Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Capo I Vincoli sovraordinati

Art. 13 Vincolo paesistico-ambientale

1. Le zone soggette a vincolo paesistico-ambientale sono le aree individuate ai sensi delle disposizioni del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta dei Vincoli" - elaborato CV.

3. L'individuazione cartografica delle aree soggette a vincolo ha valore conoscitivo e non prescrittivo, pertanto compete agli interessati la verifica delle distanze di legge rispetto a laghi e corsi d'acqua; qualora i perimetri delle aree soggette a vincolo si dimostrassero inesatti, i soggetti interessati possono produrre idonea documentazione atta a dimostrare il reale stato dei luoghi, senza che ciò costituisca variante al Regolamento Urbanistico.

4. Nelle aree soggette a vincolo paesistico-ambientale ogni attività che comporti modifiche allo stato esteriore dei luoghi è soggetto a specifica Autorizzazione, secondo le procedure di cui alla vigente legislazione in materia (Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 art 146 e successive modifiche ed integrazioni).

Art. 14 Vincolo idrogeologico

1. Le zone soggette a vincolo idrogeologico sono le aree individuate ai sensi del R.D.L. n. 3267 del 30.12.1923.

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta dei Vincoli" - elaborato CV.

3. L'individuazione cartografica delle aree soggette a vincolo ha valore conoscitivo e non prescrittivo; qualora i perimetri delle aree soggette a vincolo si dimostrassero inesatti, i soggetti interessati possono produrre idonea documentazione atta a dimostrare il reale stato dei luoghi, senza che ciò costituisca variante al Regolamento Urbanistico.

4. Nelle aree soggette a vincolo idrogeologico le attività di trasformazione o modificazione del suolo sono soggette a specifica Autorizzazione o Dichiarazione, secondo le procedure di cui alla vigente legislazione in materia (Legge regionale 39/00 - Legge Forestale della Toscana - e D.P.G.R. 48/R del 08.08.03 - Regolamento Forestale della Toscana - e Delibera Consiglio Comunale n. 68 del 03.08.04 - Regolamento Comunale in materia di Vincolo Idrogeologico).

Art. 15 Aree boscate

1. Sono tutte le parti di territorio identificabili come bosco ai sensi delle vigenti norme regionali in materia forestale.

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta dei Vincoli" - elaborato CV.

3. Qualora i perimetri delle aree boscate, così come individuati negli elaborati cartografici, si dimostrassero inesatti o non aggiornati alla situazione reale, i soggetti interessati possono produrre idonea documentazione atta a dimostrare il reale stato di fatto dei terreni.

4. Per dette aree il Piano Strutturale prescrive la valorizzazione turistica della risorsa, con modalità che ne garantiscano la tutela. La valorizzazione turistica potrà essere incentivata con lo sviluppo della raccolta regolamentata dei prodotti del bosco e con la manutenzione e pulizia dei sentieri esistenti.

5. Le aree boscate di cui al presente articolo costituiscono inoltre ambiti soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi dell'Art. 37 della L.R. 39/00, ed a vincolo paesistico-ambientale ai sensi dell'Art. 142 del D.Lgs 42/04.

6. All'interno delle aree boscate di cui al presente articolo è prescritta:

  • a. la manutenzione con materiali tradizionali dei percorsi e della sentieristica esistenti; è vietato l'impedimento dell'uso pubblico esistente dei medesimi, se non su ordinanza del Sindaco per ragioni di pubblica incolumità
  • b. il ripristino delle opere di regimazione delle acque, ammettendo a questo scopo la realizzazione di modeste briglie lungo i corsi d'acqua, per favorire l'umidificazione delle rive e quindi l'instaurazione di fitocenosi igrofile resistenti al fuoco
  • c. il mantenimento integrale delle vegetazioni di alto fusto esistenti, che potranno essere modificate solo all'interno di progetti di recupero ambientale di situazioni degradate, per la realizzazione di piste verdi in funzione antincendio ovvero, dietro parere della Comunità Montana del Mugello, per motivate esigenze colturali di aziende agricole.

7. All'interno delle aree boscate di cui al presente articolo è vietata:

  • a. la realizzazione di nuove strade ed infrastrutture, eccetto quelle di stretto servizio alla tutela ambientale, alla silvicoltura o ad altre attività compatibili, ovvero motivate da pubblica utilità;
  • b. la realizzazione di nuove costruzioni e manufatti di qualsiasi genere, fatti salvi gli appostamenti fissi per l'esercizio dell'attività venatoria, purché autorizzati dalla competente autorità;
  • c. la installazione di serre con copertura stagionale o pluristagionale ovvero di serre fisse;
  • d. la realizzazione di impianti, installazioni e/o opere incongrue con evidente impatto visuale e/o che comportino modifiche significative della dotazione boschiva.

8. Fatte salve le limitazioni di cui sopra, le destinazioni d'uso e gli interventi ammissibili nelle aree boscate sono disciplinate dalle norme di sistema di cui al Titolo III.

9. Gli edifici e/o manufatti legittimi che alla data di adozione del Regolamento Urbanistico risultino in contrasto con le destinazioni d'uso di cui sopra possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle caratteristiche strutturali e delle modalità costruttive originarie.

Art. 16 Aree di protezione paesistica derivanti dal P.T.C.

1. Comprendono l'area di protezione paesistica posta a cavallo della strada regionale della Futa, indicata dal PTC all'art. 12 NTA del PTC.

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta dei Vincoli" - elaborato CV.

3. All'interno delle aree di protezione paesistica di cui al presente articolo è prescritta:

  • a. la tutela delle principali visuali paesistiche e delle emergenze storiche, artistiche e culturali presenti nel territorio;
  • b. la manutenzione con materiali tradizionali dei percorsi e della sentieristica esistenti; è vietato l'impedimento dell'uso pubblico esistente dei medesimi, se non su ordinanza del Sindaco per ragioni di pubblica incolumità;
  • c. il mantenimento delle sistemazioni colturali e delle vegetazioni di alto fusto esistenti.

4. All'interno delle aree di protezione paesistica di cui al presente articolo è vietata:

  • a. ogni nuova costruzione stabile di qualsiasi tipo, ad eccezione delle aree per le quali è stata redatta una specifica scheda di trasformazione e delle costruzioni previste nel contesto di Piani di Miglioramento Agricolo-Ambientale, e degli appostamenti fissi per l'esercizio dell'attività venatoria, purché autorizzati dalla competente autorità;
  • b. la realizzazione di addizioni volumetriche, interventi pertinenziali o ampliamenti in misura superiore al 10% delle superfici utili esistenti;
  • c. la installazione di serre con copertura stagionale o pluristagionale ovvero di serre fisse;
  • d. l'esercizio delle attività non agricole, di cui al successivo art. 61, qualora esse comportino opere tali da costituire alterazione dello stato dei luoghi;
  • e. l'utilizzazione dei terreni a scopo di deposito, anche ove connesso ad operazioni di carattere transitorio;
  • f. la realizzazione di impianti, installazioni ed opere incongrue e con evidente impatto visuale e/o ambientale;
  • g. le recinzioni di ogni forma e materiale, fatto salvo per gli interventi e le modalità di cui al comma 7 dell'art. 47 e al comma 5 dell'art.17;
  • h. la realizzazione di nuove strade, tranne che per motivi di pubblica utilità;

5. Fatte salve le limitazioni di cui sopra, le destinazioni d'uso e gli interventi ammissibili nelle aree di protezione paesistica sono disciplinate dalle norme di sistema di cui al Titolo III.

6. Nelle aree di cui al presente articolo tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia con addizioni volumetriche di cui all’art. 134 c.1g) LR 65/2014 e interventi pertinenziali di cui all’art. 135 c.2e) LR 65/2014, addizione volumetrica, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica, restauro con modifiche esterne, nuova costruzione con esclusione degli annessi agricoli di cui all'art.58 delle NTA, devono preventivamente ottenere il parere della Commissione per il Paesaggio.

7. Gli edifici e/o manufatti legittimi che alla data di adozione del Regolamento Urbanistico risultino in contrasto con le destinazioni d'uso di cui sopra possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle caratteristiche strutturali e delle modalità costruttive originarie.

Art. 17 ANPIL

1. Sono le Aree Naturali Protette di Interesse Locale (ANPIL) riconosciute ai sensi della Legge Regionale 11 aprile 1995, n. 49.

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta dei Vincoli" - elaborato CV.

3. Per le aree di cui al presente titolo il Piano Strutturale prescrive la valorizzazione in quanto costituiscono capisaldi e poli per un circuito turistico finalizzato alla valorizzazione delle risorse del territorio.

4. All'interno delle Aree Naturali Protette di Interesse Locale (ANPIL) di cui al presente articolo è prescritto il mantenimento:

  • a. della dotazione boschiva e delle formazioni vegetali in genere, con particolare riferimento alle specie arboree e arbustive tipiche dei luoghi;
  • b. della viabilità vicinale e poderale;
  • c. della rete dei sentieri e della viabilità forestale;
  • d. delle forme di coltivazione tradizionali.

5. All'interno delle Aree Naturali Protette di Interesse Locale (ANPIL) di cui al presente articolo è vietata:

  • a. ogni nuova costruzione stabile di qualsiasi tipo, tranne gli annessi agricoli stabili di cui all'art.56; non costituiscono nuova costruzione gli interventi di demolizione e ricostruzione riconducibili nella categoria d'intervento di ristrutturazione edilizia di edifici di costruzione recente e incompatibili con l'ambiente, secondo le modalità indicate nelle norme del Titolo III.
  • b. l'esercizio delle attività non agricole, di cui al successivo art. 61, qualora esse comportino opere tali da costituire alterazione dello stato dei luoghi;
  • c. la installazione di serre con copertura stagionale o pluristagionale ovvero di serre fisse;
  • d. l'utilizzazione dei terreni a scopo di deposito, anche ove connesso ad operazioni di carattere transitorio;
  • e. la realizzazione di impianti, installazioni ed opere incongrue e con evidente impatto visuale e/o ambientale.
  • f. la realizzazione di nuove strade, tranne che per motivi di pubblica utilità;
  • g. la chiusura di strade, sentieri o passaggi esistenti, tranne le eventuali opere destinate a limitare il transito veicolare, che non pregiudichino l'agibilità del sistema viario.

