Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 48 Aree per servizi di livello sovracomunale: campeggi

1. Sono le aree destinate alla installazione di infrastrutture e servizi per l'accoglienza e la sosta di tende, camper, roulottes.

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta degli Interventi" - elaborato CI.

3. Le aree destinate ai campeggi sono classificate zone F ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

4. La realizzazione di nuove infrastrutture di questo tipo, o l'ampliamento di quelle già esistenti in misura superiore al 20%, potranno avvenire soltanto previa approvazione di un Piano Attuativo.

5. Per la progettazione delle nuove infrastrutture si dovranno seguire i criteri stabiliti dalla normativa Regionale, ed in particolare dalla L.R. 23 marzo 2000, n. 42 e del relativo Regolamento di Attuazione emanato con DPGR 23 aprile 2001, n. 18/R.

6. Nelle aree destinate alla realizzazione e/o ampliamento dei campeggi, saranno ammessi i movimenti di terreno e gli scavi necessari per la realizzazione dei servizi tecnologici, dei percorsi e delle piazzole per tende, bungalows e manufatti funzionali all'attività, purché non comportino una modifica sostanziale degli assetti geomorfologici, e sia garantito il mantenimento dei sesti tradizionali delle piante di alto fusto secondo quanto stabilito dalla vigente legislazione in materia forestale.

7. In queste aree la funzione commerciale, limitatamente ad attività di somministrazione alimenti e bevande aperte al pubblico, è compatibile qualora ammesso dalla normativa statale e regionale di settore ed in tal caso a condizione che sia verificata la presenza di una dotazione di parcheggi pertinenziali pari a quanto stabilito dall'art. 78, comma 3, punto 4) delle presenti NtA.

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Mercoledì, 19 Aprile, 2023 - 10:39