Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 75 Aree di recupero urbanistico

1. Sono aree in cui si sono prodotte nel tempo rilevanti concentrazioni di immobili abusivi, successivamente fatti oggetto di provvedimenti di sanatoria, la cui dimensione è tale da rendere necessaria un recupero urbanistico complessivo ai sensi dell'art. 29 della L.47/85.

2. Sono riportate negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta degli Interventi" - elaborato CI.2.

3. Per gli immobili compresi nelle aree di cui al presente titolo e legittimati in forza di provvedimenti in sanatoria, saranno ammessi esclusivamente interventi di manutenzione straordinaria, senza cambio di destinazione d'uso.

4. Le limitazioni di cui al comma precedente potranno essere superate qualora i proprietari degli immobili compresi all'interno di ciascuna area presentino un Piano di Recupero esteso all'intero perimetro dell'area di recupero, comprensivo dei seguenti elementi:

  • a. Demolizione di tutti gli immobili compresi nell'area di recupero e loro ricostruzione in una porzione non superiore al 40% dell'area stessa, da individuarsi secondo criteri di razionale inserimento territoriale ed urbano;
  • b. Progetto dell'urbanizzazione primaria necessaria per il nuovo insediamento e piano tecnico-economico per la sua realizzazione;
  • c. Costituzione di un consorzio tra i proprietari delle aree ricadenti all'interno del perimetro di cui sopra e definizione dei tempi, non superiori a tre anni, entro i quali ultimare le urbanizzazioni primarie;
  • d. Impegno alla sistemazione e al mantenimento della residua porzione dell'area di recupero come verde di rispetto ambientale.

5. Dal costo delle opere di urbanizzazione potranno essere detratti gli importi degli oneri di urbanizzazione già versati, aggiornati secondo l'indice ISTAT.

6. A fronte di tali impegni saranno consentiti tutti gli interventi necessari alla demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, con un incremento non superiore al 20% della somma delle superfici utili esistenti.

7. Gli eventuali proprietari degli immobili abusivi e non legittimati compresi nelle aree di cui sopra, potranno aderire al Piano Attuativo versando, in aggiunta alla quota parte dovuta per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, una somma pari al valore degli oneri di urbanizzazione calcolati secondo la Tabella allegata all'art. 32 della L. 24 novembre 2003, n. 326.

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Mercoledì, 19 Aprile, 2023 - 10:39