficie utile lorda che non potrà eccedere quella di seguito indicata, con riferimento all'ampiezza dei terreni coltivati dall'azienda e alla tipologia di annesso da realizzare:

Attività Area aziendale di pertinenza
Da 1000 mq a 10000 mq (con esclusione delle aree boscate) Da 10001 mq a 20000 mq (con esclusione delle aree boscate) Oltre 20001 mq (con esclusione delle aree boscate)
SUL massima realizzabile SUL massima realizzabile SUL massima realizzabile
Coltivazione in serra fissa 90 mq 90 mq 90 mq
Agricoltura biologica 30 mq 60 mq 90 mq
Allevamento equini 50 mq 100 mq Ulteriori 50 mq per ogni Ha disponibile oltre i 20000 mq
Allevamento fauna selvatica 30 mq 60 mq Ulteriori 50 mq per ogni Ha disponibile oltre i 20000 mq
Allevamento ovicaprini 20 mq 40 mq Ulteriori 50 mq per ogni Ha disponibile oltre i 20000 mq
Allevamento intensivo di altro bestiame 50 mq 100 mq Ulteriori 50 mq per ogni Ha disponibile oltre i 20000 mq
Allevamento api 20 mq 40 mq 80 mq
Allevamento chiocciole e lombrichi 40 mq 60 mq 100 mq
Cinotecnica 65 mq 130 mq 260 mq
Acquacoltura 40 mq 60 mq 100 mq
SUL totale massima realizzabile 90 mq 130 mq 260 mq

La SUL totale massima rappresenta il limite di superficie realizzabile nel caso di costruzione di più tipologie di annessi, a seconda della superficie territoriale.

4. L'installazione degli annessi agricoli del tipo descritto è ammessa previo ottenimento del Permesso di Costruire nelle superfici massime previste dal comma 3 detratte le eventuali superfici utilizzabili allo stesso scopo esistenti nel fondo.

5. Gli eventuali manufatti già esistenti, e legittimati alla data di adozione del presente Regolamento, potranno essere adeguati, in termini di superficie e di tipologie, ai parametri del presente articolo.

6. Gli annessi agricoli di cui al presente articolo dovranno essere realizzati nel rispetto dei distacchi minimi dai confini ad una distanza maggiore di ml. 100 rispetto ad edifici esistenti non destinati a scopi agricoli, a quella prevista dal regolamento edilizio per gli altri edifici, e ad una distanza non inferiore a ml. 200 da sorgenti o pozzi per uso potabile.

7. Gli annessi dovranno essere realizzati con strutture in materiale leggero e finitura in legno per le pareti e la copertura. Le finestre dovranno essere impostate con base ad altezza minima di ml. 1,50 dal pavimento finito del locale a cui afferiscono e dovranno essere munite di infisso in legno. Eventuali scelte di tipologie e/o materiali diversi dovranno essere opportunamente motivate e dettate da esclusive esigenze legate alla specificità della produzione agricola.

8. La sagoma verticale degli annessi rurali sia in senso longitudinale che trasversale dovrà essere contenuta al di sotto di una linea parallela al piano di campagna con distanza dallo stesso di ml. 4,00.

9. Gli annessi destinati al ricovero di animali dovranno essere dotati di concimaia realizzata con materiali a tenuta di acqua. Il materiale organico raccolto nelle concimaie dovrà essere protetto dalle precipitazioni atmosferiche con la stesa di teli impermeabili opachi di colore scuro. I materiali organici provenienti dall'allevamento di animali potranno essere utilizzati per la fertilizzazione di terreni agricoli.

10. Gli annessi destinati ad accogliere animali bovini, equini e suini potranno essere dotati anche di una loggia di superficie pari a 20 mq, 40 mq, 60 mq, rispettivamente per superfici territoriali fino a 10.000 mq, fino a 20.000 mq e oltre 20.001 mq. Tale loggia dovrà essere realizzata con materiali e tipologia uguali a quelli dell'annesso e la copertura dovrà costituire il proseguimento di quella di quest'ultimo.

11. Gli annessi dovranno essere collocati preferibilmente in prossimità della rete viaria esistente. Per l'accesso agli annessi potranno essere realizzati brevi tratti di strada bianca, da valutare in fase istruttoria per il rilascio del permesso di costruire.

12. La costruzione degli annessi realizzati ai sensi del presente articolo potrà essere autorizzata solo previa redazione di specifico atto d'obbligo contenente l'impegno a non modificare la destinazione d'uso, a non frazionare né alienare gli annessi separatamente dal fondo a cui afferiscono, ed alla loro demolizione e rimozione quando non risulteranno più necessari alla conduzione del medesimo fondo.

13. La costruzione degli annessi realizzati ai sensi del presente articolo potrà essere autorizzata per un periodo massimo di 8 anni, al termine del quale potrà essere rinnovata a fronte del perdurare delle condizioni che ne hanno resa necessaria la prima installazione, o per sopravvenute esigenze che ne permetterebbero l'installazione ai sensi di questo articolo.

14. Al termine dell'utilizzo ai fini agricoli dei manufatti, e/o in mancanza di rinnovo, il realizzatore ovvero il proprietario dei terreni, dovrà curare entro i 90 giorni successivi, la loro rimozione e il ripristino dei luoghi mediante presentazione di idoneo titolo abilitativo. Nel permesso di costruire dovrà essere prescritto l'obbligo della demolizione entro 90 giorni dalla cessazione dell'attività che ha permesso la costruzione dell'annesso.

15. Le norme del presente articolo prevalgono sulle eventuali norme in contrasto del Regolamento Edilizio.

Art. 58 Annessi agricoli reversibili per l'agricoltura amatoriale

1. Sono manufatti di servizio destinati al soddisfacimento delle esigenze di attività part - time per autoconsumo e tempo libero, che non siano comprese nella categoria di cui all'articolo precedente.

2. Gli annessi agricoli reversibili potranno essere realizzati nel territorio rurale, salvo limitazioni previste nelle specifiche zone e previo ottenimento del Permesso di Costruire, con una superficie utile lorda degli stessi che non potrà eccedere quella di seguito indicata nelle Tabelle A e B:

Tabella A

Attività Superficie territoriale del fondo con esclusione delle aree boscate
(le aree boscate possono essere incluse se il ricovero attrezzi è realizzato a servizio di attività di castagneto da frutto)
Da 1.000 mq a 10.000 mq Da 10.001 mq a 20.000 mq Oltre 20.001 mq
SUL massima realizzabile SUL massima realizzabile SUL massima realizzabile
Ricovero attrezzi
(altezza massima in gronda pari a 2,20 m)
20 mq 30 mq 40 mq

Tabella B

Attività Superficie territoriale del fondo minima pari a 1.000 mq con esclusione delle aree boscate
Ricovero equini e bovini e suini E' ammessa la costruzione di una struttura contenente al massimo 4 animali. Detta struttura non può essere realizzata in misura maggiore di 10 mq di superficie coperta per animale presente o previsto, con altezza massima in gronda pari a 3 m, cui può essere aggiunta una tettoia di profondità non superiore a 3 m. Inoltre, per il ricovero del fieno sono consentiti spazi di mq 5 di superficie coperta per ogni animale con altezza pari a quella del box. Gli annessi potranno essere dotati di una loggia di superficie uguale a quella dell'annesso, e costituita da struttura portante in legno e copertura che costituisce proseguimento della copertura dell'annesso stesso realizzata con elementi di finitura uguali a quelli della copertura di quest'ultimo.
Gli annessi dovranno essere ubicati ad una distanza pari a 100 m dagli edifici con destinazione non agricola di altra proprietà;
Ricovero cani E' ammessa la costruzione di una struttura contenente al massimo 20 cani. Detta struttura non può essere realizzata in misura maggiore di 6,5 mq di superficie coperta per ogni cane presente o previsto, cui può essere aggiunto in adiacenza uno spazio scoperto recintato di superficie massima pari a 5 mq per ogni cane.
L'altezza in gronda del manufatto e della recinzione non dovrà essere superiore a 2 m. Dovranno essere comunque rispettati eventuali parametri dimensionali minimi previsti dalle norme vigenti in materia veterinaria
Gli annessi dovranno essere ubicati ad una distanza pari a 100 m dagli edifici esistenti, e ad una distanza di 200 m dagli edifici con destinazione residenziale di altra proprietà;
Ricovero animali da cortile E' ammessa la costruzione di una struttura di superficie massima coperta di 10 mq, cui può essere aggiunto in adiacenza uno spazio scoperto recintato di superfice massima pari a 30 mq. L'altezza in gronda manufatto e della recinzione non dovrà essere superiore a 2 m. Dovranno essere comunque rispettati eventuali parametri dimensionali minimi previsti dalle norme vigenti in materia veterinaria
Gli annessi dovranno essere ubicati ad una distanza pari a 100 m dagli edifici esistenti con destinazione diversa da quella agricola e di altra proprietà, e ad una distanza di 200 m dagli edifici con destinazione residenziale di altra proprietà.

Gli annessi di cui alle tabelle A e B potranno essere realizzati nella misura massima di 2, uno per ricovero attrezzi e uno per il ricovero animali.

3. L'installazione degli annessi agricoli del tipo descritto è ammessa solo a condizione che nel fondo non esistano già costruzioni utilizzabili allo stesso scopo. Non saranno parimenti ammesse nuove istallazioni di annessi ove si sia in presenza di un frazionamento, posto in essere successivamente alla data del 09/10/2007 di adozione del RUC 2009, ove in una parte del terreno poi frazionato già esistesse un annesso.

4. Gli eventuali manufatti già esistenti, e legittimati alla data di cui al comma precedente, potranno essere adeguati, in termini di superficie e di tipologie, ai parametri del presente articolo.

5. Gli annessi dovranno essere costituiti da una struttura unica con copertura a falde inclinate, priva di basamento e/o di opere di fondazione e semplicemente ancorata al suolo, con struttura e finitura esterna in legno naturale (pareti e copertura). Le finestre dovranno essere impostate con base ad altezza minima di ml. 1,50 dal pavimento finito del locale a cui afferiscono.

6. La sagoma verticale degli annessi rurali sia in senso longitudinale che trasversale dovrà essere contenuta al di sotto di una linea parallela al piano di campagna con distanza dallo stesso di ml. 3,50.

7. Non sarà ammessa la realizzazione di servizi igienici, né l'allacciamento alle reti dei servizi pubblici.

8. Gli annessi agricoli di cui al presente articolo dovranno essere realizzati nel rispetto dei distacchi minimi dai confini e della distanza dagli edifici così come previsto dal regolamento edilizio.

9. Gli annessi destinati al ricovero di animali dovranno essere dotati di concimaia realizzata con materiali a tenuta di acqua. Il materiale organico raccolto nelle concimaie dovrà essere protetto dalle precipitazioni atmosferiche con la stesa di teli impermeabili opachi di colore scuro.

10. Gli annessi dovranno essere collocati preferibilmente in prossimità della rete viaria esistente. Per l'accesso agli annessi potranno essere realizzati brevi tratti di strada bianca, da valutare in fase istruttoria per il rilascio del Permesso di Costruire.

11. La costruzione degli annessi realizzati ai sensi del presente articolo potrà essere autorizzata per un periodo massimo di 10 anni, al termine del quale l'autorizzazione potrà essere rinnovata a fronte del perdurare delle condizioni che ne hanno resa necessaria la prima installazione o per sopravvenute esigenze che ne permetterebbero l'installazione ai sensi di questo articolo

12. Al termine dell'utilizzo ai fini agricoli dei manufatti, e/o in mancanza di rinnovo, il realizzatore ovvero il proprietario dei terreni, dovrà curare entro i 90 giorni successivi, la loro rimozione e il ripristino dei luoghi mediante presentazione di idoneo titolo abilitativo. Nel permesso di costruire dovrà essere prescritto l'obbligo della demolizione entro 90 giorni dalla cessazione dell'attività che ha permesso la costruzione dell'annesso.

13. Le norme del presente articolo prevalgono sulle eventuali norme in contrasto del Regolamento Edilizio.

Art. 59 Interventi ammissibili sul patrimonio edilizio esistente

1. Per ciascuna scheda è indicata la categoria di intervento ammissibile, con la seguente articolazione:

  • - Restauro e risanamento conservativo, come definito dall'art. 135 c. 2.c) della LR 65/2014;
  • - RE: ristrutturazione edilizia Conservativa di cui all’art. 135 c. 2d) LR 65/2014 e Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva di cui all’art. 134 c. 1h) punto 1) LR 65/2014. Sono ammessi gli interventi pertinenziali di cui all’art. 135 c.2e) LR 65/2014 esclusivamente per la creazione di volumi tecnici, scale, ascensori;
  • - REAFS: ristrutturazione edilizia Conservativa di cui all’art. 135 c. 2d) LR 65/2014 e Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva di cui all’art. 134 c. 1h) punto 1) LR 65/2014. Sono ammesse inoltre Addizioni Volumetriche di cui all’art. 134 c. 1g) LR 65/2014 per realizzare i servizi igienici ove non presenti o inadeguati con le limitazioni prescritte dall’ art. 10bis e gli interventi pertinenziali di cui all’art. 135 c.2e) LR 65/2014 esclusivamente per la creazione di volumi tecnici, scale, ascensori. La conseguente addizione volumetrica non incide sui parametri edilizi ed urbanistici assegnati e consentiti dal RUC all’edificio oggetto di intervento;
  • - REAF: ristrutturazione edilizia Conservativa di cui all'art. 135 c. 2d) LR 65/2014 e Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva di cui all'art. 134 c. 1h) punti 1 e 3 LR 65/2014. Sono ammesse inoltre Addizioni Volumetriche di cui all'art. 134 c.1g) LR 65/2014 e gli interventi pertinenziali di cui all'art. 135 c.2e) LR 65/2014 fino ad un massimo del 20% della SUL esistente, alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, salvo quantità inferiori stabilite dalle presenti norme per zone specifiche e con le limitazioni prescritte dall'art.10bis;
  • - addizioni volumetriche realizzate mediante ampliamento volumetrico all'esterno della sagoma esistente di cui all'art. 134 c.1g) LR 65/2014 nelle quantità assegnate dal RUC;
  • - RU: ristrutturazione urbanistica, come definita dall'art. 134 c.1f) LR 65/2014 nonché gli interventi di cui all'art. 134 c. 1h) punto 2 e art. 134 c. 1l) LR 65/2014

1Bis. Nelle categorie di intervento RE, REAFS e REAF è inoltre consentito il rialzamento dei sottotetti al fine di adeguare le altezze della Sua o della Snr alle altezze minime richieste dalle norme igienico sanitarie per il legittimo utilizzo in atto alla data del 9.10.2007. La conseguente addizione volumetrica non incide sui parametri edilizi ed urbanistici assegnati e consentiti dal RUC all’edificio oggetto di intervento.

2. Alle categorie di intervento di cui sopra possono essere associate in ciascuna scheda particolari limitazioni o prescrizioni attinenti a:

  • a. +V: elementi e caratteristiche di pregio da tutelare;
  • b. +L: elementi incongrui e/o di degrado da rimuovere.

2 bis. E' sempre ammessa la realizzazione di nuova SUL in sostituzione di vani ascensore o di scale interne o porzioni ad uso esclusivo di singole unità immobiliari o ad uso condominiale in aggiunta ai parametri urbanistici assegnati.

3. Edifici con destinazione d'uso agricola

Per gli edifici con destinazione d'uso agricola sono ammessi, senza mutazione della destinazione d'uso, tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente come disciplinati dalla LR 65/2014 art. 71 e 72 e successive modifiche, ivi comprese addizioni volumetriche di cui all'art. 134 c.1g) LR 65/2015 di cui all'art. 10bis fino ad un massimo del 20% della SUL esistente alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, salvo quantità inferiori stabilite dalle norme per zone specifiche e con le limitazioni prescritte dall'art.10bis.

