Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 1 Contenuti del Regolamento Urbanistico

1. Il Regolamento Urbanistico è compreso tra gli atti di governo del territorio di cui all'art. 10 della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1, ed è disciplinato dall'art. 55 della medesima Legge. In ossequio al Titolo IX Capo I “ Disposizioni transitorie e finali.” della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65.

2. Il Regolamento Urbanistico traduce e specifica le direttive del Piano Strutturale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 18 maggio 2005.

3. Il Regolamento Urbanistico disciplina l'attività urbanistica ed edilizia nel territorio del Comune di Barberino di Mugello, e si compone di:

  • a. Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti che individua e definisce:
    • il quadro conoscitivo dettagliato ed aggiornato periodicamente del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente e delle funzioni in atto;
    • il perimetro aggiornato dei centri abitati inteso come delimitazione continua che comprende tutte le aree edificate e i lotti interclusi;
    • la disciplina dell'utilizzazione, del recupero e della riqualificazione del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente, compresa la tutela e la valorizzazione degli edifici e dei manufatti di valore storico e artistico;
    • le aree all'interno del perimetro dei centri abitati nelle quali è permessa l'edificazione di completamento o di ampliamento degli edifici esistenti;
    • le aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria nel rispetto degli standard di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c);
    • la disciplina del territorio rurale ai sensi del titolo IV, capo III;
    • la disciplina delle trasformazioni non materiali del territorio;
    • la valutazione di fattibilità idrogeologica degli interventi anche ai fini del vincolo idrogeologico, di cui alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39, in base all'approfondimento degli studi di natura idrogeologica, geologica ed idraulica;
    • le aree e gli ambiti sui quali perseguire prioritariamente la riqualificazione insediativa.
  • b. Disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio che individua e definisce:
    • gli interventi di addizione agli insediamenti esistenti consentiti anche all'esterno del perimetro dei centri abitati;
    • gli ambiti interessati da interventi di riorganizzazione del tessuto urbanistico;
    • gli interventi che, in ragione della loro complessità e rilevanza, si attuano mediante i piani attuativi;
    • le aree destinate all'attuazione delle politiche di settore del comune;
    • le infrastrutture da realizzare e le relative aree;
    • il programma di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche, contenente il censimento delle barriere architettoniche nell'ambito urbano e la determinazione degli interventi necessari al loro superamento, per garantire un'adeguata fruibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni delle città;
    • l'individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);
    • la disciplina della perequazione di cui all'articolo 60 della Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1.

4. Il Regolamento Urbanistico individua, inoltre, ai sensi della Legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1, le aree e le fattispecie in cui il mutamento di destinazione d'uso è soggetto a titolo abilitativo, anche in assenza di opere.

5. La disciplina dettata dal Regolamento Urbanistico trova applicazione su tutto il territorio comunale.

Art. 2 Elaborati costitutivi del regolamento urbanistico

Il Regolamento Urbanistico è composto dai seguenti elaborati:

1. relazioni

  • a. R1- Relazione Generale
  • b. R2- Ricognizione delle proposte avanzate dai cittadini
  • c. R3 - L'indagine sul patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale
  • d. R4- L'indagine sui Centri Storici
  • e. R5 -Linee guida per il Bilancio Ambientale
  • f. R6 -Valutazione integrata degli effetti ambientali: Rapporto Ambientale
  • g. R7- Valutazione integrata degli effetti ambientali: Rapporto di sintesi
  • h. RS - Valutazione Integrata degli Effetti Ambientali: Studio Socio-Economico
  • i. R9 - Relazione alle controdeduzioni
  • l. R10 -Dimensionamento

1. relazioni variante 2-2012

  • a. R1 bis- Relazione Generale
  • b. R6 bis - Rapporto Ambientale
  • c. R6 bis - Rapporto Ambientale- integrazione

2. nta - norme tecniche di attuazione

NTA - Norme Tecniche di Attuazione

3. cartografia

  • a. Cartografia in scala 1:10.000 dell'intero territorio comunale:

    Carta dei Vincoli:

    • CV1- La Capriola
    • CV2- Monteritroni
    • CV3- Mangona
    • CV4- Santa Lucia
    • CV5- Barberino Nord
    • CV6- Galliano
    • CV7- Barberino Sud
    • CV8- Bilancino

    Carta delle Tutele:

    • CT1- La Capriola
    • CT2- Monteritroni
    • CT3- Mangona
    • CT4- Santa Lucia
    • CT5- Barberino Nord
    • CT6- Galliano
    • CT7- Barberino Sud
    • CT8- Bilancino

    Carta degli Interventi:

    • CI1- La Capriola
    • CI2- Monteritroni
    • CI3- Mangona
    • CI4- Santa Lucia
    • CI5- Barberino Nord
    • CI6- Galliano
    • CI7- Barberino Sud
    • CI8- Bilancino
  • b. Cartografia in scala 1:2.000 dell'intero territorio comunale - Centri Abitati:
    • CA0 Quadro di unione Tavole CA1/CA25
    • CA1 Santa Lucia-Monte di Fo'
    • CA2 Santa Lucia-Monte di Fo'
    • CA3 Mangona
    • CA4 Buttoli
    • CA5 Montecarelli
    • CA6 Montecarelli
    • CA7 Galliano
    • CA8 Galliano
    • CA9 Barberino
    • CA10 Barberino
    • CA11 Barberino
    • CA12 Barberino
    • CA13 Barberino
    • CA14 Barberino
    • CA15 Barberino
    • CA16 Barberino
    • CA17 Barberino
    • CA18 Casello
    • CA19 Cavallina
    • CA20 Cavallina
    • CA21 Casello
    • CA22 Casello-Cavallina
    • CA23 Cavallina
    • CA24 Latera
    • CA25 Cornocchio
  • c. Cartografia dei centri storici (fuori scala): Indagine sui Centri Storici
    • Cartografia dei centri storici: Indagine sui Centri Storici
  • d. Cartografia allegata alla V.E.A
    • d.1) CVEA1: Reti ed impianti tecnologici (scala 1:10.000):
      • CVEA1.1- La Capriola
      • CVEA1.2- Monteritroni
      • CVEA1,3- Mangona
      • CVEA1.4- Santa Lucia
      • CVEA1.5- Barberino Nord
      • CVEA1.6- Galliano
      • CVEA1.7- Barberino Sud
      • CVEA1.8- Bilancino
    • d.2)CVEA2: Verde pubblico e parcheggi (scala 1:10.000):
      • CVEA2: Verde pubblico e parcheggi (scala 1:10.000)
    • d.3) CVEA3: Mobilità ciclopedonale:
      • CVEA3.0 (scala 1:15.000)
      • CVEA3.1- Barberino Nord (scala 1:10.000)
      • CVEA3.2- Galliano (scala 1:10.000)
      • CVEA3.3- Barberino Sud (scala 1:10.000)
      • CVEA3.4- Bilancino (scala 1:10.000)
    • d.4) CVEA4: Valutazione percettiva della qualità urbana:
      • CVEA4.1: Valutazione percettiva della qualità urbana _ Tipologie di rilievo (scala 1:2.500)
      • CVEA4.2: Valutazione percettiva della qualità urbana _Classificazione degli ambiti (scala 1:2.500)
    • d.5) CVEA5: Mappa di trasformabilità (scala 1:15.000):
      • CVEA5: Mappa di trasformabilità (scala 1:15.000)
  • e. Perimetri dei Centri Abitati:
    • CAB- perimetri dei Centri Abitati ai sensi del Codice della Strada

4. Schede

  • Schede degli edifici sparsi:
    • SE - Complessi ed edifici nel Territorio Rurale (da ES 001 a ES 537)
  • Schede degli edifici nei Centri Storici:
    • SS - Schede degli edifici nei Centri Storici - 1. Barberino - 001B-358B
    • SS - Schede degli edifici nei Centri Storici -2. Cavallina, Galliano, Latera
  • Repertorio degli alberi di pregio
    • Repertorio degli alberi di pregio (schede dalla n.1 alla n.26)
    • Individuazione cartografica
  • Repertorio dei Tabernacoli (schede dalla n.1t alla n.93t)
  • Schede delle aree di trasformazione
    • ST - Schede di Trasformazione - dalla ST 1 alla 187

Allegati: guide per gli interventi

  • AL1. Linee guida per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente - Territorio Rurale
  • AL2. Linee guida per gli interventi di ricostruzione - Territorio Rurale
  • AL3. Linee guida per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente - Centri Storici
  • Elaborato Tecnico RIR "Rischio di incidente rilevante"

5. Indagini geologiche

  • Relazione Geologica - Aggiornamento dicembre 2013

Componente geomorfologica

  • Carta Geomorfologica (scala 1:10.000):
    • CG1- La Capriola
    • CG2- Monteritroni
    • CG3- Mangona
    • CG4- Santa Lucia
    • CG5- Barberino Nord
    • CG6- Galliano
    • CG7- Barberino Sud
    • CG8- Bilancino
  • Carta della Pericolosità Geologica (scala 1:10.000):
    • C.P.G.1- La Capriola
    • C.P.G.2- Monteritroni
    • C.P.G.3- Mangona
    • C.P.G.4- Santa Lucia
    • C.P.G.5- Barberino Nord
    • C.P.G.6- Galliano
    • C.P.G.7- Barberino Sud
    • C.P.G.8- Bilancino
    • C.P.M. "Carta della Pericolosità mineraria"

Componente idraulica

  • Carta della pericolosità idraulica:
    • C.P.I.1- La Capriola
    • C.P.I.2- Monteritroni
    • C.P.I.3- Mangona
    • C.P.I.4- Santa Lucia
    • C.P.I.5- Barberino Nord
    • C.P.I.6- Galliano
    • C.P.I.7- Barberino Sud
    • C.P.I.8- Bilancino

