Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 71 Aree per depositi e magazzini all'aperto

1. I depositi e i magazzini all'aperto sono consentiti per attività e materiali non inquinanti, in zone del territorio defilate e marginali, in modo che gli stessi non costituiscano disturbo visivo e paesaggistico.

2. La realizzazione di aree del tipo descritto al comma precedente è subordinata all'approvazione di un Piano Attuativo ai sensi dell'art. 7 delle presenti Norme previa prestazione di adeguata polizza fideiussoria volta a garantire gli oneri per la rimessa in pristino dell'area al termine dell'utilizzazione in caso di inadempimento

3. Le localizzazioni non dovranno comportare necessità di nuove infrastrutture di alcun tipo, esclusa la eventuale costruzione di brevi tratti di strade bianche.

4. E' ammessa la costruzione di annessi per uso legato all'attività, con un massimo di 30 mq. di SUL, a condizione che gli stessi siano rimossi al cessare dell'attività.

5. Per le attività esistenti, autorizzate anche temporaneamente, si dovrà procedere alla verifica delle condizioni generali di compatibilità e alla successiva attuazione degli interventi necessari con le modalità di cui al presente comma.

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Mercoledì, 19 Aprile, 2023 - 10:39