Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 13 Vincolo paesistico-ambientale

1. Le zone soggette a vincolo paesistico-ambientale sono le aree individuate ai sensi delle disposizioni del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta dei Vincoli" - elaborato CV.

3. L'individuazione cartografica delle aree soggette a vincolo ha valore conoscitivo e non prescrittivo, pertanto compete agli interessati la verifica delle distanze di legge rispetto a laghi e corsi d'acqua; qualora i perimetri delle aree soggette a vincolo si dimostrassero inesatti, i soggetti interessati possono produrre idonea documentazione atta a dimostrare il reale stato dei luoghi, senza che ciò costituisca variante al Regolamento Urbanistico.

4. Nelle aree soggette a vincolo paesistico-ambientale ogni attività che comporti modifiche allo stato esteriore dei luoghi è soggetto a specifica Autorizzazione, secondo le procedure di cui alla vigente legislazione in materia (Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 art 146 e successive modifiche ed integrazioni).

Art. 14 Vincolo idrogeologico

1. Le zone soggette a vincolo idrogeologico sono le aree individuate ai sensi del R.D.L. n. 3267 del 30.12.1923.

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta dei Vincoli" - elaborato CV.

3. L'individuazione cartografica delle aree soggette a vincolo ha valore conoscitivo e non prescrittivo; qualora i perimetri delle aree soggette a vincolo si dimostrassero inesatti, i soggetti interessati possono produrre idonea documentazione atta a dimostrare il reale stato dei luoghi, senza che ciò costituisca variante al Regolamento Urbanistico.

4. Nelle aree soggette a vincolo idrogeologico le attività di trasformazione o modificazione del suolo sono soggette a specifica Autorizzazione o Dichiarazione, secondo le procedure di cui alla vigente legislazione in materia (Legge regionale 39/00 - Legge Forestale della Toscana - e D.P.G.R. 48/R del 08.08.03 - Regolamento Forestale della Toscana - e Delibera Consiglio Comunale n. 68 del 03.08.04 - Regolamento Comunale in materia di Vincolo Idrogeologico).

Art. 15 Aree boscate

1. Sono tutte le parti di territorio identificabili come bosco ai sensi delle vigenti norme regionali in materia forestale.

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta dei Vincoli" - elaborato CV.

3. Qualora i perimetri delle aree boscate, così come individuati negli elaborati cartografici, si dimostrassero inesatti o non aggiornati alla situazione reale, i soggetti interessati possono produrre idonea documentazione atta a dimostrare il reale stato di fatto dei terreni.

4. Per dette aree il Piano Strutturale prescrive la valorizzazione turistica della risorsa, con modalità che ne garantiscano la tutela. La valorizzazione turistica potrà essere incentivata con lo sviluppo della raccolta regolamentata dei prodotti del bosco e con la manutenzione e pulizia dei sentieri esistenti.

5. Le aree boscate di cui al presente articolo costituiscono inoltre ambiti soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi dell'Art. 37 della L.R. 39/00, ed a vincolo paesistico-ambientale ai sensi dell'Art. 142 del D.Lgs 42/04.

6. All'interno delle aree boscate di cui al presente articolo è prescritta:

  • a. la manutenzione con materiali tradizionali dei percorsi e della sentieristica esistenti; è vietato l'impedimento dell'uso pubblico esistente dei medesimi, se non su ordinanza del Sindaco per ragioni di pubblica incolumità
  • b. il ripristino delle opere di regimazione delle acque, ammettendo a questo scopo la realizzazione di modeste briglie lungo i corsi d'acqua, per favorire l'umidificazione delle rive e quindi l'instaurazione di fitocenosi igrofile resistenti al fuoco
  • c. il mantenimento integrale delle vegetazioni di alto fusto esistenti, che potranno essere modificate solo all'interno di progetti di recupero ambientale di situazioni degradate, per la realizzazione di piste verdi in funzione antincendio ovvero, dietro parere della Comunità Montana del Mugello, per motivate esigenze colturali di aziende agricole.

