Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 59 Interventi ammissibili sul patrimonio edilizio esistente

1. Per ciascuna scheda è indicata la categoria di intervento ammissibile, con la seguente articolazione:

  • - Restauro e risanamento conservativo, come definito dall'art. 135 c. 2.c) della LR 65/2014;
  • - RE: ristrutturazione edilizia Conservativa di cui all’art. 135 c. 2d) LR 65/2014 e Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva di cui all’art. 134 c. 1h) punto 1) LR 65/2014. Sono ammessi gli interventi pertinenziali di cui all’art. 135 c.2e) LR 65/2014 esclusivamente per la creazione di volumi tecnici, scale, ascensori;
  • - REAFS: ristrutturazione edilizia Conservativa di cui all’art. 135 c. 2d) LR 65/2014 e Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva di cui all’art. 134 c. 1h) punto 1) LR 65/2014. Sono ammesse inoltre Addizioni Volumetriche di cui all’art. 134 c. 1g) LR 65/2014 per realizzare i servizi igienici ove non presenti o inadeguati con le limitazioni prescritte dall’ art. 10bis e gli interventi pertinenziali di cui all’art. 135 c.2e) LR 65/2014 esclusivamente per la creazione di volumi tecnici, scale, ascensori. La conseguente addizione volumetrica non incide sui parametri edilizi ed urbanistici assegnati e consentiti dal RUC all’edificio oggetto di intervento;
  • - REAF: ristrutturazione edilizia Conservativa di cui all'art. 135 c. 2d) LR 65/2014 e Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva di cui all'art. 134 c. 1h) punti 1 e 3 LR 65/2014. Sono ammesse inoltre Addizioni Volumetriche di cui all'art. 134 c.1g) LR 65/2014 e gli interventi pertinenziali di cui all'art. 135 c.2e) LR 65/2014 fino ad un massimo del 20% della SUL esistente, alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, salvo quantità inferiori stabilite dalle presenti norme per zone specifiche e con le limitazioni prescritte dall'art.10bis;
  • - addizioni volumetriche realizzate mediante ampliamento volumetrico all'esterno della sagoma esistente di cui all'art. 134 c.1g) LR 65/2014 nelle quantità assegnate dal RUC;
  • - RU: ristrutturazione urbanistica, come definita dall'art. 134 c.1f) LR 65/2014 nonché gli interventi di cui all'art. 134 c. 1h) punto 2 e art. 134 c. 1l) LR 65/2014

1Bis. Nelle categorie di intervento RE, REAFS e REAF è inoltre consentito il rialzamento dei sottotetti al fine di adeguare le altezze della Sua o della Snr alle altezze minime richieste dalle norme igienico sanitarie per il legittimo utilizzo in atto alla data del 9.10.2007. La conseguente addizione volumetrica non incide sui parametri edilizi ed urbanistici assegnati e consentiti dal RUC all’edificio oggetto di intervento.

2. Alle categorie di intervento di cui sopra possono essere associate in ciascuna scheda particolari limitazioni o prescrizioni attinenti a:

  • a. +V: elementi e caratteristiche di pregio da tutelare;
  • b. +L: elementi incongrui e/o di degrado da rimuovere.

2 bis. E' sempre ammessa la realizzazione di nuova SUL in sostituzione di vani ascensore o di scale interne o porzioni ad uso esclusivo di singole unità immobiliari o ad uso condominiale in aggiunta ai parametri urbanistici assegnati.

3. Edifici con destinazione d'uso agricola

Per gli edifici con destinazione d'uso agricola sono ammessi, senza mutazione della destinazione d'uso, tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente come disciplinati dalla LR 65/2014 art. 71 e 72 e successive modifiche, ivi comprese addizioni volumetriche di cui all'art. 134 c.1g) LR 65/2015 di cui all'art. 10bis fino ad un massimo del 20% della SUL esistente alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, salvo quantità inferiori stabilite dalle norme per zone specifiche e con le limitazioni prescritte dall'art.10bis.

4. Edifici facenti parte di aziende agricole e non più necessari per l'attività agricola

Per gli annessi rurali non più necessari per l'attività agricola si potrà prevedere una diversa destinazione d'uso, che potrà avvenire ai sensi dell'art. 83 della LR 65/2014 e con le limitazioni e specificazioni contenute nelle Schede dei complessi ed edifici nel Territorio Rurale – elaborato SE, di cui all'art. 27; per gli edifici non censiti, saranno ammessi gli interventi fino alla categoria della ristrutturazione edilizia .

