Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 34 Viabilità autostradale

1. E' costituita dall'autostrada A1, dalle aree di stretta pertinenza di essa, e dal complesso degli interventi in corso e/o in progetto per la realizzazione della Variante autostradale di Valico nel tratto toscano, e per l'adeguamento alla terza corsia nel tratto Barberino- Calenzano.

2. Le norme di cui al presente articolo riguardano anche il sistema delle viabilità di servizio, aree di cantiere e di deposito per materiali di scavo, denominato come PREVAM (Progetto di Recupero e Valorizzazione Ambientale).

3. Le autostrade esistenti sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta delle Tutele" - elaborato CT.

4. Le autostrade in progetto, e le nuove viabilità di servizio PREVAM delle quali non è previsto il ripristino a fine opera, sono riportate negli elaborati di cui sopra per quelle porzioni delle quali è già stato approvato il progetto definitivo.

5. Negli altri casi sono riportate in forma di Corridoi infrastrutturali; all'interno di essi eventuali modifiche di modesta entità ai tracciati riportati, a seguito di progetto esecutivo, non costituiscono variante al Regolamento Urbanistico e possono essere realizzate mediante attivazione della procedura espropriativa per l'acquisizione delle aree.

6. All'interno dei corridoi infrastrutturali di cui sopra, fino a che l'infrastruttura non è realizzata, vigono le stesse limitazioni descritte al successivo articolo 36 per le fasce di rispetto; al momento in cui l'infrastruttura è ultimata i corridoi infrastrutturali decadono, ed entrano in vigore le fasce di rispetto in relazione alla tipologia di strada realizzata, senza che ciò costituisca variante al piano.

7. L'attuazione degli interventi di adeguamento del tratto autostradale avverrà nel rispetto degli accordi e delle convenzioni sottoscritti, con particolare riferimento:

  • per la Variante di Valico, alla convenzione sottoscritta con la Società Autostrade il 13 dicembre 1990, al decreto direttoriale del 19 novembre 2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, relativo all'approvazione del PREVAM (Progetto paesaggistico di restauro e valorizzazione ambientale), alle delibere del C.C. n. 76 del 21 settembre 2001, n. 70 del 25 luglio 2002, agli eventuali successivi atti che potranno essere oggetto di intesa fra gli enti interessati ed alle seguenti norme. L'attuazione avverrà nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Osservatorio ambientale e socio economico, costituito il 4 febbraio 2002 dalla Direzione Generale dell'Ente Nazionale per le Strade;
  • per la realizzazione di ampliamento alla Terza Corsia, ai Provvedimenti finali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al Decreto prot. 5621 del 26.05.2009 e prot. 11214 del 21.12.2011 e agli eventuali successivi atti che potranno essere oggetto di intesa fra gli enti interessati ed alle seguenti norme. L'attuazione avverrà nel rispetto delle indicazioni fornite dal Comitato di Controllo istituito con Decreto del Ministero dell'Ambiente DVA/DEC/2012/43 del 29.02.2012.

8. Preventivamente all'attuazione degli interventi, dovrà essere dettagliatamente affrontato e risolto il problema delle possibili interferenze delle opere con le risorse idriche sotterranee, e con le acque superficiali che alimentano i corsi d'acqua afferenti agli invasi di Bilancino e di Migneto. Si ritengono necessarie in particolare le seguenti azioni:

  • a. devono essere effettuate attente indagini che dimostrino l'insussistenza del rischio o le opere per prevenirlo;
  • b. devono essere chiaramente dettagliati e previsti preliminarmente gli strumenti per la raccolta di eventuali acque intercettate ed il loro convogliamento in modo da impedirne la dispersione;
  • c. deve essere data completa attuazione al progetto di potenziamento della rete idrica comunale di cui alla Convenzione tra Comune di Barberino del Mugello, Autostrade per l'Italia Spa e Publiacqua Spa approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. del 41 del 21 aprile 2005;
  • d. devono essere definite le modalità di un monitoraggio sia preventivo che contestuale alla realizzazione delle opere;
  • e. deve essere definito con precisione il sistema delle vasche di raccolta, con le quali prevenire eventuali versamenti di inquinanti dalla sede autostradale.