7. All'interno delle aree boscate di cui al presente articolo è vietata:

  • a. la realizzazione di nuove strade ed infrastrutture, eccetto quelle di stretto servizio alla tutela ambientale, alla silvicoltura o ad altre attività compatibili, ovvero motivate da pubblica utilità;
  • b. la realizzazione di nuove costruzioni e manufatti di qualsiasi genere, fatti salvi gli appostamenti fissi per l'esercizio dell'attività venatoria, purché autorizzati dalla competente autorità;
  • c. la installazione di serre con copertura stagionale o pluristagionale ovvero di serre fisse;
  • d. la realizzazione di impianti, installazioni e/o opere incongrue con evidente impatto visuale e/o che comportino modifiche significative della dotazione boschiva.

8. Fatte salve le limitazioni di cui sopra, le destinazioni d'uso e gli interventi ammissibili nelle aree boscate sono disciplinate dalle norme di sistema di cui al Titolo III.

9. Gli edifici e/o manufatti legittimi che alla data di adozione del Regolamento Urbanistico risultino in contrasto con le destinazioni d'uso di cui sopra possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle caratteristiche strutturali e delle modalità costruttive originarie.

Art. 16 Aree di protezione paesistica derivanti dal P.T.C.

1. Comprendono l'area di protezione paesistica posta a cavallo della strada regionale della Futa, indicata dal PTC all'art. 12 NTA del PTC.

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta dei Vincoli" - elaborato CV.

3. All'interno delle aree di protezione paesistica di cui al presente articolo è prescritta:

  • a. la tutela delle principali visuali paesistiche e delle emergenze storiche, artistiche e culturali presenti nel territorio;
  • b. la manutenzione con materiali tradizionali dei percorsi e della sentieristica esistenti; è vietato l'impedimento dell'uso pubblico esistente dei medesimi, se non su ordinanza del Sindaco per ragioni di pubblica incolumità;
  • c. il mantenimento delle sistemazioni colturali e delle vegetazioni di alto fusto esistenti.

4. All'interno delle aree di protezione paesistica di cui al presente articolo è vietata:

  • a. ogni nuova costruzione stabile di qualsiasi tipo, ad eccezione delle aree per le quali è stata redatta una specifica scheda di trasformazione e delle costruzioni previste nel contesto di Piani di Miglioramento Agricolo-Ambientale, e degli appostamenti fissi per l'esercizio dell'attività venatoria, purché autorizzati dalla competente autorità;
  • b. la realizzazione di addizioni volumetriche, interventi pertinenziali o ampliamenti in misura superiore al 10% delle superfici utili esistenti;
  • c. la installazione di serre con copertura stagionale o pluristagionale ovvero di serre fisse;
  • d. l'esercizio delle attività non agricole, di cui al successivo art. 61, qualora esse comportino opere tali da costituire alterazione dello stato dei luoghi;
  • e. l'utilizzazione dei terreni a scopo di deposito, anche ove connesso ad operazioni di carattere transitorio;
  • f. la realizzazione di impianti, installazioni ed opere incongrue e con evidente impatto visuale e/o ambientale;
  • g. le recinzioni di ogni forma e materiale, fatto salvo per gli interventi e le modalità di cui al comma 7 dell'art. 47 e al comma 5 dell'art.17;
  • h. la realizzazione di nuove strade, tranne che per motivi di pubblica utilità;

5. Fatte salve le limitazioni di cui sopra, le destinazioni d'uso e gli interventi ammissibili nelle aree di protezione paesistica sono disciplinate dalle norme di sistema di cui al Titolo III.

6. Nelle aree di cui al presente articolo tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia con addizioni volumetriche di cui all’art. 134 c.1g) LR 65/2014 e interventi pertinenziali di cui all’art. 135 c.2e) LR 65/2014, addizione volumetrica, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica, restauro con modifiche esterne, nuova costruzione con esclusione degli annessi agricoli di cui all'art.58 delle NTA, devono preventivamente ottenere il parere della Commissione per il Paesaggio.

7. Gli edifici e/o manufatti legittimi che alla data di adozione del Regolamento Urbanistico risultino in contrasto con le destinazioni d'uso di cui sopra possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle caratteristiche strutturali e delle modalità costruttive originarie.