ALLEGATO "Approfondimento del quadro conoscitivo relativo alla pericolosità idraulica delle aree poste nel territorio comunale lungo le aste fluviali"

  • Relazione idrologica-idraulica
    • Appendice 1 - Analisi idrologica
    • Appendice 2 - Idrogrammi di piena per Tr 20, 30,100, 200, 500 anni
    • Appendice 3 - Modellistica idraulica
    • Appendice 4 - Curve d'invaso delle aree potenzialmente esondabili (APE)
    • Appendice 5 - Output della modellazione idraulica

Componente sismica

ALLEGATO "Progetto di Microzonazione sismica di livello 1":

  • Relazione tecnica finale di sintesi
    Microzonazione Sismica Strumentale del Comune di Barberino di Mugello (FI)
  • Allegato 1: Carte geologiche-geomorfologiche
  • Allegato 2: Carta delle indagini
    • Carta delle indagini Comune di Barberino di Mugello - località Capoluogo Cavallina
  • Allegato 3: Carta delle MOPS:
    • Carta di micro zonazione sismica di livello 1 (MOPS) Loc.tà Capoluogo e Loc. Cavallina
    • Carta di micro zonazione sismica di livello 1 (MOPS) Loc.tà Montecarelli
    • Carta di micro zonazione sismica di livello 1 (MOPS) Loc.tà Santa Lucia
    • Carta di micro zonazione sismica di livello 1 (MOPS) Loc.tà Galliano
  • Allegato 4: Indagini
  • Allegato 5: Sezioni geologiche
    • Comune di Barberino di Mugello - Località Barberino Sezione geologica A-A'
    • Comune di Barberino di Mugello - Località Barberino Sezione geologica A''-A'''
    • Comune di Barberino di Mugello - Località Barberino Sezione geologica B-B'
    • Comune di Barberino di Mugello - Località Barberino Sezione geologica C-C'
    • Comune di Barberino di Mugello - Località Barberino Sezione geologica D-D'
    • Comune di Barberino di Mugello - Località Barberino Sezione geologica E-E'
    • Comune di Barberino di Mugello - Località Barberino Sezione geologica F-F'
    • Comune di Barberino di Mugello - Località Galliano Sezione geologica G-G'
    • Comune di Barberino di Mugello - Località Galliano Sezione geologica H-H'

ALLEGATO "Progetto di Microzonazione sismica di livello 3":

  • Relazione tecnica illustrativa per la Microzonazione Sismica Regionale di livello 3
  • Relazione illustrativa relativa alle analisi di risposta sismica locale
  • Carta delle MOPS di livello 3
    • Carta di micro zonazione sismica di livello 3 Loc.tà Capoluogo e Loc. Cavallina
    • Carta di micro zonazione sismica di livello 3 Loc.tà Galliano

Carta della Pericolosità Sismica :

  • C.P.S. - Montecarelli-Santa Lucia

ALLEGATO "Carta delle Fattibilità":

Art. 3 Valore prescrittivo degli elaborati costitutivi del regolamento urbanistico

1. La disciplina del Regolamento Urbanistico è definita dall'insieme delle prescrizioni contenute negli elaborati di cui al precedente art.2.

2. Nell'eventuale contrasto tra elaborati a scala diversa, prevalgono le indicazioni contenute nell'elaborato a scala maggiormente dettagliata.

3. Nell'eventuale contrasto tra le norme tecniche di attuazione e le indicazioni contenute negli elaborati grafici, deve darsi prevalenza alle prescrizioni, sia delle norme che degli elaborati grafici, maggiormente restrittive.

4. Ai fini della certificazione giuridica delle destinazioni urbanistiche, si assume quale riferimento l’estratto di mappa catastale e relativo elenco particellare contenuto nelle schede norma e per le Aree non pianificate, derivanti da Schede di trasformazione decadute, l’estratto di mappa catastale di cui all’elaborato “Aree non pianificate” allegato alle NTA del RUC, con esclusione delle eventuali porzioni che risultassero comprese entro il ciglio di sponda di corsi d’acqua classificati.

Alla decadenza delle previsioni di Scheda di Trasformazione secondo quanto disposto dall’art.6 comma 4 delle presenti NTA, il responsabile del Settore Tecnico provvederà, con proprio atto, ad aggiornare l’elaborato catastale “Aree non pianificate” allegato alle presenti NTA senza che ciò costituisca variante al RUC.

5. Negli elaborati cartografici sono riportati segni grafici ai quali è attribuito valore prescrittivo e vincolante con le seguenti limitazioni:

  • a. i tracciati dei percorsi pedonali sono indicativi, mentre sono prescrittivi i loro recapiti;
  • b. i confini relativi alle differenti modalità di trattamento del suolo sono vincolanti per quanto riguarda le loro sequenze ed i loro rapporti dimensionali.

