Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 68 Aree agricole speciali: Parco agricolo-culturale di Cafaggiolo

1. Il parco di Cafaggiolo è finalizzato dal Piano Strutturale alla valorizzazione della villa di Cafaggiolo, inteso come tutela dell'assetto originario del territorio e del rapporto che esisteva fra la villa medicea e la campagna circostante.

2. Il complesso della villa potrà essere utilizzato, nello scrupoloso rispetto degli organismi architettonici e della conformazione degli spazi aperti circostanti, come centro culturale e di turismo congressuale ed ecologico.

3. Per gli annessi rurali non più necessari per l'attività agricola, sarà ammessa previa redazione di un P.M.A.A. con valenza di Piano di Recupero la demolizione e ricostruzione con destinazione d'uso ricettiva, all'interno dell'area e con i dimensionamenti individuati nella relativa Scheda compresa tra le Schede dei complessi ed edifici nel Territorio Rurale - elaborato SE.

4. Tali ricostruzioni dovranno essere accorpate in un unico polo di servizio, che sia architettonicamente compatibile con la tutela delle visuali e del contesto ambientale della villa medicea.

5. Gli interventi di cui ai commi precedenti dovranno essere preceduti da una preliminare convenzione fra gli operatori privati e l'amministrazione comunale, finalizzata a regolare e garantire l'uso pubblico e la manutenzione del parco, con particolare riferimento alle strade vicinali, ai sentieri ed alle piste esistenti, nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • a. sia garantito un approvvigionamento idrico autonomo;
  • b. lo smaltimento dei reflui avvenga con autonomo impianto di depurazione;
  • c. le alberature di alto fusto esistenti siano salvaguardate;
  • d. non sia prevista la realizzazione di nuova viabilità, tranne quella strettamente funzionale;
  • e. siano salvaguardate le visuali panoramiche ed i crinali;
  • f. gli edifici siano realizzati conformemente all'Allegato "Guida per gli interventi di ricostruzione nel Territorio Rurale" AL2;
  • g. sia garantito e regolato l'accesso pubblico al Parco, ed in particolare alle porzioni di maggiore interesse storico e botanico;
  • h. non siano realizzati nuovi annessi agricoli per un periodo non inferiore a 20 anni dalla stipula della convenzione.

6. All'interno del Parco sono comprese aree soggette a tutela indiretta ai sensi dell'art.45 del D.Lgs. 42/2004, così come individuate dal Provvedimento di tutela D.D.R n.384 del 14/08/2013. Tutti gli interventi sulle aree e sugli immobili dovranno attenersi alle prescrizioni dettate nel suddetto Provvedimento di tutela. Ai fini della loro individuazione il perimetro riportato nella tavola CV8 - Bilancino ha mero valore indicativo.

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Mercoledì, 19 Aprile, 2023 - 10:39