Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 45 Impianti per la distribuzione dei carburanti

1. Sono le aree riservate alla installazione di impianti per la distribuzione dei carburanti e dei servizi connessi (sosta, ristoro, commercio).

2. Gli interventi relativi agli impianti di distribuzione dei carburanti sono regolati dal Capo IV della LR 28/2005 e s.m.i. "Codice del commercio"; gli interventi dovranno in ogni caso rispettare le disposizioni impartite dagli Enti gestori delle strade in merito alla compatibilità con le caratteristiche della viabilità e degli accessi.

3. Gli impianti esistenti sono rappresentati negli elaborati cartografici in scala 1:2.000 "Centri abitati" - elaborato CA. In dette aree sono consentiti tutti gli interventi, ivi compreso l'ampliamento degli impianti esistenti.

4. L'installazione di nuovi impianti è consentita lungo tutte le strade comunali, provinciali e regionali nelle aree che non ricadono entro i seguenti ambiti:

  • zone classificate Centri e Nuclei Storici - zone A di cui all'art. 79 delle presenti norme;
  • aree a vincolo paesistico-ambientale, di cui agli art.13 e 15 delle presenti norme;
  • aree di protezione paesistica derivanti dal PTCP, di cui all'art. 16 delle presenti norme;
  • ANPIL, Ambiti di reperimento per ANPIL e SIR, di cui agli art. 17, 18 e 19 delle presenti norme;
  • aree cimiteriali e relative fasce di rispetto, di cui all'art. 22 delle presenti norme.

5. L'installazione di nuovi impianti o l'ampliamento degli esistenti nel Territorio Rurale, salve le condizioni di cui al comma 4, sono consentiti per una profondità massima di ml.40 dal limite di proprietà dell'Ente gestore la strada.

6. L'installazione di nuovi impianti, lungo tutte le strade di cui sopra, può essere altresì ammessa all'interno delle zone destinate ad attività produttive, in specifiche aree individuate dagli strumenti urbanistici attuativi.

7. L'installazione di nuovi impianti, oltre al rispetto delle norme vigenti in materia di distribuzione carburanti, dovrà rispettare le norme del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione ed ottenere quindi il preventivo nulla osta dell'Ente proprietario della strada stessa.

8. Il progetto dovrà contenere inoltre tutte le indicazioni relative:

  • a. ad eventuali attività di servizio connesse (es. autolavaggio, ristorazione,etc..)
  • b. alla tipologia dell'impianto, riportata in una specifica relazione che ne descriva le caratteristiche costruttive, i sistemi di controllo e di sicurezza adottati;
  • c. all'approvvigionamento idrico e al sistema di smaltimento dei reflui (dispositivi di tutela nei confronti dell'inquinamento, tipologia degli scarichi, etc), che dovrà essere preventivamente sottoposto al parere dell'Arpat e dell'Azienda USL.

9. La superficie coperta da destinare alle attività complementari dell'impianto non potrà superare il 10% della superficie complessiva dell'impianto stesso, esclusa l'area occupata dalle corsie di accelerazione e decelerazione; gli edifici a servizio degli impianti di distribuzione di carburanti non potranno essere superiori ad un piano fuori terra e dovranno rispettare il limite massimo dell'altezza di ml. 4,00.

10. La superficie delle aree di servizio che comprendono attività complementari dovrà essere incrementata, per ogni mq. di superficie di calpestio di tali locali, di ulteriori mq 2 da destinare a parcheggio e sosta.

11. Nel caso di dismissione dell'impianto le azioni di smantellamento dovranno essere accompagnate da una specifica campagna di analisi che caratterizzi lo stato dei luoghi, da svolgersi in contraddittorio con l'Arpat. Sulla base dei risultati ottenuti, le successive procedure saranno attivate nel rispetto di quanto previsto dal Titolo V del D.Lgs. 152/2006.

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Mercoledì, 19 Aprile, 2023 - 10:39