4. Edifici facenti parte di aziende agricole e non più necessari per l'attività agricola

Per gli annessi rurali non più necessari per l'attività agricola si potrà prevedere una diversa destinazione d'uso, che potrà avvenire ai sensi dell'art. 83 della LR 65/2014 e con le limitazioni e specificazioni contenute nelle Schede dei complessi ed edifici nel Territorio Rurale – elaborato SE, di cui all'art. 27; per gli edifici non censiti, saranno ammessi gli interventi fino alla categoria della ristrutturazione edilizia .

La ristrutturazione urbanistica, ivi compresa la ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all'art. 134 c.1h) punto 2) della LR 65/2014, potrà essere ammessa solo ove esplicitamente prevista dalle Schede di cui sopra.

Tali interventi dovranno essere previsti da una preliminare convenzione ove siano disciplinate le sistemazioni agricolo-ambientali di cui all'articolo 60 delle presenti Norme.

Le addizioni volumetriche, ove ammesse dalle Schede di cui sopra, saranno disciplinate come al precedente comma 1.

5. Edifici con destinazione d'uso non agricola

Per gli edifici esistenti con destinazione d'uso non agricola sono ammessi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, con le modalità previste dalla vigente legislazione regionale (L.R. 65/2014, Titolo IV, e relativo Regolamento di attuazione), e con le limitazioni e specificazioni contenute nelle Schede dei complessi ed edifici nel Territorio Rurale – elaborato SE, di cui all'art. 27; per gli edifici non censiti, saranno ammessi gli interventi fino alla categoria della ristrutturazione edilizia , senza cambio di destinazione.

La ristrutturazione urbanistica , ivi compresa la ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all'art. 134 c.1h) punto 2) della LR 65/2014, potrà essere ammessa solo ove esplicitamente prevista dalle Schede di cui sopra.

Le addizioni volumetriche ove ammesse dalle Schede di cui sopra, saranno disciplinate come al precedente comma 1.

6. Addizioni volumetriche

Nelle Schede dei complessi ed edifici nel Territorio Rurale – elaborato SE sono individuati gli edifici per i quali è ammessa la realizzazione di addizioni volumetriche di cui all'art. 134 c.1g) LR 65/2014 e gli interventi pertinenziali di cui all'art. 135 c.2e) LR 65/2014 nei limiti di SUL consentiti dalla singola scheda.

7. Frazionamenti

In tutto il Territorio Rurale le nuove unità immobiliari residenziali, derivanti da interventi di frazionamento e/o cambio di destinazione d'uso, non potranno avere dimensioni inferiori a 72 mq. di SUL. Tale limite dimensionale può essere derogato solo nel caso che un'unica unità abitativa occupi un intero edificio.

8. Ristrutturazione urbanistica

Nelle Schede dei complessi ed edifici nel Territorio Rurale – elaborato SE sono individuati gli annessi per i quali, purchè legittimati, è ammessa, in alternativa alla Ristrutturazione Edilizia senza cambio di destinazione, la demolizione e la contestuale ricostruzione di un valore di SUL assegnato.

La SUL da ricostruire è dimensionata rispetto alla SUL degli edifici da demolire limitatamente alle parti legittime degli stessi, e con riferimento alla consistenza complessiva esistente alla data di adozione del Regolamento Urbanistico Interventi diversi dalla Ristrutturazione Edilizia e fino all'ampliamento, senza cambio di destinazione d'uso, sono ammessi esclusivamente attraverso lo strumento del Piano di Miglioramento Agricolo. Le nuove superfici realizzate attraverso questi interventi, dovranno essere rimosse al termine dell'utilizzo agricolo.

Allo scopo di indirizzare secondo criteri omogenei la progettazione degli interventi di ricostruzione è stato redatto l'Allegato “Guida per gli interventi di ricostruzione nel Territorio Rurale” AL2, nel quale sono contenute indicazioni tipologiche, morfologiche e di impiego dei materiali. Qualora la progettazione si discosti sensibilmente, senza adeguata motivazione, dai criteri contenuti nell'Allegato di cui al comma precedente, ciò potrà costituire motivo di diniego - nel caso di istanza di Permesso a Costruire – ovvero di sospensione – nel caso di SCIA.

9. Annessi agricoli soggetti a Perequazione Urbanistica

Nelle Schede dei complessi ed edifici nel Territorio Rurale – elaborato SE sono individuati gli annessi per i quali, purchè legittimati, è ammessa, in alternativa alla Manutenzione Straordinaria senza cambio di destinazione, la demolizione e la contestuale ricostruzione di un corrispondente valore di SUL in una delle aree all'uopo individuate all'interno delle U.T.O.E. ovvero dei Centri Minori.

La ricostruzione potrà avvenire a seguito di accordi pattizi fra le parti interessate (proprietà dell'annesso da demolire e proprietà dell'area destinata alla ricostruzione), da sottoscriversi con le modalità di cui all'art. 8 delle presenti Norme, e a seguito di una convenzione da sottoscriversi con l'Amministrazione Comunale, nella quale sia garantita la preventiva demolizione dell'immobile interessato, e siano individuate le modalità di ripristino dell'area di pertinenza.

10. Ruderi

Gli edifici di interesse storico – documentale – architettonico, non tutelati da leggi statali e/o regionali vigenti, in cui sono avvenuti crolli di consistente entità, possono essere oggetto di interventi di recupero e cioè di Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva di cui all'art. 134 c.1h) punto 4, a condizione che sia verificata la sostenibilità ambientale degli interventi, con particolare riferimento alla loro accessibilità. La ricostruzione potrà avvenire ricomponendo la sagoma dell'edificio dedotta dalle parti ancora esistenti, purché prevalenti rispetto all'insieme, o dalla documentazione relativa all'oggetto che consenta di ricostruire con oggettività la consistenza preesistente, o da ricostruzione grafica da aerofotogrammetria. Le parti originali dei ruderi ancora presenti dovranno essere mantenute e la ricostruzione dovrà avvenire nel rispetto dei caratteri tipologici e architettonici originari e con gli stessi materiali o con materiali analoghi fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e quelle necessarie per raggiungere i requisiti prestazionali di edilizia biosostenibile stabiliti dalla vigente normativa.

In caso di ruderi di complessi edilizi il recupero potrà avvenire esclusivamente mediante la formazione di un piano di recupero che interessi l'intero complesso.

11. Autorimesse pertinenziali

E’ consentita, per gli edifici con destinazione non agricola o per quelli soggetti a cambio di destinazione d’uso, la realizzazione di autorimesse pertinenziali, all’interno del resede dell’edificio, nel limite di 1 mq ogni 3 mq di SULA dell’edificio cui l’autorimessa è vincolata, previa sottoscrizione di specifico atto d’obbligo che stabilisca il vincolo di pertinenzialità tra la rimessa e l’unità immobiliare cui è destinata. Le autorimesse dovranno essere realizzate preferibilmente interrate nel pendio aderenti alla morfologia del terreno evitando la realizzazione di rampe ove possibile al fine di produrre un minor impatto paesistico, ed un inserimento omogeneo rispetto al contesto esistente. La Sul dell’autorimessa pertinenziale non incide sui parametri edilizi ed urbanistici assegnati e consentiti dal RUC nell’edificio oggetto di intervento.

12. Ex fienili

Negli ex fienili con tipologia tipica del Mugello con doppio volume per il contenimento del fieno è ammessa, oltre la categoria d'intervento indicata nella relativa scheda, la realizzazione di nuova SULA relativa ad un nuovo solaio interpiano, laddove l'altezza dell'edificio lo consenta anche attraverso la modifica delle quote del piano terra.

13. Volumi secondari

Sui volumi secondari, come definiti dal Regolamento Edilizio, sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione a parità di volume (v) di cui agli art. 134 c.1h) punto 2) e 135 c.2e della LR 65/2014. Le nuove unità immobiliari residenziali derivate da tali interventi non potranno avere dimensioni inferiori a 72 mq di SUL.

Art. 60 Sistemazioni agricolo-ambientali

1. Gli interventi di sistemazione ambientale definiscono l'insieme delle opere di riqualificazione da attuarsi su terreni ad uso agricolo costituenti aree di pertinenza - di dimensioni non inferiori a un ettaro - di edifici che hanno mutato o sono soggetti a procedimenti in itinere sottesi al mutamento della destinazione d'uso agricola.

2. Il relativo progetto costituisce parte integrante della apposita convenzione da stipularsi obbligatoriamente nei seguenti casi:

  • a. per interventi che comportino la modifica della destinazione d'uso di edifici agricoli;
  • b. per interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di sostituzione edilizia o di ristrutturazione urbanistica, da attuarsi su immobili con destinazione d'uso non agricola ricadenti nelle aree di tutela paesistica di cui all'art. 29 del Titolo II.

3. I progetti degli interventi di sistemazione ambientale devono prioritariamente prevedere opere di riqualificazione ambientale e paesaggistica, con particolare riferimento:

  • a. al mantenimento delle sistemazioni idraulico-agrarie e della vegetazione arborea e arbustiva;
  • b. alla salvaguardia ed alla manutenzione del reticolo idrografico superficiale;
  • c. alla pulizia delle sponde dei corsi d'acqua;
  • d. al rinverdimento delle superfici di terreno denudato;
  • e. alle opere necessarie a diminuire la velocità di deflusso superficiale delle acque meteoriche al fine di contenere la predisposizione all'erosione, eventualmente favorendo, ove le condizioni geomorfologiche e idrogeologiche lo consentono, l'infiltrazione nei terreni;
  • f. alla manutenzione di strade vicinali o percorsi pedonali e\o equestri esistenti, per la parte ricadente nel fondo stesso, e al loro mantenimento all'uso pubblico, con l'eccezione di quelli che costituiscano pertinenza di abitazioni private.

4. Per gli interventi di sistemazione ambientale compresi nelle aree di Tutela Paesistica di cui all'art. 29 del Titolo II, dovrà farsi riferimento agli specifici indirizzi contenuti nel predetto Articolo.

5. Lo scomputo degli oneri "verdi" previsti dalle vigenti norme regionali per la tutela e valorizzazione del territorio rurale, è consentito solo a fronte di una apposita convenzione, comprensiva di garanzie fidejussorie circa la corretta esecuzione e manutenzione degli interventi di sistemazione ambientale previsti dal progetto.

Art. 61 Attività non agricole compatibili con il territorio rurale.

1. Sono le attività che pur essendo non agricole rivestono natura tale da essere compatibili con il territorio rurale e con l'attività agricola che vi viene prevalentemente svolta.

2. Le attività non agricole di cui al presente articolo si differenziano da quelle pertinenziali private, di cui all'art. 62, in quanto comportano un interesse da parte di utenti o visitatori, ed una conseguente dotazione di infrastrutture atte a consentirne l'accesso, la sosta e l'accoglienza.

3. La presenza di queste attività non comporta mutamento della destinazione urbanistica delle aree interessate, che rimangono classificate in zona omogenea E ai fini del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444.

4. Le attività consentite sono quelle che si svolgono prevalentemente all'aperto in stretta relazione con l'ambiente naturale nel quale trovano la loro sede e con questo sono compatibili. Fra queste sono da considerare a puro titolo di esempio quelle: ittiche, venatorie, di equitazione, cicloturistiche, di trekking. Non sono ritenute compatibili quelle che producono inquinamento, anche acustico, o la manomissione dell'ambiente con opere rilevanti.

5. E' consentita la realizzazione delle opere, delle infrastrutture e dei servizi strettamente necessari al funzionamento delle attività compatibili, con esclusione delle attività accessorie e non pertinenti, quali quelle di ristorazione o ricettive. In caso di cessazione della attività le strutture eventualmente realizzate dovranno essere integralmente demolite con ripristino della funzione agricola sui suoli interessati. In tal senso saranno da privilegiare le costruzioni realizzate con strutture precarie, purché con criteri qualitativi compatibili con l'ambiente nel quale sono collocate.

6. La realizzazione degli interventi è subordinata all'approvazione di un piano attuativo ai sensi dell'art. 7 delle presenti Norme, ed alla stipula di una convenzione nella quale sia garantito il ripristino dello stato dei luoghi al momento in cui venga meno l'attività proposta.

7. Per le attività esistenti, o in caso di trasformazione di attività definite dopo l'entrata in vigore delle presenti norme, nel caso siano richiesti interventi di modifica della attuale conformazione, si dovrà procedere alla verifica delle condizioni generali di compatibilità e alla successiva attuazione degli interventi necessari con le modalità di cui al presente comma.

Art. 62 Costruzione di attrezzature sportive pertinenziali

1. La realizzazione di attrezzature sportive ad uso privato di pertinenza di edifici residenziali o di attività di tipo ricettivo, quali piscine, campi da tennis, ecc.. sarà consentita alle seguenti condizioni:

  • a. Le attrezzature dovranno essere localizzate su un'area in chiaro rapporto di pertinenza con l'immobile o il complesso immobiliare di riferimento;
  • b. Il dimensionamento delle attrezzature dovrà essere proporzionato all'immobile o all'attività di cui esse costituiscono pertinenza;
  • c. qualora ricadano in aree di pertinenza agli edifici di particolare valore storico-culturale e architettonico, la loro localizzazione dovrà comunque escludere le porzioni antistanti il fronte principale del fabbricato;
  • d. nel caso di complessi edilizi gli impianti dovranno preferibilmente essere raggruppati e posti a servizio dell'intero complesso;
  • e. le attrezzature dovranno adattarsi alla struttura geomorfologica del terreno, e dovranno rispettare gli allineamenti del tessuto agrario, con particolare riferimento agli allineamenti contermini;
  • f. non dovranno essere realizzati manufatti fuori dal profilo del terreno a sistemazione avvenuta;
  • g. I movimenti di terra necessari per la sistemazione del piano di campagna adiacente le attrezzature dovranno essere limitati e di modesta entità;
  • h. dovranno essere previste idonee schermature arboree o arbustive di essenze locali;
  • i. il rifornimento idrico per il riempimento delle piscine dovrà avvenire esclusivamente a mezzo di fonti di approvvigionamento private; e' assolutamente vietato per tale scopo l'utilizzo dell'acquedotto comunale.
  • j. Per le piscine pertinenziali ad attività di tipo ricettivo potrà essere ammessa, previo parere della Commissione per il Paesaggio, una copertura stagionale di tipo retraibile o smontabile, per un periodo non superiore a sei mesi/anno.

Art. 63 Recinzioni di fondi ed appezzamenti di terreni.

1. E' ammessa la recinzione dei fondi con siepi realizzate con specie della macchia locale e staccionate in legno a maglia larga, costituite da pali infissi nel terreno, corrente orizzontale ed eventuali traversi inclinati.

2. Sono ammesse le recinzioni realizzate con rete metallica, pali in legno o profilati metallici, solo nei seguenti casi:

  • a. in presenza di allevamenti zootecnici bradi e semi-bradi o come protezione da ungulati; in questo unico caso sarà ammesso l'utilizzo di filo spinato o simili;
  • b. per la recinzione di piccole superfici poste in continuità con l'edificato ai fini della protezione di allevamenti avicunicoli a carattere familiare;
  • c. per la recinzione dei resedi e delle aree di pertinenza degli edifici;
  • d. per la delimitazione dei resedi e delle aree di pertinenza dei manufatti a servizio delle aziende agricole, compresi gli annessi agricoli a servizio delle aziende minori e dell'agricoltura amatoriale.

3. Le recinzioni con rete metallica avranno l'altezza massima di ml. 1,50 fuori terra ad eccezione dei casi di cui al comma 2, lettera c), e dovranno essere mascherate con siepi multispecifiche realizzate con specie autoctone e tipiche dei contesti rurali, ad eccezione delle recinzioni realizzate nei fondi agricoli di cui al comma 2, punto a); le recinzioni dovranno quanto più possibile porsi lungo segni di discontinuità esistenti, sia vegetazionali che morfologici (fasce di verde ripariali, scarpate e simili); non dovranno presentare cordonato rialzato rispetto il piano di campagna.