6. I disegni ed i testi illustrativi delle schede norma costituiscono criteri irrinunciabili per la redazione dei singoli progetti edilizi che realizzano le previsioni del Piano; qualora essi contengano la dicitura "preferibilmente", saranno ammesse soluzioni diverse da quelle prefigurate purché sia dimostrata l'impossibilità di attuarle, ovvero il miglioramento conseguibile attraverso la diversa soluzione proposta.

Art. 4 Riferimenti al Piano Strutturale

1. Il Regolamento Urbanistico costituisce il principale strumento attuativo del Piano Strutturale del Comune di Barberino di Mugello, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 18 maggio 2005 e successiva Variante approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.89 del 27 settembre 2007, del quale recepisce le finalità e le prescrizioni.

2. Le finalità e prescrizioni di cui sopra non si esauriscono con il presente Regolamento Urbanistico, stante la diversa natura e durata previsionale dei due strumenti.

3. Sono elementi vincolanti del Piano Strutturale, e come tali recepiti nel presente Regolamento Urbanistico:

  • a. le invarianti strutturali:
    • Invarianti Strutturali relative agli insediamenti
    • Invarianti Strutturali relative al territorio rurale
    • Invarianti Strutturali relative alla rete delle infrastrutture per la mobilità
  • b. La disciplina dei sistemi territoriali:
    • Il sistema territoriale montano
    • Il sistema territoriale collinare.
    • Il sistema territoriale di fondovalle
    • Il sistema del Lago di Bilancino
  • c. La disciplina dei sistemi funzionali:
    • Il sistema funzionale degli insediamenti
    • Il sistema funzionale del territorio rurale
    • Il sistema funzionale delle infrastrutture per la mobilità
    • Il sistema funzionale delle attrezzature di livello sovracomunale
    • Il sistema funzionale dell'offerta turistica sostenibile
  • d. Il dimensionamento delle nuove edificazioni;
  • e. La disciplina delle U.T.O.E.;
  • f. Le disposizioni finalizzate alla tutela dell'integrità fisica del territorio e dell'ambiente;
  • g. I criteri per la mitigazione degli effetti ambientali.

Art. 5 Altri strumenti urbanistici e di indirizzo

1. Sono i piani di settore o di indirizzo non compresi tra gli strumenti di pianificazione urbanistica, ma che a vario titolo influenzano le scelte e le modalità di intervento sul territorio.

a. Piano Comunale di Classificazione Acustica

Approvato con Del. C.C. n. 99 del 24.10.2007.

Contiene la suddivisione del territorio comunale in zone acusticamente omogenee, cui sono imposti determinati limiti di rumore, sia in termini di emissione che di immissione.

b. Piano delle Localizzazioni per la telefonia mobile

Approvato con Delibera del C.C. n. 48 del 26.06.2004 contestualmente al relativo Regolamento.

Contiene la localizzazione dei siti idonei e le modalità da attivare per la installazione di nuove infrastrutture di trasmissione per la telefonia mobile, ovvero per il potenziamento e/o accorpamento delle esistenti.

c. Disciplina del Commercio in sede fissa

Approvato con Del. C.C. n. 106 del 17.11.2000

Contiene norme specifiche sui procedimenti che regolano l'apertura e la gestione degli esercizi di vicinato, delle medie e delle grandi strutture di vendita ed il relativo dimensionamento.

d. Programmazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

Approvato con Del. C.C. n. 25 del 12.04.2007

Contiene i criteri per l'apertura di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande stabiliti dal Comune ai sensi dell'art. 42 bis della LR 28/2005.

e. Piano delle Funzioni del Lago di Bilancino

Approvato con Del. C.C. n. 23 del 27.02.2006

E' uno strumento di indirizzo strategico, contenente indicazioni sulla distribuzione delle attività pubbliche circostanti il Lago di Bilancino, e sulle possibili sinergie con i privati all'interno dello stesso contesto.

Le indicazioni contenute nel Piano delle Funzioni sono state recepite all'interno del presente Regolamento Urbanistico per la parte di competenza.

f. Piano di tutela paesistica

Approvato con Del. C.C. n. 65 del 28.06.2007

E' uno studio, avente valore di indirizzo strategico, inerente la qualità e la classificazione sotto il profilo paesistico dell'intero territorio comunale.

Le indicazioni contenute nel Piano Paesistico sono state recepite all'interno del presente Regolamento Urbanistico per la parte di competenza.

g. Elaborato tecnico R.I.R. "Rischio di Incidente Rilevante"

Art. 6 Durata ed efficacia

1. Le disposizioni del Regolamento Urbanistico sostituiscono integralmente quelle del Piano di Fabbricazione del Comune di Barberino di Mugello, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 5506 del 21 giugno 1993, e di ogni altra successiva variante ad esso.

2. Mantengono la propria validità gli impegni non assolti, derivanti da convenzioni tra Comune e privati, in merito all'obbligo di cessione di aree per servizi pubblici e standard.

