Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 50 Aree per servizi privati di interesse pubblico

1. Sono aree ed immobili di proprietà di Enti, Associazioni o privati, destinati ad attività di pubblico interesse quali:

  • a. attrezzature amministrative;
  • b. attrezzature culturali, sociali, associative, assistenziali, sanitarie e ricreative;
  • c. attrezzature per il culto;

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta degli Interventi" - elaborato CI, negli elaborati cartografici in scala 1:2.000 "Centri abitati" - elaborato CA, e "Centri minori" - elaborato CM, e negli elaborati cartografici in scala 1:1.000 "Centri storici" - elaborato CS.

3. Le aree per servizi privati di interesse pubblico sono classificate zona F ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

4. In queste aree non sono ammesse destinazioni d'uso diverse da quelle specificate al comma 1 del presente articolo.

5. Non è consentito il cambio di destinazione ad altri usi degli edifici religiosi e delle loro pertinenze, ancorché non censiti negli elaborati di cui sopra, ad eccezione delle cappelle private comprese all'interno di ville e complessi storici.

6. Sulle aree ed edifici di cui al presente articolo sono ammessi tutti gli interventi di ristrutturazione, ampliamento, ovvero nuova costruzione che si rendano necessari in base a motivate esigenze di interesse pubblico, con le seguenti limitazioni:

  • a. L'area contenuta nel perimetro esterno dell'edificio non dovrà superare il 50% del lotto di pertinenza.
  • b. L'altezza massima non dovrà superare i due piani fuori terra;
  • c. I parcheggi pertinenziali dovranno essere calcolati nella misura funzionalmente necessaria e comunque non inferiore a 10 mq ogni 30 mq di SUL.
  • d. Le aree scoperte dovranno essere attrezzate e sistemate a verde e parcheggi, ovvero per lo svolgimento di attività all'aperto connesse con l'edificio di cui sono pertinenza.
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Mercoledì, 19 Aprile, 2023 - 10:39