4. Sono ammesse recinzioni in muratura solo nel caso della recinzione di resedi ed aree di pertinenza dell'edificato, quando siano ad integrazione ed in continuità con muri esistenti, oppure quando le recinzioni in muratura costituiscano già il tipo prevalente nel contesto.

5. E' vietato l'utilizzo di recinzioni per frazionare resedi rurali aventi origine unitaria.

6. E' vietato eseguire recinzioni di qualsiasi tipo che possano interrompere la viabilità esistente, anche se a carattere poderale o interpoderale.

Art. 64 Disciplina dei sistemi funzionali: aree ad esclusiva funzione agricola

1. Sono le porzioni del territorio rurale caratterizzate dalla presenza di un sistema aziendale agricolo, dalla capacità produttiva del suolo, dalla presenza di infrastrutture agricole di rilevante interesse.

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta degli Interventi" - elaborato CI.

3. Nelle aree di cui al presente titolo il Piano Strutturale prescrive il mantenimento e l'incentivazione dell'attività agricola, come strumento insostituibile di presidio e gestione del territorio, sia offrendo gli strumenti per quella produttiva in senso stretto, nel quadro legislativo vigente, che agevolando la realizzazione di attività agrituristiche e di turismo rurale.

4. Nelle aree di cui al presente titolo, oltre agli interventi disciplinati dal Titolo IV, della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65, sono ammessi tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente descritti nell'art. 59 delle presenti Norme.

5. Nelle aree di cui al presente titolo non è ammessa la realizzazione degli annessi agricoli reversibili di cui all'art. 58 delle presenti NtA.

Art. 65 Disciplina dei sistemi funzionali: aree a prevalente funzione agricola

1. Sono le porzioni del territorio rurale in cui, in assenza di un forte sistema aziendale agricolo, la tutela e la valorizzazione del territorio sono affidate prevalentemente ad attività di tipo amatoriale.

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta degli Interventi" - elaborato CI.

3. Nelle aree di cui al presente titolo il Piano Strutturale prescrive il mantenimento dell'attività agricola, quale elemento strutturante del paesaggio tradizionale, integrandone le risorse con quelle del turismo ed incentivandone la riconversione verso forme biologiche.

4. Nelle aree di cui al presente titolo oltre agli interventi disciplinati dal Titolo IV, della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65, e agli gli interventi sul patrimonio edilizio esistente descritti nell'art. 59 delle presenti Norme, è ammessa la realizzazione degli annessi agricoli reversibili a servizio dell'agricoltura amatoriale di cui all'art. 58.

Art. 66 Disciplina dei sistemi funzionali: aree ad economia agricola debole contigue agli aggregati urbani

1. Sono aree di frangia poste tra i centri abitati ed il territorio rurale, in cui l'attività agricola si unisce a funzioni ricreative complementari alla residenza.

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta degli Interventi" - elaborato CI.

3. Nelle aree di cui al presente titolo il Piano Strutturale prescrive il mantenimento dell'attività agricola, anche con forme legate al part time, all'autoconsumo, alla socialità ed al tempo libero, incentivandone la riconversione verso forme biologiche.

4. Nelle aree di cui al presente articolo non è ammessa la costruzione di nuovi annessi agricoli; sono ammessi tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente descritti nell'art. 59 delle presenti Norme, la realizzazione degli annessi agricoli reversibili a servizio dell'agricoltura amatoriale di cui all'art. 58, e la localizzazione di attività non agricole compatibili di cui all'art. 61 delle presenti Norme.

Art. 67 Aree agricole speciali: Parco della Dogana

1. Il Parco della Dogana è inteso dal Piano Strutturale come volano per la rinaturalizzazione del territorio montano, una volta chiusa la stagione dei cantieri della Variante di Valico, e come valorizzazione delle risorse della montagna.

2. L'accessibilità del parco avverrà dalla strada della Futa e dal nuovo casello di Poggiolino, attraverso la viabilità prevista dalla Società Autostrade come itinerario di cantiere, che dovrà essere mantenuta come strada definitiva di servizio della zona.

3. Per gli annessi rurali non più necessari per l'attività agricola, e non compresi fra i Beni Storici Diffusi, previa redazione di un P.M.A.A. con valenza di Piano di Recupero sarà ammessa la demolizione e ricostruzione con destinazione d'uso residenziale o ricettiva, all'interno dell'area e con i dimensionamenti individuati nella relativa Scheda compresa tra le Schede dei complessi ed edifici nel Territorio Rurale - elaborato SE.

4. Gli interventi di cui ai commi precedenti dovranno essere preceduti da una preliminare convenzione fra gli operatori privati e l'amministrazione comunale, finalizzata a regolare e garantire l'uso pubblico e la manutenzione del parco, con particolare riferimento alle strade vicinali, ai sentieri ed alle piste esistenti, nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • a. sia garantito un approvvigionamento idrico autonomo;
  • b. lo smaltimento dei reflui avvenga con autonomo impianto di depurazione;
  • c. le alberature di alto fusto esistenti siano salvaguardate;
  • d. non sia prevista la realizzazione di nuova viabilità, tranne quella strettamente funzionale;
  • e. siano salvaguardate le visuali panoramiche ed i crinali;
  • f. gli edifici siano realizzati conformemente all'Allegato "Guida per gli interventi di ricostruzione nel Territorio Rurale" AL2;
  • g. sia garantito e regolato l'accesso pubblico al Parco, ed in particolare alle porzioni di maggiore interesse naturalistico.

Art. 68 Aree agricole speciali: Parco agricolo-culturale di Cafaggiolo

1. Il parco di Cafaggiolo è finalizzato dal Piano Strutturale alla valorizzazione della villa di Cafaggiolo, inteso come tutela dell'assetto originario del territorio e del rapporto che esisteva fra la villa medicea e la campagna circostante.

2. Il complesso della villa potrà essere utilizzato, nello scrupoloso rispetto degli organismi architettonici e della conformazione degli spazi aperti circostanti, come centro culturale e di turismo congressuale ed ecologico.

3. Per gli annessi rurali non più necessari per l'attività agricola, sarà ammessa previa redazione di un P.M.A.A. con valenza di Piano di Recupero la demolizione e ricostruzione con destinazione d'uso ricettiva, all'interno dell'area e con i dimensionamenti individuati nella relativa Scheda compresa tra le Schede dei complessi ed edifici nel Territorio Rurale - elaborato SE.

4. Tali ricostruzioni dovranno essere accorpate in un unico polo di servizio, che sia architettonicamente compatibile con la tutela delle visuali e del contesto ambientale della villa medicea.

5. Gli interventi di cui ai commi precedenti dovranno essere preceduti da una preliminare convenzione fra gli operatori privati e l'amministrazione comunale, finalizzata a regolare e garantire l'uso pubblico e la manutenzione del parco, con particolare riferimento alle strade vicinali, ai sentieri ed alle piste esistenti, nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • a. sia garantito un approvvigionamento idrico autonomo;
  • b. lo smaltimento dei reflui avvenga con autonomo impianto di depurazione;
  • c. le alberature di alto fusto esistenti siano salvaguardate;
  • d. non sia prevista la realizzazione di nuova viabilità, tranne quella strettamente funzionale;
  • e. siano salvaguardate le visuali panoramiche ed i crinali;
  • f. gli edifici siano realizzati conformemente all'Allegato "Guida per gli interventi di ricostruzione nel Territorio Rurale" AL2;
  • g. sia garantito e regolato l'accesso pubblico al Parco, ed in particolare alle porzioni di maggiore interesse storico e botanico;
  • h. non siano realizzati nuovi annessi agricoli per un periodo non inferiore a 20 anni dalla stipula della convenzione.

6. All'interno del Parco sono comprese aree soggette a tutela indiretta ai sensi dell'art.45 del D.Lgs. 42/2004, così come individuate dal Provvedimento di tutela D.D.R n.384 del 14/08/2013. Tutti gli interventi sulle aree e sugli immobili dovranno attenersi alle prescrizioni dettate nel suddetto Provvedimento di tutela. Ai fini della loro individuazione il perimetro riportato nella tavola CV8 - Bilancino ha mero valore indicativo.

Art. 69 Aree agricole speciali: Parco agricolo di Galliano

1. Il Parco agricolo di Galliano è inteso come area di tutela e di elevato valore ai fini del mantenimento del territorio, sperimentazione dell'agricoltura biologica e dell'uso di energie rinnovabili.

2. Per gli annessi rurali non più necessari per l'attività agricola, sarà ammessa previa redazione di un P.M.A.A. con valenza di Piano di Recupero la demolizione e ricostruzione con destinazione d'uso residenziale, all'interno dell'area e con i dimensionamenti individuati nella relativa Scheda compresa tra le Schede dei complessi

ed edifici nel Territorio Rurale - elaborato SE.

3. Gli interventi di cui ai commi precedenti dovranno essere preceduti da una preliminare convenzione fra gli operatori privati e l'amministrazione comunale, nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • a. sia garantito un approvvigionamento idrico autonomo;
  • b. lo smaltimento dei reflui avvenga con autonomo impianto di depurazione;
  • c. le alberature di alto fusto esistenti siano salvaguardate;
  • d. non sia prevista la realizzazione di nuova viabilità, tranne quella strettamente funzionale;
  • e. siano salvaguardate le visuali panoramiche ed i crinali;
  • f. gli edifici siano realizzati conformemente all'Allegato "Guida per gli interventi di ricostruzione nel Territorio Rurale" AL2;
  • g. sia garantito e regolato l'accesso pubblico al Parco, ed in particolare alle porzioni di maggiore interesse paesistico.

Art. 70 Edifici destinati ad attività ricettive

1. Sono edifici e complessi edilizi esistenti per i quali è consentito il cambio di destinazione per la creazione di strutture ricettive, come definite dall'art. 26 della Legge Regionale 23 marzo 2000, n. 42 - Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di turismo.

2. Per ciascuno di detti edifici le Schede dei complessi ed edifici nel Territorio Rurale - elaborato SE riportano il dimensionamento massimo dell'attività ricettiva, espresso in n. di posti letto e le modalità di attuazione degli interventi necessari a realizzare l'attività.

3. In questi edifici è inoltre ammessa la funzione commerciale, limitatamente ad attività di ristorazione e/o somministrazione aperte al pubblico, a condizione che sia verificata la presenza di una dotazione di parcheggi pertinenziali pari a quanto stabilito dall'art. 78, comma 3, punto 7) delle presenti NtA.

4. La trasformazione di altri edifici esistenti all'interno del territorio rurale in funzione turistica può essere consentita, compatibilmente con le norme di tutela di cui al Titolo II, e con le norme dei sistemi funzionali di cui al presente Titolo, nei limiti del dimensionamento residuo del Piano Strutturale.

5. Detta potenzialità potrà essere attribuita, mediante apposita variante al Regolamento Urbanistico, dietro richieste che verranno valutate in base ai seguenti criteri preferenziali:

  • a. Strutture sostenute da progetti di fattibilità e da business plan;
  • b. Strutture disposte a convenzionarsi con il comune per la realizzazione di opere di miglioramento ambientale (nel territorio rurale) ovvero delle dotazioni di standards (nel sistema degli insediamenti);
  • c. Strutture che offrano spazi anche per servizi collettivi, quali quelli di informazione ed accoglienza dei flussi turistici;
  • d. Strutture che propongano servizi atti a garantire l'allungamento della stagionalità (ricettività abbinata a spazi convegnistici, attività sportive praticabili anche in bassa stagione, attività di studio e ricerca scientifica, …...)
  • e. Strutture polivalenti e rispondenti ad una domanda di turismo sociale e giovanile.

6. I criteri di cui sopra dovranno essere oggetto di una specifica convenzione, nella quale sia stabilito altresì il termine temporale, non superiore a tre anni, entro il quale dare inizio alle opere necessarie per l'attuazione della destinazione turistica; decorso tale termine la variante perderà efficacia, ed i posti letto relativi potranno essere nuovamente attribuiti ad altro richiedente.

Art. 71 Aree per depositi e magazzini all'aperto

1. I depositi e i magazzini all'aperto sono consentiti per attività e materiali non inquinanti, in zone del territorio defilate e marginali, in modo che gli stessi non costituiscano disturbo visivo e paesaggistico.

2. La realizzazione di aree del tipo descritto al comma precedente è subordinata all'approvazione di un Piano Attuativo ai sensi dell'art. 7 delle presenti Norme previa prestazione di adeguata polizza fideiussoria volta a garantire gli oneri per la rimessa in pristino dell'area al termine dell'utilizzazione in caso di inadempimento

3. Le localizzazioni non dovranno comportare necessità di nuove infrastrutture di alcun tipo, esclusa la eventuale costruzione di brevi tratti di strade bianche.

4. E' ammessa la costruzione di annessi per uso legato all'attività, con un massimo di 30 mq. di SUL, a condizione che gli stessi siano rimossi al cessare dell'attività.

5. Per le attività esistenti, autorizzate anche temporaneamente, si dovrà procedere alla verifica delle condizioni generali di compatibilità e alla successiva attuazione degli interventi necessari con le modalità di cui al presente comma.

Art. 72 Aree per attività estrattive

1. Sono le aree riservate all'esercizio di attività estrattive e di escavazione; dette aree sono regolamentate dal "Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.R.)" approvato con Delibera del Consiglio Regionale della Toscana 7 marzo 1995, n. 200 e successive modifiche, e dal Piano Provinciale P.A.E.R.P.

2. Le localizzazioni approvate alla data di adozione del Regolamento Urbanistico sono riportate negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta degli Interventi" - elaborato CI.

3. L'eventuale adeguamento del P.R.A.E.R. e del P.A.E.R.P., nel rispetto delle invarianti strutturali del PS, comporterà il conseguente adeguamento del RUC tramite apposita Variante.

4. All'interno di dette aree è consentita transitoriamente l'attività estrattiva di cava. Al termine della coltivazione o alla scadenza delle autorizzazioni, ciascuna area dovrà essere ricondotta agli usi previsti dal subsistema di appartenenza.

5. Gli interventi dovranno essere eseguiti alle seguenti condizioni generali:

  • a. nel caso in cui siano previsti vari lotti di coltivazione, ognuno di questi dovrà essere impostato in modo tale che sia possibile effettuare il suo ripristino ambientale indipendentemente dai lotti limitrofi, qualora questi non siano realizzati;
  • b. il materiale terrigeno superficiale, derivante dall'operazione preliminare di scoticamento, dovrà essere accantonato in apposita area di stoccaggio, individuata all'interno dell'area estrattiva;
  • c. dovranno essere previste tutte le necessarie opere di regimazione idraulica, da realizzarsi mediante idonei fossi di guardia a monte delle aree interessate dagli scavi e di fossi ricettori nelle zone di valle;
  • d. dovrà essere prevista una esecuzione della coltivazione in modo tale da permettere il ripristino ambientale anche con modesti interventi, nel caso si verificasse l'interruzione dei lavori di scavo;
  • e. dovrà essere effettuato preliminarmente un intervento di sistemazione morfologica durante il quale dovrà essere eseguita la messa in sicurezza dei fronti di scavo con disgaggio dei massi eventualmente percolanti e il rimodellamento delle superfici gradonate di scavo;
  • f. per gli annessi che verranno installati per la coltivazione dell'area estrattiva non è ammesso un piano di recupero degli stessi, e pertanto si dovrà procedere alla loro demolizione a conclusione della coltivazione.

Art. 73 Discariche di materiali inerti

1. Sono le aree riservate al recupero di terre e rocce da scavo, rientranti nel regime dei rifiuti in quanto non gestite ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. 152/2006

2. Sono riportate negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta degli Interventi" - elaborato CI.

3. L'attività di recupero è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006.

4. Al raggiungimento della capienza autorizzata o alla scadenza delle autorizzazioni, ciascuna area dovrà essere ricondotta agli usi previsti dal subsistema di appartenenza.

