Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 29 Aree di tutela paesistica

1. Sono le porzioni del territorio comunale in cui, in base alle conoscenze contenute nel Piano di Tutela Paesistica di cui all'art. 5, punto 7 delle presenti Norme, si ravvisano caratteri percettivi meritevoli di conservazione.

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta delle Tutele" - elaborato CT.

3. In tutti i Sistemi di Paesaggio (cacuminale-montano, di versante, di pianura e fondovalle) sono da considerare ambiti di elevato valore paesaggistico, e quindi soggetti a conservazione le seguenti Unità di Paesaggio:

  • a. Sistema cacuminale montano:
    1. i. Piani cacuminali
    2. ii. Latifoglie autoctone
    3. iii. Campagna insediata
    4. iv. Insediamento urbano misto
    5. v. Nicchia ecologica
  • b. Sistema di versante
    1. i. Campagna insediata
    2. ii. Boschi insediati
    3. iii. Nicchia ecologica
  • c. Sistema di pianura e fondovalle
    1. i. Latifoglie autoctone
    2. ii. Boschi insediati
    3. iii. Campagna insediata
    4. iv. Nicchia ecologica

4. La conservazione è volta a promuovere la tutela dei caratteri paesaggistici distintivi di tali ambiti, finalità perseguita mediante azioni di recupero e valorizzazione degli assetti antropici e/o ecosistemici e/o percettivi che determinano l'assetto complesso del paesaggio.

5. Gli interventi e le trasformazioni in tali ambiti sono soggetti a verifica di incidenza/compatibilità paesaggistica, ed ogni trasformazione dovrà comprendere opere di miglioramento del paesaggio, secondo gli indirizzi individuati per ciascun ambito:

a. Piani cacuminali

  • Conservazione delle superfici a praterie, incentivazione del ripristino di quelle semi abbandonate e controllo degli usi impropri, limitazione degli attraversamenti carrabili e regolamentazione dell'uso motorizzato dei percorsi.

b. Latifoglie autoctone

  • Conservazione dei caratteri tradizionali della specie prevalente, corretta manutenzione ecologica mediante piani di gestione forestale, ripristino della fruibilità. Incentivazione delle piantagioni a macchie e corridoi per migliorare la qualità ecologica nel sistema di pianura dove la presenza di boschi è minima.

c. Campagna insediata

  • Conservazione e ripristino dei manufatti minori distintivi del paesaggio rurale (muretti, tabernacoli, filari, alberature segnaletiche, viabilità minore…), manutenzione e miglioramento delle colture e dell'organizzazione poderale, recupero degli edifici e resedi incongrui

d. Insediamento urbano misto

  • Miglioramento degli spazi aperti e dei caratteri architettonici degli edifici incongrui per mitigare il contrasto con l'elevata qualità del contesto circostante e la percezione complessiva.

e. Nicchia ecologica

  • Conservazione dei caratteri ecosistemici e miglioramento della vegetazione, conservando e rafforzando la funzione di macchie tra le UP contermini.

f. Boschi insediati

  • Conservazione dei caratteri tradizionali colturali e gestione forestale dei boschi, incrementando il ruolo di ecotoni tra le UP contermini, soprattutto nel sistema di pianura dove la presenza è ridotta.

6. Fatte salve le limitazioni di cui sopra, le destinazioni d'uso e gli interventi ammissibili nelle aree di tutela paesistica sono disciplinate dalle norme di sistema di cui al Titolo III.

7. Nelle aree di cui al presente articolo tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia con addizioni volumetriche di cui all’art. 134 c.1g) LR 65/2014 e interventi pertinenziali di cui all’art. 135 c.2e) LR 65/2014, addizione volumetrica, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica, restauro con modifiche esterne, nuova costruzione con esclusione degli annessi agricoli di cui all'art.58 delle NTA, devono preventivamente ottenere il parere della Commissione per il Paesaggio.

Art. 30 Aree di rispetto paesistico

1. Sono aree di rispetto poste a tutela di particolari emergenze storico-culturali, di sistemazioni ambientali significative, di punti visuali emergenti ovvero di percorsi panoramici.

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta delle Tutele" - elaborato CT.

3. L'elemento cui è dedicata l'area di rispetto - parco o giardino, filare alberato, emergenza visiva o punto panoramico - deve essere tutelato da qualsiasi trasformazione o manomissione che ne alteri le caratteristiche peculiari.

