Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Capo I Valutazione degli effetti ambientali delle trasformazioni

Art. 93 Norme generali

1. Le disposizioni dei successivi articoli del presente titolo definiscono le condizioni alle trasformazioni da rispettare nella redazione dei piani attuativi, degli altri atti comunali di governo del territorio, dei progetti relativi alle trasformazioni del territorio.

2. Per i criteri e le modalità di applicazione dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS e di VAS, si rimanda alla LR 10/2010 e s.m.i. e alla normativa nazionale di riferimento D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 5-bis della LR 10/2010 e s.m.i., in applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani attuativi di cui all'art. 107 della LR 65/2014, nonché i piani di livello attuativo comunque denominati, che non comportano varianti al piano sovraordinato.

3. I piani attuativi, ai sensi dell'art. 109 della LR 65/2014 e s.m.i., devono essere comunque corredati di relazione illustrativa che dia compiutamente conto della coerenza interna ed esterna e che motivi i contenuti del piano con riferimento agli aspetti paesaggistici e socio economici rilevanti per l'uso del territorio e per la salute umana, in attuazione di quanto previsto dal regolamento urbanistico.

Art. 94 MobilitĂ  veicolare e inquinamento atmosferico

1. Al fine di promuovere la riduzione del traffico veicolare, e di garantire la tutela e il miglioramento della qualità dell'aria, trovano applicazione le disposizioni del presente articolo.

2. Sono subordinati alla verifica degli effetti che possono comportare sul sistema aria, e all'adozione di tutti i provvedimenti tecnici e gestionali necessari a perseguire la riduzione delle emissioni in atmosfera, sia da traffico veicolare, sia da processi di combustione, tutti gli interventi volti a dare luogo ad attività che comportano un elevato numero di fruitori, ovvero che comportano emissioni inquinanti.

3. Il soggetto avente titolo ad operare le trasformazioni valuta:

  • a. i volumi di traffico indotto e le emissioni in atmosfera generati dalla trasformazione, e la loro interazione con i livelli di traffico e di inquinamento atmosferico esistenti, con riferimento alle immediate vicinanze del comparto e alle principali direttrici di traffico del Comune;
  • b. la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di specifiche misure volte:
    • alla riduzione del traffico veicolare generato dalla trasformazione stessa;
    • al potenziamento e/o adeguamento del sistema infrastrutturale;
    • all'incentivazione dell'uso del trasporto collettivo;
    • all'incentivazione della mobilità ciclabile e pedonale nell'area oggetto della trasformazione;
    • al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti rinnovabili.

4. La valutazione di cui al comma 3 è sviluppata, se si tratta di un piano, nell'ambito della relazione illustrativa ai sensi dell'art. 109 della LR 65/2014; se si tratta invece di un progetto, nell'ambito delle procedure di VIA qualora prevista, oppure tramite una relazione in cui devono essere illustrati il contenuto delle valutazioni effettuate e le soluzioni proposte.

5. Le soluzioni proposte vengono valutate in accordo con l'amministrazione comunale che si riserva la possibilità di suggerire nuove soluzioni che rendano fattibile e/o migliorabile l'intervento.

6. La nuova edificazione di manufatti destinati ad attività produttive che comportano emissioni inquinanti è ammessa, esclusivamente nelle aree produttive, subordinatamente alla valutazione degli effetti che le emissioni possono comportare sulla qualità dell'aria nonché all'adozione di tecnologie e di sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera con riferimento alle migliori tecnologie disponibili.

7. La individuazione di nuove funzioni di interesse comunale, ovvero la trasformazione delle esistenti, dovrà sempre essere accompagnata da una Valutazione degli effetti ambientali delle trasformazioni, come disciplinata dal Titolo IV delle presenti Norme, con particolare riguardo alla mobilità indotta ed al dimensionamento delle aree di sosta.