5. Il piano di ripristino ambientale del sito a chiusura della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2 del DLgs 36/2003, nel quale devono essere previste le modalità e gli obiettivi di recupero e sistemazione dell'area in relazione alla destinazione d'uso prevista dell'area stessa, dovrà in particolare garantire:

  • a. il ripristino degli usi previsti dal subsistema di appartenenza
  • b. l'integrazione dell'area nel paesaggio circostante mediante opere di modellamento morfologico e di sistemazione a verde
  • c. la demolizione, a conclusione dell'attività, degli annessi che verranno utilizzati per la gestione dell'area per i quali non è ammesso un piano di recupero.

Art. 74 Aree di recupero e/o restauro ambientale

1. Sono aree agricole in cui, a seguito di fenomeni naturali o di interventi antropici, si sono prodotte condizioni di degrado idrogeologico, forestale, paesistico.

2. Sono riportate negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta degli Interventi" - elaborato CI.

3. Aree interessate da piantumazioni incongrue

  • a. Sono aree in cui sono state inserite estese piantumazioni arboree di specie non autoctone, in particolare rimboschimenti di conifere.
  • b. In queste aree, per ogni intervento edilizio che comporti modifica della destinazione d'uso di edifici agricoli, ovvero per interventi sul patrimonio edilizio esistente da attuarsi su immobili con destinazione d'uso non agricola, dovrà essere redatta apposita convenzione o atto unilaterale d'obbligo che preveda la sostituzione delle specie incongrue con altre di tipo autoctono, come indicato dal Piano di Tutela Paesistica.
  • c. Non sarà ammessa la monetizzazione delle opere di cui sopra in forma di "oneri verdi", anche in presenza di pertinenze inferiori al minimo di legge.
  • d. A tale scopo potranno essere svolti i seguenti interventi:
    1. i. interventi selvicolturali che favoriscano l'ingresso e l'affermazione di latifoglie spontanee, nonché nuclei di rinnovamento di specie autoctone;
    2. ii. interventi di diradamento;
    3. iii. apertura di piste forestali con funzione tagliafuoco.

4. Aree interessate da fenomeni di degrado geomorfologico

  • a. Sono aree in cui a seguito di eventi franosi, o di dissesto idrogeologico, si sono prodotte condizioni di degrado morfologico tali da rendere necessari interventi di recupero.
  • b. In queste aree possono essere attivati progetti di rimodellamento e riqualificazione ambientale anche attraverso il recupero di terre e rocce da scavo secondo quanto permesso dalla normativa di settore vigente, purché il progetto sia sottoposto alle necessarie valutazioni da parte degli Enti competenti in materia e ne sia attestato il raggiungimento di un effettivo benefit ambientale. Tali progetti devono essere corredati da uno specifico elaborato di "valutazione degli effetti ambientali delle trasformazioni"

5. Aree interessate da fenomeni di degrado antropico

  • a. Sono aree destinate temporaneamente ad attività di cantiere subordinate a grandi opere infrastrutturali, e per le quali gli atti di approvazione prescrivono il ripristino, ovvero da attività produttive incongrue rispetto al contesto, ovvero da attività escavative; in ogni caso la destinazione produttiva decade al momento della cessazione dell'attività esistente.
  • b. Ove il degrado è causato da attività in corso, l'azione di recupero prevede la realizzazione delle opere dirette a mitigare gli impatti negativi da individuare con appositi studi; tali opere possono avere anche finalità preventive.
  • c. Su queste aree, in alternativa al ripristino, è possibile attivare progetti di valenza ambientale, con particolare riferimento ad attività di interesse pubblico ovvero ad installazioni di impianti per la produzione di energie rinnovabili, purché il progetto sia sottoposto alle necessarie valutazioni da parte degli Enti competenti in materia e ne sia attestato il raggiungimento di un effettivo benefit ambientale.

Art. 75 Aree di recupero urbanistico

1. Sono aree in cui si sono prodotte nel tempo rilevanti concentrazioni di immobili abusivi, successivamente fatti oggetto di provvedimenti di sanatoria, la cui dimensione è tale da rendere necessaria un recupero urbanistico complessivo ai sensi dell'art. 29 della L.47/85.

2. Sono riportate negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta degli Interventi" - elaborato CI.2.

3. Per gli immobili compresi nelle aree di cui al presente titolo e legittimati in forza di provvedimenti in sanatoria, saranno ammessi esclusivamente interventi di manutenzione straordinaria, senza cambio di destinazione d'uso.

4. Le limitazioni di cui al comma precedente potranno essere superate qualora i proprietari degli immobili compresi all'interno di ciascuna area presentino un Piano di Recupero esteso all'intero perimetro dell'area di recupero, comprensivo dei seguenti elementi:

  • a. Demolizione di tutti gli immobili compresi nell'area di recupero e loro ricostruzione in una porzione non superiore al 40% dell'area stessa, da individuarsi secondo criteri di razionale inserimento territoriale ed urbano;
  • b. Progetto dell'urbanizzazione primaria necessaria per il nuovo insediamento e piano tecnico-economico per la sua realizzazione;
  • c. Costituzione di un consorzio tra i proprietari delle aree ricadenti all'interno del perimetro di cui sopra e definizione dei tempi, non superiori a tre anni, entro i quali ultimare le urbanizzazioni primarie;
  • d. Impegno alla sistemazione e al mantenimento della residua porzione dell'area di recupero come verde di rispetto ambientale.

5. Dal costo delle opere di urbanizzazione potranno essere detratti gli importi degli oneri di urbanizzazione già versati, aggiornati secondo l'indice ISTAT.

6. A fronte di tali impegni saranno consentiti tutti gli interventi necessari alla demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, con un incremento non superiore al 20% della somma delle superfici utili esistenti.

7. Gli eventuali proprietari degli immobili abusivi e non legittimati compresi nelle aree di cui sopra, potranno aderire al Piano Attuativo versando, in aggiunta alla quota parte dovuta per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, una somma pari al valore degli oneri di urbanizzazione calcolati secondo la Tabella allegata all'art. 32 della L. 24 novembre 2003, n. 326.

Art. 76 Centri minori nel territorio rurale

1. Nel territorio rurale sono individuate e perimetrati i centri minori collinari, comprendenti le frazioni e gli aggregati edilizi significativi in base alla dimensione ed alla presenza di servizi di base - aree pubbliche, associazionismo, ristoro, commercio.

2. I centri minori sono individuati negli elaborati cartografici in scala 1:2.000 "Centri Minori" - CA1-CA4, CA24 e CA25, e sono i seguenti:

  • a. Latera
  • b. Cornocchio
  • c. S.Lucia
  • d. Monte di Fo
  • e. Mangona
  • f. Buttoli

3. Per i centri collinari il Piano Strutturale prescrive il mantenimento della conformazione tipologica e spaziale, ed ammette eventuali completamenti edilizi che dovranno essere di tipo puntuale, tali da non interessare comunque il nucleo di antica formazione e da mantenere l'assetto urbanistico e conformativo attuale, e quindi finalizzati al riordino dei tessuti recenti per renderli coerenti con quello antico.

4. Destinazioni d'uso

Per gli edifici compresi nelle aree di cui al presente titolo, compatibilmente con la garanzia dell'integrità dell'immobile e dell'ambiente ad esso legato, nonché con le previsioni del piano di classificazione acustica, sono consentite l'introduzione o la permanenza di tutte le destinazioni d'uso di cui all'articolo 10 delle presenti norme, ad esclusione delle funzioni sotto specificate:

  • a. attività industriali:
  • b. commerciale: commercio al dettaglio con medie strutture di vendita, commercio al dettaglio con grandi strutture di vendita
  • c. commercio all'ingrosso e depositi.

5. Interventi sul patrimonio edilizio esistente

In queste aree gli interventi sul patrimonio edilizio esistente dovranno conformarsi alle norme ed indicazioni contenute nella relativa scheda e/o alle specifiche di cui agli articoli riferiti alla zona urbanistica di appartenenza.

6. Addizioni volumetriche

Nelle Schede di Trasformazione - elaborato ST, sono individuati gli edifici per i quali è ammessa la realizzazione di addizioni volumetriche come disciplinate al precedente art. 59 comma 6 delle presenti NTA.

7. Aree di completamento

Nelle Schede di Trasformazione - elaborato ST, sono individuate le aree per le quali è ammessa la edificazione di completamento, secondo i parametri ed i criteri indicati in ciascuna scheda.

8. Per gli interventi sugli immobili compresi nelle aree di cui al presente articolo che risultino esistenti alla data del 1939, occorrerà attenersi all'Allegato "Guida per gli interventi sul patrimonio esistente nei centri storici" - AL3, nel quale sono contenute indicazioni tipologiche, morfologiche e di impiego dei materiali.

9. Qualora la progettazione si discosti sensibilmente, senza adeguata motivazione, dai criteri contenuti nell' Allegato di cui al comma precedente, ciò potrà costituire motivo di diniego - nel caso di istanza di Permesso a Costruire - ovvero di sospensione - nel caso di SCIA

Capo III Sistema degli insediamenti

Art. 77 Sistema degli insediamenti: norme generali

1. Il sistema funzionale degli insediamenti è costituito dai centri abitati e dalle aree di nuovo insediamento; è suddiviso in cinque Unità Territoriali Organiche Elementari (U.T.O.E.), per ciascuna delle quali il Piano Strutturale stabilisce specifici obiettivi, dimensionamenti e dotazioni di standard e servizi.

2. Le U.T.O.E. sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:2.000 "Centri abitati" - elaborato CA, , e così denominate:

  • a. U.T.O.E. 1 - Casello
  • b. U.T.O.E. 2 - La Lora
  • c. U.T.O.E. 3 - Barberino-Cavallina
  • d. U.T.O.E. 4 - Montecarelli
  • e. U.T.O.E. 5 - Galliano

3. Per il sistema degli insediamenti il Piano Strutturale individua il punto di forza nel triangolo profondamente interrelato costituto dai centri del Casello, di Cavallina, e di Barberino, che rappresenta il sistema insediativo centrale del territorio comunale. In esso convergono e da esso si diramano le infrastrutture viarie di collegamento con l'autostrada, con il passo della Futa, con la val di Bisenzio e con l'area del Mugello. Ad essa si connettono anche risorse essenziali per la definizione di un nuovo modello di sviluppo, costituite dal lago di Bilancino e dall'Outlet.

L'area è dunque da considerarsi fortemente interrelata: superando la tradizionale suddivisione in frazioni e località, deve essere assunta come sistema insediativo unitario ed omogeneo, pur prevedendovi tre U.T.O.E. ai fini di una più specifica definizione degli interventi. Vi appare prioritaria la progettazione di una struttura urbana nuova e coerente, che connetta in modo organico e complementare le varie realtà, e nello stesso tempo garantisca ai tessuti quell'immagine urbana solida di cui oggi molte aree sono prive. Si tratta in gran parte di aree un tempo marginali e periferiche rispetto ai centri di antica formazione, che oggi appaiono diventate strategiche nella definizione di nuove centralità.

4. Per tutte le aree di trasformazione comprese nelle U.T.O.E., sia riferite a nuovi interventi che ad aree di completamento o di ristrutturazione urbanistica, sono state redatte le Schede di Trasformazione - elaborato ST, le quali possono comprendere la descrizione di opere di urbanizzazione da realizzare a fronte delle trasformazioni consentite, per garantire il rispetto degli standards che il Piano Strutturale assegna a ciascuna U.T.O.E.

Art. 78 Parcheggi privati

1. Ogni nuova costruzione, anche se in sostituzione di una preesistente costruzione demolita e ogni ampliamento dovrà prevedere parcheggi privati all’aperto o chiusi nella quantità funzionalmente necessaria e comunque nella misura di mq. 1 di superficie di parcheggio al lordo delle murature ogni 3 mq. di nuova SUL in analogia con quanto disposto dall’art. 41 sexies L 1150/1942. Per gli interventi da realizzarsi secondo le norme transitorie di cui all’art.86 del Regolamento Edilizio, la superficie di parcheggio viene verificata in ragione di 1 mq. di superficie al netto delle murature ogni 3 mq. di nuova SUL.

2. Ai fini del rispetto delle dotazioni di parcheggi si assume, laddove esse siano espresse in mq, che ogni 25 mq di superficie di parcheggio debba corrispondere almeno un posto auto, comprensivo degli spazi di accesso e di manovra.

3. Nelle nuove costruzioni, e negli interventi sul patrimonio edilizio esistente realizzato in qualsiasi data, dove il rapporto di 1 mq. di superficie di parcheggio al lordo delle murature ogni 3 mq. di SUL sia inferiore a 25 mq, le autorimesse chiuse potranno avere una dimensione funzionale al ricovero di un’auto e comunque non superiore a mq.25 al lordo delle murature, di superficie di parcheggio. Per gli interventi da realizzarsi secondo le norme transitorie di cui all’art.86 del Regolamento Edilizio, la superficie di parcheggio viene verificata in ragione di 1 mq. di superficie al netto delle murature ogni 3 mq. di nuova SUL.

4. Non è necessario individuare nuovi parcheggi per interventi di ampliamento quando i parcheggi esistenti garantiscano già il requisito di mq. 1 di superficie di parcheggio al lordo delle murature ogni 3 mq. di SUL complessiva. Per gli interventi da realizzarsi secondo le norme transitorie di cui all’art.86 del Regolamento Edilizio, la superficie di parcheggio viene verificata in ragione di 1 mq. di superficie al netto delle murature ogni 3 mq. di nuova SUL.

5. Qualora sia dimostrata l’impossibilita di localizzare (per le caratteristiche dell’intervento o per inaccessibilità) la quantità minima di posti auto richiesta, a compensazione delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale, eventualmente non reperite potrà essere monetizzato con le modalità stabilite da specifico atto comunale.

6. La realizzazione di superfici a parcheggio o parcheggi chiusi sono sempre consentiti in misura superiore ai minimi di cui al presente articolo ma le superfici superiori ai minimi non sono escluse dal computo della SUL ai sensi del REC.

7. Dotazioni minime di parcheggi per edilizia residenziale

  • a. Per tutti gli interventi di nuova costruzione anche se in sostituzione di una preesistente costruzione demolita o di ristrutturazione urbanistica, e per quelli sul patrimonio edilizio esistente con creazione di nuove unità immobiliari dovranno essere garantiti parcheggi per la sosta stanziale nella seguente misura:
    • - Almeno 1 posto auto per ogni alloggio di SUL fino a 54 mq;
    • - Almeno due posti auto per ogni alloggio di SUL fino a 108 mq;
    • - Almeno tre posti auto per ogni alloggio di SUL superiore a 108 mq.
    • - Una quota non inferiore al 40% dei suddetti parcheggi dovrà essere costituita da posti auto scoperti;

8. Dotazioni minime di parcheggi per attività commerciali

Fermo restando il rispetto degli standard previsti dal decreto ministeriale D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, la dotazione di parcheggi necessaria per consentire l'insediamento o ampliamento degli esercizi commerciali, anche in edifici esistenti, è individuata nella misura che segue:

  • a. parcheggi per la sosta stanziale, all'interno degli edifici e nell'area di pertinenza degli stessi, nella misura di un metro quadrato per ogni tre metri quadrati di SUL; per gli esercizi di vicinato i parcheggi per la sosta stanziale possono essere individuati anche su aree pubbliche, ad esclusione delle carreggiate stradali.
  • b. parcheggi per la sosta di relazione, all'interno degli edifici o nell'area di pertinenza degli stessi, ovvero in altre aree o edifici, a condizione che ne sia garantito l'uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi, ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con l'esercizio commerciale stesso, nella misura di seguito individuata per ciascuna tipologia di struttura di vendita:
    • - Per gli esercizi di vicinato i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati almeno nella misura minima di mq. 1 per ogni mq. di superficie di vendita e/o di somministrazione; tale previsione non è obbligatoria nei centri e nuclei storici (zone A), e negli insediamenti consolidati (zone B1) e per le zone B2 relativamente alle attività commerciali esistenti all'entrata in vigore del Regolamento D.P.G.R. 15/R del 01/04/2009. La predetta misura minima può essere ridotta con lo specifico strumento urbanistico attuativo in caso di riqualificazione ambientale, sociale, architettonica, di aree interessate dall'operatività di programmi di riqualificazione della rete commerciale di cui all’art. 98 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28.
    • - Per le medie strutture di vendita i parcheggi di sosta per la relazione sono dimensionati almeno nella misura minima di 1,5 mq per ogni mq di superficie di vendita prevedendo ulteriori parcheggi, nella misura minima di 1 mq per ogni mq di superfici utili coperte aperte al pubblico, per altre attività complementari a quella commerciale. Le aree a parcheggio esterne localizzate in superficie devono essere dotate di alberature di alto fusto di specie tipiche locali nella misura minima di un albero ogni 80 mq di parcheggio, fatte salve particolari disposizioni di tutela storica e ambientale. Nel caso in cui sotto tali parcheggi siano presenti parcheggi interrati potranno essere utilizzate alberature, arbusti o siepi ornamentali.
    • - Per le grandi strutture di vendita i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati almeno nella misura minima di 2 mq per ogni mq di superficie di vendita, prevedendo ulteriori parcheggi, nella misura di 1,5 mq per ogni mq di ulteriori superfici utili coperte aperte al pubblico, per altre attività complementari a quella commerciale. Per la dotazione di alberature si applica la stessa disposizione di cui alle medie strutture di vendita.
  • c. Per l'apertura di nuove attività di vendita al dettaglio dei beni di produzione propria da parte degli artigiani e degli industriali, nei locali di produzione o in locali a questi adiacenti, qualora tali locali costituiscano unità immobiliare autonoma o la superficie destinata alla vendita sia prevalente rispetto a quella destinata alla produzione, è necessario il rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, in rapporto alla superficie aperta al pubblico.
  • d. Per l'insediamento di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è necessario il rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, in rapporto alla superficie di somministrazione, come definita all’articolo 41, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28.