Le recinzioni dovranno rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'Art. 63, fatti salvi diversi materiali e maggiori altezze che si dimostrino strettamente necessari all'esercizio della specifica funzione.

6. Nelle aree di cui al presente articolo tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia con addizioni volumetriche di cui all’art. 134 c.1g) LR 65/2014 e interventi pertinenziali di cui all’art. 135 c.2e) LR 65/2014, addizione volumetrica, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica, restauro con modifiche esterne, nuova costruzione con esclusione degli annessi agricoli di cui all'art.58 delle NTA, devono preventivamente ottenere il parere della Commissione per il Paesaggio

7. Nel territorio comunale sono presenti le seguenti ANPIL:

a. ANPIL della Calvana

  • Quest'area fa parte di una più vasta ANPIL che interessa anche il territorio dei Comuni di Vernio, Vaiano e Calenzano: pertanto tutti i progetti relativi alla gestione dell'ANPIL della Calvana dovranno essere coordinati anche con le previsioni della Provincia di Prato.
  • Su iniziativa degli Enti gestori, potranno essere realizzate strutture di servizio e di accoglienza per i visitatori, che dovranno essere ricavati prioritariamente dal patrimonio edilizio esistente e comunque concentrati attorno al centro abitato di Montecuccoli, che svolgerà la funzione di porta del parco.

a. ANPIL di Gabbianello

  • Quest'area è destinata al completamento dell'esistente Oasi Faunistica per gli uccelli acquatici, che può essere oggetto di convenzionamento con privati o enti pubblici per la sua attuazione e concessione in gestione.
  • All'interno di questa zona sono ammessi tutti gli interventi necessari alla realizzazione di una stazione ornitologica, comprese tutte le sistemazioni superficiali delle aree, realizzazione di specchi di acqua, recinzioni, percorsi carrabili e pedonabili, parcheggi, nonché i volumi necessari all'esercizio dell'attività di gestione dell'Oasi Faunistica.

Art. 18 Ambiti di reperimento per ANPIL

1. Sono le aree all'interno delle quali, in virtù delle loro peculiarità naturalistiche, può essere ipotizzato l'ampliamento delle ANPIL esistenti (di cui all'art. 17), ovvero l'istituzione di nuove ANPIL.

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta dei Vincoli" - elaborato CV.

3. Per le aree di cui al presente titolo il Piano Strutturale prescrive la valorizzazione, in quanto costituiscono capisaldi e poli, per un circuito turistico finalizzato alla valorizzazione delle risorse del territorio.

4. All'interno degli Ambiti di Reperimento per Aree Naturali Protette di Interesse Locale (ANPIL) di cui al presente articolo è prescritto il mantenimento:

  • a. della dotazione boschiva e delle formazioni vegetali in genere, con particolare riferimento alle specie arboree e arbustive tipiche dei luoghi;
  • b. della viabilità vicinale e poderale;
  • c. della rete dei sentieri e della viabilità forestale;
  • d. delle forme di coltivazione tradizionali.

5. All'interno degli Ambiti di Reperimento per Aree Naturali Protette di Interesse Locale (ANPIL) di cui al presente articolo è vietata:

  • a. ogni nuova costruzione stabile di qualsiasi tipo, tranne gli annessi agricoli stabili di cui all'art.56; non costituiscono nuova costruzione gli interventi di demolizione e ricostruzione riconducibili nella categoria d'intervento di ristrutturazione edilizia di edifici di costruzione recente e incompatibili con l'ambiente, secondo le modalità indicate nelle norme del Titolo III.
  • a. l'esercizio delle attività non agricole, di cui al successivo art. 61, qualora esse comportino opere tali da costituire alterazione dello stato dei luoghi;
  • b. l'utilizzazione dei terreni a scopo di deposito, anche ove connesso ad operazioni di carattere transitorio;
  • c. la realizzazione di impianti, installazioni ed opere incongrue e con evidente impatto visuale e/o ambientale.
  • e. la realizzazione di nuove strade, tranne che per motivi di pubblica utilità;
  • f. la chiusura di strade, sentieri o passaggi esistenti, tranne le eventuali opere destinate a limitare il transito veicolare, che non pregiudichino l'agibilità del sistema viario.

Le recinzioni dovranno rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'Art. 63, fatti salvi diversi materiali e maggiori altezze che si dimostrino strettamente necessari all'esercizio della specifica funzione.

6. Nelle aree di cui al presente articolo tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia con addizioni volumetriche di cui all’art. 134 c.1g) LR 65/2014 e interventi pertinenziali di cui all’art. 135 c.2e) LR 65/2014, addizione volumetrica, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica, restauro con modifiche esterne, nuova costruzione con esclusione degli annessi agricoli di cui all'art.58 delle NTA, devono preventivamente ottenere il parere della Commissione per il Paesaggio.

Art. 19 SIR

1. Sono le aree geograficamente definite, che contribuiscono in modo significativo a mantenere o ripristinare un tipo di habitat naturale o una specie di interesse regionale.

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta dei Vincoli" - elaborato CV.

3. I siti di cui al presente titolo sono disciplinati dalla normativa di settore, ed in particolare dalla Legge Regionale 6 aprile 2000, n. 56 e smi.

Art. 20 Aree e manufatti di interesse archeologico

1. Sono le zone di interesse archeologico vincolate ai sensi della tutela paesaggistica per la presenza di patrimonio storico archeologico, riconosciute con specifico provvedimento amministrativo delle autorità competenti ai sensi dell'art. 82, D.P.R. n. 616/77, o vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/04.

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta dei Vincoli" - elaborato CV.

3. All'interno delle zone di interesse archeologico ogni intervento edilizio o infrastrutturale ammesso dalle presenti norme che interessi, anche con opere di fondazione, il sottosuolo e i movimenti o riporti di terra profondi più di cm. 50 dovranno essere comunicati alla Soprintendenza Archeologica con un preavviso di almeno trenta giorni, salvo prescrizioni più restrittive dell'eventuale ente di tutela.

4. Entro un raggio di m. 100 dai siti archeologici individuati come invarianti strutturali, ogni intervento edilizio o infrastrutturale ammesso dalle presenti norme che interessi, anche con opere di fondazione, il sottosuolo e i movimenti o riporti di terra profondi più di cm. 100 dovranno essere comunicati preventivamente alla Soprintendenza Archeologica. Qualora sia stata effettuata una campagna di indagini sistematiche del sottosuolo, attraverso modalità concordate con la Soprintendenza Archeologica, senza che siano emersi siti di interesse, tali aree saranno da ritenersi stralciate dalle invarianti strutturali, con una conseguente automodifica del P.S.

5. E' fatto comunque obbligo di comunicare alla Soprintendenza Archeologica qualunque ritrovamento archeologico, anche casuale, effettuato nelle aree di cui ai commi precedenti.

6. I progetti edilizi, che interessino le aree di cui ai commi precedenti, dovranno essere inviati alla Soprintendenza Archeologica almeno sessanta giorni prima del rilascio della concessione; prima dell'inizio dei lavori i proprietari dovranno comunque acquisire dalla Soprintendenza Archeologica criteri ed indirizzi per la corretta conduzione dei medesimi.

7. In caso di rinvenimenti archeologici durante l'esecuzione di opere già oggetto di permesso di costruire o SCIA, dovrà esserne data comunicazione alla competente Sovrintendenza ed i lavori dovranno essere sospesi. In difetto, fatte salve le sanzioni previste dalla legge, verrà revocato il permesso di costruire o la SCIA.

Art. 21 Edifici e manufatti tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/04 - Beni Culturali

1. Sono gli edifici individuati ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 42/04

2. Sono rappresentati negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta dei Vincoli" - elaborato CV.

3. Per gli edifici soggetti a tutela ogni attività che comporti modifiche allo stato esteriore dei luoghi è soggetta a specifica Autorizzazione, secondo le procedure di cui alla vigente legislazione in materia (art. 146 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni).

Art. 22 Aree cimiteriali e relative fasce di rispetto

1. Sono le aree occupate da cimiteri esistenti, ancorché non più utilizzati, ovvero destinate all'ampliamento o alla costruzione di nuovi cimiteri.

2. I cimiteri e le relative fasce di rispetto, corrispondenti alle misure vigenti al momento dell'adozione del presente Regolamento, sono rappresentati negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta dei Vincoli" - elaborato CV.

3. Ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo unico delle leggi sanitarie" e successive modifiche ed integrazioni, i cimiteri devono essere collocati ad una distanza di almeno 200 m dai centri abitati, ed è vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 m.

4. Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti l'ampiezza della fascia di rispetto può essere ridotta a 100 m, con le procedure di cui all'articolo 28, comma b, legge 1 agosto 2002, n. 166.

5. A seguito della esecuzione di ampliamenti dei cimiteri le distanze di cui sopra si applicano a partire dal limite della zona di ampliamento.

6. Entro le fasce di rispetto dei cimiteri sono ammesse esclusivamente le trasformazioni fisiche volte a realizzare:

  • a. attrezzature e servizi cimiteriali;
  • b. infrastrutture viarie;
  • c. verde o parcheggi pubblici;
  • d. infrastrutture a rete;
  • e. stazioni ricetrasmittenti per telefonia mobile.

