Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 33 Risorse idriche

1. Sono le risorse idriche sotterranee e superficiali, quali pozzi, sorgenti, invasi, laghi, corsi d'acqua ed in generale le risorse fondamentali per garantire la continuità e la qualità dell'apporto idrico ed idropotabile nel territorio.

2. Sono rappresentati negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta delle Tutele" - elaborato CT.

3. Il prelievo o l'attingimento della risorsa idrica è sempre sottoposto a preventiva autorizzazione della Provincia quale Ente competente in base agli artt. 86 ed 89 del D.Lgs 31.03.1998 n.112 ed all'art.14 della Legge Regionale della Toscana dell' 11.12.1998 n.91 e smi., fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 del RD 1775/1933.

4. La realizzazione di nuovi pozzi è subordinata, oltre che ad autorizzazione provinciale, ad attestazione di conformità che contenga prescrizioni sulle modalità di isolamento superficiale, separazione delle falde, uso dei fluidi di circolazione durante la perforazione e sul mantenimento dell'equilibrio di ricarica della falda. Inoltre dovranno essere attuate ai fini della tutela dell'esistente, verifiche della rete fognaria, della compatibilità di eventuali attività insalubri, dell'impermeabilizzazione di scoline di tratti della viabilità, delle condizioni dei pozzi privati. Qualora le verifiche condotte non escludano possibilità di inquinamento, dovranno prevedersi sistemi di monitoraggio in continuo e le relative soluzioni tecniche operative affinché l'eventuale fonte inquinante venga intercettata prima del raggiungimento della falda.

5. In caso l'area di perforazione ricada in zona soggetta a vincolo idrogeologico deve essere richiesta specifica autorizzazione al Comune.

6. Le aree all'intorno di pozzi e sorgenti, da cui si traggono acque destinate al consumo umano, per un raggio di 10 m dal punto di captazione, sono sottoposte al vincolo di totale inedificabilità, con il divieto assoluto di costruire qualunque tipo di manufatto, anche del tipo precario e temporaneo, che non sia strettamente necessario alla funzionalità della rete idrica.

7. Nelle aree poste entro un raggio di 200 m, quale zona di rispetto ai sensi dell'art.96 del D.Lgs. 152/2006 e smi, dal punto di derivazione o captazione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano sono vietate:

  • a. dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
  • b. accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
  • c. spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
  • d. dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali, e strade;
  • e. aree cimiteriali;
  • f. apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
  • g. apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
  • h. gestione di rifiuti;
  • i. stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
  • l. centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
  • m. pozzi perdenti;
  • n. pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

8. Ove le attività di cui al comma precedente siano esistenti, ad eccezione delle aree cimiteriali, ove possibile si dovrà provvedere al loro allontanamento; in ogni caso sarà necessario o garantire la loro messa in sicurezza.

9. Purché compatibile con la tutela della risorsa ad uso pubblico è sempre richiesto l'approvvigionamento autonomo, anche parziale, dei nuovi insediamenti.

10. In tutto il territorio comunale la realizzazione e l'adeguamento degli scarichi domestici ed assimilati che non recapitano in pubblica fognatura è soggetta ad apposita autorizzazione comunale secondo quanto previsto dalla L.R. 20/2006 anche nelle more di emanazione del relativo Regolamento di attuazione regionale; parimenti sono soggetti a preventiva autorizzazione della Provincia tutti gli altri tipi di scarico. L'utilizzazione agronomica dei reflui dovrà essere gestita nel rispetto della specifica normativa di settore di cui alla parte Terza del D.Lgs 152/2006 e smi.

11. Lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia (AMPP) deve sottostare a quanto previsto dalla L.R. 20/2006 anche nelle more di emanazione del relativo Regolamento regionale. Al fine di garantire la tutela della risorsa idrica ed in particolare la tutela dell'invaso del Bilancino, è sottoposto ad autorizzazione lo scarico delle AMPP.

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Mercoledì, 19 Aprile, 2023 - 10:39