9. Dotazioni minime di parcheggi per attività terziarie

Per le utilizzazioni che seguono sono prescritte le seguenti superfici a parcheggio di relazione:

  • a. direzionale, 40 mq ogni 100 mq di SUL
  • b. impianti per lo spettacolo, sale da giochi, palestre e discoteche: 80 mq. ogni 100 mq. di SUL.

Art. 79 Centri e nuclei storici - Zone A

1. I centri e nuclei storici corrispondono al subsistema comprendente le parti edificate del sistema insediativo di più antico impianto ove insistono edifici e complessi di valore storico, architettonico o ambientale, prevalentemente risalenti al periodo antecedente alla seconda guerra mondiale.

2. Sono rappresentati nell'elaborato cartografico denominato "Indagine sui Centri storici" e nella serie della cartografia denominata CA.

3. I centri e nuclei storici sono classificati zone A ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

4. In queste zone il Piano Strutturale prescrive la tutela del ruolo svolto dai centri storici come permanenza dei valori culturali e tradizionali della comunità, ed il riconoscimento del ruolo ordinatore e di matrice svolto dai tessuti di antica formazione nei confronti di quelli recenti.

5. Per ciascuno degli edifici compresi in dette zone sono state redatte le Schede degli Edifici nei Centri Storici - elaborato SS, comprendenti le prescrizioni e le eventuali limitazioni agli interventi di trasformazione di cui ai commi successivi.

6. In dette zone il Regolamento Urbanistico si attua attraverso interventi Edilizi Diretti, fatto salvo l'obbligo di realizzare le opere di urbanizzazione primaria se ed in quanto carenti, ovvero dove previsto dalle Schede di cui al comma precedente, previa approvazione di un Piano Attuativo.

7. Destinazioni d'uso

  • a. Per gli edifici compresi nelle aree di cui al presente titolo, compatibilmente con la garanzia dell'integrità dell'immobile e dell'ambiente ad esso legato, nonché alle previsioni del piano di classificazione acustica, sono consentite l'introduzione o la permanenza di tutte le destinazioni d'uso di cui all'articolo 10 delle presenti norme, ad esclusione delle funzioni sotto specificate:
    • attività industriali;
    • commerciale: commercio al dettaglio con medie strutture di vendita, commercio al dettaglio con grandi strutture di vendita;
    • commercio all'ingrosso e depositi;
    • agricole e funzioni connesse ai sensi di legge, ad eccezione dell'attività agrituristica;
  • b. le attività artigianali saranno ammesse purché non inquinanti, conformi al Piano di Classificazione acustica, e non generino concentrazione di traffico veicolare;
  • c. In caso di cambio di destinazione d'uso in funzione residenziale di locali posti al Piano Terreno, non saranno ammesse deroghe ai rapporti aero-illuminanti.

8. Interventi sul patrimonio edilizio esistente

  • a. Nelle zone A fuori dai centri storici e nuclei storici sono ammessi esclusivamente interventi fino alla categoria del Restauro;
  • b. Nei Centri e nuclei storici per ciascuna scheda è indicata la categoria di intervento ammissi bile, con la seguente articolazione:
    • Restauro e risanamento conservativo, come definito dall'art. 79, comma 2.c) della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1;
    • RE: ristrutturazione edilizia, come definita dalla L.R. 3 gennaio 2005, n. 1, art. 79, comma 2.d) punto 1), e punto 3) limitatamente agli interventi di addizione funzionale quali realizzazione del sottotetto al fine di renderlo abitabile (esclusivamente al fine dell' adeguamento ai requisiti minimi igienico-sanitari del legittimo utilizzo in atto), creazione di volumi tecnici, scale, ascensori;
    • REAFS: ristrutturazione edilizia, come definita dalla L.R. 3 gennaio 2005, n. 1, art. 79, comma 2.d) punto 1), e punto 3) limitatamente agli interventi di addizione funzionale quali realizzazione del sottotetto al fine di renderlo abitabile (esclusivamente al fine dell' adeguamento ai requisiti minimi igienico-sanitari del legittimo utilizzo in atto), creazione di volumi tecnici, scale, ascensori; inoltre è ammessa la possibilità di realizzare i servizi igienici ove non presenti o inadeguati con le limitazioni prescritte dall' art. 10bis;
    • REAF: ristrutturazione edilizia, come definita dall'art. 79, comma 2.d) punti 1) e 3) della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1, ivi comprese le addizioni funzionali fino ad un massimo del 20% della consistenza esistente, in termini di SUL, alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, salvo quantità inferiori stabilite dalle presenti norme per zone specifiche e con le limitazioni prescritte dall'art.10bis e dal comma d) del presente articolo;
    • addizioni volumetriche non assimilate alla ristrutturazione edilizia, come definite dall'art. 78, comma 1.g) della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1;
    • RU: ristrutturazione urbanistica, come definita dall'art. 78, comma 1.f) della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1.
  • c. Alle categorie di intervento di cui sopra possono essere associate in ciascuna scheda particolari limitazioni o prescrizioni attinenti a:
    • a. +V: elementi e caratteristiche di pregio da tutelare;
    • b. +L: elementi incongrui e/o di degrado da rimuovere.
  • d. Salvo diversa previsione nelle specifiche schede e con le limitazioni di cui alle stesse, sono ammessi inoltre gli interventi pertinenziali di cui al comma 2, lettera e) dell'art. 79 della L.R. 1/05, consistenti nella:
    • demolizione di volumi secondari, come definiti dal R.E.C., facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, anche con diversa articolazione, collocazione e destinazione d'uso, a parità di volume così come previsto dal Regolamento Edilizio stesso;
    • realizzazione all'interno del resede di riferimento di un volume aggiuntivo non superiore al 20% del volume dell'edificio principale con le seguenti limitazioni:
      • dove è prevista RE e l'intervento pertinenziale potrà avvenire solo per la realizzazione di volumi tecnici e autorimesse pertinenziali;
      • dove è prevista l'intervento pertinenziale potrà avvenire nel limite massimo del 20% della consistenza esistente, in termini di SUL, alla data di adozione del Regolamento Urbanistico e con le limitazioni prescritte dall'art.10bis.
      La realizzazione di nuova superficie in misura massima del 20% della SUL alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, rappresenta la quantità totale realizzabile fra SUL e SAL come intervento di addizione funzionale di cui al comma 2) lettera d) punto 3), e intervento pertinenziale di cui al comma 2) lettera e) dell'art. 79 della L.R. 1/2005
  • e. E'inoltre consentita la sopraelevazione fino ad un massimo di due piani fuori terra degli edifici che abbiano superficie utile lorda non inferiore a mq 50, con ingombro non superiore a quello dell’edificio esistente ed altezza utile interna non superiore a m. 3,00.
  • f. Autorimesse pertinenziali

Nelle aree di cui al presente articolo è inoltre consentita la realizzazione di autorimesse pertinenziali, all'interno del resede dell'edificio, nel limite di 1 mq ogni 3 mq di SULA dell'edificio cui l'autorimessa è vincolata, previa sottoscrizione di specifico atto d'obbligo che stabilisca il vincolo di pertinenzialità tra la rimessa e l'unità immobiliare cui essa è vincolata.

9. Nelle aree di cui al presente articolo tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia con addizioni funzionali, interventi di cui alla lettera e) c.2 dell'art.79 della LR 1/2005 e smi,addizione volumetrica, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica, restauro con modifiche esterne, nuova costruzione con esclusione degli annessi agricoli di cui all'art.58 delle NtA, devono preventivamente ottenere il parere della Commissione per il Paesaggio.

10. Aree di Ristrutturazione urbanistica

Nelle Schede degli Edifici nei Centri Storici - elaborato SS sono individuati gli edifici per i quali è ammessa la ristrutturazione urbanistica: in queste aree è ammessa la demolizione e ricostruzione secondo i parametri ed i criteri indicati in ciascuna scheda.

In caso di ricostruzione l'altezza utile interna di ciascun piano non dovrà essere superiore a m. 3,00. Le addizioni funzionali non sono consentite in caso di interventi di ristrutturazione urbanistica. La SULA o la SULP da ricostruire è dimensionata rispetto alla SUL degli edifici da demolire limitatamente alle parti legittime degli stessi e con riferimento alla consistenza complessiva esistente alla data di adozione del Regolamento Urbanistico.

11. Allo scopo di indirizzare secondo criteri omogenei la progettazione degli interventi sugli immobili di cui al presente articolo, è stato redatto l'Allegato "Guida per gli interventi sul patrimonio esistente nei centri storici" - AL3, nel quale sono contenute indicazioni tipologiche, morfologiche e di impiego dei materiali.

12. Qualora la progettazione si discosti sensibilmente, senza adeguata motivazione, dai criteri contenuti nell'Allegato di cui al comma precedente, ciò potrà costituire motivo di diniego - nel caso di istanza di Permesso a Costruire - ovvero di sospensione - nel caso di SCIA.

Art. 79 Centri e nuclei storici - Zone A

1. I centri e nuclei storici corrispondono al subsistema comprendente le parti edificate del sistema insediativo di più antico impianto ove insistono edifici e complessi di valore storico, architettonico o ambientale, prevalentemente risalenti al periodo antecedente alla seconda guerra mondiale.

2. Sono rappresentati nell’elaborato cartografico denominato “Indagine sui Centri storici” e nella serie della cartografia denominata CA.

3. I centri e nuclei storici sono classificati zone A ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

4. In queste zone il Piano Strutturale prescrive la tutela del ruolo svolto dai centri storici come permanenza dei valori culturali e tradizionali della comunità, ed il riconoscimento del ruolo ordinatore e di matrice svolto dai tessuti di antica formazione nei confronti di quelli recenti.

5. Per ciascuno degli edifici compresi in dette zone sono state redatte le Schede degli Edifici nei Centri Storici – elaborato SS, comprendenti le prescrizioni e le eventuali limitazioni agli interventi di trasformazione di cui ai commi successivi.

6. In dette zone il Regolamento Urbanistico si attua attraverso interventi Edilizi Diretti, fatto salvo l'obbligo di realizzare le opere di urbanizzazione primaria se ed in quanto carenti, ovvero dove previsto dalle Schede di cui al comma precedente, previa approvazione di un Piano Attuativo.

7. Destinazioni d’uso

  • a. Per gli edifici compresi nelle aree di cui al presente titolo, compatibilmente con la garanzia dell'integrità dell'immobile e dell'ambiente ad esso legato, nonché alle previsioni del piano di classificazione acustica, sono consentite l'introduzione o la permanenza di tutte le destinazioni d'uso di cui all'articolo 10 delle presenti norme, ad esclusione delle funzioni sotto specificate:
    • - attività industriali;
    • - commerciale: commercio al dettaglio con medie strutture di vendita, commercio al dettaglio con grandi strutture di vendita;
    • - commercio all’ingrosso e depositi;
    • - agricole e funzioni connesse ai sensi di legge, ad eccezione dell’attività agrituristica;
  • b. le attività artigianali saranno ammesse purché non inquinanti, conformi al Piano di Classificazione acustica, e non generino concentrazione di traffico veicolare;
  • c. In caso di cambio di destinazione d’uso in funzione residenziale di locali posti al Piano Terreno, non saranno ammesse deroghe ai rapporti aero-illuminanti.

8. Interventi sul patrimonio edilizio esistente

  • a. Nelle zone A fuori dai centri storici e nuclei storici sono ammessi esclusivamente interventi fino alla categoria del Restauro;
  • b. Nei Centri e nuclei storici per ciascuna scheda è indicata la categoria di intervento ammissibile, con la seguente articolazione:
    • Restauro e risanamento conservativo, come definito dall’art. 135 c. 2.c) della LR 65/2014;
    • RE: ristrutturazione edilizia Conservativa di cui all’art. 135 c. 2d) LR 65/2014 e Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva di cui all’art. 134 c. 1h) punto 1) LR 65/2014. Sono ammesse inoltre Addizioni Volumetriche di cui all’art. 134 c. 1g) LR 65/2014 finalizzate all’adeguamento del sottotetto ai requisiti minimi igienico-sanitari del legittimo utilizzo in atto alla data di adozione del RUC), e gli interventi pertinenziali di cui all’art. 135 c.2e) LR 65/2014 esclusivamente per la creazione di volumi tecnici, scale, ascensori;
    • REAFS: ristrutturazione edilizia Conservativa di cui all’art. 135 c. 2d) LR 65/2014 e Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva di cui all’art. 134 c. 1h) punto 1) LR 65/2014. Sono ammesse inoltre Addizioni Volumetriche di cui all’art. 134 c. 1g) LR 65/2014 nei limiti del 20% finalizzate all’adeguamento del sottotetto ai requisiti minimi igienico-sanitari del legittimo utilizzo in atto alla data di adozione del RUC), e per realizzare i servizi igienici ove non presenti o inadeguati con le limitazioni prescritte dall’ art. 10bis e gli interventi pertinenziali di cui all’art. 135 c.2e) LR 65/2014 esclusivamente per la creazione di volumi tecnici, scale, ascensori;
    • REAF: ristrutturazione edilizia Conservativa di cui all’art. 135 c. 2d) LR 65/2014 e Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva di cui all’art. 134 c. 1h) punti 1 e 3 LR 65/2014. Sono ammesse inoltre Addizioni Volumetriche di cui all’art. 134 c.1g) LR 65/2014 e gli interventi pertinenziali di cui all’art. 135 c.2e) LR 65/2014 fino ad un massimo del 20% della SUL esistente, alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, salvo quantità inferiori stabilite dalle presenti norme per zone specifiche e con le limitazioni prescritte dall’art.10bis e dal comma d) del presente articolo;
    • addizioni volumetriche realizzate mediante ampliamento volumetrico all’esterno della sagoma esistente di cui all’art. 134 c.1g) LR 65/2014;
    • RU: ristrutturazione urbanistica, come definita dall’art. 134 c.1f) LR 65/2014 nonché gli interventi di cui all’art. 134 c. 1h) punto 2 e art. 134 c. 1l) LR 65/2014
  • c. Alle categorie di intervento di cui sopra possono essere associate in ciascuna scheda particolari limitazioni o prescrizioni attinenti a:
    • a. +V: elementi e caratteristiche di pregio da tutelare;
    • b. +L: elementi incongrui e/o di degrado da rimuovere.
  • c bis. E’ sempre ammessa la realizzazione di nuova SUL in sostituzione di vani ascensore o di scale interne o porzioni ad uso esclusivo di singole unità immobiliari o ad uso condominiale in aggiunta ai parametri urbanistici assegnati.
  • d. Salvo diversa previsione nelle specifiche schede e con le limitazioni di cui alle stesse, sono ammessi inoltre gli interventi pertinenziali di cui al comma 2, lettera e) dell’art. 135 della L.R. 65/2014, consistenti nella:
    • - demolizione di volumi secondari, come definiti dal R.E.C., facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, anche con diversa articolazione, collocazione e destinazione d’uso, a parità di volume così come previsto dal Regolamento Edilizio stesso;
    • - realizzazione all’interno del resede di riferimento di un volume aggiuntivo non superiore al 20% del volume dell’edificio principale con le seguenti limitazioni:
      • dove è prevista RE e RE-S l’intervento pertinenziale potrà avvenire solo per la realizzazione di volumi tecnici e autorimesse pertinenziali;
      • dove è prevista RE-VP l’intervento pertinenziale potrà avvenire nel limite massimo del 20% della consistenza esistente, in termini di SUL, alla data di adozione del Regolamento Urbanistico e con le limitazioni prescritte dall’art.10bis.
  • La realizzazione di nuova superficie in misura massima del 20% della SUL alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, rappresenta la quantità totale realizzabile di SUL come intervento di addizione volumetrica di cui al comma 1) lett. g) dell’art. 134 LR 65/2014 e intervento pertinenziale di cui al comma 2) lettera e) dell’art. 135 LR 65/2014
  • e. E’inoltre consentita la sopraelevazione fino ad un massimo di due piani fuori terra degli edifici che abbiano superficie utile lorda non inferiore a mq 50, con ingombro non superiore a quello dell’edificio esistente ed altezza utile interna non superiore a m. 3,00.