Art. 17 ANPIL

1. Sono le Aree Naturali Protette di Interesse Locale (ANPIL) riconosciute ai sensi della Legge Regionale 11 aprile 1995, n. 49.

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta dei Vincoli" - elaborato CV.

3. Per le aree di cui al presente titolo il Piano Strutturale prescrive la valorizzazione in quanto costituiscono capisaldi e poli per un circuito turistico finalizzato alla valorizzazione delle risorse del territorio.

4. All'interno delle Aree Naturali Protette di Interesse Locale (ANPIL) di cui al presente articolo è prescritto il mantenimento:

  • a. della dotazione boschiva e delle formazioni vegetali in genere, con particolare riferimento alle specie arboree e arbustive tipiche dei luoghi;
  • b. della viabilità vicinale e poderale;
  • c. della rete dei sentieri e della viabilità forestale;
  • d. delle forme di coltivazione tradizionali.

5. All'interno delle Aree Naturali Protette di Interesse Locale (ANPIL) di cui al presente articolo è vietata:

  • a. ogni nuova costruzione stabile di qualsiasi tipo, tranne gli annessi agricoli stabili di cui all'art.56; non costituiscono nuova costruzione gli interventi di demolizione e ricostruzione riconducibili nella categoria d'intervento di ristrutturazione edilizia di edifici di costruzione recente e incompatibili con l'ambiente, secondo le modalità indicate nelle norme del Titolo III.
  • b. l'esercizio delle attività non agricole, di cui al successivo art. 61, qualora esse comportino opere tali da costituire alterazione dello stato dei luoghi;
  • c. la installazione di serre con copertura stagionale o pluristagionale ovvero di serre fisse;
  • d. l'utilizzazione dei terreni a scopo di deposito, anche ove connesso ad operazioni di carattere transitorio;
  • e. la realizzazione di impianti, installazioni ed opere incongrue e con evidente impatto visuale e/o ambientale.
  • f. la realizzazione di nuove strade, tranne che per motivi di pubblica utilità;
  • g. la chiusura di strade, sentieri o passaggi esistenti, tranne le eventuali opere destinate a limitare il transito veicolare, che non pregiudichino l'agibilità del sistema viario.

Le recinzioni dovranno rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'Art. 63, fatti salvi diversi materiali e maggiori altezze che si dimostrino strettamente necessari all'esercizio della specifica funzione.

6. Nelle aree di cui al presente articolo tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia con addizioni volumetriche di cui all’art. 134 c.1g) LR 65/2014 e interventi pertinenziali di cui all’art. 135 c.2e) LR 65/2014, addizione volumetrica, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica, restauro con modifiche esterne, nuova costruzione con esclusione degli annessi agricoli di cui all'art.58 delle NTA, devono preventivamente ottenere il parere della Commissione per il Paesaggio

7. Nel territorio comunale sono presenti le seguenti ANPIL:

a. ANPIL della Calvana

  • Quest'area fa parte di una più vasta ANPIL che interessa anche il territorio dei Comuni di Vernio, Vaiano e Calenzano: pertanto tutti i progetti relativi alla gestione dell'ANPIL della Calvana dovranno essere coordinati anche con le previsioni della Provincia di Prato.
  • Su iniziativa degli Enti gestori, potranno essere realizzate strutture di servizio e di accoglienza per i visitatori, che dovranno essere ricavati prioritariamente dal patrimonio edilizio esistente e comunque concentrati attorno al centro abitato di Montecuccoli, che svolgerà la funzione di porta del parco.

a. ANPIL di Gabbianello

  • Quest'area è destinata al completamento dell'esistente Oasi Faunistica per gli uccelli acquatici, che può essere oggetto di convenzionamento con privati o enti pubblici per la sua attuazione e concessione in gestione.
  • All'interno di questa zona sono ammessi tutti gli interventi necessari alla realizzazione di una stazione ornitologica, comprese tutte le sistemazioni superficiali delle aree, realizzazione di specchi di acqua, recinzioni, percorsi carrabili e pedonabili, parcheggi, nonché i volumi necessari all'esercizio dell'attività di gestione dell'Oasi Faunistica.

