Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 62 Costruzione di attrezzature sportive pertinenziali

1. La realizzazione di attrezzature sportive ad uso privato di pertinenza di edifici residenziali o di attività di tipo ricettivo, quali piscine, campi da tennis, ecc.. sarà consentita alle seguenti condizioni:

  • a. Le attrezzature dovranno essere localizzate su un'area in chiaro rapporto di pertinenza con l'immobile o il complesso immobiliare di riferimento;
  • b. Il dimensionamento delle attrezzature dovrà essere proporzionato all'immobile o all'attività di cui esse costituiscono pertinenza;
  • c. qualora ricadano in aree di pertinenza agli edifici di particolare valore storico-culturale e architettonico, la loro localizzazione dovrà comunque escludere le porzioni antistanti il fronte principale del fabbricato;
  • d. nel caso di complessi edilizi gli impianti dovranno preferibilmente essere raggruppati e posti a servizio dell'intero complesso;
  • e. le attrezzature dovranno adattarsi alla struttura geomorfologica del terreno, e dovranno rispettare gli allineamenti del tessuto agrario, con particolare riferimento agli allineamenti contermini;
  • f. non dovranno essere realizzati manufatti fuori dal profilo del terreno a sistemazione avvenuta;
  • g. I movimenti di terra necessari per la sistemazione del piano di campagna adiacente le attrezzature dovranno essere limitati e di modesta entità;
  • h. dovranno essere previste idonee schermature arboree o arbustive di essenze locali;
  • i. il rifornimento idrico per il riempimento delle piscine dovrà avvenire esclusivamente a mezzo di fonti di approvvigionamento private; e' assolutamente vietato per tale scopo l'utilizzo dell'acquedotto comunale.
  • j. Per le piscine pertinenziali ad attività di tipo ricettivo potrà essere ammessa, previo parere della Commissione per il Paesaggio, una copertura stagionale di tipo retraibile o smontabile, per un periodo non superiore a sei mesi/anno.
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Mercoledì, 19 Aprile, 2023 - 10:39