9. Nelle aree di cui al presente articolo tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia con addizioni volumetriche di cui al comma 1) lett. g) dell’art. 134 LR 65/2014 e interventi pertinenziali di cui al comma 2) lettera e) dell’art. 135 LR 65/2014,addizione volumetrica, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica, restauro con modifiche esterne, nuova costruzione con esclusione degli annessi agricoli di cui all'art.58 delle NtA, devono preventivamente ottenere il parere della Commissione per il Paesaggio.

10. Aree di Ristrutturazione urbanistica

Nelle Schede degli Edifici nei Centri Storici – elaborato SS sono individuati gli edifici per i quali è ammessa la ristrutturazione urbanistica: in queste aree è ammessa la demolizione e ricostruzione secondo i parametri ed i criteri indicati in ciascuna scheda.

In caso di ricostruzione l’altezza utile interna di ciascun piano non dovrà essere superiore a m. 3,00. Le addizioni volumetriche e gli interventi pertinenziali non sono consentite in caso di interventi di ristrutturazione urbanistica. La SUL da ricostruire è dimensionata rispetto alla SUL degli edifici da demolire limitatamente alle parti legittime degli stessi e con riferimento alla consistenza complessiva esistente alla data di adozione del Regolamento Urbanistico.

11. Allo scopo di indirizzare secondo criteri omogenei la progettazione degli interventi sugli immobili di cui al presente articolo, è stato redatto l’Allegato “Guida per gli interventi sul patrimonio esistente nei centri storici” - AL3, nel quale sono contenute indicazioni tipologiche, morfologiche e di impiego dei materiali.

12. Qualora la progettazione si discosti sensibilmente, senza adeguata motivazione, dai criteri contenuti nell’Allegato di cui al comma precedente, ciò potrà costituire motivo di diniego - nel caso di istanza di Permesso a Costruire – ovvero di sospensione – nel caso di SCIA.

Art. 80 Aree edificate residenziali di completamento-Zone B1

1. Sono le aree con struttura urbanistico edilizia a tessuto compatto, ancorché recente, sorte nei pressi del centro storico di cui generalmente assumono le linee generatrici.

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:2.000 “Centri abitati” – elaborato CA.

3. Le aree edificate residenziali di completamento sono classificate zone B ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

4. In queste zone il Piano Strutturale prescrive il riconoscimento del ruolo ordinatore e di matrice svolto dai tessuti di antica formazione nei confronti di quelli recenti, e di mantenere il carattere diffuso del sistema insediativo del territorio, garantendo un’equilibrata distribuzione delle funzioni e dei servizi, pur nella centralità del sistema insediativo del capoluogo e di Cavallina

5. In dette zone il Regolamento Urbanistico si attua attraverso interventi Edilizi Diretti, fatto salvo l'obbligo di realizzare le opere di urbanizzazione primaria se ed in quanto carenti, ovvero dove previsto dalle Schede di Trasformazione – elaborato ST, previa approvazione di un Piano Attuativo.

6. Destinazioni d’uso

Per gli edifici compresi nelle aree di cui al presente titolo, compatibilmente con la garanzia dell'integrità dell'immobile e dell'ambiente ad esso legato, nonché con le previsioni del piano di classificazione acustica, sono consentite l'introduzione o la permanenza di tutte le destinazioni d'uso di cui all'articolo 10 delle presenti norme, ad esclusione delle funzioni sotto specificate:

  • a. attività industriali:
  • b. commerciale: commercio al dettaglio con medie strutture di vendita, commercio al dettaglio con grandi strutture di vendita
  • c. commercio all’ingrosso e depositi;
  • d. agricole e funzioni connesse ai sensi di legge

7. Interventi sul patrimonio edilizio esistente

  • a) In queste zone sono ammessi tutti gli interventi sul patrimonio esistente di cui all’art. 135 c. 2d) LR 65/2014 e all’art. 134 c. 1h) punto 1 LR 65/2014, ivi comprese le addizioni volumetriche agli edifici esistenti, fino ad un massimo del 20% della consistenza esistente, in termini di SUL, alla data di adozione del Regolamento Urbanistico e con le limitazioni prescritte dall’art.10bis.
  • b) Sono ammessi inoltre, gli interventi pertinenziali di cui all’art. 135 c.2e) LR 65/2014 fino ad un massimo del 20% della consistenza esistente, in termini di SUL, alla data di adozione del Regolamento Urbanistico e con le limitazioni prescritte dall’art.10bis.
    La realizzazione di nuova superficie in misura massima del 20% della SUL alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, rappresenta la quantità totale realizzabile di SUL come intervento di addizione volumetrica di cui all’art. 134 c.1g) LR 65/2014, e intervento pertinenziale di cui all’art. 135 c. 2e) LR 65/2014.
  • c) E’ consentita, con intervento diretto, la sostituzione edilizia, limitata al singolo edificio se principale, all’interno dell’area di pertinenza, con altezza non superiore a quella dell’edificio principale. La SUL da ricostruire è dimensionata rispetto al volume (V) degli edifici da demolire limitatamente alle parti legittime degli stessi e con riferimento alla consistenza complessiva e alla destinazione d’uso esistenti alla data di adozione del Regolamento Urbanistico.
  • d) E’inoltre consentita la sopraelevazione fino ad un massimo di due piani fuori terra degli edifici che abbiano superficie utile lorda non inferiore a mq 50, con ingombro non superiore a quello dell’edificio esistente ed altezza utile interna non superiore a m. 3,00.
  • e) Gli edifici con uno o due piani fuori terra e sottotetto potranno rialzare quest’ultimo, se già legittimamente utilizzato per abitazione, per renderlo abitabile, con altezza media interna non superiore a m. 2,70.
  • f) In tutti gli edifici è inoltre consentito il rialzamento dei sottotetti al fine di adeguare le altezze della Sua o della Snr alle altezze minime richieste dalle norme igienico sanitarie per il legittimo utilizzo in atto alla data del 9.10.2007. La conseguente addizione volumetrica non incide sui parametri edilizi ed urbanistici assegnati e consentiti dal RUC all’edificio oggetto di intervento.

7bis. E’ sempre ammessa la realizzazione di nuova SUL in sostituzione di vani ascensore o di scale interne o

8. Addizioni volumetriche

Nelle Schede di Trasformazione – elaborato ST sono individuati gli edifici per i quali è ammessa la realizzazione di addizioni volumetriche come disciplinate al precedente art. 59 comma 6 delle presenti NTA.

9. Aree di completamento Nelle Schede di Trasformazione – elaborato ST sono individuati le aree per le quali è ammessa la edificazione di completamento, secondo i parametri ed i criteri indicati in ciascuna scheda.

10. Per gli interventi sugli immobili compresi nelle aree di cui al presente articolo che risultino esistenti alla data del 1939, occorrerà attenersi all’Allegato “Guida per gli interventi sul patrimonio esistente nei centri storici” – AL3, nel quale sono contenute indicazioni tipologiche, morfologiche e di impiego dei materiali.

11. Qualora la progettazione si discosti sensibilmente, senza adeguata motivazione, dai criteri contenuti nell’Allegato di cui al comma precedente, ciò potrà costituire motivo di diniego - nel caso di istanza di Permesso a Costruire – ovvero di sospensione – nel caso di SCIA.

Art. 81 Aree edificate residenziali di nuovo impianto -Zone B2

1. Sono le aree di formazione più recente, con struttura urbanistico edilizia frammentaria, generalmente sorte su base di piani di lottizzazione.

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:2.000 “Centri abitati” – elaborato CA.

3. In queste zone il Piano Strutturale prescrive il riconoscimento del ruolo ordinatore e di matrice svolto dai tessuti di antica formazione nei confronti di quelli recenti, e il mantenimento del carattere diffuso del sistema insediativo del territorio, garantendo un’equilibrata distribuzione delle funzioni e dei servizi, pur nella centralità del sistema insediativo del capoluogo e di Cavallina.

4. Gli interventi di trasformazione dovranno dare un senso urbanistico a queste aree, molto spesso pianificate con strutture urbanistico edilizie frammentarie, col fine di legarle meglio ai centri storici e con l’intento di dargli una comune identità.

5. Le aree edificate residenziali di nuovo impianto sono classificate zone B ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

6. In dette zone il Regolamento Urbanistico si attua attraverso interventi Edilizi Diretti, fatto salvo l'obbligo di realizzare le opere di urbanizzazione primaria se ed in quanto carenti, ovvero dove previsto dalle Schede di Trasformazione – elaborato ST, previa approvazione di un Piano Attuativo.

7. Destinazioni d’uso

  • Per gli edifici compresi nelle aree di cui al presente titolo, compatibilmente con la garanzia dell'integrità dell'immobile e dell'ambiente ad esso legato, nonché con le previsioni del piano di classificazione acustica, sono consentite l'introduzione o la permanenza di tutte le destinazioni d'uso di cui all'articolo 10 delle presenti norme, ad esclusione delle funzioni sotto specificate:
    • a. attività industriali:
    • b. commerciale: commercio al dettaglio con medie strutture di vendita, commercio al dettaglio con grandi strutture di vendita
    • c. commercio all’ingrosso e depositi;
    • d. agricole e funzioni connesse ai sensi di legge
  • Per il periodo di permanenza delle attività non consentite di cui ai punti a) b) c) d), sugli edifici che le ospitano sono ammessi interventi che non eccedano la ristrutturazione edilizia.

8. Interventi sul patrimonio edilizio esistente

  • a) In queste zone sono ammessi tutti gli interventi sul patrimonio esistente di cui all’art. 135 c. 2d) LR 65/2014 e all’art. 134 c. 1h) punto 1 LR 65/2014, ivi comprese le addizioni volumetriche agli edifici esistenti, fino ad un massimo del 20% della consistenza esistente, in termini di SUL, alla data di adozione del Regolamento Urbanistico e con le limitazioni prescritte dall’art.10bis.
  • b) Sono ammessi inoltre, gli interventi pertinenziali di cui all’art. 135 c.2e) LR 65/2014 fino ad un massimo del 20% della consistenza esistente, in termini di SUL, alla data di adozione del Regolamento Urbanistico e con le limitazioni prescritte dall’art.10bis.
  • La realizzazione di nuova superficie in misura massima del 20% della SUL alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, rappresenta la quantità totale realizzabile di SUL come intervento di addizione volumetrica di cui all’art. 134 c.1g) LR 65/2014, e intervento pertinenziale di cui all’art. 135 c. 2e) LR 65/2014.
  • c) E’ consentita, con intervento diretto, la sostituzione edilizia, limitata al singolo edificio se principale, all’interno dell’area di pertinenza, con altezza non superiore a quella dell’edificio principale. La SUL da ricostruire è dimensionata rispetto al volume (V) degli edifici da demolire limitatamente alle parti legittime degli stessi e con riferimento alla consistenza complessiva e alla destinazione d’uso esistenti alla data di adozione del Regolamento Urbanistico.
  • d) E’ inoltre consentita la ristrutturazione urbanistica, la quale potrà attuarsi previa approvazione di un Piano Attuativo. La SUL da ricostruire è dimensionata rispetto alla SUL degli edifici da demolire limitatamente alle parti legittime degli stessi e con riferimento alla consistenza complessiva esistente alla data di adozione del Regolamento Urbanistico.
  • e) Per gli edifici di cui sia ammessa l’addizione volumetrica, in caso di ristrutturazione urbanistica le addizioni volumetriche potranno essere sommate alla consistenza esistente determinando la consistenza massima del nuovo edificio.
  • f) E’ consentito l’adeguamento dei piani terreni che non raggiungano l’altezza abitabile; tale adeguamento non è consentito in caso di cambio di destinazione d'uso.
  • g) E’inoltre consentita la sopraelevazione fino ad un massimo di due piani fuori terra degli edifici che abbiano superficie utile lorda non inferiore a mq 60, con ingombro non superiore a quello dell’edificio esistente ed altezza utile interna non superiore a m. 3,00.
  • h) Gli edifici con uno o due piani fuori terra e sottotetto potranno rialzare quest’ultimo, se già legittimamente utilizzato per abitazione, per renderlo abitabile, con altezza media interna non superiore a m. 2,70.
  • l) In tutti gli edifici è inoltre consentito il rialzamento dei sottotetti al fine di adeguare le altezze della Sua o della Snr alle altezze minime richieste dalle norme igienico sanitarie per il legittimo utilizzo in atto alla data del 9.10.2007. La conseguente addizione volumetrica non incide sui parametri edilizi ed urbanistici assegnati e consentiti dal RUC all’edificio oggetto di intervento

8 bis. E’ sempre ammessa la realizzazione di nuova SUL in sostituzione di vani ascensore o di scale interne o porzioni ad uso esclusivo di singole unità immobiliari o ad uso condominiale in aggiunta ai parametri urbanistici assegnati.

9. Addizioni volumetriche
Nelle Schede di Trasformazione – elaborato ST sono individuati gli edifici per i quali è ammessa la realizzazione di addizioni volumetriche come disciplinate al precedente art. 59 comma 6 delle presenti NTA.

10. Aree di completamento
Nelle Schede di Trasformazione – elaborato ST sono individuate le aree per le quali è ammessa la edificazione di completamento, secondo i parametri ed i criteri indicati in ciascuna scheda.

Art. 81bis Aree destinate a nuovi complessi insediativi –Zone C

1. Le aree di cui al presente articolo sono classificate zone C ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:2.000 “Centri abitati” – elaborato CA.

3. Sono le parti di territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non è superiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria o ne sia prevista la demolizione da parte del RUC.

4. In dette zone il Regolamento Urbanistico si attua attraverso Piani Attuativi di cui al Titolo V, Capo II Sezione III della Legge Regionale n. 65 del 10.11.2014 e s.m. e i. secondo quanto stabilito dalle relative Schede di Trasformazione – elaborato ST.

5. Per gli edifici esistenti compresi nelle aree di cui al presente titolo, compatibilmente con la garanzia dell'integrità dell'immobile e dell'ambiente ad esso legato, nonché con le previsioni del piano di classificazione acustica, è consentita fino all'approvazione del relativo Piano Attuativo di cui al precedente comma 4 la permanenza di tutte le destinazioni d'uso in atto.

