Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 52 Aree per orti sociali

1. Sono aree di proprietà dell'Amministrazione Comunale, ovvero di privati, soggette a vincolo preordinato all'esproprio, destinate all'attività di coltivazione degli orti sociali, ricomprese nelle aree a verde pubblico, verde ambientale e/o di rispetto, o ricomprese nel Parco dello Stura nelle aree allo scopo individuate di cui al comma 6.

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:2.000 "Centri abitati" - elaborato CA.

3. Le aree destinate ad orti sociali dovranno essere oggetto di una progettazione unitaria, al fine di poter evidenziare l'armonia delle soluzioni adottate, soprattutto in riferimento ai sistemi per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento delle acque piovane.

4. La superficie minima di ciascun orto dovrà essere di 50 mq. Le recinzioni delle singole porzioni dovranno essere opportunamente mascherate con essenze vegetali, siepi, alberature, etc.

5. Potranno essere realizzati manufatti in legno di uso accessorio, di dimensioni da valutare nell'ambito del progetto unitario; i progetti dovranno comunque tendere ad evitare la proliferazione degli annessi riunendoli in opportune collocazioni.

6. L'Amministrazione Comunale potrà attivare iniziative in merito agli orti a carattere sociale anche con il ricorso all'acquisizione delle aree ed all'assegnazione in diritto di superficie delle medesime, previa stipula di apposite convenzioni.

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Mercoledì, 19 Aprile, 2023 - 10:39