Art. 95 Inquinamento acustico

1. Tutte le trasformazioni fisiche e/o funzionali degli edifici esistenti, nonché le nuove edificazioni, sono tenute a garantire il rispetto dei valori limite definiti nel Dpcm 14 novembre 1997 nonché a conformarsi alla classe acustica della zona in cui ricadono, così come definita nel PCCA (Piano di Classificazione Acustica Comunale) e alle disposizioni impartite nel relativo Regolamento attuativo.

2. Nei casi di trasformazione di manufatti esistenti adibiti ad utilizzazioni non conformi alla classificazione prevista dal PCCA deve essere posta specifica attenzione alla valutazione previsionale di impatto acustico, sulla base della quale deve essere adottato ogni provvedimento tecnico e gestionale idoneo a contenere i livelli di inquinamento acustico, quali l'insonorizzazione delle sorgenti di rumore, la messa in opera di interventi di schermatura, la riduzione della velocità dei veicoli, l'impiego di asfalti drenanti fonoassorbenti.

Art. 96 Approvvigionamento e risparmio idrico

1. Al fine di garantire la tutela e il corretto uso della risorsa idrica e l'equilibrio del bilancio idrico si applicano le disposizioni del presente articolo, ferma restando la prevalenza delle previsioni e delle misure adottate dai soggetti competenti nella gestione delle acque (Regione, Autorità di ambito territoriale ottimale n. 3 Medio Valdarno, Autorità di bacino dell'Arno) nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione.

2. Sono subordinati all'approfondimento dell'analisi degli effetti tutti quegli interventi che possono comportare forti impatti sul sistema acqua. Tali interventi sono subordinati all'adozione di tutti i provvedimenti tecnici e gestionali necessari a garantire un adeguato approvvigionamento, nonché la riduzione dei prelievi idrici e l'eliminazione degli sprechi.

3. Ai fini di cui al comma 2, il soggetto avente titolo ad operare le trasformazioni:

  • a. valuta il fabbisogno idrico per i diversi usi, derivante dalla trasformazione e il suo impatto sul bilancio idrico complessivo del comune;
  • b. verifica la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di specifiche misure volte alla riduzione dei prelievi idrici e alla eliminazione degli sprechi quali:
    • la realizzazione di reti idriche duali fra uso potabile e altri usi al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili;
    • la raccolta e l'impiego delle acque meteoriche per usi compatibili;
    • il reimpiego delle acque reflue, depurate e non, per usi compatibili;
    • l'utilizzo di acqua di ricircolo nelle attività di produzione di beni;
    • l'impiego di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo;
  • c. dà atto, previa certificazione della competente Autorità di ambito, della disponibilità della risorsa e dell'adeguatezza della rete di approvvigionamento a soddisfare il fabbisogno idrico, ovvero della necessità di soddisfare tale fabbisogno mediante l'attivazione di specifiche derivazioni idriche e opere di captazione delle acque di falda, valutandone altresì l'impatto sul sistema idrogeologico e tenendo conto della necessità di riservare le acque di migliore qualità al consumo umano.

4. La valutazione di cui al comma 3 è sviluppata, se si tratta di un piano, nell'ambito del procedimento di VAS secondo quanto previsto dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dalla normativa regionale; se si tratta invece di un progetto, nell'ambito delle procedure di VIA qualora prevista, oppure tramite una relazione in cui devono essere illustrati il contenuto delle valutazioni effettuate e le soluzioni proposte.

5. Nella scelta delle soluzioni relative all'area oggetto della trasformazione viene considerato e prioritariamente attuato quanto previsto dagli specifici piani di settore di competenza comunale, di cui al precedente comma 1.

6. Le soluzioni proposte vengono valutate in accordo con l'amministrazione comunale che si riserva la possibilità di suggerire nuove soluzioni che rendano fattibile e/o migliorabile l'intervento.

