Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 60 Sistemazioni agricolo-ambientali

1. Gli interventi di sistemazione ambientale definiscono l'insieme delle opere di riqualificazione da attuarsi su terreni ad uso agricolo costituenti aree di pertinenza - di dimensioni non inferiori a un ettaro - di edifici che hanno mutato o sono soggetti a procedimenti in itinere sottesi al mutamento della destinazione d'uso agricola.

2. Il relativo progetto costituisce parte integrante della apposita convenzione da stipularsi obbligatoriamente nei seguenti casi:

  • a. per interventi che comportino la modifica della destinazione d'uso di edifici agricoli;
  • b. per interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di sostituzione edilizia o di ristrutturazione urbanistica, da attuarsi su immobili con destinazione d'uso non agricola ricadenti nelle aree di tutela paesistica di cui all'art. 29 del Titolo II.

3. I progetti degli interventi di sistemazione ambientale devono prioritariamente prevedere opere di riqualificazione ambientale e paesaggistica, con particolare riferimento:

  • a. al mantenimento delle sistemazioni idraulico-agrarie e della vegetazione arborea e arbustiva;
  • b. alla salvaguardia ed alla manutenzione del reticolo idrografico superficiale;
  • c. alla pulizia delle sponde dei corsi d'acqua;
  • d. al rinverdimento delle superfici di terreno denudato;
  • e. alle opere necessarie a diminuire la velocità di deflusso superficiale delle acque meteoriche al fine di contenere la predisposizione all'erosione, eventualmente favorendo, ove le condizioni geomorfologiche e idrogeologiche lo consentono, l'infiltrazione nei terreni;
  • f. alla manutenzione di strade vicinali o percorsi pedonali e\o equestri esistenti, per la parte ricadente nel fondo stesso, e al loro mantenimento all'uso pubblico, con l'eccezione di quelli che costituiscano pertinenza di abitazioni private.

4. Per gli interventi di sistemazione ambientale compresi nelle aree di Tutela Paesistica di cui all'art. 29 del Titolo II, dovrà farsi riferimento agli specifici indirizzi contenuti nel predetto Articolo.

5. Lo scomputo degli oneri "verdi" previsti dalle vigenti norme regionali per la tutela e valorizzazione del territorio rurale, è consentito solo a fronte di una apposita convenzione, comprensiva di garanzie fidejussorie circa la corretta esecuzione e manutenzione degli interventi di sistemazione ambientale previsti dal progetto.

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Mercoledì, 19 Aprile, 2023 - 10:39