7. Entro le fasce di rispetto dei cimiteri, per gli edifici esistenti sono consentiti gli interventi fino alla ristrutturazione edilizia, con possibilità di porre in essere addizioni volumetriche e interventi pertinenziali di cui all'art. 10bis nel limite del 10% della SUL esistente alla data di adozione delle presenti norme, col mantenimento delle utilizzazioni in atto alla data di adozione del presente Regolamento Urbanistico e con le limitazioni prescritte dall'art.10bis.

Art. 23 Fasce di rispetto degli elettrodotti

1. Gli elettrodotti esistenti sul territorio comunale sono rappresentati negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta dei Vincoli" - elaborato CV, e suddivisi nelle seguenti categorie:

  • a. Media tensione - fino a 35 kV
  • b. Alta tensione - fino a 220 kV
  • c. Altissima tensione - fino a 380 kV

2. Non è ammesso l'insediamento, attraverso nuove edificazioni ovvero attraverso cambio di destinazione dell'esistente, di nuove funzioni abitative, ovvero di altre funzioni comportanti la permanenza di persone per periodi giornalieri superiori a quattro ore, all'interno delle fasce di rispetto fissate secondo le modalità indicate dal DPCM 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori, di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti".

Art. 24 Tutela del territorio dal rischio geologico

1. Fatta salva la normativa di settore sovraordinata, nell'attuazione dello Strumento Urbanistico per le condizioni di fattibilità degli interventi di trasformazione del territorio si richiamano:

  1. A) il R.D. 523/1904 e della LR 21/2011
  2. B) la normativa del Piano di Bacino del Fiume Arno- Stralcio Assetto Idrogeologico entrato in vigore con il D.P.C.M. 6 maggio 2005 e del Piano Stralcio - Riduzione Rischio Idraulico; alla normativa del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Reno, approvato per il territorio di competenza con D.C.R.T. n. 114 del 21.09.2004;
  3. C) la verifica delle specifiche condizioni di fattibilità in attuazione della disciplina di cui al DPGR 25.10.2011 n. 53/R (Regolamento di Attuazione dell'art.104 della L.R. n° 65/2016, in materia di indagini geologiche) di cui alla Relazione Geologica e relativi elaborati grafici così come disposto all'art. 39 delle presenti norme.

2. Con riferimento al comma 1 lettera A), è condizione indispensabile per l'attuazione degli interventi anche relativi al patrimonio edilizio esistente, la verifica del vincolo definito dall'art.96 del R.D. 523/1904 e del rispetto di quanto disposto all'art. 1 della LR 21/2012, in particolare:

2.1) non sono consentite nuove edificazioni, la realizzazione di manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua di cui al quadro conoscitivo del PIT , come aggiornato dai Piani di Assetto Idrogeologico (PAI).

2.2) non sono consentiti i tombamenti dei corsi d'acqua di cui al precedente punto 2.1), consistenti in qualsiasi intervento di copertura del corso d'acqua diverso dalle opere di cui alla successiva lettera d), fermo restando quanto previsto all'articolo 115 c.1, del D.Lgs. 152/2006 e smi

2.3) sono autorizzati dall'autorità idraulica competente, a condizione che sia assicurato il miglioramento o la non alterazione del buon regime delle acque e comunque il non aggravio del rischio idraulico derivanti dalla realizzazione dell'intervento, gli interventi di natura idraulica sui corsi d'acqua che comportano:

  • a. trasformazioni morfologiche degli alvei e delle golene;
  • b. impermeabilizzazione del fondo degli alvei;
  • c. rimodellazione della sezione dell'alveo;
  • d. nuove inalveazioni o rettificazioni dell'alveo.

2.4) ferma restando l'autorizzazione dell'autorità idraulica competente, il divieto di cui al precedente punto 2.1) non si applica alle reti dei servizi essenziali non diversamente localizzabili, limitatamente alla fascia dei dieci metri, e alle opere sovrapassanti o sottopassanti il corso d'acqua che soddisfano le seguenti condizioni:

  • a) non interferiscono con esigenze di regimazione idraulica, di ampliamento e di manutenzione del corso d'acqua;
  • b) non costituiscono ostacolo al deflusso delle acque in caso di esondazione per tempo di ritorno duecentennale;
  • c) non sono in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 96 del R.D. 523/1904;
  • d) sono compatibili con la presenza delle opere idrauliche esistenti ed in particolare dei rilevati arginali;
  • e) non interferiscono con la stabilità del fondo e delle sponde.

2.5 ferma restando l'autorizzazione da parte dell'autorità idraulica competente, il divieto di cui al precedente punto 2.1) non si applica altresì:

  • a) alle opere finalizzate alla tutela del corso d'acqua e dei corpi idrici sottesi;
  • b) alle opere connesse alle concessioni rilasciate ai sensi del R.D.1775/1933
  • c) agli interventi volti a garantire la fruibilità pubblica all'interno delle fasce di cui al precedente punto 2.1), purché non compromettano l'efficacia e l'efficienza dell'opera idraulica e non alterino il buon regime delle acque;
  • d) alle opere di adduzione e restituzione idrica;
  • e) ai manufatti e alla manutenzione straordinaria delle costruzioni esistenti già in regola con le disposizioni vigenti.

2.6) Il rispetto delle condizioni di cui ai punti 2.3), 2.4) lettere b), c), d), e) e 2.5) lettera c), è dichiarato dai progettisti.

3. Con riferimento al comma 1 lettera A), per gli interventi nelle aree classificate dallo strumento urbanistico o dal PAI, come aree a pericolosità idraulica molto elevata, si richiama quanto disposto dall'art. 2 della LR 21/2012.

4.Con riferimento al comma 1 lettera B) gli interventi di trasformazione risulteranno attuabili a condizione che siano rispettati gli obblighi di cui agli artt. 6, 7, 8, 10, 11 e 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio "Assetto Idrogeologico" dell'Autorità di Bacino del fiume Arno.

Per le porzioni di territorio nelle quali si riscontri una differente attribuzione di pericolosità (divergenza tra pericolosità attribuita ai sensi delle disposizioni derivanti dall'attuazione del Regolamento regionale 53/R e quella attribuita dal PAI ) si applicano le disposizioni più restrittive.

Art. 25 Aree percorse dal fuoco.

1. Sono le aree boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati interessati da incendi.

2. Sono censite, in virtù di una specifica convenzione per le Gestioni Associate, dalla Unione Montana dei Comuni del Mugello, mediante ricognizione cartografica e schedatura aggiornate annualmente, alle quali si rimanda per l'individuazione delle aree interessate.

3. Nelle aree di cui al presente titolo vigono le limitazioni previste dall'art. 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353 - Legge Quadro in materia di incendi boschivi.

Art. 26 Siti inquinati compresi nel Piano Provinciale di gestione dei rifiuti

1. Nell'intero territorio comunale trova applicazione il "Piano provinciale di gestione dei rifiuti - Terzo stralcio funzionale relativo alla bonifica dei siti inquinati", approvato con Delibera n. 46 del 5 aprile 2004 e pubblicato sul supplemento al BURT n. 26 del 30 giugno 2004.

2. Le aree rientranti nell'elenco dei siti da bonificare, così come indicate nel Piano di cui al comma precedente, sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta dei Vincoli" - elaborato CV.

3. Eventuali ulteriori comunicazioni ufficiali da parte delle competenti Autorità circa il reperimento e la perimetrazione di nuovi siti inquinati, dopo essere state fatte proprie dall'Amministrazione, sono da intendere recepite e integrate alle presenti ed automaticamente assoggettate alla presente normativa.

4. Ai sensi dell'art.13 della LR 25/98 l'inserimento di un'area nel piano provinciale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della stessa ai fini della bonifica o messa in sicurezza, determina:

  • a) un vincolo all'utilizzazione dell'area che impedisce ogni destinazione d'uso futura fino all'avvenuta bonifica;
  • b) l'obbligo di eseguire l'intervento di bonifica o messa in sicurezza sulla base di specifici progetti redatti a cura del soggetto a cui compete l'intervento.

5. In conseguenza dell'obbligo di cui al comma 4, lettera b), l'utilizzo dell'area inserita nel piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della LR 25/98 è consentito solo in conformità a quanto previsto nell'atto di certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza rilasciato dalla provincia competente per territorio.

6. I vincoli, gli obblighi e le limitazioni all'utilizzo di cui ai commi 4 e 5 relativi agli ambiti da bonificare costituiscono misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 88, comma 7, lettera i) e comma 8 della LR 65/2014.

Capo II Invarianti strutturali - 1. Patrimonio storico-culturale

Art. 27 Complessi, edifici e manufatti nel Territorio Rurale

1. Sono i complessi, edifici e manufatti individuati e censiti nelle Schede dei complessi ed edifici nel Territorio Rurale - elaborato SE; tra di essi sono compresi ed identificati con specifica simbologia gli edifici e complessi del Patrimonio Storico Diffuso, antecedenti al 1939, facenti parte delle Invarianti Strutturali.

2. Sono rappresentati negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta delle Tutele" - elaborato CT.

3. Il Piano Strutturale prescrive il recupero e la valorizzazione della struttura storica del territorio, sia per quanto attiene ai centri storici, alle ville con parco, agli insediamenti storici diffusi sul territorio, che al recupero dei segni del paesaggio. Il recupero sarà inteso come individuazione degli usi compatibili con i necessari gradi di tutela, diversi per ciascun complesso o sistema di beni architettonici o ambientali, con l'obiettivo di consentire un doveroso adeguamento alle esigenze della vita delle famiglie o alle necessità delle attività economiche, senza compromissioni degli elementi tipologici o architettonici riconosciuti come di pregio.

4. Per ciascuno dei complessi edilizi, edifici e manufatti di cui al presente titolo, ogni trasformazione che ecceda la straordinaria manutenzione deve conformarsi alle norme ed indicazioni contenute nella relativa scheda e con le specifiche di cui all'art. 59.

