Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 43 Siti per le infrastrutture di comunicazione elettronica.

1. Sono le aree ed i siti destinate alla localizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici.

2. Gli impianti di cui al comma precedente sono disciplinati dalla relativa normativa di settore, ed in particolare seguono le procedure autorizzative di cui al D.Lgs. 259/2003.

3. Per la localizzazione e la trasformazione di impianti di telecomunicazione per telefonia cellulare si dovrà fare riferimento al Regolamento Comunale ed al relativo Piano delle Localizzazioni, approvati con Delibera del C.C. n. 48 del 26.06.2004.

4. I siti elencati nel Piano delle Localizzazioni sono rappresentati negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta degli Interventi" - elaborato CI

5. L'installazione di nuovi impianti può avvenire unicamente nei siti di cui sopra, con l'obbligo di accorpamento nel caso di compresenza di più gestori.

6. In caso di modifica o adeguamento del Piano delle Localizzazioni che comporti l'individuazione di nuovi siti, il Regolamento Urbanistico ne prenderà atto senza la necessità di varianti purché si verifichi una delle seguenti condizioni:

  • a. i siti siano individuati su aree pubbliche;
  • b. i siti, qualora individuati su aree di proprietà e/o piena disponibilità dei gestori, siano messi a disposizione di ogni altro gestore che ne faccia richiesta.

7. In tutti gli altri casi occorrerà una preventiva Variante al Regolamento Urbanistico.

Ultima modifica
Mercoledì, 19 Aprile, 2023 - 10:39