3. Le previsioni del Regolamento Urbanistico inerenti a:

  • a. interventi di nuova edificazione;
  • b. interventi di ristrutturazione urbanistica;
  • c. interventi che si attuano previa piani attuativi;
  • d. aree destinate all'attuazione delle politiche di settore del comune;
  • e. infrastrutture da realizzare e le relative aree;
  • f. programma di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche;
  • g. individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);
  • h. disciplina della perequazione di cui all'articolo 100 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 ed i conseguenti vincoli preordinati alla espropriazione;

sono dimensionate sulla base del quadro previsionale strategico per i cinque anni successivi alla loro approvazione; perdono efficacia nel caso in cui, alla scadenza del quinquennio dall'approvazione del regolamento o dalla modifica che li contempla, non siano stati approvati i conseguenti piani attuativi di iniziativa pubblica, o progetti esecutivi di opera pubblica.

4. Nel caso in cui il Regolamento Urbanistico preveda la possibilità di piani attuativi di iniziativa privata, la perdita di efficacia di quanto elencato al comma precedente si verifica allorché entro cinque anni non sia stata stipulata la relativa convenzione. Le varianti apportate alle singole previsioni in termini di SUL con la Variante 4 al Regolamento Urbanistico non interrompono il periodo quinquennale per la verifica della perdita di efficacia delle previsioni stesse.

5. Alla scadenza del quinquennio dall'approvazione del presente Regolamento Urbanistico, sarà redatta una relazione sul monitoraggio degli effetti di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65.

Art. 7 Modalità di attuazione del Regolamento Urbanistico

1. Il Regolamento Urbanistico si attua attraverso Piani Urbanistici Attuativi (PUA) di iniziativa pubblica o privata, attraverso Interventi Edilizi Diretti (IED) di iniziativa privata.

2. E' altresì facoltà dell'amm.ne Comunale di dare attuazione a talune previsioni del Regolamento Urbanistico mediante l'approvazione di progetti di Opere Pubbliche, secondo le procedure stabilite dalla vigente legislazione in materia di programmazione e realizzazione di Lavori Pubblici.

3. Ambiti soggetti alla formazione di Piani Attuativi

  • a. Le aree per le quali, in rapporto alla loro complessità e rilevanza, ogni intervento è subordinato alla formazione ed attuazione di un Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.), sono individuate nelle schede delle aree di Trasformazione - elaborato ST del Regolamento Urbanistico.
  • b. Ciascun piano attuativo può avere, in rapporto agli interventi previsti, i contenuti e l'efficacia di una o più delle tipologie di piano (articoli 115-120 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65):
    • PL - Piani di lottizzazione
    • PEEP - Piani per l'edilizia economica e popolare
    • PIP - Piani per gli insediamenti produttivi
    • PDR - Piani di recupero del patrimonio edilizio
    • PCRI - Programmi complessi di riqualificazione insediativa
  • c. La realizzazione dei P.U.A. di iniziativa privata è subordinata alla stipula di una convenzione che regola i rapporti tra le proprietà interessate ed il comune.
  • d. Nelle aree soggette obbligatoriamente a P.U.A., nelle more di formazione dello stesso, è ammessa la trasformazione degli immobili ivi ricadenti nei limiti e alle condizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'art.90.

4. Ambiti soggetti ad Intervento edilizio diretto

  • a. In tutte le zone del territorio comunale dove non sia prescritto il Piano Urbanistico Attuativo l'attivazione degli interventi avviene mediante Intervento Edilizio Diretto, previo rilascio dei relativi provvedimenti abilitativi.
  • b. Nelle schede delle aree di Trasformazione - elaborato ST del Regolamento Urbanistico, sono individuate le aree nelle quali l'intervento Edilizio Diretto è soggetto all'obbligo della preventiva stipula di una convenzione tra le proprietà interessate ed il comune, finalizzata alla realizzazione di specifiche opere ovvero alla assunzione di specifici obblighi ed impegni.
  • c. Per la realizzazione di opere pubbliche di iniziativa dell'Amministrazione comunale, ovvero di iniziativa privata a seguito di convenzioni, l'atto comunale con il quale il progetto esecutivo è approvato ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche, ha i medesimi effetti del permesso di costruire.

5. Superficie Utile Lorda (SUL)

  • a. In tutte le zone del territorio comunale le potenzialità di trasformazione edilizia sono espresse in termini di Superficie Utile Lorda (SUL)
  • b. Il Regolamento Edilizio definisce le caratteristiche edilizie e urbanistiche di SUL

6. In tutti gli elaborati del Regolamento urbanistico ove, permanga la dicitura SULA o SULP dovrà sempre essere letto SUL.

7. I titoli necessari all’attuazione degli interventi edilizi sono individuati e descritti al Titolo VI della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65.

Art. 8 Disciplina della perequazione

1. Le potenzialità di trasformazione edilizia, e i relativi obblighi, indicati nelle Schede di Trasformazione - elaborato ST, sono conferiti unitamente all'insieme delle aree ed immobili compresi in ciascun comparto unitario di intervento, indipendentemente dalla prevista collocazione degli edifici, delle loro aree di pertinenza e delle aree da riservare per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché indipendentemente dalla modalità attuativa dell'intervento.