5. Le modalità di intervento e le prescrizioni previste nelle schede, con le specifiche di cui all'art. 59 e all'Allegato 1 "Linee guida per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente - Territorio rurale" - sono estese anche alle aree di pertinenza degli edifici e complessi interessati.

6. Allo scopo di indirizzare secondo criteri omogenei la progettazione degli interventi sugli immobili di cui al presente articolo, è stato redatto l'Allegato "Guida per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale"- AL1, nel quale sono contenute indicazioni tipologiche, morfologiche e di impiego dei materiali.

7. Qualora la progettazione si discosti sensibilmente, senza adeguata motivazione, dai criteri contenuti nell'Allegato di cui al comma precedente, ciò potrà costituire motivo di diniego - nel caso di istanza di Permesso a Costruire - ovvero di sospensione - nel caso di SCIA.

Art. 28 Tabernacoli

1. Sono i tabernacoli presenti sul territorio e censiti nelle apposite Schede dei Tabernacoli - elaborato TA.

2. Essi debbono essere valorizzati, come segni tangibili di un passato caratterizzato da una presenza antropica diffusa e qualificata.

3. Per i tabernacoli censiti è vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco (art. 50 del DLGS 22/01/2004 n.42 e successive modifiche ed integrazioni).

4. Essi non potranno essere demoliti né rimossi, e dovranno essere mantenuti utilizzando materiali e tipologie tradizionali; Il loro trattamento sarà improntato alla salvaguardia e al recupero degli elementi strutturali e delle finiture originarie e al mantenimento degli elementi decorativi.

Capo II Invarianti strutturali - 2. Patrimonio naturalistico-ambientale

Art. 29 Aree di tutela paesistica

1. Sono le porzioni del territorio comunale in cui, in base alle conoscenze contenute nel Piano di Tutela Paesistica di cui all'art. 5, punto 7 delle presenti Norme, si ravvisano caratteri percettivi meritevoli di conservazione.

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta delle Tutele" - elaborato CT.

3. In tutti i Sistemi di Paesaggio (cacuminale-montano, di versante, di pianura e fondovalle) sono da considerare ambiti di elevato valore paesaggistico, e quindi soggetti a conservazione le seguenti Unità di Paesaggio:

  • a. Sistema cacuminale montano:
    1. i. Piani cacuminali
    2. ii. Latifoglie autoctone
    3. iii. Campagna insediata
    4. iv. Insediamento urbano misto
    5. v. Nicchia ecologica
  • b. Sistema di versante
    1. i. Campagna insediata
    2. ii. Boschi insediati
    3. iii. Nicchia ecologica
  • c. Sistema di pianura e fondovalle
    1. i. Latifoglie autoctone
    2. ii. Boschi insediati
    3. iii. Campagna insediata
    4. iv. Nicchia ecologica

4. La conservazione è volta a promuovere la tutela dei caratteri paesaggistici distintivi di tali ambiti, finalità perseguita mediante azioni di recupero e valorizzazione degli assetti antropici e/o ecosistemici e/o percettivi che determinano l'assetto complesso del paesaggio.

5. Gli interventi e le trasformazioni in tali ambiti sono soggetti a verifica di incidenza/compatibilità paesaggistica, ed ogni trasformazione dovrà comprendere opere di miglioramento del paesaggio, secondo gli indirizzi individuati per ciascun ambito:

a. Piani cacuminali

  • Conservazione delle superfici a praterie, incentivazione del ripristino di quelle semi abbandonate e controllo degli usi impropri, limitazione degli attraversamenti carrabili e regolamentazione dell'uso motorizzato dei percorsi.

b. Latifoglie autoctone

  • Conservazione dei caratteri tradizionali della specie prevalente, corretta manutenzione ecologica mediante piani di gestione forestale, ripristino della fruibilità. Incentivazione delle piantagioni a macchie e corridoi per migliorare la qualità ecologica nel sistema di pianura dove la presenza di boschi è minima.

c. Campagna insediata

  • Conservazione e ripristino dei manufatti minori distintivi del paesaggio rurale (muretti, tabernacoli, filari, alberature segnaletiche, viabilità minore…), manutenzione e miglioramento delle colture e dell'organizzazione poderale, recupero degli edifici e resedi incongrui

d. Insediamento urbano misto

  • Miglioramento degli spazi aperti e dei caratteri architettonici degli edifici incongrui per mitigare il contrasto con l'elevata qualità del contesto circostante e la percezione complessiva.

e. Nicchia ecologica

  • Conservazione dei caratteri ecosistemici e miglioramento della vegetazione, conservando e rafforzando la funzione di macchie tra le UP contermini.

f. Boschi insediati

  • Conservazione dei caratteri tradizionali colturali e gestione forestale dei boschi, incrementando il ruolo di ecotoni tra le UP contermini, soprattutto nel sistema di pianura dove la presenza è ridotta.

6. Fatte salve le limitazioni di cui sopra, le destinazioni d'uso e gli interventi ammissibili nelle aree di tutela paesistica sono disciplinate dalle norme di sistema di cui al Titolo III.

7. Nelle aree di cui al presente articolo tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia con addizioni volumetriche di cui all’art. 134 c.1g) LR 65/2014 e interventi pertinenziali di cui all’art. 135 c.2e) LR 65/2014, addizione volumetrica, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica, restauro con modifiche esterne, nuova costruzione con esclusione degli annessi agricoli di cui all'art.58 delle NTA, devono preventivamente ottenere il parere della Commissione per il Paesaggio.

Art. 30 Aree di rispetto paesistico

1. Sono aree di rispetto poste a tutela di particolari emergenze storico-culturali, di sistemazioni ambientali significative, di punti visuali emergenti ovvero di percorsi panoramici.

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta delle Tutele" - elaborato CT.

3. L'elemento cui è dedicata l'area di rispetto - parco o giardino, filare alberato, emergenza visiva o punto panoramico - deve essere tutelato da qualsiasi trasformazione o manomissione che ne alteri le caratteristiche peculiari.

4. Per ciascuna tipologia sono inoltre individuati i seguenti indirizzi di trasformazione e gestione del paesaggio, da estendere a tutta l'area perimetrata:

a. Parchi e giardini storici

  • Gli interventi dovranno prevedere la conservazione e il recupero filologico dei caratteri identitari, sulla scorta di un quadro conoscitivo approfondito storico-evolutivo che ponga particolare attenzione allo stato di degrado della vegetazione e dei manufatti all'interno del complesso.

b. Filari alberati

  • Le piantagioni storiche esistenti che non fanno parte di parchi o giardini dovranno essere conservate ed integrate con esemplari della stessa specie e varietà; ne è consentita la sostituzione soltanto per motivi fitosanitari. La gestione degli spazi aperti circostanti dovrà garantire il rapporto percettivo del filare con il contesto, così come gli eventuali manufatti architettonici.

c. Emergenze visive di valore storico e ambientale

  • Le architetture che per tipologia, posizione morfologica e contesto, rappresentano riferimenti paesaggistici di tipo percettivo dovranno conservare tale ruolo nell'ambito di eventuali interventi edilizi; anche le possibili piantagioni circostanti non dovranno sminuire o modificare tali riferimenti.

d. Punti panoramici

  • I luoghi e percorsi panoramici che consentono ampie visuali sui paesaggi locali dovranno conservare tali capacità, pertanto sono da evitare installazioni e/o piantagioni arboree e arbustive che riducano o eliminino tale funzione, ed ogni altra trasformazione che possa interferire con le visuali panoramiche.

5. Fatte salve le limitazioni di cui sopra, le destinazioni d'uso e gli interventi ammissibili nelle aree di rispetto paesistico sono disciplinate dalle norme di sistema di cui al Titolo III.

6. Nelle aree di cui al presente articolo tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia con addizioni volumetriche di cui all’art. 134 c.1g) LR 65/2014 e interventi pertinenziali di cui all’art. 135 c.2e) LR 65/2014, addizione volumetrica, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica, restauro con modifiche esterne, nuova costruzione con esclusione degli annessi agricoli di cui all'art.58 delle NTA, devono preventivamente ottenere il parere della Commissione per il Paesaggio.

Art. 31 Alberi di pregio

1. Sono gli alberi esistenti nel territorio comunale considerati di particolare valore storico, botanico o naturalistico-ambientale.

2. Sono rappresentati negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta delle Tutele" - elaborato CT.

3. Per quelli, tra gli alberi di pregio, che la Regione Toscana inserisca nell' "Elenco regionale degli alberi monumentali" di cui all'art. 3 della L.R. 13 agosto 1998, n. 60 e "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale" - Legge regionale 19 marzo 2015, n.30, valgono le norme ivi previste.

4. Per ciascuno degli alberi soggetti a tutela è stata redatta una Scheda degli Alberi Monumentali SA1 -SA 26, la quale fornisce le peculiarità strutturali, monumentali, storico-culturali e paesistiche dalle quali deriva il pregio dell'albero, ne registra le condizioni fitosanitarie e indica le misure di conservazione da adottare.

5. Gli alberi di cui al presente titolo devono essere tutelati, e non potranno essere abbattuti se non previo parere della Commissione per il Paesaggio, sulla base di una motivata relazione a cura di Tecnico specializzato nel settore agronomico con la quale, oltre a specificare le motivazioni per l'abbattimento, siano indicati i tempi e le modalità dello stesso, così come le specie, i tempi e le modalità del reimpianto.

6. L'eventuale abbattimento di un albero di pregio potrà avvenire per esigenze di pubblica incolumità o per esigenze fitosanitarie e comunque dopo aver accertato l'impossibilita' ad adottare soluzioni alternative.

7. In caso di abbattimento è fatto obbligo di reimpianto di specie vegetali analoghe a quelle abbattute.

8. Il mancato reimpianto, e tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante, sono considerate danneggiamenti, a tutti gli effetti equiparabili ad abbattimenti non autorizzati e, come tali, assoggettati ad una sanzione amministrativa.