Art. 18 Ambiti di reperimento per ANPIL

1. Sono le aree all'interno delle quali, in virtù delle loro peculiarità naturalistiche, può essere ipotizzato l'ampliamento delle ANPIL esistenti (di cui all'art. 17), ovvero l'istituzione di nuove ANPIL.

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta dei Vincoli" - elaborato CV.

3. Per le aree di cui al presente titolo il Piano Strutturale prescrive la valorizzazione, in quanto costituiscono capisaldi e poli, per un circuito turistico finalizzato alla valorizzazione delle risorse del territorio.

4. All'interno degli Ambiti di Reperimento per Aree Naturali Protette di Interesse Locale (ANPIL) di cui al presente articolo è prescritto il mantenimento:

  • a. della dotazione boschiva e delle formazioni vegetali in genere, con particolare riferimento alle specie arboree e arbustive tipiche dei luoghi;
  • b. della viabilità vicinale e poderale;
  • c. della rete dei sentieri e della viabilità forestale;
  • d. delle forme di coltivazione tradizionali.

5. All'interno degli Ambiti di Reperimento per Aree Naturali Protette di Interesse Locale (ANPIL) di cui al presente articolo è vietata:

  • a. ogni nuova costruzione stabile di qualsiasi tipo, tranne gli annessi agricoli stabili di cui all'art.56; non costituiscono nuova costruzione gli interventi di demolizione e ricostruzione riconducibili nella categoria d'intervento di ristrutturazione edilizia di edifici di costruzione recente e incompatibili con l'ambiente, secondo le modalità indicate nelle norme del Titolo III.
  • a. l'esercizio delle attività non agricole, di cui al successivo art. 61, qualora esse comportino opere tali da costituire alterazione dello stato dei luoghi;
  • b. l'utilizzazione dei terreni a scopo di deposito, anche ove connesso ad operazioni di carattere transitorio;
  • c. la realizzazione di impianti, installazioni ed opere incongrue e con evidente impatto visuale e/o ambientale.
  • e. la realizzazione di nuove strade, tranne che per motivi di pubblica utilità;
  • f. la chiusura di strade, sentieri o passaggi esistenti, tranne le eventuali opere destinate a limitare il transito veicolare, che non pregiudichino l'agibilità del sistema viario.

Le recinzioni dovranno rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'Art. 63, fatti salvi diversi materiali e maggiori altezze che si dimostrino strettamente necessari all'esercizio della specifica funzione.

6. Nelle aree di cui al presente articolo tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia con addizioni volumetriche di cui all’art. 134 c.1g) LR 65/2014 e interventi pertinenziali di cui all’art. 135 c.2e) LR 65/2014, addizione volumetrica, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica, restauro con modifiche esterne, nuova costruzione con esclusione degli annessi agricoli di cui all'art.58 delle NTA, devono preventivamente ottenere il parere della Commissione per il Paesaggio.

Art. 19 SIR

1. Sono le aree geograficamente definite, che contribuiscono in modo significativo a mantenere o ripristinare un tipo di habitat naturale o una specie di interesse regionale.

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta dei Vincoli" - elaborato CV.

3. I siti di cui al presente titolo sono disciplinati dalla normativa di settore, ed in particolare dalla Legge Regionale 6 aprile 2000, n. 56 e smi.

Art. 20 Aree e manufatti di interesse archeologico

1. Sono le zone di interesse archeologico vincolate ai sensi della tutela paesaggistica per la presenza di patrimonio storico archeologico, riconosciute con specifico provvedimento amministrativo delle autorità competenti ai sensi dell'art. 82, D.P.R. n. 616/77, o vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/04.

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta dei Vincoli" - elaborato CV.

3. All'interno delle zone di interesse archeologico ogni intervento edilizio o infrastrutturale ammesso dalle presenti norme che interessi, anche con opere di fondazione, il sottosuolo e i movimenti o riporti di terra profondi più di cm. 50 dovranno essere comunicati alla Soprintendenza Archeologica con un preavviso di almeno trenta giorni, salvo prescrizioni più restrittive dell'eventuale ente di tutela.