2. I proprietari, o aventi titolo, devono regolare il loro rapporto in modo da rendere possibile l'attuazione dell'intervento e sono tenuti a definire, mediante accordi nelle forme ritenute più opportune, i criteri, le modalità ed i termini temporali con i quali garantire la perequazione dei benefici e dei gravami.

3. L'Amministrazione comunale rimane estranea ad ogni questione relativa alla perequazione dei benefici e dei gravami derivanti dalle attività di cui sopra.

4. Qualora non vi siano le condizioni per il raggiungimento di un accordo, il progetto degli interventi potrà essere presentato dai proprietari di almeno tre quarti delle superfici catastali interessate, limitatamente comunque alle aree di loro proprietà e alla relativa quota parte delle superfici consentite e delle opere pubbliche prescritte dalle presenti norme; i proponenti dovranno comunque dimostrare di aver cercato l'adesione anche degli altri proprietari.

Art. 9 Criteri per la sostenibilità edilizia e sociale

1. Tutti gli interventi edificatori dovranno adottare criteri di pianificazione ed edificazione sostenibile, facendo riferimento al Regolamento Edilizio Associato della Comunità Montana del Mugello, ed all'allegato: "Linee guida per la pianificazione e l'edificazione sostenibile per la tutela del territorio".

2. In tutti gli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica o di sostituzione edilizia con destinazione residenziale che superino i 2.000 mq di SUL, dovrà essere prevista una quota non inferiore al 5% della SUL residenziale da destinare ad alloggi in affitto agevolato.

3. Tali alloggi dovranno essere locati, per la durata di almeno otto anni, a prezzi inferiori almeno del 20% ai valori definiti nei patti territoriali, e destinati a soggetti inclusi in una apposita graduatoria redatta dal Comune.

4. In alternativa alla quota di alloggi ad affitto agevolato i lottizzanti possono chiedere all'amministrazione di optare per una monetizzazione di tale impegno a sostegno delle situazioni di disagio abitativo, mediante la corresponsione di una somma pari al 50% del valore teorico dell'affitto dovuto per il 10% della SUL residenziale, calcolato in base ai patti territoriali, per gli 8 anni di durata dell'obbligo.

5. Per interventi compresi entro Piani di Recupero del patrimonio edilizio esistente le misure di cui sopra sono ridotte del 50%.

Art. 10 Destinazioni d'uso

1. Il presente Regolamento Urbanistico assume il valore di disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni ai sensi dell'articolo 98, comma 1 e comma 3, lettere c) ed e), della Legge Regionale del 10 novembre 2014, n. 65.

2. Le destinazioni d'uso degli immobili sono suddivise nelle seguenti categorie e sottocategorie:

a. residenziale

  • abitazioni ordinarie;

b. industriale e artigianale

  • artigianato di produzione di beni artistici o connessi con le persone e le abitazioni;
  • artigianato di servizio;
  • manifatture, le cui lavorazioni garantiscano il rispetto delle disposizioni relative all'emissione di inquinanti atmosferici e idrici, di rumori e di odori dettate dalle relative norme;
  • logistica e trasporto merci;

c. commerciale

  • commercio al dettaglio limitato a esercizi di vicinato;
  • commercio al dettaglio con medie strutture di vendita;
  • commercio al dettaglio con grandi strutture di vendita;
  • pubblici esercizi con attività prevalente di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 "Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti";
  • quartieri fieristici

d. commercio all'ingrosso e depositi

e. turistico - ricettivo

  • attività ricettive limitate a alberghi, residenze turistico-alberghiere;
  • ostelli per la gioventù;
  • attività ricettive extra-alberghiere compatibili con le caratteristiche della civile abitazione, limitate ad affittacamere;
  • case e appartamenti per vacanze, residenze d'epoca, residence;
  • attività ricettive limitate a campeggi, villaggi turistici, parchi vacanza, aree di sosta;

f. direzionale

  • uffici privati, uffici pubblici, studi professionali, sedi di istituti di diritto pubblico o privato;

g. di servizio

  • strutture amministrative di servizio pubblico o di interesse pubblico;
  • strutture culturali; centri di ricerca; mostre e gallerie d'arte; biblioteche;
  • strutture associative, fatto salvo quanto previsto dall'art. 32, comma 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per la sede ed i locali nei quali si svolgono le attività delle associazioni di promozione sociale; strutture ricreative; teatri; cinematografi; locali di spettacolo; sale da ritrovo e da gioco; impianti coperti per la pratica sportiva;
  • strutture sanitarie e assistenziali, limitate a ospedali, cliniche, case di cura;ospedali diurni e altre strutture diurne; poliambulatori; ambulatori e centri di primo soccorso;

h. agricole e funzioni connesse ai sensi di legge.