9. Per gli itinerari di servizio, le aree di deposito degli inerti ed i cantieri, dovranno essere predisposti progetti di rinaturalizzazione delle aree interessate, contenenti la fattibilità e le modalità degli interventi, con l'eccezione di quegli itinerari di cui è prevista la definitiva assunzione nel sistema infrastrutturale del comune.

10. Gli interventi di ripristino di cui al comma precedente dovranno essere eseguiti entro un anno dal termine delle opere autostradali.

11. Modeste varianti al PREVAM, purché limitate alle opere a carattere provvisorio, quali: modifiche ai tracciati delle viabilità di servizio, alla configurazione dei siti di cantiere e/o di deposito, reperimento di nuove aree accessorie per caratterizzazione materiali di scavo ed altre necessità logistiche, potranno essere autorizzate con le procedure ordinarie alle seguenti condizioni:

  • Parere favorevole della Giunta;
  • Parere favorevole degli altri eventuali Enti competenti in materia;
  • Attestazione da parte del proponente di disponibilità delle aree interessate dalle nuove opere o localizzazioni;
  • Attivazione di una fideiussione pari al doppio del valore delle opere necessarie per il completo ripristino dello stato dei luoghi.

12. Nelle aree di pertinenza autostradale quali aree di servizio, depositi, uffici, spazi logistici etc, saranno ammessi gli interventi necessari alla funzionalità ed al miglioramento dei servizi presenti, ovvero alla individuazione di nuovi servizi dettati da esigenze di sicurezza della circolazione.

13. La trasformazione, l'ampliamento o nuova localizzazione di attività di ristorazione e somministrazione, saranno comunque soggette al versamento degli oneri di urbanizzazione previsti per le corrispondenti categorie.

Art. 35 Centri abitati ai sensi del Codice della Strada

1. I centri abitati sono così definiti ai sensi dell'art. 3, comma 1, punto 8 del D.L. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada"; tale perimetrazione ha valore in particolare nella determinazione delle fasce di rispetto di cui al successivo art. 36.

2. I centri abitati del Comune di Barberino sono rappresentati negli elaborati cartografici in scala 1:6 000 "Centri abitati" - elaborato CAB.

3. Qualora a seguito di intesa tra Comune e Provincia di Firenze occorresse dare luogo ad una revisione dei perimetri di cui sopra, si provvederà senza che ciò costituisca Variante al Regolamento Urbanistico ad adeguare gli elaborati cartografici riportando su di essi le delimitazioni definitive dei centri abitati.

Art. 36 Viabilità e fasce di rispetto stradali

1. Le strade presenti nel territorio comunale sono suddivise, con riferimento al Codice della Strada, in:

  • a. strade di tipo A (autostrade), a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, priva di intersezioni a raso e dotata di recinzione;
  • b. strade di tipo C (comprendente strade regionali, provinciali ed assimilate), ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine, con funzione intercomunale e comunale;
  • c. strade di tipo F (comprendente le strade comunali), urbane o extraurbane, opportunamente sistemate per la circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali;
  • d. strade di tipo F vicinali.

2. Fuori dai centri abitati le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

  • a. 60 m per le strade di tipo A;
  • b. 30 m per le strade di tipo C;
  • c. 20 m per le strade di tipo F;
  • d. 10 m per le strade vicinali.

3. Fuori dai centri abitati, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale (schede di trasformazione, centri storici, zone A, B, D, F), nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

  • a. 30 m per le strade di tipo A;
  • b. 10 m per le strade di tipo C;
  • c. 5 m per le strade di tipo F;

Per le zone sottoposte a Piano Attuativo non ancora adottato, tali distanze rappresentano un minimo inderogabile.

4. Fuori dai centri abitati, la distanza dal confine stradale da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:

  • a. 5 m per le strade di tipo A;
  • b. 3 m per le strade di tipo C;
  • c. 3 m per le strade di tipo F;

5. Fuori dai centri abitati, la distanza dal confine stradale da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo. Fatte salve le opere e colture preesistenti, la distanza dal confine stradale da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.