4. Per ciascuna tipologia sono inoltre individuati i seguenti indirizzi di trasformazione e gestione del paesaggio, da estendere a tutta l'area perimetrata:

a. Parchi e giardini storici

  • Gli interventi dovranno prevedere la conservazione e il recupero filologico dei caratteri identitari, sulla scorta di un quadro conoscitivo approfondito storico-evolutivo che ponga particolare attenzione allo stato di degrado della vegetazione e dei manufatti all'interno del complesso.

b. Filari alberati

  • Le piantagioni storiche esistenti che non fanno parte di parchi o giardini dovranno essere conservate ed integrate con esemplari della stessa specie e varietà; ne è consentita la sostituzione soltanto per motivi fitosanitari. La gestione degli spazi aperti circostanti dovrà garantire il rapporto percettivo del filare con il contesto, così come gli eventuali manufatti architettonici.

c. Emergenze visive di valore storico e ambientale

  • Le architetture che per tipologia, posizione morfologica e contesto, rappresentano riferimenti paesaggistici di tipo percettivo dovranno conservare tale ruolo nell'ambito di eventuali interventi edilizi; anche le possibili piantagioni circostanti non dovranno sminuire o modificare tali riferimenti.

d. Punti panoramici

  • I luoghi e percorsi panoramici che consentono ampie visuali sui paesaggi locali dovranno conservare tali capacità, pertanto sono da evitare installazioni e/o piantagioni arboree e arbustive che riducano o eliminino tale funzione, ed ogni altra trasformazione che possa interferire con le visuali panoramiche.

5. Fatte salve le limitazioni di cui sopra, le destinazioni d'uso e gli interventi ammissibili nelle aree di rispetto paesistico sono disciplinate dalle norme di sistema di cui al Titolo III.

6. Nelle aree di cui al presente articolo tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia con addizioni volumetriche di cui all’art. 134 c.1g) LR 65/2014 e interventi pertinenziali di cui all’art. 135 c.2e) LR 65/2014, addizione volumetrica, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica, restauro con modifiche esterne, nuova costruzione con esclusione degli annessi agricoli di cui all'art.58 delle NTA, devono preventivamente ottenere il parere della Commissione per il Paesaggio.

Art. 31 Alberi di pregio

1. Sono gli alberi esistenti nel territorio comunale considerati di particolare valore storico, botanico o naturalistico-ambientale.

2. Sono rappresentati negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta delle Tutele" - elaborato CT.

3. Per quelli, tra gli alberi di pregio, che la Regione Toscana inserisca nell' "Elenco regionale degli alberi monumentali" di cui all'art. 3 della L.R. 13 agosto 1998, n. 60 e "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale" - Legge regionale 19 marzo 2015, n.30, valgono le norme ivi previste.

4. Per ciascuno degli alberi soggetti a tutela è stata redatta una Scheda degli Alberi Monumentali SA1 -SA 26, la quale fornisce le peculiarità strutturali, monumentali, storico-culturali e paesistiche dalle quali deriva il pregio dell'albero, ne registra le condizioni fitosanitarie e indica le misure di conservazione da adottare.

5. Gli alberi di cui al presente titolo devono essere tutelati, e non potranno essere abbattuti se non previo parere della Commissione per il Paesaggio, sulla base di una motivata relazione a cura di Tecnico specializzato nel settore agronomico con la quale, oltre a specificare le motivazioni per l'abbattimento, siano indicati i tempi e le modalità dello stesso, così come le specie, i tempi e le modalità del reimpianto.

6. L'eventuale abbattimento di un albero di pregio potrà avvenire per esigenze di pubblica incolumità o per esigenze fitosanitarie e comunque dopo aver accertato l'impossibilita' ad adottare soluzioni alternative.

7. In caso di abbattimento è fatto obbligo di reimpianto di specie vegetali analoghe a quelle abbattute.

8. Il mancato reimpianto, e tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante, sono considerate danneggiamenti, a tutti gli effetti equiparabili ad abbattimenti non autorizzati e, come tali, assoggettati ad una sanzione amministrativa.

