Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 38 Percorsi ciclopedonali

1. Sono tracciati viabili dotati di segnaletica regolare e riservati al movimento ciclabile e pedonale, e possono essere costituiti da:

  • a. strade o parti di strade riservate al transito dei ciclisti in sede propria, separate dalla carreggiata con idonee ed efficienti protezioni, ovvero aventi tracciato autonomo;
  • b. strade e spazi in promiscuo, opportunamente contrassegnati e delimitati, dove la circolazione e la sosta degli autoveicoli abbia carattere subordinato alla presenza di pedoni e ciclisti;
  • c. viali e sentieri aperti a ciclisti, con esclusione o subordinazione degli autoveicoli, che si trovino nei parchi urbani e/o territoriali e nelle aree rurali;
  • d. attrezzature accessorie per il posteggio, la riparazione o il noleggio delle biciclette, lo scambio intermodale con il pubblico/privato trasporto, il riparo ed il ristoro degli utenti.

2. In tutte le aree di espansione residenziale e di riqualificazione urbana i Piani Attuativi ed i progetti dovranno prevedere una dotazione di percorsi ciclopedonali atta a collegare le aree residenziali con i parcheggi e le aree a verde nonché, ove possibile, con la rete ciclopedonale di più ampia scala.

3. Nell'elaborato CVEA3- Carta della mobilità ciclopedonale, sono individuati a titolo ricognitivo i tracciati, in parte esistenti e in parte di progetto, di una rete di percorsi pedonali interconnessa ed estesa a tutto il territorio comunale.

4. La realizzazione di queste infrastrutture, per le porzioni rientranti nelle perimetrazioni di piani urbanistici di dettaglio, farà carico ai soggetti cui è demandata l'attuazione di detti piani; per le porzioni che interessano aree pubbliche, a progetti di Opere Pubbliche da approvarsi a cura dell'Amministrazione Comunale nei modi di Legge; per le porzioni che interessano aree private, a specifiche Varianti Urbanistiche da attivarsi nei modi di Legge.

5. Nella progettazione delle nuove piste ciclabili dovranno essere rispettate le norme dimensionali, di tracciato e le modalità di delimitazione contenute nel Regolamento di attuazione del Codice della Strada.

6. I percorsi esclusivamente pedonali dovranno essere dimensionati e progettati secondo criteri di accessibilità, linearità e facile riconoscibilità dei percorsi.

7. In fase di progettazione dei percorsi ciclopedonali si dovrà inoltre prevedere l'utilizzo di opportune pavimentazioni prive di rugosità, tombini, cunette o dossi e tali da permettere una differenziazione visiva dal sistema viabilistico principale. La continuità dei percorsi nelle aree di intersezione dovrà essere garantita mediante opportuni attraversamenti dei tratti di strada o dei corsi d'acqua intersecati.

8. Per la realizzazione dei percorsi, ove possibile si dovrà avere cura di ridurre al massimo l'uso di terreni coltivati, privilegiando l'utilizzo di strade pubbliche e locali o dei terreni ad esse immediatamente adiacenti.

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Mercoledì, 19 Aprile, 2023 - 10:39