4. Entro un raggio di m. 100 dai siti archeologici individuati come invarianti strutturali, ogni intervento edilizio o infrastrutturale ammesso dalle presenti norme che interessi, anche con opere di fondazione, il sottosuolo e i movimenti o riporti di terra profondi più di cm. 100 dovranno essere comunicati preventivamente alla Soprintendenza Archeologica. Qualora sia stata effettuata una campagna di indagini sistematiche del sottosuolo, attraverso modalità concordate con la Soprintendenza Archeologica, senza che siano emersi siti di interesse, tali aree saranno da ritenersi stralciate dalle invarianti strutturali, con una conseguente automodifica del P.S.

5. E' fatto comunque obbligo di comunicare alla Soprintendenza Archeologica qualunque ritrovamento archeologico, anche casuale, effettuato nelle aree di cui ai commi precedenti.

6. I progetti edilizi, che interessino le aree di cui ai commi precedenti, dovranno essere inviati alla Soprintendenza Archeologica almeno sessanta giorni prima del rilascio della concessione; prima dell'inizio dei lavori i proprietari dovranno comunque acquisire dalla Soprintendenza Archeologica criteri ed indirizzi per la corretta conduzione dei medesimi.

7. In caso di rinvenimenti archeologici durante l'esecuzione di opere già oggetto di permesso di costruire o SCIA, dovrà esserne data comunicazione alla competente Sovrintendenza ed i lavori dovranno essere sospesi. In difetto, fatte salve le sanzioni previste dalla legge, verrà revocato il permesso di costruire o la SCIA.

Art. 21 Edifici e manufatti tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/04 - Beni Culturali

1. Sono gli edifici individuati ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 42/04

2. Sono rappresentati negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta dei Vincoli" - elaborato CV.

3. Per gli edifici soggetti a tutela ogni attività che comporti modifiche allo stato esteriore dei luoghi è soggetta a specifica Autorizzazione, secondo le procedure di cui alla vigente legislazione in materia (art. 146 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni).

Art. 22 Aree cimiteriali e relative fasce di rispetto

1. Sono le aree occupate da cimiteri esistenti, ancorché non più utilizzati, ovvero destinate all'ampliamento o alla costruzione di nuovi cimiteri.

2. I cimiteri e le relative fasce di rispetto, corrispondenti alle misure vigenti al momento dell'adozione del presente Regolamento, sono rappresentati negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta dei Vincoli" - elaborato CV.

3. Ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo unico delle leggi sanitarie" e successive modifiche ed integrazioni, i cimiteri devono essere collocati ad una distanza di almeno 200 m dai centri abitati, ed è vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 m.

4. Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti l'ampiezza della fascia di rispetto può essere ridotta a 100 m, con le procedure di cui all'articolo 28, comma b, legge 1 agosto 2002, n. 166.

5. A seguito della esecuzione di ampliamenti dei cimiteri le distanze di cui sopra si applicano a partire dal limite della zona di ampliamento.

6. Entro le fasce di rispetto dei cimiteri sono ammesse esclusivamente le trasformazioni fisiche volte a realizzare:

  • a. attrezzature e servizi cimiteriali;
  • b. infrastrutture viarie;
  • c. verde o parcheggi pubblici;
  • d. infrastrutture a rete;
  • e. stazioni ricetrasmittenti per telefonia mobile.

7. Entro le fasce di rispetto dei cimiteri, per gli edifici esistenti sono consentiti gli interventi fino alla ristrutturazione edilizia, con possibilità di porre in essere addizioni volumetriche e interventi pertinenziali di cui all'art. 10bis nel limite del 10% della SUL esistente alla data di adozione delle presenti norme, col mantenimento delle utilizzazioni in atto alla data di adozione del presente Regolamento Urbanistico e con le limitazioni prescritte dall'art.10bis.