3. Il passaggio dall'una all'altra delle precedenti categorie è considerato mutamento della destinazione d'uso.

4. La destinazione d'uso in atto di un immobile è l'utilizzazione conforme a quella stabilita da una licenza, da permesso di costruire, da autorizzazione o altro titolo abilitativo rilasciato ai sensi delle disposizioni vigenti all'atto del rilascio.

5. Nel caso di assenza dei suddetti provvedimenti abilitativi, o di loro indeterminatezza, la destinazione d'uso sarà definita dalla classificazione catastale, ovvero dalla richiesta di revisione della stessa, legittimamente formulata prima dell'entrata in vigore delle presenti norme. In assenza della suddetta documentazione, l'utilizzazione effettiva in corso al momento dell'entrata in vigore delle presenti norme è comprovabile da chiunque vi abbia interesse, anche mediante legittimi atti contrattuali concernenti l'immobile interessato.

6. L'ammissibilità di ogni intervento sul patrimonio edilizio esistente che comporti aumento del carico urbanistico, derivante da cambiamento di destinazione d'uso o da incremento del numero di unità immobiliari, è subordinata alla verifica della adeguatezza delle opere di urbanizzazione ed al soddisfacimento degli standard relativi al parcheggio.

7. In caso di incremento dei carichi urbanistici, il cambio di destinazione d'uso anche all'interno della medesima categoria comporta la corresponsione del contributo per oneri di urbanizzazione nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni comunali. Tale contributo è dovuto anche nel caso in cui, sulla medesima unità immobiliare, siano state eseguite opere edilizie nei 2 anni precedenti, o siano eseguite nei 5 anni successivi, dalla data di presentazione del titolo abilitativo.

Art. 10bis Addizioni volumetriche, ricostruzioni e interventi pertinenziali

1. In tutti i casi in cui le presenti Norme ammettono addizioni volumetriche e interventi pertinenziali in termini percentuali dell’esistente, valgono le seguenti limitazioni:

  • - gli ampliamenti che si configurano come addizioni volumetriche e gli interventi pertinenziali sono assegnate una tantum per ogni unità immobiliare, con riferimento alla situazione immobiliare legittima al 09.10.2007, data di adozione del presente RUC, nella quantità ammessa dalle presenti norme;
  • - non possono comportare aumento del numero di unità immobiliari originarie, né la variazione della destinazione esistente;
  • - tali limitazioni decadono trascorsi almeno cinque anni dall’avvenuta attestazione di abitabilità o agibilità relativa all’intervento di addizione volumetriche e interventi pertinenziali;
  • - il vincolo di cui sopra dovrà essere esplicitato nella attestazione di abitabilità o agibilità;
  • - le addizioni volumetriche e interventi pertinenziali potranno essere utilizzate anche per rialzare porzioni di edifici, purché nei limiti dell’altezza massima dell’edificio oggetto di intervento.

2. In tutti i casi in cui le presenti Norme ammettono la demolizione e riscostruzione nell'ambito di interventi di Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva di cui all’art. 134 c.1h) punti 1, 2 e 3 LR 65/2014, nonché le addizioni volumetriche di cui all’art. 134 c.1g) LR 65/2014 e gli interventi pertinenziali di cui all’art. 135 c.2e) LR 65/2014 nella quantità percentuale ammessa dalle presenti norme, la ricostruzione dovrà avvenire.

  • - per gli edifici presenti al 1939 gli interventi dovranno essere effettuati nel rispetto dei caratteri tipologici e architettonici originari e con gli stessi materiali o con materiali analoghi fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e quelle necessarie per raggiungere i requisiti prestazionali di edilizia biosostenibile stabiliti dalla vigente normativa.
  • - per gli edifici realizzati successivamente al 1939 gli interventi dovranno essere effettuati nel rispetto dei caratteri tipologici e architettonici, degli edifici circostanti, con analoga destinazione, nelle zone urbanistiche di RUC omogenee a quella dove ricade l’edificio oggetto di intervento.

I criteri di cui sopra trovano applicazione anche per la ricostruzione di ruderi.

3. Lo spessore delle murature dovrà essere uguale o superiore a quello del corpo di fabbrica demolito o delle parti originali dei ruderi, salva documentazione storico-filologica che dimostri l'esatta configurazione delle murature originali.

Art. 10ter Movimenti di terra

1. I movimenti di terra e le altre opere di regimazione idraulica nel Territorio Aperto, con esclusione delle cave, sono soggette alle disposizioni del Regolamento Forestale regionale e alle procedure ivi previste e sono ammesse soltanto se in funzione della conduzione del fondo di azienda agricola o nelle pertinenze di edifici esistenti o per la costruzione di infrastrutture private o opere pubbliche e limitatamente alle aree di cantiere indicate nel progetto autorizzato.

2. Nelle aree edificabili e nelle aree di pertinenza di edifici esistenti nella fascia di terreno con profondità di ml.5,00 rispetto al confine di altra proprietà privata sono ammessi riporti di terreno fino ad un massimo di cm. 30 rispetto alle quote del terreno delle altre proprietà.