Art. 32 Aree tartufigene

1. Sono le aree individuate e delimitate dalla Comunità Montana nel contesto del documento "Gli ambienti tartufigeni del Mugello" (2005), che il R.U. assume ai sensi dell' articolo 15, comma 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n.50.

2. Le aree tartufigene sono distinte in base alla produzione di tartufo nero o bianco. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta delle Tutele" - elaborato CT.

3. Eventuali ulteriori perimetrazioni ufficiali, validate dalla Unione Montana dei Comuni del Mugello o dalla Provincia, vengono inserite nelle Carte delle Tutele del RUC come Aree Tartufigene con specifica variante.

4. Le aree non registrate sulle tavole di RUC quali Aree tartufigene ma sulle quali viene autorizzata una tartufaia controllata o coltivata di cui agli art.4 e 5 della LR 50/1995 sono assoggettate alla presente normativa dalla data di rilascio del relativo atto autorizzativo. Dette aree saranno riportate nelle Carte delle Tutele del RUC in occasione della prima variante al RUC per la quale è prevista l'approvazione in data successiva a quella dell'autorizzazione per tartufaia controllata o coltivata.

5. A tutte le aree tartufigene, di tartufo bianco e di tartufo nero, anche quando non soggette a vincolo idrogeologico e qualunque sia la loro destinazione urbanistica, si applicano le norme di tutela e le sanzioni previste dalla L.R. 39/2000 - Legge Forestale e dal D.P.G.R.T. 08/08/2003 n. 48/R - Regolamento di attuazione della Legge Forestale.

6. All'interno delle aree tartufigene di tartufo nero e bianco di cui al presente articolo è inoltre prescritto il rispetto delle seguenti condizioni:

  • a. non dovrà essere ridotta la superficie delle aree di effettiva produzione di tartufi o - quando ciò si dimostri necessario - l‘eventuale consistenza ridotta dovrà essere reintegrata con il miglioramento di tartufaie naturali esistenti o con nuovi impianti;
  • b. nelle aree di effettiva produzione di tartufi la viabilità dovrà essere realizzata di preferenza utilizzando e recuperando i tratti di viabilità esistenti e - quando strettamente necessario - con nuovi tratti in terra battuta, senza interrompere la continuità della vegetazione ed avendo cura di non alterare la regimazione delle acque superficiali;
  • c. nelle aree di effettiva produzione di tartufi gli scavi meccanici, anche per la realizzazione e manutenzione delle infrastrutture o dei sottoservizi, dovranno essere realizzati tramite limitate opere e a una distanza minima di mt 3 dalle piante di alto fusto o, per distanze inferiori, mediante l'esecuzione manuale o l'uso di altre tecniche non invasive;
  • d. nelle aree di effettiva produzione di tartufi le sistemazioni delle pertinenze di edifici esistenti non dovranno comportare alterazioni della permeabilità del suolo, sbancamenti e significative trasformazioni dei luoghi, fatto salvo quanto previsto al precedente punto a;
  • e. nelle sistemazioni delle aree a verde dovrà essere preferito l'impiego di materiale vegetale arboreo e arbustivo appartenente a specie simbionti con il tartufo.

7. Per le finalità di tutela stabilite dal presente articolo all'interno delle Aree Tartufigene di Tartufo nero l'area di effettiva produzione di tartufi è rappresentata da tutte le aree boscate e da una fascia esterna alle stesse della profondità non inferiore a mt.4,00, nonché dall'area d'insidenza della chioma di piante arboree isolate o a filari delle seguenti specie:

  • Pioppo bianco (Populus alba L.)
  • Pioppo nero (Populus nigra L.)
  • Tiglio (Tilia platyphyllos e Tilia cordata Miller)
  • Gattero (Popolus tremula L.)
  • Roverella (Quercus pubescens Willd.)
  • Salici di varie specie (Salix sp. Pl)
  • Farnia (Quercus robur L.)
  • Cerro (Quercus cerris L.)
  • Carpino nero (Ostrya carpinifolia Scop.)
  • Carpine bianco (Carpinus betulus)
  • Pino domestico (Pinus pinea)
  • Pino nero (Pinus nigra Arnold)
  • Piuno laricio (Pinus laricio Poiret)
  • Nocciolo (Corylus avellana)
  • Acero
  • Leccio (Quercus ilex)
  • Sanguinello (Cornus sanguinea L.)
  • Biancospino (Crataegus monogyna)
  • Ginepro (Juniperus communis L.)
  • Ligustro
  • Corniolo
  • Fusaggine

8. All'interno delle aree tartufigene di tartufo bianco di cui al presente articolo è inoltre prescritto il rispetto delle seguenti condizioni:

  • in corrispondenza di fossi di scolo, torrenti e fiumi nell'ambito delle ordinarie lavorazioni del terreno, quali aratura, erpicatura, vangatura, zappatura deve essere lasciata salda una fascia di terreno per almeno ml.4,00 dal bordo superiore di sponda o dalla base di argine del fosso, torrente o fiume;
  • per le finalità di tutela stabilite dal presente articolo all'interno delle Aree Tartufigene di Tartufo bianco l'area di effettiva produzione di tartufi è rappresentata da tutte le aree boscate e da una fascia esterna alle stesse della profondità non inferiore a ml.4,00, dalle fasce laterali della larghezza di almeno ml.4,00 da fossi di scolo, torrenti e fiumi, nonché dall'area d'insidenza della chioma di piante arboree isolate o a filari delle seguenti specie:
  • Pioppo bianco (Populus alba L.)
  • Pioppo nero (Populus nigra L.)
  • Tiglio (Tilia platyphyllos e Tilia cordata Miller)
  • Gattero (Popolus tremula L.)
  • Roverella (Quercus pubescens Willd.)
  • Salici di varie specie (Salix sp. Pl)
  • Farnia (Quercus robur L.)
  • Cerro (Quercus cerris L.)
  • Carpino nero (Ostrya carpinifolia Scop.)
  • Carpine bianco (Carpinus betulus)
  • Nocciolo (Corylus avellana)
  • Acero
  • Leccio (Quercus ilex)
  • Rovo (Rubus ulmifolius Schott.)
  • Sanguinello (Cornus sanguinea L.)
  • Biancospino (Crataegus monogyna)
  • Ginepro (Juniperus communis L.)
  • Ligustro
  • Corniolo
  • Fusaggine

9. All'interno delle aree di effettiva produzione di tartufi di cui al presente articolo è vietata:

  • a. ogni nuova costruzione di qualsiasi tipo, ivi compresi gli annessi agricoli di cui agli artt. 56, 57 e 58 ad eccezione di nuovi edifici per servizi ed attrezzature pubbliche o d'uso pubblico purché sia dimostrato il rispetto delle condizioni di tutela di cui ai commi 7 e 8 e degli appostamenti fissi di caccia autorizzati dall'Amministrazione Provinciale.
  • b. la installazione di serre con copertura stagionale o pluristagionale ovvero di serre fisse;
  • c. la realizzazione di attività non agricole di cui al successivo art. 61;
  • d. l'utilizzazione dei terreni a scopo di deposito, anche ove connesso ad operazioni di carattere transitorio.
  • e. la realizzazione di impianti sportivi pertinenziali;
  • f. i movimenti di terra di qualsiasi genere (estesi ad un'ulteriore fascia di rispetto di 4 m, al fine di non danneggiare gli apparati radicali)
  • g. la pulitura drastica dei margini dei fossi tartufigeni mediante l'asportazione completa delle specie arbustive ed erbacee del sottobosco;
  • h. i bruschi cambiamenti nella modalità di circolazione delle acque in zone immediatamente perimetrali alla tartufaia vera e propria;
  • i. l'abbattimento nelle aree boscate delle piante simbionti delle seguenti specie:
    • Pioppo bianco (Populus alba L.)
    • Pioppo nero (Populus nigra L.)
    • Tiglio (Tilia platyphyllos)
    • Salici di varie specie (Salix sp. Pl)
  • l. l'abbattimento delle piante simbionti isolate o a filari con diametro superiore a cm.25 delle seguenti specie:
    • Pioppo bianco (Populus alba L.)
    • Pioppo nero (Populus nigra L.)
    • Tiglio (Tilia platyphyllos)
    • Salici di varie specie (Salix sp. Pl)
    • Farnia (Quercus robur L.)
    • Roverella (Quercus pubescens Willd.)
    • Cerro (Quercus cerris L.)
    • Leccio (Quercus ilex)

10. Per le verifiche inerenti la materia del presente articolo e per la verifica degli areali di effettiva produzione come definiti nei commi precedenti gli Uffici Comunali potranno avvalersi di pareri rilasciati dagli Uffici dell'Unione dei Comuni del Mugello.

11. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiamano le norme della L.R. 50/1995 e s.m.i. che trovano comunque applicazione alle aree tartufigene.

Art. 33 Risorse idriche

1. Sono le risorse idriche sotterranee e superficiali, quali pozzi, sorgenti, invasi, laghi, corsi d'acqua ed in generale le risorse fondamentali per garantire la continuità e la qualità dell'apporto idrico ed idropotabile nel territorio.

2. Sono rappresentati negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta delle Tutele" - elaborato CT.

3. Il prelievo o l'attingimento della risorsa idrica è sempre sottoposto a preventiva autorizzazione della Provincia quale Ente competente in base agli artt. 86 ed 89 del D.Lgs 31.03.1998 n.112 ed all'art.14 della Legge Regionale della Toscana dell' 11.12.1998 n.91 e smi., fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 del RD 1775/1933.