7. In tutti i casi di intervento ammessi dalle presenti norme, il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione deve:

  • a. prevedere l'installazione di contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa, nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;
  • b. effettuare il collegamento a reti duali, ove già disponibili;
  • c. prevedere la realizzazione di impianti idrici dotati di dispositivi di riduzione del consumo di acqua potabile (quali sistemi di erogazione differenziata, limitatori di flusso degli scarichi, rubinetti a tempo, miscelatori aria/acqua frangigetto e comunque qualsiasi altro dispositivo all'uopo progettato);
  • d. dichiarare la necessità di attivare opere di derivazione idrica e/o di captazione delle acque di falda per il soddisfacimento dei fabbisogni idrici.

Art. 97 Collettamento reflui e depurazione

1. Al fine di concorrere alla protezione, al miglioramento e al ripristino della qualità delle acque superficiali e sotterranee, trovano applicazione le disposizioni del presente articolo, ferma restando la prevalenza delle previsioni e delle misure adottate dai soggetti competenti nella gestione delle acque (Regione, Autorità di ambito territoriale ottimale n. 3 Medio Valdarno, Autorità di bacino dell'Arno) nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione (Piano regionale di tutela della qualità delle acque, Piani di ambito ex legge 36/1994, Piano di bacino - Stralci "Qualità delle acque" e "Equilibrio risorse idriche" ex Dgr 886/2002).

2. Negli ambiti di intervento, il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione:

  • a. valuta il volume e le caratteristiche delle acque reflue derivanti dalla trasformazione e il potenziale impatto sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee;
  • b. dà atto, previa certificazione da parte delle competenti autorità, dell'adeguatezza della rete fognaria e della compatibilità del maggior carico indotto con la potenzialità residua del sistema di depurazione esistente, ovvero provvede alla realizzazione di specifici sistemi di collettamento e/o depurazione, prioritariamente tramite la messa in opera di reti separate per la raccolta dei reflui con accumulo e riutilizzo di acque meteoriche. L'immissione di un carico aggiuntivo eccedente le potenzialità del sistema di depurazione è condizionato all'adeguamento tecnico e dimensionale dello stesso o all'individuazione di una soluzione depurativa alternativa che garantisca il rispetto della vigente normativa di settore.

3. La valutazione di cui al comma 3 è sviluppata, se si tratta di un piano, nell'ambito del procedimento di VAS secondo quanto previsto dal D.Lgs 152/2006 e s,m.i. e dalla normativa regionale; se si tratta invece di un progetto, nell'ambito delle procedure di VIA qualora prevista, oppure tramite una relazione in cui devono essere illustrati il contenuto delle valutazioni effettuate e le soluzioni proposte.

4. Le soluzioni proposte vengono valutate in accordo con l'amministrazione comunale che si riserva la possibilità di suggerire nuove soluzioni che rendano fattibile e/o migliorabile l'intervento.

5. Nel rispetto di quanto disposto dalla L.R. 20/2006, devono essere previsti idonei trattamenti delle acque meteoriche di prima pioggia (AMPP) ove necessari al raggiungimento e/o al mantenimento degli obiettivi di qualità, per le autostrade e le strade extraurbane principali di nuova realizzazione e nel caso di loro adeguamenti straordinari.

6. Lo scarico di AMPP fuori dalla pubblica fognatura è sottoposto ad autorizzazione quando esse siano derivanti da stabilimenti ed attività che comportino oggettivo rischio di trascinamento, nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali. L'amministrazione si riserva la possibilità di sottoporre comunque ad autorizzazione lo scarico qualora lo ritenga necessario in base alle caratteristiche dell'intervento al fine di tutelare le acque dell'invaso di Bilancino.

Art. 98 Raccolta dei rifiuti solidi

1. Al fine di favorire la corretta gestione dei rifiuti, trovano applicazione le prescrizioni e gli indirizzi del presente articolo, ferma restando la prevalenza delle previsioni e delle misure adottate dai oggetti competenti nella gestione dei rifiuti (Regione, Provincia, Comunità di Ambito Territoriale Ottimale, Comune) nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione (Piano regionale per la gestione dei rifiuti, Piano provinciale per la gestione dei rifiuti, Piano industriale per la gestione dei rifiuti).

