Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 42 Infrastrutture tecnologiche per i servizi a rete

1. Sono aree destinate alle attrezzature tecnologiche ed impiantistiche d'interesse generale (centrali di distribuzione energia, servizi di comunicazione, attrezzature inerenti la distribuzione dei servizi a rete, impianti di depurazione e simili), e le relative reti di distribuzione (elettrodotti, acquedotti, fognature, gasdotti, linee telefoniche etc.).

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta degli Interventi" - elaborato CI.

3. Le altezze e le superfici delle nuove attrezzature tecnologiche e degli impianti tecnici saranno quelle condizionate dalle esigenze funzionali dei medesimi.

4. I parcheggi funzionali a nuove attrezzature tecnologiche od impianti dovranno essere dimensionati in ragione del tipo di attività e del numero di addetti.

5. Il progetto per l'installazione di grandi manufatti, relativi sia agli impianti che alle attrezzature tecnologiche, dovrà prevedere accorgimenti utili a mitigarne l'impatto ambientale, in particolare mediante schermature alberate di alto fusto e sufficientemente addensate da attenuare gli effetti dell'impatto.

6. Oltre alle aree di cui al presente articolo la installazione di attrezzature tecnologiche ed impiantistiche di interesse generale è sempre consentita, previa approvazione di un progetto di opera pubblica secondo le procedure di legge, su aree di proprietà pubblica, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica, senza che ciò costituisca variante al Regolamento Urbanistico.

7. Le realizzazione di infrastrutture a rete o la loro estensione è consentita in tutto il territorio comunale, purché non comporti la realizzazione di opere fuori terra, ad eccezione dei manufatti strettamente tecnici.

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Mercoledì, 19 Aprile, 2023 - 10:39