Art. 23 Fasce di rispetto degli elettrodotti

1. Gli elettrodotti esistenti sul territorio comunale sono rappresentati negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta dei Vincoli" - elaborato CV, e suddivisi nelle seguenti categorie:

  • a. Media tensione - fino a 35 kV
  • b. Alta tensione - fino a 220 kV
  • c. Altissima tensione - fino a 380 kV

2. Non è ammesso l'insediamento, attraverso nuove edificazioni ovvero attraverso cambio di destinazione dell'esistente, di nuove funzioni abitative, ovvero di altre funzioni comportanti la permanenza di persone per periodi giornalieri superiori a quattro ore, all'interno delle fasce di rispetto fissate secondo le modalità indicate dal DPCM 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori, di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti".

Art. 24 Tutela del territorio dal rischio geologico

1. Fatta salva la normativa di settore sovraordinata, nell'attuazione dello Strumento Urbanistico per le condizioni di fattibilità degli interventi di trasformazione del territorio si richiamano:

  1. A) il R.D. 523/1904 e della LR 21/2011
  2. B) la normativa del Piano di Bacino del Fiume Arno- Stralcio Assetto Idrogeologico entrato in vigore con il D.P.C.M. 6 maggio 2005 e del Piano Stralcio - Riduzione Rischio Idraulico; alla normativa del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Reno, approvato per il territorio di competenza con D.C.R.T. n. 114 del 21.09.2004;
  3. C) la verifica delle specifiche condizioni di fattibilità in attuazione della disciplina di cui al DPGR 25.10.2011 n. 53/R (Regolamento di Attuazione dell'art.104 della L.R. n° 65/2016, in materia di indagini geologiche) di cui alla Relazione Geologica e relativi elaborati grafici così come disposto all'art. 39 delle presenti norme.

2. Con riferimento al comma 1 lettera A), è condizione indispensabile per l'attuazione degli interventi anche relativi al patrimonio edilizio esistente, la verifica del vincolo definito dall'art.96 del R.D. 523/1904 e del rispetto di quanto disposto all'art. 1 della LR 21/2012, in particolare:

2.1) non sono consentite nuove edificazioni, la realizzazione di manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua di cui al quadro conoscitivo del PIT , come aggiornato dai Piani di Assetto Idrogeologico (PAI).

2.2) non sono consentiti i tombamenti dei corsi d'acqua di cui al precedente punto 2.1), consistenti in qualsiasi intervento di copertura del corso d'acqua diverso dalle opere di cui alla successiva lettera d), fermo restando quanto previsto all'articolo 115 c.1, del D.Lgs. 152/2006 e smi

2.3) sono autorizzati dall'autorità idraulica competente, a condizione che sia assicurato il miglioramento o la non alterazione del buon regime delle acque e comunque il non aggravio del rischio idraulico derivanti dalla realizzazione dell'intervento, gli interventi di natura idraulica sui corsi d'acqua che comportano:

  • a. trasformazioni morfologiche degli alvei e delle golene;
  • b. impermeabilizzazione del fondo degli alvei;
  • c. rimodellazione della sezione dell'alveo;
  • d. nuove inalveazioni o rettificazioni dell'alveo.

2.4) ferma restando l'autorizzazione dell'autorità idraulica competente, il divieto di cui al precedente punto 2.1) non si applica alle reti dei servizi essenziali non diversamente localizzabili, limitatamente alla fascia dei dieci metri, e alle opere sovrapassanti o sottopassanti il corso d'acqua che soddisfano le seguenti condizioni:

  • a) non interferiscono con esigenze di regimazione idraulica, di ampliamento e di manutenzione del corso d'acqua;
  • b) non costituiscono ostacolo al deflusso delle acque in caso di esondazione per tempo di ritorno duecentennale;
  • c) non sono in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 96 del R.D. 523/1904;
  • d) sono compatibili con la presenza delle opere idrauliche esistenti ed in particolare dei rilevati arginali;
  • e) non interferiscono con la stabilità del fondo e delle sponde.