6. Per il periodo di permanenza delle attività in atto fino all'approvazione del Piano Attuativo di cui al precedente comma 4, sugli edifici che le ospitano sono ammessi interventi che non eccedano la manutenzione straordinaria.

Art. 82 Aree di Ristrutturazione Urbana

1. Sono le zone, comprese nel centro urbano di Barberino, destinate dal Piano Strutturale a costituire un nuovo tessuto urbano mediante la sostituzione dell'esistente tessuto urbanistico-edilizio.

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:2.000 "Centri abitati" - elaborato CA.

3. Le Aree di Ristrutturazione Urbana sono classificate zone B ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

4. Per le aree di cui al presente articolo il Piano Strutturale prescrive un intervento che, partendo dagli spazi e dai luoghi della vita collettiva quali elementi generatori di immagine urbana - il sistema delle piazze e del verde innanzitutto, poi le strade ed il loro arredo, poi gli edifici pubblici - porti alla realizzazione di una maglia coerente, alla quale relazionare gli edifici privati, che costituiscono il tessuto connettivo della città consolidata. Tutta l'area di trasformazione urbana dovrà assumere il ruolo di centro erogatore di servizi amministrativi e direzionali, non monofunzionale ma integrato con la residenza; gli edifici dovranno allinearsi lungo i fronti stradali in modo da costituire una quinta omogenea e non discontinua.

5. L'intervento dovrà garantire una trasformazione urbanistica di qualità che, attraverso le più moderne tecnologie e con criteri di bioarchitettura, assicuri agli edifici abitativi il massimo di sinergia e di rispetto ambientale, attuabile tramite il ricorso a materiali, soluzioni architettoniche e sistemi di risparmio energetico.

6. La sostituzione del tessuto si attuerà progressivamente, senza strumenti coercitivi, solo in presenza di interventi edilizi che eccedano la ristrutturazione edilizia

7. Le Aree di Ristrutturazione Urbana sono state suddivise in Unità Minime di Intervento (U.M.I.), per ciascuna delle quali è stata redatta una scheda compresa tra le Schede di Trasformazione - elaborato ST.

8. La riqualificazione urbana avverrà mediante interventi di ristrutturazione urbanistica e\o sostituzione edilizia, ovvero di nuova edificazione, subordinati alla approvazione di un piano attuativo che dovrà interessare l'estensione di ciascuna delle U.M.I. di cui al comma precedente, secondo le destinazioni d'uso e i parametri indicati nelle relative schede.

9. Per ciascuna delle due Aree di Ristrutturazione Urbana individuate dal Piano Strutturale potrà essere dato luogo, su iniziativa dell'Amministrazione Comunale o dei privati interessati, ad un unico Programma di Recupero Urbano come definito dall'art. 125, comma 3, punto b) della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

10. Nelle aree di cui al presente articolo, nelle more di formazione degli strumenti attuativi, non è ammessa alcuna trasformazione degli immobili che ecceda Ristrutturazione Edilizia senza cambio di destinazione d'uso.

11. Gli immobili, o porzioni di essi, compresi nelle aree di cui al presente titolo e che abbiano già legittima destinazione residenziale alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, potranno essere mantenuti senza che ciò incida sui parametri urbanistici assegnati al comparto.

Art. 83 Aree residenziali realizzate in virtù di P.E.E.P.

1. Sono le aree edificate prevalentemente residenziali edificate in base a Piani per l'Edilizia Economica e Popolare.

2. I Piani di zona per l'Edilizia Economica e Popolare restano in vigore fino alla data di scadenza del P.E.E.P.; successivamente a tale data, per gli edifici o porzioni di essi concessi in diritto di superficie saranno ammessi interventi fino alla manutenzione straordinaria, per quelli concessi in diritto di proprietà saranno ammessi tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui alle relative sottozone, ad eccezione della ristrutturazione urbanistica.

3. Nelle aree di cui al presente articolo le norme relative alle modalità di alienazione e/o affitto delle aree e degli immobili sono disciplinate dal "Regolamento Comunale per la cessione in proprietà e concessione in diritto di superficie di aree comprese in piani per l'edilizia economica e popolare" approvato con DCC nr.10 del 03.03.2001 e smi.

Art. 84 Aree edificate produttive

1. Sono zone destinate alla produzione industriale, artigianale, di beni e servizi.

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:2.000 "Centri abitati" - elaborato CA.

3. Le aree edificate produttive sono classificate zone D ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

4. Nelle aree di cui al presente articolo il Piano Strutturale prescrive una riqualificazione del sistema, integrandone la componente economica con quella offerta dalle nuove prospettive di sviluppo del settore dei servizi, il commercio ed il turismo. Il tessuto produttivo industriale e artigianale andrà qualificato, dotandolo delle attività di servizio alle imprese, che oggi appaiono carenti.

5. In dette zone il Regolamento Urbanistico si attua attraverso interventi Edilizi Diretti, fatto salvo l'obbligo di realizzare le opere di urbanizzazione primaria se ed in quanto carenti, ovvero dove previsto dalle Schede di Trasformazione - elaborato ST, previa approvazione di un Piano Attuativo.

6. Le aree di cui al presente articolo sono state suddivise in quattro zone - D1, D2, D3 e D4, in base alle caratteristiche del sistema insediativo e della maglia infrastrutturale nonché alle previsioni strategiche del Piano Strutturale, descritte agli articoli successivi.

7. Addizioni volumetriche

Nelle Schede di Trasformazione - elaborato ST sono individuati gli edifici per i quali è ammessa la realizzazione di addizioni volumetriche come disciplinate al precedente art. 59 comma 6 delle presenti NTA.

8. Aree di completamento

Nelle Schede di Trasformazione - elaborato ST sono individuati le aree per le quali è ammessa la edificazione di completamento, secondo i parametri ed i criteri indicati in ciascuna scheda.

Art. 85 Aree edificate produttive - Zone D1 - Prevalentemente industriale - artigianale

1. Sono le zone destinate ad attività industriali, artigianali e servizi ad esse collegati.

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:2.000 "Centri abitati" - elaborato CA.

3. Destinazioni d'uso

Oltre alla permanenza delle destinazioni d'uso esistenti, è ammesso il cambio di destinazione d'uso per le seguenti categorie di cui all'art. 10:

  • a. industriale ed artigianale;
  • b. commercio all'ingrosso e depositi;
  • c. di servizio;
  • d. pubblico o di interesse pubblico;

e' inoltre consentita la vendita al dettaglio dei beni di produzione propria all'interno dei locali di produzione o in locali a questi adiacenti.

4. Interventi sul patrimonio edilizio esistente

  • a. In queste zone sono ammessi tutti gli interventi sul patrimonio esistente di cui all’art. 135 c. 2d) LR 65/2014 e all’art. 134 c. 1h) punto 1 LR 65/2014, ivi comprese le addizioni volumetriche agli edifici esistenti, fino ad un massimo del 20% della consistenza esistente, in termini di SUL, alla data di adozione del Regolamento Urbanistico e con le limitazioni prescritte dall’art.10bis, purché non sia superata l'altezza massima dell’edificio esistente, ovvero quella prevalente nel contesto.
  • b. Sono ammessi inoltre, gli interventi pertinenziali di cui all’art. 135 c.2e) LR 65/2014 fino ad un massimo del 20% della consistenza esistente, in termini di SUL, alla data di adozione del Regolamento Urbanistico e con le limitazioni prescritte dall’art.10bis, purché non sia superata l'altezza massima dell’edificio esistente, ovvero quella prevalente nel contesto.
    La realizzazione di nuova superficie in misura massima del 20% della SUL alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, rappresenta la quantità totale realizzabile di SUL come intervento di addizione volumetrica di cui all’art. 134 c.1g) LR 65/2014, e intervento pertinenziale di cui all’art. 135 c. 2e) LR 65/2014.
  • c. E’ consentita, con intervento diretto, la sostituzione edilizia, limitata al singolo edificio se principale all’interno dell’area di pertinenza, purché non sia superata l’altezza massima dell’edificio principale. La SUL da ricostruire è dimensionata rispetto al SUL degli edifici da demolire limitatamente alle parti legittime degli stessi e con riferimento alla consistenza complessiva e alla destinazione d’uso esistenti alla data di adozione del Regolamento Urbanistico.
  • d. E’consentita la realizzazione di un alloggio per portierato e sorveglianza a servizio delle attività insediate, nella misura strettamente necessaria quale pertinenza dell'attività produttiva. Tale alloggio non può essere oggetto di cessione separatamente dai locali per l'attività produttiva. Non è ammesso l'affitto separato dall'affitto dei locali adibiti all'attività produttiva, fatto salvo per i dipendenti dell'attività stessa. La realizzazione dell'alloggio, in quanto pertinente l'attività produttiva, comporta la corresponsione dei soli oneri di urbanizzazione per la destinazione produttiva. Il mancato rispetto di tali prescrizioni comporta che l'alloggio debba essere considerato come destinazione non consentita dalla zona e quindi realizzato in difformità dal Permesso a Costruire con l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Per le destinazioni esistenti diverse da quella industriale e artigianale e nel caso di mantenimento della destinazione d'uso, sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia senza addizioni volumetriche e frazionamenti, salvo il frazionamento connesso a quello della destinazione industriale-artigianale.
  • e. In tutti gli edifici è inoltre consentito il rialzamento dei sottotetti al fine di adeguare le altezze della Sua o della Snr alle altezze minime richieste dalle norme igienico sanitarie per il legittimo utilizzo in atto alla data del 9.10.2007. La conseguente addizione volumetrica non incide sui parametri edilizi ed urbanistici assegnati e consentiti dal RUC all’edificio oggetto di intervento

Art. 86 Aree edificate produttive - Zone D2 - Prevalentemente commerciale -direzionale

1. Sono le zone destinate ad attività commerciali, direzionali e servizi ad esse collegati.

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:2.000 "Centri abitati" - elaborato CA.

3. destinazioni d'uso

Oltre alla permanenza delle destinazioni d'uso esistenti, è ammesso il cambio di destinazione d'uso per le seguenti categorie di cui all'art. 10:

  • a. direzionale
  • b. commerciale
  • c. di servizio
  • d. pubblico o di interesse pubblico

4. Interventi sul patrimonio edilizio esistente

  • a. In queste zone sono ammessi tutti gli interventi sul patrimonio esistente di cui all’art. 135 c. 2d) LR 65/2014 e all’art. 134 c. 1h) punto 1 LR 65/2014, ivi comprese le addizioni volumetriche agli edifici esistenti, fino ad un massimo del 20% della consistenza esistente, in termini di SUL, alla data di adozione del Regolamento Urbanistico e con le limitazioni prescritte dall’art.10bis, purché non sia superata l'altezza massima dell’edificio esistente, ovvero quella prevalente nel contesto.
  • b. Sono ammessi inoltre, gli interventi pertinenziali di cui all’art. 135 c.2e) LR 65/2014 fino ad un massimo del 20% della consistenza esistente, in termini di SUL, alla data di adozione del Regolamento Urbanistico e con le limitazioni prescritte dall’art.10bis, purché non sia superata l'altezza massima dell’edificio esistente, ovvero quella prevalente nel contesto.
    La realizzazione di nuova superficie in misura massima del 20% della SUL alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, rappresenta la quantità totale realizzabile di SUL come intervento di addizione volumetrica di cui all’art. 134 c.1g) LR 65/2014, e intervento pertinenziale di cui all’art. 135 c. 2e) LR 65/2014.
  • e. E’ consentita, con intervento diretto, la sostituzione edilizia, limitata al singolo edificio se principale, all’interno dell’area di pertinenza, purché non sia superata l’altezza massima di cui sopra dell’edificio principale. La SUL da ricostruire è dimensionata rispetto alla SUL degli edifici da demolire limitatamente alle parti legittime degli stessi e con riferimento alla consistenza complessiva e alla destinazione d’uso esistenti alla data di adozione del Regolamento Urbanistico.
  • d. In tutti gli edifici è inoltre consentito il rialzamento dei sottotetti al fine di adeguare le altezze della Sua o della Snr alle altezze minime richieste dalle norme igienico sanitarie per il legittimo utilizzo in atto alla data del 9.10.2007. La conseguente addizione volumetrica non incide sui parametri edilizi ed urbanistici assegnati e consentiti dal RUC all’edificio oggetto di intervento

Art. 87 Aree edificate produttive - Zone D3 - Prevalentemente turistico-ricettiva

1. Sono le zone destinate ad attività turistiche e ricettive.

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:2.000 "Centri abitati" - elaborato CA.

3. Destinazioni d'uso

Oltre alla permanenza delle destinazioni d'uso esistenti, è ammesso il cambio di destinazione d'uso per le seguenti categorie di cui all'art. 10:

  • a. direzionale;
  • b. di servizio;
  • c. pubblico o di interesse pubblico;
  • d. è inoltre ammessa la funzione commerciale, limitatamente ad attività di ristorazione e/o somministrazione che non superino il 30% della SUL complessiva, e a condizione che sia verificata la presenza di una dotazione aggiuntiva di parcheggi pertinenziali pari a quanto stabilito dall'art. 78, comma 3, punto 4 delle presenti NtA.

4. Interventi sul patrimonio edilizio esistente

  • a. In queste zone sono ammessi tutti gli interventi sul patrimonio esistente di cui all’art. 135 c. 2d) LR 65/2014 e all’art. 134 c. 1h) punto 1 LR 65/2014, ivi comprese le addizioni volumetriche agli edifici esistenti, fino ad un massimo del 20% della consistenza esistente, in termini di SUL, alla data di adozione del Regolamento Urbanistico e con le limitazioni prescritte dall’art.10bis, purché non sia superata l'altezza massima dell’edificio esistente, ovvero quella prevalente nel contesto.
  • b. Sono ammessi inoltre, gli interventi pertinenziali di cui all’art. 135 c.2e) LR 65/2014 fino ad un massimo del 20% della consistenza esistente, in termini di SUL, alla data di adozione del Regolamento Urbanistico e con le limitazioni prescritte dall’art.10bis, purché non sia superata l'altezza massima dell’edificio esistente, ovvero quella prevalente nel contesto.
    La realizzazione di nuova superficie in misura massima del 20% della SUL alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, rappresenta la quantità totale realizzabile di SUL come intervento di addizione volumetrica di cui all’art. 134 c.1g) LR 65/2014, e intervento pertinenziale di cui all’art. 135 c. 2e) LR 65/2014.
  • c. E’ consentita, con intervento diretto, la sostituzione edilizia, limitata al singolo edificio se principale, all’interno dell’area di pertinenza, purché non sia superata l’altezza massima dell’edificio principale. La SUL da ricostruire è dimensionata rispetto alla SUL degli edifici da demolire limitatamente alle parti legittime degli stessi e con riferimento alla consistenza complessiva e alla destinazione d’uso esistenti alla data di adozione del Regolamento Urbanistico.
  • d. In tutti gli edifici è inoltre consentito il rialzamento dei sottotetti al fine di adeguare le altezze della Sua o della Snr alle altezze minime richieste dalle norme igienico sanitarie per il legittimo utilizzo in atto alla data del 9.10.2007. La conseguente addizione volumetrica non incide sui parametri edilizi ed urbanistici assegnati e consentiti dal RUC all’edificio oggetto di intervento

Art. 88 Aree edificate produttive - Zone D4 - Depositi ed attività a cielo aperto

1. Sono le zone destinate a depositi a cielo aperto, ovvero ad attività produttive che si svolgano prevalentemente all'aperto.

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:2.000 "Centri abitati" - elaborato CA.

3. destinazioni d'uso

Le destinazioni d'uso consentite per le zone sono:

  • a. il deposito a cielo aperto, e/o al riparo di tettoie aperte, di materiali o macchinari, nonché il commercio delle medesime merci.
  • b. le lavorazioni industriali che si svolgano prevalentemente a cielo aperto, quali la lavorazione di inerti, asfalti e conglomerati, nonché il commercio delle medesime merci.

