Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 63 Recinzioni di fondi ed appezzamenti di terreni.

1. E' ammessa la recinzione dei fondi con siepi realizzate con specie della macchia locale e staccionate in legno a maglia larga, costituite da pali infissi nel terreno, corrente orizzontale ed eventuali traversi inclinati.

2. Sono ammesse le recinzioni realizzate con rete metallica, pali in legno o profilati metallici, solo nei seguenti casi:

  • a. in presenza di allevamenti zootecnici bradi e semi-bradi o come protezione da ungulati; in questo unico caso sarà ammesso l'utilizzo di filo spinato o simili;
  • b. per la recinzione di piccole superfici poste in continuità con l'edificato ai fini della protezione di allevamenti avicunicoli a carattere familiare;
  • c. per la recinzione dei resedi e delle aree di pertinenza degli edifici;
  • d. per la delimitazione dei resedi e delle aree di pertinenza dei manufatti a servizio delle aziende agricole, compresi gli annessi agricoli a servizio delle aziende minori e dell'agricoltura amatoriale.

3. Le recinzioni con rete metallica avranno l'altezza massima di ml. 1,50 fuori terra ad eccezione dei casi di cui al comma 2, lettera c), e dovranno essere mascherate con siepi multispecifiche realizzate con specie autoctone e tipiche dei contesti rurali, ad eccezione delle recinzioni realizzate nei fondi agricoli di cui al comma 2, punto a); le recinzioni dovranno quanto più possibile porsi lungo segni di discontinuità esistenti, sia vegetazionali che morfologici (fasce di verde ripariali, scarpate e simili); non dovranno presentare cordonato rialzato rispetto il piano di campagna.

4. Sono ammesse recinzioni in muratura solo nel caso della recinzione di resedi ed aree di pertinenza dell'edificato, quando siano ad integrazione ed in continuità con muri esistenti, oppure quando le recinzioni in muratura costituiscano già il tipo prevalente nel contesto.

5. E' vietato l'utilizzo di recinzioni per frazionare resedi rurali aventi origine unitaria.

6. E' vietato eseguire recinzioni di qualsiasi tipo che possano interrompere la viabilità esistente, anche se a carattere poderale o interpoderale.

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Mercoledì, 19 Aprile, 2023 - 10:39