2. Il soggetto avente titolo ad operare le trasformazioni è tenuto a prevedere idonei spazi per l'ubicazione di campane e cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti, previa valutazione e verifica da attuarsi in accordo con il gestore del servizio locale al fine di garantire un ‘ottimizzazione del servizio stesso.

3. Nelle previsioni di cui al comma 2 si deve tenere conto delle indicazioni localizzative e dimensionali definite nei Piani di settore vigenti, nonché delle necessità di transito e manovra dei mezzi adibiti alla raccolta.

4. Per tutte le tipologie di trasformazione previste dalle presenti norme, in sede di pianificazione attuativa o di progettazione degli interventi, il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione:

  • a. valuta la quantità e le caratteristiche dei rifiuti che saranno prodotti dalle funzioni insediate e il loro impatto sul sistema di raccolta dei rifiuti esistente (domiciliare ovvero mediante campane e cassonetti);
  • b. prevede nell'ambito della trasformazione le eventuali aree/strutture necessarie a soddisfare le esigenze di raccolta, differenziata e non, dei rifiuti prodotti.

5. La valutazione di cui al comma 4 è sviluppata, se si tratta di un piano, nell'ambito del procedimento di VAS secondo quanto previsto dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dalla normativa regionale; se si tratta invece di un progetto, nell'ambito delle procedure di VIA qualora prevista, oppure tramite una relazione in cui devono essere illustrati il contenuto delle valutazioni effettuate e le soluzioni proposte.

6. Le soluzioni proposte, ed eventuali deroghe a questo previsto dal comma 2, vengono valutate in accordo con amministrazione comunale che si riserva la possibilità di suggerire nuove soluzioni che rendano fattibile e/o migliorabile l'intervento.

7. Nella definizione delle caratteristiche delle strade di nuova realizzazione, o da ristrutturare, è fatto obbligo di tenere conto delle necessità di ubicazione di campane e cassonetti per la raccolta dei rifiuti, differenziata e non, nonché delle necessità di transito e manovra dei mezzi adibiti alla raccolta.

Art. 99 Risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili

1. Al fine di favorire il risparmio energetico, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia ed il corretto impiego dell'energia nella sue varie forme, trovano applicazione le prescrizioni e gli indirizzi del presente articolo

2. Il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione garantisce che il soddisfacimento del fabbisogno energetico sia conseguito facendo ricorso a sistemi che minimizzino i consumi energetici, in particolare attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia o assimilate, salvo impedimenti di natura tecnica o economica, provvedendo alla realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utile alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia. Gli interventi dovranno essere comunque realizzati in coerenza con quanto previsto dalla normativa di settore e con le eventuali specifiche previste nel Regolamento Edilizio.

3. Ai fini di cui al comma 2, il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione valuta la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi quali ad esempio:

  • a. sistemi di fornitura energetica decentrati basati su energie rinnovabili
  • b. cogenerazione
  • c. sistemi di riscaldamento e climatizzazione a distanza (complesso di edifici condomini), se disponibili
  • d. connessione energetica tra il comparto civile e quello industriale
  • e. ciclo chiuso" della risorsa energetica nel comparto industriale
  • f. sistemi di raffrescamento e riscaldamento passivo di edifici e spazi aperti

4. La valutazione di cui al comma 3 è sviluppata, se si tratta di un piano, nell'ambito del procedimento di VAS secondo quanto previsto dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dalla normativa regionale; se si tratta invece di un progetto, nell'ambito delle procedure di VIA qualora prevista, oppure tramite una relazione in cui devono essere illustrati il contenuto delle valutazioni effettuate, le soluzioni proposte ovvero deve essere dimostrato l'eventuale impossibilità tecnica, ambientale e/o economica di adempiere alle disposizioni di cui ai precedenti commi.

5. Nel caso di impianti solari termici e fotovoltaici, il documento di valutazione dovrà dare atto esplicitamente del rispetto delle condizioni poste da PIT- Disciplina generale del Piano, al comma 8, lettere a), b) e c) dell'art.34bis, (Prescrizioni a tutela del paesaggio in funzione del piano di indi­rizzo energetico regionale).

