Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 70 Edifici destinati ad attivitĂ  ricettive

1. Sono edifici e complessi edilizi esistenti per i quali è consentito il cambio di destinazione per la creazione di strutture ricettive, come definite dall'art. 26 della Legge Regionale 23 marzo 2000, n. 42 - Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di turismo.

2. Per ciascuno di detti edifici le Schede dei complessi ed edifici nel Territorio Rurale - elaborato SE riportano il dimensionamento massimo dell'attività ricettiva, espresso in n. di posti letto e le modalità di attuazione degli interventi necessari a realizzare l'attività.

3. In questi edifici è inoltre ammessa la funzione commerciale, limitatamente ad attività di ristorazione e/o somministrazione aperte al pubblico, a condizione che sia verificata la presenza di una dotazione di parcheggi pertinenziali pari a quanto stabilito dall'art. 78, comma 3, punto 7) delle presenti NtA.

4. La trasformazione di altri edifici esistenti all'interno del territorio rurale in funzione turistica può essere consentita, compatibilmente con le norme di tutela di cui al Titolo II, e con le norme dei sistemi funzionali di cui al presente Titolo, nei limiti del dimensionamento residuo del Piano Strutturale.

5. Detta potenzialità potrà essere attribuita, mediante apposita variante al Regolamento Urbanistico, dietro richieste che verranno valutate in base ai seguenti criteri preferenziali:

  • a. Strutture sostenute da progetti di fattibilità e da business plan;
  • b. Strutture disposte a convenzionarsi con il comune per la realizzazione di opere di miglioramento ambientale (nel territorio rurale) ovvero delle dotazioni di standards (nel sistema degli insediamenti);
  • c. Strutture che offrano spazi anche per servizi collettivi, quali quelli di informazione ed accoglienza dei flussi turistici;
  • d. Strutture che propongano servizi atti a garantire l'allungamento della stagionalità (ricettività abbinata a spazi convegnistici, attività sportive praticabili anche in bassa stagione, attività di studio e ricerca scientifica, …...)
  • e. Strutture polivalenti e rispondenti ad una domanda di turismo sociale e giovanile.

6. I criteri di cui sopra dovranno essere oggetto di una specifica convenzione, nella quale sia stabilito altresì il termine temporale, non superiore a tre anni, entro il quale dare inizio alle opere necessarie per l'attuazione della destinazione turistica; decorso tale termine la variante perderà efficacia, ed i posti letto relativi potranno essere nuovamente attribuiti ad altro richiedente.

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Mercoledì, 19 Aprile, 2023 - 10:39