6. All'interno dei centri abitati le distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

  • a. 30 m per le strade di tipo A (autostrade).

7. All'interno dei centri abitati, ad eccezione delle strade di cui al comma precedente, la distanza minima dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni è stabilita in cinque metri.

8. All'interno dei centri abitati, in caso di nuove costruzioni, ristrutturazione urbanistica, ovvero di demolizione e ricostruzione, potrà essere mantenuto l'allineamento con i fabbricati contigui e la loro minor distanza già esistente, anche se inferiore a quella di cui al comma 7. L'ampliamento di fabbricati esistenti a seguito di addizioni volumetriche e interventi pertinenziali, ovvero di addizioni volumetriche, potrà essere realizzato anche a distanze inferiori alle minime solo mantenendo l'allineamento con i fabbricati contigui o la distanza esistente.

9. Nel caso delle strade di tipo F fuori dai centri abitati ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili (schede di trasformazione, centri storici, zone A, B, D, F) dallo strumento urbanistico generale, l'ampliamento di fabbricati esistenti a seguito di addizioni volumetriche e interventi pertinenziali, ovvero di addizioni volumetriche, potrà essere realizzato anche a distanze inferiori alle minime solo mantenendo l'allineamento con i fabbricati contigui o la distanza esistente, anche se inferiore a quella prevista.

10. Sono fatte salve le specifiche distanze non derogabili, graficizzate negli elaborati del Regolamento Urbanistico.

11. Corridoi infrastrutturali

Le viabilità di progetto sono riportate sugli elaborati grafici del Regolamento Urbanistico in forma di Corridoi infrastrutturali; modifiche di modesta entità ai tracciati riportati, a seguito di progetto esecutivo, non costituiscono variante al piano e possono essere realizzate mediante attivazione della procedura espropriativa per l'acquisizione delle aree. All'interno dei corridoi infrastrutturali, fino a che l'infrastruttura non è realizzata, vigono le stesse limitazioni descritte al comma 11 per le fasce di rispetto; al momento in cui l'infrastruttura è ultimata i corridoi infrastrutturali decadono, ed entrano in vigore le fasce di rispetto in relazione alla tipologia di strada realizzata, senza che ciò costituisca variante al piano.

12. Aree di corredo alla viabilità

Sugli elaborati grafici del Regolamento Urbanistico sono indicate le aree di pertinenza delle viabilità regionali, provinciali e comunali, comprendenti isole, aiuole, spartitraffico ed altre aree marginali che risultano strettamente connesse alla viabilità di pertinenza. In tali aree sono ammesse esclusivamente sistemazioni superficiali ed a verde, purché non siano in contrasto con le condizioni di visibilità e di sicurezza della viabilità di pertinenza.

Art. 37 Viabilità vicinale

1. E' il sistema delle viabilità private aperte al pubblico transito.

2. Le viabilità vicinali sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta delle Tutele" - elaborato CT; la individuazione cartografica è indicativa e potrà essere modificata, senza che ciò costituisca variante al P.S., sulla base di dimostrazione di un errore del Q.C. ovvero di un declassamento in base ai casi descritti nei commi successivi.

3. Il Piano Strutturale prescrive la tutela della la funzione che il sistema delle strade vicinali svolge come elemento fondamentale di fruizione, presidio e valorizzazione del territorio.

4. In tutto il territorio comunale la viabilità vicinale dovrà essere tutelata sia nei suoi aspetti funzionali, garantendone l'uso pubblico. Per le modalità di costruzione e manutenzione si rinvia quanto disciplinato nel Regolamento di gestione delle strade vicinali di uso pubblico.

5. In linea generale, è vietata la declassificazione delle strade vicinali e comunque ogni limitazione dell'uso pubblico delle medesime.

6. Le richieste di declassificazione o di modifica di tracciato comporteranno adeguamento del quadro conoscitivo del Piano Strutturale, e potranno essere autorizzate, nei casi di mancato riscontro di fatto dell’uso pubblico, con le modalità stabilite dal Regolamento comunale per la gestione delle strade vicinali di uso pubblico e con provvedimento del Consiglio Comunale.