4. Norme specifiche

  • a. La superficie coperta delle eventuali costruzioni di supporto all'esercizio delle attività ammesse non potrà superare complessivamente il 20% dell'area e l'altezza massima non potrà essere superiore a 6 m. La morfologia e la consistenza di tali costruzioni dovrà essere quella di un'edilizia a struttura leggera del tipo prefabbricato, facilmente rimovibile, ma senza caratteristiche di precarietà, provvisorietà, o di fortuna.
  • b. L'area dovrà essere interamente recintata e lungo il fronte strada dovrà essere messa a dimora una siepe con alberature nella misura minima del 10% dell'intera zona.
  • c. Gli eventuali cumuli di materiale inerte non potranno superare l'altezza massima degli edifici e dovranno essere sottoposti a sistemi di contenimento delle polveri, nonché tutte le predisposizioni idonee a mitigare i possibili impatti ambientali connessi all'attività delle aziende che si insedieranno.

Art. 89 Aree produttive realizzate in virtù di P.I.P.

1. Sono le aree edificate prevalentemente industriali edificate in base a Piani per gli Insediamenti Produttivi.

2. I Piani per Insediamenti Produttivi restano in vigore fino alla loro data di scadenza; successivamente a tale data, per gli edifici o porzioni di essi concessi in diritto di superficie e per quelli concessi in diritto di proprietà saranno ammessi tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 85 - zone D.1.

3. Nelle aree di cui al presente articolo restano in vigore le norme relative alle modalità di alienazione e/o affitto delle aree e degli immobili previste dalle relative Convenzioni, fatti salvi i vincoli che intervengono nel caso di aree acquisite in diritto di proprietà per le quali si rimanda allo specifico Regolamento di "Trasformazione in diritto di proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie comprese all'interno dei PIP" approvato con DCC nr. 15 del 21.05.2012 e smi.

Art. 90 Aree soggette a Trasformazione.

1. Sono le aree nelle quali sono ammesse trasformazioni edilizie che eccedono gli interventi sul patrimonio edilizio esistente disciplinati dagli articoli precedenti.

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:2.000 "Centri abitati" - elaborato CA.

3. Le aree soggette a trasformazione sono classificate zone B, C, D od F ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, a seconda che siano aree di sostituzione o di completamento a prevalente destinazione residenziale (B), di sostituzione o di completamento a prevalente destinazione produttiva (D), di espansione (C) o per servizi (F).

4. Per ciascuna di queste aree è stata redatta una scheda compresa tra le Schede di Trasformazione - elaborato ST, che riassume tutti i fattori conoscitivi e normativi atti a progettare la trasformazione in oggetto.

5. Le Schede di Trasformazione sono suddivise, in base al tipo di intervento in esse disciplinato, come segue:

  • a. Residui convenzionati (porzioni di completamento di Piani Attuativi già convenzionati)
  • b. Residui inattuati (previsioni confermate del PdF previgente);
  • c. Residui inattuati e trasformati (previsioni del PdF previgente confermate con cambio di destinazione d'uso);
  • d. Sostituzione con Ristrutturazione Urbanistica;
  • e. Sostituzione con Ristrutturazione Urbana (nelle A.R.U. di cui all'art. 82 delle presenti Norme);
  • f. Nuova edificazione di completamento;
  • g. Nuova edificazione di espansione;
  • h. Recupero patrimonio esistente (aree in cui occorre stabilire una specifica disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio esistente).

6. I disegni ed i testi illustrativi delle schede norma costituiscono criteri irrinunciabili per la redazione dei singoli progetti edilizi che realizzano le previsioni del Piano. Essi contengono prescrizioni relative a:

  • i. la destinazione urbanistica (A - B1 - B2 - D1 - D2 - D3 - D4 - F);
  • j. la massima Superficie Utile Lorda (SUL) edificabile;
  • k. il numero dei piani e l' altezza massima raggiungibile;
  • l. le dotazioni minime di spazi per attività pubbliche;
  • m. i tipi edilizi, quando indicati
  • n. gli interventi ammessi sugli edifici esistenti;
  • o. gli strumenti di attuazione richiesti;
  • p. ogni eventuale ulteriore prescrizione destinata ad influenzare la successiva progettazione.

Al solo fine di fornire l'indicazione di quanto contenuto negli elaborati specifici ad essi riferiti, sono infine riportati:

  • q. i vincoli esistenti;
  • r. i fattori di trasformazione.

7. Nelle aree di cui al presente articolo le destinazioni d'uso e le categorie di intervento ammesse sugli edifici esistenti sono quelle ammesse nelle relative zone urbanistiche, di cui al precedente comma 6, punto i , come disciplinate dalle Norme relative a ciascuna zona.

8. E' ammesso il permanere delle destinazioni d'uso esistenti, ancorché in contrasto con la destinazione d'uso finale; in tale caso gli interventi ammissibili sugli immobili esistenti non potranno eccedere la ristrutturazione edilizia.

9. Per le Schede soggette a Permesso di Costruire (convenzionato o no) dovrà essere presentato un assetto planivolumetrico unitario per tutta l'area compresa nel perimetro della Scheda.

10. Per le schede soggette all'approvazione di uno strumento attuativo il dimensionamento effettivo risultante dal piano convenzionato diventerà il parametro definitivo per l'area, dando atto che il residuo non speso tornerà a far parte del dimensionamento disponibile di Piano Strutturale.

11. Negli edifici realizzati in attuazione di quanto previsto nelle ST sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti per la relativa zona urbanistica che non prevedono incremento di SUL

12. Negli interventi di Ristrutturazione Urbanistica la SUL da ricostruire è dimensionata rispetto alla SUL degli edifici da demolire limitatamente alle parti legittime degli stessi e con riferimento alla consistenza complessiva esistente alla data di adozione del Regolamento Urbanistico.

13. Nelle Schede relative ad interventi di ristrutturazione urbanistica, laddove ricorre la dizione "oltre l'esistente" essa è da riferirsi ad eventuali porzioni esistenti ed aventi già destinazione conforme alla nuova destinazione assegnata.

14. Le aree di proprietà comunale già utilizzate per viabilità, parcheggi o verde pubblico ed inserite all'interno dei perimetri delle Schede di Trasformazione non concorrono all'edificabilità delle aree e possono essere anche oggetto di permuta con altre aree destinate ad urbanizzazione, laddove ritenuto necessario per un corretto sviluppo urbanistico dell'area.

15. Per le Schede di Trasformazione con previsione di campeggio nelle relative tavole del RUC sono individuate le aree di intervento, all'interno dei quali sono ammessi i seguenti interventi:

  • area di intervento 1: In questa area sono ammessi tutti gli interventi consentiti dalla vigente normativa in materia di campeggi, ivi compreso nuove costruzioni fisse;
  • area di intervento 2: In questa area è consentita la realizzazione di piazzole e relativi manufatti per servizi igienici e zone cottura e lavaggio a servizio di più piazzole. Tutti i manufatti ammessi nella zona dovranno essere del tipo leggero, preferibilmente in legno, semplicemente appoggiati a terra e privi di fondazioni. La viabilità potrà essere realizzata esclusivamente con caratteristiche di finitura di strada bianca;

Nella porzione della Scheda di Trasformazione non interessata dall'area di intervento 1 e/o 2, di cui sopra, dovrà essere mantenuta l'attuale copertura arborea costituente il bosco, con esclusione dei tagli colturali, limitando gli interventi alla sola eliminazione di esemplari secchi o malati e di specie infestanti il sottobosco. In quest'area potranno essere realizzati esclusivamente camminamenti non pavimentati e installati eventuali arredi con esclusione di opere murarie. In quest'area non è altresì consentita la realizzazione di alcun servizio a rete (fognatura, acquedotto, illuminazione, ecc.).

Art. 90bis Aree a pianificazione differita.

1. Sono aree inedificabili nelle quali tuttavia potrà, con specifica Variante al R.U.C., essere preferenzialmente localizzato un potenziale edificatorio destinato alla ricollocazione di annessi ex-rurali incongrui.

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:2.000 "Centri abitati" - con specifica indicazione.

3. Tali aree:

  • a. Sono le aree nelle quali potrà essere preferenzialmente localizzato un potenziale edificatorio atto a consentire, mediante accordi perequativi, la delocalizzazione di volumi ex agricoli presenti nel Territorio Aperto.
  • b. L'Amministrazione potrà individuare gli annessi rurali per i quali consentire in alternativa alla Ristrutturazione Edilizia, e a fronte della loro demolizione, la ricostruzione di una quota di SUL. all'interno di aree all'uopo individuate entro le U.T.O.E. o nei Centri Minori.
  • c. L'individuazione dovrà avvenire mediante procedura ad evidenza pubblica, in base a criteri preferenziali tra i quali si indicano:
    • cessazione dell'attività agricola da almeno 5 anni;
    • presenza di materiali inquinanti (amianto) vicino alle abitazioni;
    • esistenza di piani di recupero già presentati e sospesi per subentro delle salvaguardie del piano strutturale
  • d. La SUL assegnata sarà preferenzialmente localizzata all'interno delle aree di cui al presente articolo, previa verifica di sostenibilità dell'intervento ed attribuzione, mediante Variante urbanistica, a ciascuna area di adeguati parametri urbanistici.
  • e. I proprietari delle aree in oggetto ed i proprietari degli annessi da delocalizzare dovranno stabilire accordi in modo da rendere possibile l'attuazione dell'intervento e definire i criteri, le modalità ed i termini temporali con i quali garantire la perequazione dei benefici e dei gravami.
  • f. Fino a che non si determini la condizione di cui sopra, queste aree non prevedono l'attribuzione di alcun indice relativo alla capacità edificatoria da insediarsi, e sono soggette alle norme di cui all'art.92 delle presenti Norme (Aree a verde privato di frangia).

Art. 91 Parco Urbano del fiume Stura

1. E' una zona, comprendente aree di proprietà pubblica e privata, all'interno del sistema degli insediamenti, finalizzata al riequilibrio ambientale e alla conservazione dei caratteri fondamentali del paesaggio storico, nonché alla protezione dell'asta fluviale del fiume Stura.

2. E' rappresentato negli elaborati cartografici in scala 1:2.000 "Centri abitati" - elaborato CA.

3. Il Piano Strutturale definisce il parco dello Stura come un sistema di verde urbano che innervi il centro abitato di Barberino, valorizzando la presenza del fiume e le sue rive. Una serie di briglie dovranno garantire la portata minima d'acqua, e contemporaneamente proteggere il lago dall'apporto di sedimenti. Il parco dello Stura si estenderà alla zona del cimitero, la cui struttura ne costituirà elemento, e di qui si riconnetterà al parco dell'Andolaccio presso Bilancino.

4. Nelle aree private comprese nel Parco si prescrive il mantenimento dell'attività agricola, anche con forme legate al part time, all'autoconsumo, alla socialità ed al tempo libero, incentivandone la riconversione verso forme biologiche.

5. Nelle aree private comprese nel Parco è vietata:

  • a. ogni nuova costruzione, anche se di tipo precario;
  • b. la realizzazione di depositi all'aperto;
  • c. la realizzazione di aree di parcheggio scoperte.

6. Sulle costruzioni o parti di costruzioni esistenti all'interno del Parco sono ammissibili gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione edilizia, ivi comprese le Addizioni volumetriche e gli interventi pertinenziali con le limitazioni prescritte dall'art. 10bis.

7. Nelle aree comprese nel Parco, oltre alla salvaguardia ed al ripristino della vegetazione tipica, dovranno realizzarsi percorsi/ponti pedonali, piste ciclabili e aree di sosta connesse fra loro al fine di creare un insieme integrato di infrastrutture fruibili dai cittadini per il riposo, lo svago ed il tempo libero.

8. Nell'elaborato CVA3 - Carta della mobilità ciclopedonale, sono individuati a puro titolo ricognitivo i tracciati di una rete di percorsi pedonali a servizio del Parco, in parte esistenti e in parte di progetto.

9. La realizzazione di queste infrastrutture, per le porzioni rientranti nelle perimetrazioni di piani urbanistici di dettaglio, farà carico ai soggetti cui è demandata l'attuazione di detti piani; per le porzioni che interessano aree pubbliche, a progetti di Opere Pubbliche da approvarsi a cura dell'Amministrazione Comunale nei modi di Legge; per le porzioni che interessano aree private, a specifiche Varianti Urbanistiche da attivarsi nei modi di Legge.

Art. 92 Aree a verde privato di frangia

1. Sono le aree inedificate poste ai margini del Sistema degli Insediamenti, nelle quali il prevalente utilizzo a verde privato si unisce a funzioni complementari alla residenza

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:2.000 "Centri abitati" - elaborato CA.

3. Nelle aree di cui al presente titolo sono ammesse destinazioni a verde ed attività agricole, anche con forme legate al part time, all'autoconsumo, alla socialità ed al tempo libero, ovvero attività all'aperto complementari alla residenza.

4. Nelle aree di cui al presente titolo è altresì ammessa la realizzazione di parcheggi privati, di estensione non superiore ai 20 posti auto, purché legati ad unità immobiliari contigue, mediante sottoscrizione di specifico atto d'obbligo che stabilisca il vincolo di pertinenzialità tra ciascun posto auto e l'unità immobiliare cui è destinato.

5. Sulle costruzioni o parti di costruzioni esistenti all'interno delle zone di cui al presente articolo sono ammissibili gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione edilizia, ivi comprese le Addizioni volumetriche e gli interventi pertinenziali con le limitazioni prescritte dall'art. 10bis e salvo diversa categoria risultante da Schede di rilevazione del patrimonio edilizio esistente.

Art. 92bis. Aree a verde ambientale

1. Sono aree prive di capacità edificatorie costituite da verde posto a margine tra il territorio rurale e il costruito o le nuove previsioni; o verde interposto tra i tessuti costruiti, o a contorno di emergenze edilizie.

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:2.000 "Centri abitati" - elaborato CA.

3. Fatta salva l'attività di taglio boschivo secondo quanto previsto dalla normativa di settore, nelle aree di cui al presente titolo devono essere salvaguardate le alberature esistenti e garantite le necessarie opere di rimboschimento e sistemazione del verde.

In particolare devono essere conservati:

  • gli alberi con circonferenza del fusto, misurata a cm. 130 di altezza dal colletto, superiore a cm. 50 per le specie di prima e seconda grandezza, e superiore a cm 30 per le specie di terza grandezza;
  • le piante con più fusti se almeno uno di essi raggiunge la circonferenza di cm.25.

4. Salve le disposizioni risultanti da Schede di Trasformazione o Schede di rilevazione del patrimonio edilizio esistente e fatta salva la compatibilità con la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra nel limiti previsti dall'art. 5 della LR 11/2011, il progetto relativo alla realizzazione di nuove costruzioni o ristrutturazioni ed i progetti di comparti soggetti a strumento urbanistico attuativo, devono essere corredati da un progetto unitario di sistemazione del verde redatto da un tecnico competente in materia.

5. Nelle aree di cui al presente articolo gli interventi di manutenzione e sistemazione dovranno attenersi al progetto unitario di cui al comma precedente e ad una gestione unitaria. Non è ammessa la loro suddivisione con opere di recinzione. Sono consentiti i percorsi pedonali e ciclabili, i nuovi impianti arborei, il posizionamento delle reti tecnologiche, la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra nel limiti previsti dall'art. 5 della LR 11/2011.

6. Sulle costruzioni o parti di costruzioni esistenti all'interno delle zone di cui al presente articolo sono ammissibili gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione edilizia, ivi comprese le Addizioni volumetriche e gli interventi pertinenziali, salvo diversa categoria risultante da Schede di Trasformazione o Schede di rilevazione del patrimonio edilizio esistente e con le limitazioni previste dall'art.10bis.

Ultima modifica
Mercoledì, 19 Aprile, 2023 - 10:39