4. La realizzazione di nuovi pozzi è subordinata, oltre che ad autorizzazione provinciale, ad attestazione di conformità che contenga prescrizioni sulle modalità di isolamento superficiale, separazione delle falde, uso dei fluidi di circolazione durante la perforazione e sul mantenimento dell'equilibrio di ricarica della falda. Inoltre dovranno essere attuate ai fini della tutela dell'esistente, verifiche della rete fognaria, della compatibilità di eventuali attività insalubri, dell'impermeabilizzazione di scoline di tratti della viabilità, delle condizioni dei pozzi privati. Qualora le verifiche condotte non escludano possibilità di inquinamento, dovranno prevedersi sistemi di monitoraggio in continuo e le relative soluzioni tecniche operative affinché l'eventuale fonte inquinante venga intercettata prima del raggiungimento della falda.

5. In caso l'area di perforazione ricada in zona soggetta a vincolo idrogeologico deve essere richiesta specifica autorizzazione al Comune.

6. Le aree all'intorno di pozzi e sorgenti, da cui si traggono acque destinate al consumo umano, per un raggio di 10 m dal punto di captazione, sono sottoposte al vincolo di totale inedificabilità, con il divieto assoluto di costruire qualunque tipo di manufatto, anche del tipo precario e temporaneo, che non sia strettamente necessario alla funzionalità della rete idrica.

7. Nelle aree poste entro un raggio di 200 m, quale zona di rispetto ai sensi dell'art.96 del D.Lgs. 152/2006 e smi, dal punto di derivazione o captazione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano sono vietate:

  • a. dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
  • b. accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
  • c. spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
  • d. dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali, e strade;
  • e. aree cimiteriali;
  • f. apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
  • g. apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
  • h. gestione di rifiuti;
  • i. stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
  • l. centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
  • m. pozzi perdenti;
  • n. pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

8. Ove le attività di cui al comma precedente siano esistenti, ad eccezione delle aree cimiteriali, ove possibile si dovrà provvedere al loro allontanamento; in ogni caso sarà necessario o garantire la loro messa in sicurezza.

9. Purché compatibile con la tutela della risorsa ad uso pubblico è sempre richiesto l'approvvigionamento autonomo, anche parziale, dei nuovi insediamenti.

10. In tutto il territorio comunale la realizzazione e l'adeguamento degli scarichi domestici ed assimilati che non recapitano in pubblica fognatura è soggetta ad apposita autorizzazione comunale secondo quanto previsto dalla L.R. 20/2006 anche nelle more di emanazione del relativo Regolamento di attuazione regionale; parimenti sono soggetti a preventiva autorizzazione della Provincia tutti gli altri tipi di scarico. L'utilizzazione agronomica dei reflui dovrà essere gestita nel rispetto della specifica normativa di settore di cui alla parte Terza del D.Lgs 152/2006 e smi.

11. Lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia (AMPP) deve sottostare a quanto previsto dalla L.R. 20/2006 anche nelle more di emanazione del relativo Regolamento regionale. Al fine di garantire la tutela della risorsa idrica ed in particolare la tutela dell'invaso del Bilancino, è sottoposto ad autorizzazione lo scarico delle AMPP.

Capo II Invarianti strutturali - 3. Infrastrutture per la mobilità

Art. 34 Viabilità autostradale

1. E' costituita dall'autostrada A1, dalle aree di stretta pertinenza di essa, e dal complesso degli interventi in corso e/o in progetto per la realizzazione della Variante autostradale di Valico nel tratto toscano, e per l'adeguamento alla terza corsia nel tratto Barberino- Calenzano.

2. Le norme di cui al presente articolo riguardano anche il sistema delle viabilità di servizio, aree di cantiere e di deposito per materiali di scavo, denominato come PREVAM (Progetto di Recupero e Valorizzazione Ambientale).

3. Le autostrade esistenti sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta delle Tutele" - elaborato CT.

4. Le autostrade in progetto, e le nuove viabilità di servizio PREVAM delle quali non è previsto il ripristino a fine opera, sono riportate negli elaborati di cui sopra per quelle porzioni delle quali è già stato approvato il progetto definitivo.

5. Negli altri casi sono riportate in forma di Corridoi infrastrutturali; all'interno di essi eventuali modifiche di modesta entità ai tracciati riportati, a seguito di progetto esecutivo, non costituiscono variante al Regolamento Urbanistico e possono essere realizzate mediante attivazione della procedura espropriativa per l'acquisizione delle aree.

6. All'interno dei corridoi infrastrutturali di cui sopra, fino a che l'infrastruttura non è realizzata, vigono le stesse limitazioni descritte al successivo articolo 36 per le fasce di rispetto; al momento in cui l'infrastruttura è ultimata i corridoi infrastrutturali decadono, ed entrano in vigore le fasce di rispetto in relazione alla tipologia di strada realizzata, senza che ciò costituisca variante al piano.

7. L'attuazione degli interventi di adeguamento del tratto autostradale avverrà nel rispetto degli accordi e delle convenzioni sottoscritti, con particolare riferimento:

  • per la Variante di Valico, alla convenzione sottoscritta con la Società Autostrade il 13 dicembre 1990, al decreto direttoriale del 19 novembre 2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, relativo all'approvazione del PREVAM (Progetto paesaggistico di restauro e valorizzazione ambientale), alle delibere del C.C. n. 76 del 21 settembre 2001, n. 70 del 25 luglio 2002, agli eventuali successivi atti che potranno essere oggetto di intesa fra gli enti interessati ed alle seguenti norme. L'attuazione avverrà nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Osservatorio ambientale e socio economico, costituito il 4 febbraio 2002 dalla Direzione Generale dell'Ente Nazionale per le Strade;
  • per la realizzazione di ampliamento alla Terza Corsia, ai Provvedimenti finali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al Decreto prot. 5621 del 26.05.2009 e prot. 11214 del 21.12.2011 e agli eventuali successivi atti che potranno essere oggetto di intesa fra gli enti interessati ed alle seguenti norme. L'attuazione avverrà nel rispetto delle indicazioni fornite dal Comitato di Controllo istituito con Decreto del Ministero dell'Ambiente DVA/DEC/2012/43 del 29.02.2012.

8. Preventivamente all'attuazione degli interventi, dovrà essere dettagliatamente affrontato e risolto il problema delle possibili interferenze delle opere con le risorse idriche sotterranee, e con le acque superficiali che alimentano i corsi d'acqua afferenti agli invasi di Bilancino e di Migneto. Si ritengono necessarie in particolare le seguenti azioni:

  • a. devono essere effettuate attente indagini che dimostrino l'insussistenza del rischio o le opere per prevenirlo;
  • b. devono essere chiaramente dettagliati e previsti preliminarmente gli strumenti per la raccolta di eventuali acque intercettate ed il loro convogliamento in modo da impedirne la dispersione;
  • c. deve essere data completa attuazione al progetto di potenziamento della rete idrica comunale di cui alla Convenzione tra Comune di Barberino del Mugello, Autostrade per l'Italia Spa e Publiacqua Spa approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. del 41 del 21 aprile 2005;
  • d. devono essere definite le modalità di un monitoraggio sia preventivo che contestuale alla realizzazione delle opere;
  • e. deve essere definito con precisione il sistema delle vasche di raccolta, con le quali prevenire eventuali versamenti di inquinanti dalla sede autostradale.

9. Per gli itinerari di servizio, le aree di deposito degli inerti ed i cantieri, dovranno essere predisposti progetti di rinaturalizzazione delle aree interessate, contenenti la fattibilità e le modalità degli interventi, con l'eccezione di quegli itinerari di cui è prevista la definitiva assunzione nel sistema infrastrutturale del comune.

10. Gli interventi di ripristino di cui al comma precedente dovranno essere eseguiti entro un anno dal termine delle opere autostradali.

11. Modeste varianti al PREVAM, purché limitate alle opere a carattere provvisorio, quali: modifiche ai tracciati delle viabilità di servizio, alla configurazione dei siti di cantiere e/o di deposito, reperimento di nuove aree accessorie per caratterizzazione materiali di scavo ed altre necessità logistiche, potranno essere autorizzate con le procedure ordinarie alle seguenti condizioni:

  • Parere favorevole della Giunta;
  • Parere favorevole degli altri eventuali Enti competenti in materia;
  • Attestazione da parte del proponente di disponibilità delle aree interessate dalle nuove opere o localizzazioni;
  • Attivazione di una fideiussione pari al doppio del valore delle opere necessarie per il completo ripristino dello stato dei luoghi.

12. Nelle aree di pertinenza autostradale quali aree di servizio, depositi, uffici, spazi logistici etc, saranno ammessi gli interventi necessari alla funzionalità ed al miglioramento dei servizi presenti, ovvero alla individuazione di nuovi servizi dettati da esigenze di sicurezza della circolazione.

13. La trasformazione, l'ampliamento o nuova localizzazione di attività di ristorazione e somministrazione, saranno comunque soggette al versamento degli oneri di urbanizzazione previsti per le corrispondenti categorie.

Art. 35 Centri abitati ai sensi del Codice della Strada

1. I centri abitati sono così definiti ai sensi dell'art. 3, comma 1, punto 8 del D.L. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada"; tale perimetrazione ha valore in particolare nella determinazione delle fasce di rispetto di cui al successivo art. 36.

2. I centri abitati del Comune di Barberino sono rappresentati negli elaborati cartografici in scala 1:6 000 "Centri abitati" - elaborato CAB.

3. Qualora a seguito di intesa tra Comune e Provincia di Firenze occorresse dare luogo ad una revisione dei perimetri di cui sopra, si provvederà senza che ciò costituisca Variante al Regolamento Urbanistico ad adeguare gli elaborati cartografici riportando su di essi le delimitazioni definitive dei centri abitati.

Art. 36 Viabilità e fasce di rispetto stradali

1. Le strade presenti nel territorio comunale sono suddivise, con riferimento al Codice della Strada, in:

  • a. strade di tipo A (autostrade), a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, priva di intersezioni a raso e dotata di recinzione;
  • b. strade di tipo C (comprendente strade regionali, provinciali ed assimilate), ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine, con funzione intercomunale e comunale;
  • c. strade di tipo F (comprendente le strade comunali), urbane o extraurbane, opportunamente sistemate per la circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali;
  • d. strade di tipo F vicinali.