7. Il declassamento potrà essere autorizzato nei seguenti casi:

  • a. il percorso non è più individuabile. Sono esclusi da questo caso i tratti di percorso non più individuabili a causa di eventi naturali (frane, smottamenti, dilavamenti, etc.);
  • b. il percorso non è più individuabile a causa di eventi naturali (frane, smottamenti, dilavamenti, etc.) ma sussiste un interesse pubblico al suo mantenimento: in tale caso deve essere individuato, su aree in disponibilità del richiedente, un percorso alternativo tale da garantire il collegamento tra i medesimi punti di origine e di destinazione e che presenti analoga o migliore percorribilità (ampiezza, lunghezza, andamento altimetrico, tipo di fondo);
  • c. la strada è tuttora individuabile sul posto: in tal caso il declassamento potrà essere ammesso soltanto previa individuazione di una alternativa, su aree in disponibilità del richiedente, con le caratteristiche di cui al punto precedente;

Art. 38 Percorsi ciclopedonali

1. Sono tracciati viabili dotati di segnaletica regolare e riservati al movimento ciclabile e pedonale, e possono essere costituiti da:

  • a. strade o parti di strade riservate al transito dei ciclisti in sede propria, separate dalla carreggiata con idonee ed efficienti protezioni, ovvero aventi tracciato autonomo;
  • b. strade e spazi in promiscuo, opportunamente contrassegnati e delimitati, dove la circolazione e la sosta degli autoveicoli abbia carattere subordinato alla presenza di pedoni e ciclisti;
  • c. viali e sentieri aperti a ciclisti, con esclusione o subordinazione degli autoveicoli, che si trovino nei parchi urbani e/o territoriali e nelle aree rurali;
  • d. attrezzature accessorie per il posteggio, la riparazione o il noleggio delle biciclette, lo scambio intermodale con il pubblico/privato trasporto, il riparo ed il ristoro degli utenti.

2. In tutte le aree di espansione residenziale e di riqualificazione urbana i Piani Attuativi ed i progetti dovranno prevedere una dotazione di percorsi ciclopedonali atta a collegare le aree residenziali con i parcheggi e le aree a verde nonché, ove possibile, con la rete ciclopedonale di più ampia scala.

3. Nell'elaborato CVEA3- Carta della mobilità ciclopedonale, sono individuati a titolo ricognitivo i tracciati, in parte esistenti e in parte di progetto, di una rete di percorsi pedonali interconnessa ed estesa a tutto il territorio comunale.

4. La realizzazione di queste infrastrutture, per le porzioni rientranti nelle perimetrazioni di piani urbanistici di dettaglio, farà carico ai soggetti cui è demandata l'attuazione di detti piani; per le porzioni che interessano aree pubbliche, a progetti di Opere Pubbliche da approvarsi a cura dell'Amministrazione Comunale nei modi di Legge; per le porzioni che interessano aree private, a specifiche Varianti Urbanistiche da attivarsi nei modi di Legge.

5. Nella progettazione delle nuove piste ciclabili dovranno essere rispettate le norme dimensionali, di tracciato e le modalità di delimitazione contenute nel Regolamento di attuazione del Codice della Strada.

6. I percorsi esclusivamente pedonali dovranno essere dimensionati e progettati secondo criteri di accessibilità, linearità e facile riconoscibilità dei percorsi.

7. In fase di progettazione dei percorsi ciclopedonali si dovrà inoltre prevedere l'utilizzo di opportune pavimentazioni prive di rugosità, tombini, cunette o dossi e tali da permettere una differenziazione visiva dal sistema viabilistico principale. La continuità dei percorsi nelle aree di intersezione dovrà essere garantita mediante opportuni attraversamenti dei tratti di strada o dei corsi d'acqua intersecati.

8. Per la realizzazione dei percorsi, ove possibile si dovrà avere cura di ridurre al massimo l'uso di terreni coltivati, privilegiando l'utilizzo di strade pubbliche e locali o dei terreni ad esse immediatamente adiacenti.

Ultima modifica
Mercoledì, 19 Aprile, 2023 - 10:39