Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 61 AttivitĂ  non agricole compatibili con il territorio rurale.

1. Sono le attività che pur essendo non agricole rivestono natura tale da essere compatibili con il territorio rurale e con l'attività agricola che vi viene prevalentemente svolta.

2. Le attività non agricole di cui al presente articolo si differenziano da quelle pertinenziali private, di cui all'art. 62, in quanto comportano un interesse da parte di utenti o visitatori, ed una conseguente dotazione di infrastrutture atte a consentirne l'accesso, la sosta e l'accoglienza.

3. La presenza di queste attività non comporta mutamento della destinazione urbanistica delle aree interessate, che rimangono classificate in zona omogenea E ai fini del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444.

4. Le attività consentite sono quelle che si svolgono prevalentemente all'aperto in stretta relazione con l'ambiente naturale nel quale trovano la loro sede e con questo sono compatibili. Fra queste sono da considerare a puro titolo di esempio quelle: ittiche, venatorie, di equitazione, cicloturistiche, di trekking. Non sono ritenute compatibili quelle che producono inquinamento, anche acustico, o la manomissione dell'ambiente con opere rilevanti.

5. E' consentita la realizzazione delle opere, delle infrastrutture e dei servizi strettamente necessari al funzionamento delle attività compatibili, con esclusione delle attività accessorie e non pertinenti, quali quelle di ristorazione o ricettive. In caso di cessazione della attività le strutture eventualmente realizzate dovranno essere integralmente demolite con ripristino della funzione agricola sui suoli interessati. In tal senso saranno da privilegiare le costruzioni realizzate con strutture precarie, purché con criteri qualitativi compatibili con l'ambiente nel quale sono collocate.

6. La realizzazione degli interventi è subordinata all'approvazione di un piano attuativo ai sensi dell'art. 7 delle presenti Norme, ed alla stipula di una convenzione nella quale sia garantito il ripristino dello stato dei luoghi al momento in cui venga meno l'attività proposta.

7. Per le attività esistenti, o in caso di trasformazione di attività definite dopo l'entrata in vigore delle presenti norme, nel caso siano richiesti interventi di modifica della attuale conformazione, si dovrà procedere alla verifica delle condizioni generali di compatibilità e alla successiva attuazione degli interventi necessari con le modalità di cui al presente comma.

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Mercoledì, 19 Aprile, 2023 - 10:39