2. Fuori dai centri abitati le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

  • a. 60 m per le strade di tipo A;
  • b. 30 m per le strade di tipo C;
  • c. 20 m per le strade di tipo F;
  • d. 10 m per le strade vicinali.

3. Fuori dai centri abitati, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale (schede di trasformazione, centri storici, zone A, B, D, F), nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

  • a. 30 m per le strade di tipo A;
  • b. 10 m per le strade di tipo C;
  • c. 5 m per le strade di tipo F;

Per le zone sottoposte a Piano Attuativo non ancora adottato, tali distanze rappresentano un minimo inderogabile.

4. Fuori dai centri abitati, la distanza dal confine stradale da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:

  • a. 5 m per le strade di tipo A;
  • b. 3 m per le strade di tipo C;
  • c. 3 m per le strade di tipo F;

5. Fuori dai centri abitati, la distanza dal confine stradale da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo. Fatte salve le opere e colture preesistenti, la distanza dal confine stradale da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.

6. All'interno dei centri abitati le distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

  • a. 30 m per le strade di tipo A (autostrade).

7. All'interno dei centri abitati, ad eccezione delle strade di cui al comma precedente, la distanza minima dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni è stabilita in cinque metri.

8. All'interno dei centri abitati, in caso di nuove costruzioni, ristrutturazione urbanistica, ovvero di demolizione e ricostruzione, potrà essere mantenuto l'allineamento con i fabbricati contigui e la loro minor distanza già esistente, anche se inferiore a quella di cui al comma 7. L'ampliamento di fabbricati esistenti a seguito di addizioni volumetriche e interventi pertinenziali, ovvero di addizioni volumetriche, potrà essere realizzato anche a distanze inferiori alle minime solo mantenendo l'allineamento con i fabbricati contigui o la distanza esistente.

9. Nel caso delle strade di tipo F fuori dai centri abitati ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili (schede di trasformazione, centri storici, zone A, B, D, F) dallo strumento urbanistico generale, l'ampliamento di fabbricati esistenti a seguito di addizioni volumetriche e interventi pertinenziali, ovvero di addizioni volumetriche, potrà essere realizzato anche a distanze inferiori alle minime solo mantenendo l'allineamento con i fabbricati contigui o la distanza esistente, anche se inferiore a quella prevista.

10. Sono fatte salve le specifiche distanze non derogabili, graficizzate negli elaborati del Regolamento Urbanistico.

11. Corridoi infrastrutturali

Le viabilità di progetto sono riportate sugli elaborati grafici del Regolamento Urbanistico in forma di Corridoi infrastrutturali; modifiche di modesta entità ai tracciati riportati, a seguito di progetto esecutivo, non costituiscono variante al piano e possono essere realizzate mediante attivazione della procedura espropriativa per l'acquisizione delle aree. All'interno dei corridoi infrastrutturali, fino a che l'infrastruttura non è realizzata, vigono le stesse limitazioni descritte al comma 11 per le fasce di rispetto; al momento in cui l'infrastruttura è ultimata i corridoi infrastrutturali decadono, ed entrano in vigore le fasce di rispetto in relazione alla tipologia di strada realizzata, senza che ciò costituisca variante al piano.

12. Aree di corredo alla viabilità

Sugli elaborati grafici del Regolamento Urbanistico sono indicate le aree di pertinenza delle viabilità regionali, provinciali e comunali, comprendenti isole, aiuole, spartitraffico ed altre aree marginali che risultano strettamente connesse alla viabilità di pertinenza. In tali aree sono ammesse esclusivamente sistemazioni superficiali ed a verde, purché non siano in contrasto con le condizioni di visibilità e di sicurezza della viabilità di pertinenza.

Art. 37 Viabilità vicinale

1. E' il sistema delle viabilità private aperte al pubblico transito.

2. Le viabilità vicinali sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta delle Tutele" - elaborato CT; la individuazione cartografica è indicativa e potrà essere modificata, senza che ciò costituisca variante al P.S., sulla base di dimostrazione di un errore del Q.C. ovvero di un declassamento in base ai casi descritti nei commi successivi.

3. Il Piano Strutturale prescrive la tutela della la funzione che il sistema delle strade vicinali svolge come elemento fondamentale di fruizione, presidio e valorizzazione del territorio.

4. In tutto il territorio comunale la viabilità vicinale dovrà essere tutelata sia nei suoi aspetti funzionali, garantendone l'uso pubblico. Per le modalità di costruzione e manutenzione si rinvia quanto disciplinato nel Regolamento di gestione delle strade vicinali di uso pubblico.

5. In linea generale, è vietata la declassificazione delle strade vicinali e comunque ogni limitazione dell'uso pubblico delle medesime.

6. Le richieste di declassificazione o di modifica di tracciato comporteranno adeguamento del quadro conoscitivo del Piano Strutturale, e potranno essere autorizzate, nei casi di mancato riscontro di fatto dell’uso pubblico, con le modalità stabilite dal Regolamento comunale per la gestione delle strade vicinali di uso pubblico e con provvedimento del Consiglio Comunale.

7. Il declassamento potrà essere autorizzato nei seguenti casi:

  • a. il percorso non è più individuabile. Sono esclusi da questo caso i tratti di percorso non più individuabili a causa di eventi naturali (frane, smottamenti, dilavamenti, etc.);
  • b. il percorso non è più individuabile a causa di eventi naturali (frane, smottamenti, dilavamenti, etc.) ma sussiste un interesse pubblico al suo mantenimento: in tale caso deve essere individuato, su aree in disponibilità del richiedente, un percorso alternativo tale da garantire il collegamento tra i medesimi punti di origine e di destinazione e che presenti analoga o migliore percorribilità (ampiezza, lunghezza, andamento altimetrico, tipo di fondo);
  • c. la strada è tuttora individuabile sul posto: in tal caso il declassamento potrà essere ammesso soltanto previa individuazione di una alternativa, su aree in disponibilità del richiedente, con le caratteristiche di cui al punto precedente;

Art. 38 Percorsi ciclopedonali

1. Sono tracciati viabili dotati di segnaletica regolare e riservati al movimento ciclabile e pedonale, e possono essere costituiti da:

  • a. strade o parti di strade riservate al transito dei ciclisti in sede propria, separate dalla carreggiata con idonee ed efficienti protezioni, ovvero aventi tracciato autonomo;
  • b. strade e spazi in promiscuo, opportunamente contrassegnati e delimitati, dove la circolazione e la sosta degli autoveicoli abbia carattere subordinato alla presenza di pedoni e ciclisti;
  • c. viali e sentieri aperti a ciclisti, con esclusione o subordinazione degli autoveicoli, che si trovino nei parchi urbani e/o territoriali e nelle aree rurali;
  • d. attrezzature accessorie per il posteggio, la riparazione o il noleggio delle biciclette, lo scambio intermodale con il pubblico/privato trasporto, il riparo ed il ristoro degli utenti.

2. In tutte le aree di espansione residenziale e di riqualificazione urbana i Piani Attuativi ed i progetti dovranno prevedere una dotazione di percorsi ciclopedonali atta a collegare le aree residenziali con i parcheggi e le aree a verde nonché, ove possibile, con la rete ciclopedonale di più ampia scala.

3. Nell'elaborato CVEA3- Carta della mobilità ciclopedonale, sono individuati a titolo ricognitivo i tracciati, in parte esistenti e in parte di progetto, di una rete di percorsi pedonali interconnessa ed estesa a tutto il territorio comunale.

4. La realizzazione di queste infrastrutture, per le porzioni rientranti nelle perimetrazioni di piani urbanistici di dettaglio, farà carico ai soggetti cui è demandata l'attuazione di detti piani; per le porzioni che interessano aree pubbliche, a progetti di Opere Pubbliche da approvarsi a cura dell'Amministrazione Comunale nei modi di Legge; per le porzioni che interessano aree private, a specifiche Varianti Urbanistiche da attivarsi nei modi di Legge.

5. Nella progettazione delle nuove piste ciclabili dovranno essere rispettate le norme dimensionali, di tracciato e le modalità di delimitazione contenute nel Regolamento di attuazione del Codice della Strada.

6. I percorsi esclusivamente pedonali dovranno essere dimensionati e progettati secondo criteri di accessibilità, linearità e facile riconoscibilità dei percorsi.

7. In fase di progettazione dei percorsi ciclopedonali si dovrà inoltre prevedere l'utilizzo di opportune pavimentazioni prive di rugosità, tombini, cunette o dossi e tali da permettere una differenziazione visiva dal sistema viabilistico principale. La continuità dei percorsi nelle aree di intersezione dovrà essere garantita mediante opportuni attraversamenti dei tratti di strada o dei corsi d'acqua intersecati.

8. Per la realizzazione dei percorsi, ove possibile si dovrà avere cura di ridurre al massimo l'uso di terreni coltivati, privilegiando l'utilizzo di strade pubbliche e locali o dei terreni ad esse immediatamente adiacenti.

Capo III Tutela dell'integrità fisica del territorio

Art. 39 Tutela del territorio dal rischio geomorfologico, idraulico e sismico

1. Negli elaborati della serie cartografica:

  • C.P.G "Carta della Pericolosità geologica"
  • C.P.G. "Carta della Pericolosità mineraria"
  • C.P.I. "Carta della Pericolosità idraulica"
  • C.B.I. "Carta dei Battenti delle aree allagabili con Tr=200"
  • C.P.S. "Carta della Pericolosità sismica" - nelle parti in cui sono state redatte le cartografie di MOPS di livello 1 e non le cartografie di livello 3-
  • "Carta della Microzonazione sismica di livello 3"

sono riportate le pericolosità definite sulla base delle vigenti disposizioni regionali in materia di indagini geologiche di supporto alla pianificazione territoriale.