Art. 32 Aree tartufigene

1. Sono le aree individuate e delimitate dalla Comunità Montana nel contesto del documento "Gli ambienti tartufigeni del Mugello" (2005), che il R.U. assume ai sensi dell' articolo 15, comma 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n.50.

2. Le aree tartufigene sono distinte in base alla produzione di tartufo nero o bianco. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta delle Tutele" - elaborato CT.

3. Eventuali ulteriori perimetrazioni ufficiali, validate dalla Unione Montana dei Comuni del Mugello o dalla Provincia, vengono inserite nelle Carte delle Tutele del RUC come Aree Tartufigene con specifica variante.

4. Le aree non registrate sulle tavole di RUC quali Aree tartufigene ma sulle quali viene autorizzata una tartufaia controllata o coltivata di cui agli art.4 e 5 della LR 50/1995 sono assoggettate alla presente normativa dalla data di rilascio del relativo atto autorizzativo. Dette aree saranno riportate nelle Carte delle Tutele del RUC in occasione della prima variante al RUC per la quale è prevista l'approvazione in data successiva a quella dell'autorizzazione per tartufaia controllata o coltivata.

5. A tutte le aree tartufigene, di tartufo bianco e di tartufo nero, anche quando non soggette a vincolo idrogeologico e qualunque sia la loro destinazione urbanistica, si applicano le norme di tutela e le sanzioni previste dalla L.R. 39/2000 - Legge Forestale e dal D.P.G.R.T. 08/08/2003 n. 48/R - Regolamento di attuazione della Legge Forestale.

6. All'interno delle aree tartufigene di tartufo nero e bianco di cui al presente articolo è inoltre prescritto il rispetto delle seguenti condizioni:

  • a. non dovrà essere ridotta la superficie delle aree di effettiva produzione di tartufi o - quando ciò si dimostri necessario - l‘eventuale consistenza ridotta dovrà essere reintegrata con il miglioramento di tartufaie naturali esistenti o con nuovi impianti;
  • b. nelle aree di effettiva produzione di tartufi la viabilità dovrà essere realizzata di preferenza utilizzando e recuperando i tratti di viabilità esistenti e - quando strettamente necessario - con nuovi tratti in terra battuta, senza interrompere la continuità della vegetazione ed avendo cura di non alterare la regimazione delle acque superficiali;
  • c. nelle aree di effettiva produzione di tartufi gli scavi meccanici, anche per la realizzazione e manutenzione delle infrastrutture o dei sottoservizi, dovranno essere realizzati tramite limitate opere e a una distanza minima di mt 3 dalle piante di alto fusto o, per distanze inferiori, mediante l'esecuzione manuale o l'uso di altre tecniche non invasive;
  • d. nelle aree di effettiva produzione di tartufi le sistemazioni delle pertinenze di edifici esistenti non dovranno comportare alterazioni della permeabilità del suolo, sbancamenti e significative trasformazioni dei luoghi, fatto salvo quanto previsto al precedente punto a;
  • e. nelle sistemazioni delle aree a verde dovrà essere preferito l'impiego di materiale vegetale arboreo e arbustivo appartenente a specie simbionti con il tartufo.

7. Per le finalità di tutela stabilite dal presente articolo all'interno delle Aree Tartufigene di Tartufo nero l'area di effettiva produzione di tartufi è rappresentata da tutte le aree boscate e da una fascia esterna alle stesse della profondità non inferiore a mt.4,00, nonché dall'area d'insidenza della chioma di piante arboree isolate o a filari delle seguenti specie:

  • Pioppo bianco (Populus alba L.)
  • Pioppo nero (Populus nigra L.)
  • Tiglio (Tilia platyphyllos e Tilia cordata Miller)
  • Gattero (Popolus tremula L.)
  • Roverella (Quercus pubescens Willd.)
  • Salici di varie specie (Salix sp. Pl)
  • Farnia (Quercus robur L.)
  • Cerro (Quercus cerris L.)
  • Carpino nero (Ostrya carpinifolia Scop.)
  • Carpine bianco (Carpinus betulus)
  • Pino domestico (Pinus pinea)
  • Pino nero (Pinus nigra Arnold)
  • Piuno laricio (Pinus laricio Poiret)
  • Nocciolo (Corylus avellana)
  • Acero
  • Leccio (Quercus ilex)
  • Sanguinello (Cornus sanguinea L.)
  • Biancospino (Crataegus monogyna)
  • Ginepro (Juniperus communis L.)
  • Ligustro
  • Corniolo
  • Fusaggine

