Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 81bis Aree destinate a nuovi complessi insediativi –Zone C

1. Le aree di cui al presente articolo sono classificate zone C ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:2.000 “Centri abitati” – elaborato CA.

3. Sono le parti di territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non è superiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria o ne sia prevista la demolizione da parte del RUC.

4. In dette zone il Regolamento Urbanistico si attua attraverso Piani Attuativi di cui al Titolo V, Capo II Sezione III della Legge Regionale n. 65 del 10.11.2014 e s.m. e i. secondo quanto stabilito dalle relative Schede di Trasformazione – elaborato ST.

5. Per gli edifici esistenti compresi nelle aree di cui al presente titolo, compatibilmente con la garanzia dell'integrità dell'immobile e dell'ambiente ad esso legato, nonché con le previsioni del piano di classificazione acustica, è consentita fino all'approvazione del relativo Piano Attuativo di cui al precedente comma 4 la permanenza di tutte le destinazioni d'uso in atto.

6. Per il periodo di permanenza delle attività in atto fino all'approvazione del Piano Attuativo di cui al precedente comma 4, sugli edifici che le ospitano sono ammessi interventi che non eccedano la manutenzione straordinaria.

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Mercoledì, 19 Aprile, 2023 - 10:39