Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 87 Aree edificate produttive - Zone D3 - Prevalentemente turistico-ricettiva

1. Sono le zone destinate ad attività turistiche e ricettive.

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:2.000 "Centri abitati" - elaborato CA.

3. Destinazioni d'uso

Oltre alla permanenza delle destinazioni d'uso esistenti, è ammesso il cambio di destinazione d'uso per le seguenti categorie di cui all'art. 10:

  • a. direzionale;
  • b. di servizio;
  • c. pubblico o di interesse pubblico;
  • d. è inoltre ammessa la funzione commerciale, limitatamente ad attività di ristorazione e/o somministrazione che non superino il 30% della SUL complessiva, e a condizione che sia verificata la presenza di una dotazione aggiuntiva di parcheggi pertinenziali pari a quanto stabilito dall'art. 78, comma 3, punto 4 delle presenti NtA.

4. Interventi sul patrimonio edilizio esistente

  • a. In queste zone sono ammessi tutti gli interventi sul patrimonio esistente di cui all’art. 135 c. 2d) LR 65/2014 e all’art. 134 c. 1h) punto 1 LR 65/2014, ivi comprese le addizioni volumetriche agli edifici esistenti, fino ad un massimo del 20% della consistenza esistente, in termini di SUL, alla data di adozione del Regolamento Urbanistico e con le limitazioni prescritte dall’art.10bis, purché non sia superata l'altezza massima dell’edificio esistente, ovvero quella prevalente nel contesto.
  • b. Sono ammessi inoltre, gli interventi pertinenziali di cui all’art. 135 c.2e) LR 65/2014 fino ad un massimo del 20% della consistenza esistente, in termini di SUL, alla data di adozione del Regolamento Urbanistico e con le limitazioni prescritte dall’art.10bis, purché non sia superata l'altezza massima dell’edificio esistente, ovvero quella prevalente nel contesto.
    La realizzazione di nuova superficie in misura massima del 20% della SUL alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, rappresenta la quantità totale realizzabile di SUL come intervento di addizione volumetrica di cui all’art. 134 c.1g) LR 65/2014, e intervento pertinenziale di cui all’art. 135 c. 2e) LR 65/2014.
  • c. E’ consentita, con intervento diretto, la sostituzione edilizia, limitata al singolo edificio se principale, all’interno dell’area di pertinenza, purché non sia superata l’altezza massima dell’edificio principale. La SUL da ricostruire è dimensionata rispetto alla SUL degli edifici da demolire limitatamente alle parti legittime degli stessi e con riferimento alla consistenza complessiva e alla destinazione d’uso esistenti alla data di adozione del Regolamento Urbanistico.
  • d. In tutti gli edifici è inoltre consentito il rialzamento dei sottotetti al fine di adeguare le altezze della Sua o della Snr alle altezze minime richieste dalle norme igienico sanitarie per il legittimo utilizzo in atto alla data del 9.10.2007. La conseguente addizione volumetrica non incide sui parametri edilizi ed urbanistici assegnati e consentiti dal RUC all’edificio oggetto di intervento
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Mercoledì, 19 Aprile, 2023 - 10:39