8. All'interno delle aree tartufigene di tartufo bianco di cui al presente articolo è inoltre prescritto il rispetto delle seguenti condizioni:

  • in corrispondenza di fossi di scolo, torrenti e fiumi nell'ambito delle ordinarie lavorazioni del terreno, quali aratura, erpicatura, vangatura, zappatura deve essere lasciata salda una fascia di terreno per almeno ml.4,00 dal bordo superiore di sponda o dalla base di argine del fosso, torrente o fiume;
  • per le finalità di tutela stabilite dal presente articolo all'interno delle Aree Tartufigene di Tartufo bianco l'area di effettiva produzione di tartufi è rappresentata da tutte le aree boscate e da una fascia esterna alle stesse della profondità non inferiore a ml.4,00, dalle fasce laterali della larghezza di almeno ml.4,00 da fossi di scolo, torrenti e fiumi, nonché dall'area d'insidenza della chioma di piante arboree isolate o a filari delle seguenti specie:
  • Pioppo bianco (Populus alba L.)
  • Pioppo nero (Populus nigra L.)
  • Tiglio (Tilia platyphyllos e Tilia cordata Miller)
  • Gattero (Popolus tremula L.)
  • Roverella (Quercus pubescens Willd.)
  • Salici di varie specie (Salix sp. Pl)
  • Farnia (Quercus robur L.)
  • Cerro (Quercus cerris L.)
  • Carpino nero (Ostrya carpinifolia Scop.)
  • Carpine bianco (Carpinus betulus)
  • Nocciolo (Corylus avellana)
  • Acero
  • Leccio (Quercus ilex)
  • Rovo (Rubus ulmifolius Schott.)
  • Sanguinello (Cornus sanguinea L.)
  • Biancospino (Crataegus monogyna)
  • Ginepro (Juniperus communis L.)
  • Ligustro
  • Corniolo
  • Fusaggine

9. All'interno delle aree di effettiva produzione di tartufi di cui al presente articolo è vietata:

  • a. ogni nuova costruzione di qualsiasi tipo, ivi compresi gli annessi agricoli di cui agli artt. 56, 57 e 58 ad eccezione di nuovi edifici per servizi ed attrezzature pubbliche o d'uso pubblico purché sia dimostrato il rispetto delle condizioni di tutela di cui ai commi 7 e 8 e degli appostamenti fissi di caccia autorizzati dall'Amministrazione Provinciale.
  • b. la installazione di serre con copertura stagionale o pluristagionale ovvero di serre fisse;
  • c. la realizzazione di attività non agricole di cui al successivo art. 61;
  • d. l'utilizzazione dei terreni a scopo di deposito, anche ove connesso ad operazioni di carattere transitorio.
  • e. la realizzazione di impianti sportivi pertinenziali;
  • f. i movimenti di terra di qualsiasi genere (estesi ad un'ulteriore fascia di rispetto di 4 m, al fine di non danneggiare gli apparati radicali)
  • g. la pulitura drastica dei margini dei fossi tartufigeni mediante l'asportazione completa delle specie arbustive ed erbacee del sottobosco;
  • h. i bruschi cambiamenti nella modalità di circolazione delle acque in zone immediatamente perimetrali alla tartufaia vera e propria;
  • i. l'abbattimento nelle aree boscate delle piante simbionti delle seguenti specie:
    • Pioppo bianco (Populus alba L.)
    • Pioppo nero (Populus nigra L.)
    • Tiglio (Tilia platyphyllos)
    • Salici di varie specie (Salix sp. Pl)
  • l. l'abbattimento delle piante simbionti isolate o a filari con diametro superiore a cm.25 delle seguenti specie:
    • Pioppo bianco (Populus alba L.)
    • Pioppo nero (Populus nigra L.)
    • Tiglio (Tilia platyphyllos)
    • Salici di varie specie (Salix sp. Pl)
    • Farnia (Quercus robur L.)
    • Roverella (Quercus pubescens Willd.)
    • Cerro (Quercus cerris L.)
    • Leccio (Quercus ilex)

10. Per le verifiche inerenti la materia del presente articolo e per la verifica degli areali di effettiva produzione come definiti nei commi precedenti gli Uffici Comunali potranno avvalersi di pareri rilasciati dagli Uffici dell'Unione dei Comuni del Mugello.

11. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiamano le norme della L.R. 50/1995 e s.m.i. che trovano comunque applicazione alle aree tartufigene.

Art. 33 Risorse idriche

1. Sono le risorse idriche sotterranee e superficiali, quali pozzi, sorgenti, invasi, laghi, corsi d'acqua ed in generale le risorse fondamentali per garantire la continuità e la qualità dell'apporto idrico ed idropotabile nel territorio.

2. Sono rappresentati negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta delle Tutele" - elaborato CT.

3. Il prelievo o l'attingimento della risorsa idrica è sempre sottoposto a preventiva autorizzazione della Provincia quale Ente competente in base agli artt. 86 ed 89 del D.Lgs 31.03.1998 n.112 ed all'art.14 della Legge Regionale della Toscana dell' 11.12.1998 n.91 e smi., fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 del RD 1775/1933.

4. La realizzazione di nuovi pozzi è subordinata, oltre che ad autorizzazione provinciale, ad attestazione di conformità che contenga prescrizioni sulle modalità di isolamento superficiale, separazione delle falde, uso dei fluidi di circolazione durante la perforazione e sul mantenimento dell'equilibrio di ricarica della falda. Inoltre dovranno essere attuate ai fini della tutela dell'esistente, verifiche della rete fognaria, della compatibilità di eventuali attività insalubri, dell'impermeabilizzazione di scoline di tratti della viabilità, delle condizioni dei pozzi privati. Qualora le verifiche condotte non escludano possibilità di inquinamento, dovranno prevedersi sistemi di monitoraggio in continuo e le relative soluzioni tecniche operative affinché l'eventuale fonte inquinante venga intercettata prima del raggiungimento della falda.

5. In caso l'area di perforazione ricada in zona soggetta a vincolo idrogeologico deve essere richiesta specifica autorizzazione al Comune.

6. Le aree all'intorno di pozzi e sorgenti, da cui si traggono acque destinate al consumo umano, per un raggio di 10 m dal punto di captazione, sono sottoposte al vincolo di totale inedificabilità, con il divieto assoluto di costruire qualunque tipo di manufatto, anche del tipo precario e temporaneo, che non sia strettamente necessario alla funzionalità della rete idrica.

7. Nelle aree poste entro un raggio di 200 m, quale zona di rispetto ai sensi dell'art.96 del D.Lgs. 152/2006 e smi, dal punto di derivazione o captazione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano sono vietate:

  • a. dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
  • b. accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
  • c. spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
  • d. dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali, e strade;
  • e. aree cimiteriali;
  • f. apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
  • g. apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
  • h. gestione di rifiuti;
  • i. stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
  • l. centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
  • m. pozzi perdenti;
  • n. pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

8. Ove le attività di cui al comma precedente siano esistenti, ad eccezione delle aree cimiteriali, ove possibile si dovrà provvedere al loro allontanamento; in ogni caso sarà necessario o garantire la loro messa in sicurezza.

9. Purché compatibile con la tutela della risorsa ad uso pubblico è sempre richiesto l'approvvigionamento autonomo, anche parziale, dei nuovi insediamenti.

10. In tutto il territorio comunale la realizzazione e l'adeguamento degli scarichi domestici ed assimilati che non recapitano in pubblica fognatura è soggetta ad apposita autorizzazione comunale secondo quanto previsto dalla L.R. 20/2006 anche nelle more di emanazione del relativo Regolamento di attuazione regionale; parimenti sono soggetti a preventiva autorizzazione della Provincia tutti gli altri tipi di scarico. L'utilizzazione agronomica dei reflui dovrà essere gestita nel rispetto della specifica normativa di settore di cui alla parte Terza del D.Lgs 152/2006 e smi.

11. Lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia (AMPP) deve sottostare a quanto previsto dalla L.R. 20/2006 anche nelle more di emanazione del relativo Regolamento regionale. Al fine di garantire la tutela della risorsa idrica ed in particolare la tutela dell'invaso del Bilancino, è sottoposto ad autorizzazione lo scarico delle AMPP.

Ultima modifica
Mercoledì, 19 Aprile, 2023 - 10:39