Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 53 Aree per parcheggi pubblici

1. Sono aree di proprietà dell'Amministrazione Comunale, ovvero di privati e soggetti a vincolo preordinato all'esproprio, ovvero aree private vincolate da servitù di uso pubblico, destinati alla sosta dei veicoli.

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta degli Interventi" - elaborato CI, negli elaborati cartografici in scala 1:2.000 "Centri abitati" - elaborato CA, e "Centri minori" - elaborato CM, e negli elaborati cartografici in scala 1:1.000 "Centri storici" - elaborato CS.

3. In queste zone l'intervento spetta di regola alle amministrazioni Pubbliche; potrà essere attribuito ai privati, a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti a fronte di interventi edilizi su aree anche non contigue a quelle in oggetto, previa stipula di apposita convenzione.

4. Su iniziativa dell'Amministrazione Comunale sarà sempre possibile, sulla base di progetti di opere pubbliche approvati secondo le procedure di legge, procedere a variazioni di destinazione ovvero individuare nuove funzioni di questo tipo in aree ed immobili di proprietà pubblica.

5. Le zone destinate a parcheggi pubblici possono dar luogo a:

  • a. parcheggi scoperti a raso, da arredare con piante d'alto fusto nella misura di almeno una pianta ogni 80 mq e con siepi e alberature sul perimetro esterno, al fine di ridurne l'impatto visivo; in questa tipologia di parcheggio, la pavimentazione sarà di preferenza da realizzare con materiali permeabili; per i parcheggi di grande dimensione (superiori a mq. 500), i posti macchina dovranno essere disposti a gruppi separati da aiuole alberate;
  • b. parcheggi coperti, mono o multipiano, in elevazione, in quest'ultimo caso per un'altezza non superiore alla media delle altezze degli edifici contigui;
  • c. parcheggi interrati, ad uno o più piani, con altezza non superiore a 3.00 ml senza che ciò costituisca s.u.l., qualora siano di pertinenza e funzionali ad attrezzature pubbliche.

6. Nei parcheggi pubblici il numero dei posti auto non potrà essere inferiore ad un posto macchina ogni 25 mq della superficie totale destinata a parcheggio.

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Mercoledì, 19 Aprile, 2023 - 10:39