Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
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Art. 69 Aree agricole speciali: Parco agricolo di Galliano
1. Il Parco agricolo di Galliano è inteso come area di tutela e di elevato valore ai fini del mantenimento del territorio, sperimentazione dell'agricoltura biologica e dell'uso di energie rinnovabili.
2. Per gli annessi rurali non più necessari per l'attività agricola, sarà ammessa previa redazione di un P.M.A.A. con valenza di Piano di Recupero la demolizione e ricostruzione con destinazione d'uso residenziale, all'interno dell'area e con i dimensionamenti individuati nella relativa Scheda compresa tra le Schede dei complessi
ed edifici nel Territorio Rurale - elaborato SE.
3. Gli interventi di cui ai commi precedenti dovranno essere preceduti da una preliminare convenzione fra gli operatori privati e l'amministrazione comunale, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a. sia garantito un approvvigionamento idrico autonomo;
- b. lo smaltimento dei reflui avvenga con autonomo impianto di depurazione;
- c. le alberature di alto fusto esistenti siano salvaguardate;
- d. non sia prevista la realizzazione di nuova viabilità, tranne quella strettamente funzionale;
- e. siano salvaguardate le visuali panoramiche ed i crinali;
- f. gli edifici siano realizzati conformemente all'Allegato "Guida per gli interventi di ricostruzione nel Territorio Rurale" AL2;
- g. sia garantito e regolato l'accesso pubblico al Parco, ed in particolare alle porzioni di maggiore interesse paesistico.