5. Gli interventi basati su energie rinnovabili, sono ammessi alle seguenti condizioni:

  • per la fonte eolica siano rispettate le disposizioni e le indicazioni contenute nel piano provinciale e le disposizioni regionali in materia;
  • per le biomasse sia prodotta una relazione di valutazione che contenga:
  • una definizione di tracciabilità della filiera, definita dalla legge n.99/2009 e dal Decreto Ministeriale del 2 marzo 2010, che implica l'identificazione della provenienza del combustibile che arriva nell'impianto in modo da poter attivare la cosiddetta filiera corta
  • un bilancio delle emissioni in atmosfera dell'intera filiera dall'approvvigionamento alla produzione, con dettagli per l'impianto in termini di dispersione e ricaduta a terra degli inquinanti;
  • l'analisi della diffusività atmosferica dell'area;
  • una verifica della possibilità della cogenerazione di calore ed energia per alimentare utenze civili ed industriali

Art. 100 Inquinamento elettromagnetico e impianti per il trasporto dell'energia

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa di settore, ai fini di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici si applicano le prescrizioni e gli indirizzi del presente articolo.

2. Gli interventi di trasformazione e/o riqualificazione degli assetti insediativi suscettibili di determinare permanenze umane prolungate in prossimità degli impianti di radiocomunicazione e/o in prossimità di linee elettriche ad alta tensione sono subordinate ad una preventiva valutazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici indotti. In particolare, qualora gli interventi sono adibiti a funzioni abitative ovvero ad altre funzioni comportanti la permanenza di persone per periodi giornalieri superiori a 4 ore, in prossimità di elettrodotti ad alta tensione, il proponente la trasformazione deve produrre apposita documentazione che attesti la definizione delle fasce di rispetto secondo quanto indicato agli art. 5 e 6 del DPCM 8 luglio 2003.

3. Nella cartografia allegata alla valutazione integrata degli effetti ambientali è riportata la Dpa (Distanza di prima approssimazione) per gli elettrodotti ad alta ed altissima tensione così come definita dal DM 29.05.2008.

Nei singoli casi specifici in cui il richiedente intende costruire ad una distanza dalla linea elettrica inferiore alla Dpa, dovrà essere preventivamente richiesto al gestore il calcolo esatto della fascia di rispetto lungo le necessarie sezioni della linea, al fine di consentire una corretta valutazione dell'induzione magnetica.

4. Il proponente trasformazioni che comportino l'installazione di impianti tecnologici, a rete e puntuali, per il trasporto dell'energia, delle materie prime e per le telecomunicazioni prevede misure atte a :

  • a. minimizzare l'impatto visivo;
  • b. garantire la salvaguardia dei valori paesaggistici, idrogeologici e di area protetta;
  • c. garantire la tutela dall'inquinamento idrico, acustico, atmosferico ed elettromagnetico.

5. Nel caso specifico di impianti per la telefonia mobile si dovrà prevedere il rispetto del "Regolamento comunale per la localizzazione, l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione per la telefonia cellulare" citato nell'art. 5, punto 2 delle presenti Norme.

6. La definizione delle misure di cui al comma precedente è sviluppata, se si tratta di un piano, nell'ambito del procedimento di VAS secondo quanto previsto dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dalla normativa regionale; se si tratta invece di un progetto, nell'ambito delle procedure di VIA qualora prevista, oppure tramite una relazione in cui devono essere illustrati il contenuto delle valutazioni effettuate, le soluzioni proposte ovvero deve essere dimostrata l'eventuale impossibilità tecnica, ambientale e/o economica di adempiere alle disposizioni di cui ai precedenti commi.

7. Le soluzioni proposte vengono valutate in accordo con l'amministrazione comunale che si riserva la possibilità di suggerire nuove soluzioni che rendano fattibile e/o migliorabile l'intervento.

Ultima modifica
Mercoledì, 19 Aprile, 2023 - 10:39