3. Nelle fasce di terreno confinanti con edifici di altra proprietà e per una fascia di profondità di ml.5,00 dagli edifici stessi, non sono ammessi riporti di terreno, che interessano anche solo in parte locali destinati all’abitazione permanente.

4. Maggiori riporti rispetto a quanto previsto dal precedente comma 2 sono ammessi previa autorizzazione del proprietario confinante corredata da copia del documento di identità dello stesso, in corso di validità.

Art. 10quater Manufatti privi di rilevanza edilizia

1. Sono considerati piccoli manufatti privi di rilevanza edilizia quegli con funzioni accessorie non destinati alla presenza di persone collocati nelle aree di pertinenza degli edifici di cui all' art. 137 c.6 della Legge Regionale 10 novembre 2014 n. 65 i seguenti manufatti:

  • a) ricoveri di animali domestici o da cortile di dimensione massima pari a 1,60x2,00 m con altezza massima 1,80 m.;
  • b) manufatti ad uso ripostiglio, deposito attrezzi da lavoro, deposito legna o ricovero materiali per la manutenzione del giardino. Tali manufatti dovranno essere semplicemente appoggiati al suolo ovvero appoggiati a piccoli plinti in corrispondenza degli angoli e dovranno essere privi di impianti di qualsiasi genere fatta eccezione per un punto luce. Dovranno essere realizzati in materiali leggeri senza parti in muratura e non potranno essere realizzati con materiali eterogenei o di fortuna. Non potranno essere collegati autonomamente alla viabilità pubblica. La superficie massima realizzabile è di 4 mq calpestabili e e altezza massima 2,20 m.

2. E' possibile realizzare 1 manufatto di cui al punto a) ed 1 di cui al punto b) per ogni unità immobiliare limitatamente nel resede di pertinenza.

3. Per i manufatti di cui al comma 1. sono fatti salvi i rapporti fra proprietà confinanti sulla base delle norme di codice civile. Si richiama inoltre il comma 3 dell’art.137 della L.R. 65/14 in merito alla necessità di N.O. e Autorizzazioni eventualmente previste per aree a vincolo paesaggistico o da specifica disciplina di settore..

Art. 11 Deroghe

1. Ai sensi dell'articolo 97 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65, le norme del presente Regolamento Urbanistico possono essere derogate, con provvedimento motivato del Consiglio Comunale, soltanto ove ricorrano le seguenti condizioni:

  • a. purché si operi nei limiti fissati dalle leggi vigenti e con esclusivo riferimento ai parametri dimensionali dell'intervento concernenti altezze, superfici, volumi e distanze;
  • b. per la realizzazione di interventi urgenti, ammessi a finanziamento pubblico e finalizzati a tutela della salute e dell'igiene pubblica, al recupero di condizioni di agibilità e accessibilità di infrastrutture e di edifici pubblici e privati, nonché salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata, che si siano resi necessari in conseguenza di calamità naturali o catastrofi, di eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo, rilevanti ai fini dell'attività di protezione civile.

Art. 12 Misure di salvaguardia e norme transitorie

1. Costituiscono salvaguardia del Regolamento Urbanistico, ai sensi dell'art. 103 della Legge Regionale 10 novembre 2016, n. 65, le disposizioni indicate nelle presenti norme e negli elaborati che lo costituiscono, a decorrere dalla data di adozione del R.U.C. in Consiglio Comunale, e fino alla sua data di approvazione.

2. Fatte salve le norme transitorie di cui al successivo comma, sono consentiti, fino all'entrata in vigore definitiva del Regolamento Urbanistico, tutti gli interventi conformi allo strumento urbanistico vigente e non in contrasto con lo strumento adottato.

3. Nelle more di approvazione del presente Regolamento, sono esclusi dalle misure di salvaguardia i seguenti casi:

  • a. provvedimenti edilizi rilasciati entro la data di adozione del Regolamento Urbanistico
  • b. D.I.A. presentate almeno 20 giorni prima della medesima data;
  • c. istanze di varianti in corso d'opera, di proroga e/o di completamento a provvedimenti rilasciati e/o a denunce di inizio di attività depositate nei termini di cui ai commi precedenti;
  • d. condoni edilizi relativi a istanze presentate ai sensi dell'art. 31 della L. 47/85, dell'art. 39 della L. 724/94 e dell'art. 32 della L. 326/03;
  • e. opere pubbliche per le quali il Consiglio Comunale riconosca attraverso apposita delibera la necessità tecnica di motivato scostamento dalle prescrizioni della presente normativa, per finalità di pubblica utilità.

4. Per i casi di cui al comma precedente sarà sempre possibile, su istanza del richiedente, optare per la nuova disciplina introdotta dal Regolamento Urbanistico, ovvero proseguire l'iter secondo la disciplina previgente, ivi compresi i parametri urbanistici.

Ultima modifica
Mercoledì, 19 Aprile, 2023 - 10:39