2.5 ferma restando l'autorizzazione da parte dell'autorità idraulica competente, il divieto di cui al precedente punto 2.1) non si applica altresì:

  • a) alle opere finalizzate alla tutela del corso d'acqua e dei corpi idrici sottesi;
  • b) alle opere connesse alle concessioni rilasciate ai sensi del R.D.1775/1933
  • c) agli interventi volti a garantire la fruibilità pubblica all'interno delle fasce di cui al precedente punto 2.1), purché non compromettano l'efficacia e l'efficienza dell'opera idraulica e non alterino il buon regime delle acque;
  • d) alle opere di adduzione e restituzione idrica;
  • e) ai manufatti e alla manutenzione straordinaria delle costruzioni esistenti già in regola con le disposizioni vigenti.

2.6) Il rispetto delle condizioni di cui ai punti 2.3), 2.4) lettere b), c), d), e) e 2.5) lettera c), è dichiarato dai progettisti.

3. Con riferimento al comma 1 lettera A), per gli interventi nelle aree classificate dallo strumento urbanistico o dal PAI, come aree a pericolosità idraulica molto elevata, si richiama quanto disposto dall'art. 2 della LR 21/2012.

4.Con riferimento al comma 1 lettera B) gli interventi di trasformazione risulteranno attuabili a condizione che siano rispettati gli obblighi di cui agli artt. 6, 7, 8, 10, 11 e 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio "Assetto Idrogeologico" dell'Autorità di Bacino del fiume Arno.

Per le porzioni di territorio nelle quali si riscontri una differente attribuzione di pericolosità (divergenza tra pericolosità attribuita ai sensi delle disposizioni derivanti dall'attuazione del Regolamento regionale 53/R e quella attribuita dal PAI ) si applicano le disposizioni più restrittive.

Art. 25 Aree percorse dal fuoco.

1. Sono le aree boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati interessati da incendi.

2. Sono censite, in virtù di una specifica convenzione per le Gestioni Associate, dalla Unione Montana dei Comuni del Mugello, mediante ricognizione cartografica e schedatura aggiornate annualmente, alle quali si rimanda per l'individuazione delle aree interessate.

3. Nelle aree di cui al presente titolo vigono le limitazioni previste dall'art. 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353 - Legge Quadro in materia di incendi boschivi.

Art. 26 Siti inquinati compresi nel Piano Provinciale di gestione dei rifiuti

1. Nell'intero territorio comunale trova applicazione il "Piano provinciale di gestione dei rifiuti - Terzo stralcio funzionale relativo alla bonifica dei siti inquinati", approvato con Delibera n. 46 del 5 aprile 2004 e pubblicato sul supplemento al BURT n. 26 del 30 giugno 2004.

2. Le aree rientranti nell'elenco dei siti da bonificare, così come indicate nel Piano di cui al comma precedente, sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta dei Vincoli" - elaborato CV.

3. Eventuali ulteriori comunicazioni ufficiali da parte delle competenti Autorità circa il reperimento e la perimetrazione di nuovi siti inquinati, dopo essere state fatte proprie dall'Amministrazione, sono da intendere recepite e integrate alle presenti ed automaticamente assoggettate alla presente normativa.

4. Ai sensi dell'art.13 della LR 25/98 l'inserimento di un'area nel piano provinciale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della stessa ai fini della bonifica o messa in sicurezza, determina:

  • a) un vincolo all'utilizzazione dell'area che impedisce ogni destinazione d'uso futura fino all'avvenuta bonifica;
  • b) l'obbligo di eseguire l'intervento di bonifica o messa in sicurezza sulla base di specifici progetti redatti a cura del soggetto a cui compete l'intervento.

5. In conseguenza dell'obbligo di cui al comma 4, lettera b), l'utilizzo dell'area inserita nel piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della LR 25/98 è consentito solo in conformità a quanto previsto nell'atto di certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza rilasciato dalla provincia competente per territorio.

6. I vincoli, gli obblighi e le limitazioni all'utilizzo di cui ai commi 4 e 5 relativi agli ambiti da bonificare costituiscono misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 88, comma 7, lettera i) e comma 8 della LR 65/2014.

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Mercoledì, 19 Aprile, 2023 - 10:39