Si rimanda alla Relazione Geologica del RUC per le specifiche di carattere normativo quale parte integrante delle presenti norme e agli elaborati di dettaglio relativi a ciascuna componente quali elementi costitutivi del Quadro Conoscitivo; in particolare:

per approfondimenti legati alla componente idraulica, si rimanda allo studio elaborato dall'Autorità di Bacino del Fiume Arno "Approfondimento del quadro conoscitivo relativo alla pericolosità idraulica delle aree poste nel territorio comunale lungo le aste fluviali":

  • Relazione idrologica-idraulica
    • Appendice 1- Analisi idrologica
    • Appendice 2 - Idrogrammi di piena per Tr 20, 30,100, 200, 500 anni
    • Appendice 3 - Modellistica idraulica
    • Appendice 4 - Curve d'invaso delle aree potenzialmente esondabili (APE)
    • Appendice 5 - Output della modellazione idraulica
  • Cartografia:
    • Carta delle sezioni utilizzate (Tavola 01, 02, 03, 04, 05)
    • Carta delle aree allagabili Tr= 20, 30, 100, 200, 500 (Tavola 01, 02, 03, 04, 05)
    • Carta delle aree a pericolosità idraulica seconda PAI (Tavola 01, 02, 03, 04, 05)
    • Carta dei battenti delle aree allagabili Tr= 200 (Tavola 01, 02, 03, 04, 05)

per approfondimenti legati alla componente sismica, si rimanda al

  • "Progetto di Microzonazione sismica di livello 1" costituito dai seguenti elaborati:
    • Relazione tecnica illustrativa per la Microzonazione sismica Regionale
      • Allegato 1: Carte geologiche-geomorfologiche
      • Allegato 2: Cartografie delle indagini
      • Allegato 3: Cartografia delle Microzone Omogenee in prospettiva sismica (MOPS): Barberino (1:5.000), Galliano (1:5.000), Montecarelli (1:2.000), Santa Lucia (1:2.000)
      • Allegato 4: Indagini geologiche, geofisiche e geotecniche esistenti
      • Allegato 5: Sezioni geologiche di Sottosuolo
  • "Progetto di Microzonazione sismica di livello 3" costituito dai seguenti elaborati
    • Relazione tecnica illustrativa per la Microzonazione Sismica Regionale di livello
    • Relazione illustrativa relativa alle analisi di risposta sismica locale
      • Carta di micro zonazione sismica di livello 3 Loc.tà Capoluogo e Loc. Cavallina
      • Carta di micro zonazione sismica di livello 3 Loc.tà Galliano

2. Fermo restando il rispetto della normativa di settore sovraordinata - di cui all'art. 24 delle presenti norme- e delle condizioni generali di fattibilità riportate al paragrafo 7 "Norme generali di fattibilità" della Relazione Geologica quali prescrizioni vincolanti per l'attuazione degli interventi ricadenti nella relativa classe, le prescrizioni di dettaglio per ciascun intervento riferite alla componente idraulica (F.I. "Fattibilità Idraulica"), geomorfologica (F.G. "Fattibilità geomorfologica") e sismica (F.S. "Fattibilità sismica"), sono definite:

per le previsioni oggetto di Scheda di Trasformazione - elaborato ST del RUC-, al paragrafo 9 della Relazione Geologica- e riportate con valore indicativo nella relativa scheda norma

per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, al paragrafo 8.1 della Relazione Geologica (TABELLA A / TABELLA B) attraverso abaco: matrice dalla quale è possibile risalire, tramite l'intersezione tra classe di pericolosità esistente e tipologia d'intervento prevista, alla relativa condizione di fattibilità dell'intervento

3. La tipologia e il dimensionamento delle indagini da eseguire nelle aree riconducibili alle situazioni di pericolosità - in relazione ai diversi interventi urbanistico-edilizi e/o di trasformazione territoriale previsti - sono in ogni caso disciplinati dalle vigenti norme statali in materia, fermo restando il rispetto delle disposizioni riportate nella Relazione Geologica allegata al RUC.

4. Per le previsioni già convenzionate alle quali non è stata attribuita nella Relazione Geologica una classe di Fattibilità, dovrà farsi riferimento alle cartografie geologiche della serie C.P.G.,C.P.I. e C.P.S o la "Carta di micro zonazione di livello 3" qualora presente, assumendo una classe di fattibilità coincidente con la relativa classe di pericolosità.

Art. 40 Norme generali: riduzione dell'impermeabilizzazione superficiale

1. Sull'intero territorio comunale ogni trasformazione che comporti nuova edificazione o realizzazione di sistemazioni esterne, di parcheggi, viabilità e rilevati deve garantire il mantenimento di una superficie permeabile, cioè tale da consentire l'assorbimento anche parziale delle acque meteoriche, pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria di pertinenza del nuovo edificio.

2. Per superficie permeabile di pertinenza di un edificio si intende la superficie non impegnata da costruzioni o da pavimentazioni, che comunque consenta l'assorbimento delle acque meteoriche.

3. In occasione di ogni trasformazione che comporti la realizzazione o l'adeguamento di piazzali, parcheggi, elementi di viabilità pedonale o meccanizzata, devono essere adottate modalità costruttive che consentano l'infiltrazione o la ritenzione, anche temporanea delle acque meteoriche. Può essere fatta eccezione soltanto per dimostrati motivi di sicurezza o di tutela storico-ambientale.

4. I piani attuativi e i progetti delle trasformazioni comportanti la realizzazione di superfici non permeabili o parzialmente permeabili superiori a 2.000 mq devono prevedere il totale smaltimento delle acque meteoriche, provenienti dai manti di copertura degli edifici e dalle altre superfici totalmente impermeabilizzate o semipermeabili, nel suolo degli spazi scoperti pertinenziali o autonomi dell'area interessata, o in subordine, nel reticolo idrografico superficiale.

5. L'entità delle portate scaricate nel reticolo idrografico superficiale dovrà essere contenuta, mediante eventuale realizzazione di vasche volano o di altri idonei accorgimenti, entro un limite massimo indicativo di 50 litri al secondo per ogni ettaro di superficie scolante dell'intervento, valutati tenendo conto di una pioggia oraria con tempo di ritorno ventennale.

6. Soltanto nel caso di comprovata impossibilità di rispettare tali disposizioni o nel caso che vi sia pericolo di contaminazione delle acque superficiali per l'utilizzazione delle superfici trasformate, potrà essere previsto lo smaltimento delle acque meteoriche tramite fognatura, contenendo comunque il loro contributo (mediante l'eventuale realizzazione di vasche volano o altri accorgimenti) entro limiti massimi da concordare con il gestore della rete fognaria.

Art. 41 Aree Vulnerabili all'inquinamento

1. Sono le aree nel cui sottosuolo si trovano acquiferi potenzialmente soggetti ad inquinamento diretto o indiretto.

2. Sono rappresentati negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 del Piano Strutturale - Indagini Geologiche - Carta Idrogeologica e della vulnerabilità;

3. Si individuano le seguenti classi di vulnerabilità, in relazione alle quali si applicano le disposizioni dei commi seguenti.

  • a. Vulnerabilità bassa (Classe VB)
  • b. Vulnerabilità media (Classe VM)
  • c. Vulnerabilità elevata (Classe VE)

4. Nelle aree con Vulnerabilità bassa (Classe VB) corrispondenti al flysch argillitico calcareo, infrastrutture ed opere potenzialmente inquinanti potranno essere autorizzate solo in seguito a specifiche indagini idrogeologiche finalizzate alla valutazione della situazione locale e del rischio di inquinamento, in relazione ad eventuali acquiferi sottostanti. La

bassa permeabilità superficiale può comportare trasferimento di inquinanti verso aree di maggior permeabilità con il ruscellamento.

5. Nelle aree con Vulnerabilità media (Classe VM) corrispondenti ai depositi lacustri, infrastrutture ed opere potenzialmente inquinanti potranno essere autorizzate solo in seguito a specifiche indagini idrogeologiche finalizzate alla valutazione della locale situazione e rischio di inquinamento

6. Nelle aree con Vulnerabilità elevata (Classe VE) corrispondenti ai depositi fluviali non è consentito l'insediamento delle seguenti infrastrutture e/o attività potenzialmente inquinanti:

  • a. discariche di R.S.U.,
  • b. stoccaggio di sostanze inquinanti,
  • c. depuratori,
  • d. depositi di carburanti,
  • e. pozzi neri a dispersione,
  • f. spandimenti di liquami.

7. Nelle aree con Vulnerabilità elevata sono altresì prescritte le seguenti modalità di intervento:

  • a. le fognature devono essere alloggiate in manufatti impermeabili.
  • b. L'uso di fertilizzanti, pesticidi e diserbanti ed anche l'autorizzazione al pascolamento intensivo ed all'allevamento debbono essere regolamentati e controllati, avendo cura che, per i primi, i quantitativi usati siano solo quelli strettamente necessari, e che, per i secondo, la pratica e la permanenza non siano eccessivi.
  • c. Controlli periodici dell'acqua di falda devono essere effettuati al fine di verificare la compatibilità dell'uso attuale dei presidi sanitari con la qualità dell'acqua di sottosuolo.

8. Deroghe a queste limitazioni possono essere ammesse solo in seguito a specifiche indagini geognostiche ed idrogeologiche che accertino situazioni locali di minore vulnerabilità intrinseca delle falde; a tal fine dovranno essere misurate le permeabilità di livelli posti al di sopra dell'acquifero, calcolando sperimentalmente il "tempo di arrivo " di un generico inquinante idroveicolato. Data la possibilità che un inquinamento presente nei corsi d'acqua venga trasmesso alle falde, dipendente dalla relazione idraulica fra di loro, è necessario un accurato controllo degli scarichi ed il monitoraggio chimico delle acque di superficie

Ultima modifica
Mercoledì, 19 Aprile, 2023 - 10:39