La ristrutturazione urbanistica, ivi compresa la ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all'art. 134 c.1h) punto 2) della LR 65/2014, potrà essere ammessa solo ove esplicitamente prevista dalle Schede di cui sopra.

Tali interventi dovranno essere previsti da una preliminare convenzione ove siano disciplinate le sistemazioni agricolo-ambientali di cui all'articolo 60 delle presenti Norme.

Le addizioni volumetriche, ove ammesse dalle Schede di cui sopra, saranno disciplinate come al precedente comma 1.

5. Edifici con destinazione d'uso non agricola

Per gli edifici esistenti con destinazione d'uso non agricola sono ammessi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, con le modalità previste dalla vigente legislazione regionale (L.R. 65/2014, Titolo IV, e relativo Regolamento di attuazione), e con le limitazioni e specificazioni contenute nelle Schede dei complessi ed edifici nel Territorio Rurale – elaborato SE, di cui all'art. 27; per gli edifici non censiti, saranno ammessi gli interventi fino alla categoria della ristrutturazione edilizia , senza cambio di destinazione.

La ristrutturazione urbanistica , ivi compresa la ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all'art. 134 c.1h) punto 2) della LR 65/2014, potrà essere ammessa solo ove esplicitamente prevista dalle Schede di cui sopra.

Le addizioni volumetriche ove ammesse dalle Schede di cui sopra, saranno disciplinate come al precedente comma 1.

6. Addizioni volumetriche

Nelle Schede dei complessi ed edifici nel Territorio Rurale – elaborato SE sono individuati gli edifici per i quali è ammessa la realizzazione di addizioni volumetriche di cui all'art. 134 c.1g) LR 65/2014 e gli interventi pertinenziali di cui all'art. 135 c.2e) LR 65/2014 nei limiti di SUL consentiti dalla singola scheda.

7. Frazionamenti

In tutto il Territorio Rurale le nuove unità immobiliari residenziali, derivanti da interventi di frazionamento e/o cambio di destinazione d'uso, non potranno avere dimensioni inferiori a 72 mq. di SUL. Tale limite dimensionale può essere derogato solo nel caso che un'unica unità abitativa occupi un intero edificio.

8. Ristrutturazione urbanistica

Nelle Schede dei complessi ed edifici nel Territorio Rurale – elaborato SE sono individuati gli annessi per i quali, purchè legittimati, è ammessa, in alternativa alla Ristrutturazione Edilizia senza cambio di destinazione, la demolizione e la contestuale ricostruzione di un valore di SUL assegnato.

La SUL da ricostruire è dimensionata rispetto alla SUL degli edifici da demolire limitatamente alle parti legittime degli stessi, e con riferimento alla consistenza complessiva esistente alla data di adozione del Regolamento Urbanistico Interventi diversi dalla Ristrutturazione Edilizia e fino all'ampliamento, senza cambio di destinazione d'uso, sono ammessi esclusivamente attraverso lo strumento del Piano di Miglioramento Agricolo. Le nuove superfici realizzate attraverso questi interventi, dovranno essere rimosse al termine dell'utilizzo agricolo.

Allo scopo di indirizzare secondo criteri omogenei la progettazione degli interventi di ricostruzione è stato redatto l'Allegato “Guida per gli interventi di ricostruzione nel Territorio Rurale” AL2, nel quale sono contenute indicazioni tipologiche, morfologiche e di impiego dei materiali. Qualora la progettazione si discosti sensibilmente, senza adeguata motivazione, dai criteri contenuti nell'Allegato di cui al comma precedente, ciò potrà costituire motivo di diniego - nel caso di istanza di Permesso a Costruire – ovvero di sospensione – nel caso di SCIA.

9. Annessi agricoli soggetti a Perequazione Urbanistica

Nelle Schede dei complessi ed edifici nel Territorio Rurale – elaborato SE sono individuati gli annessi per i quali, purchè legittimati, è ammessa, in alternativa alla Manutenzione Straordinaria senza cambio di destinazione, la demolizione e la contestuale ricostruzione di un corrispondente valore di SUL in una delle aree all'uopo individuate all'interno delle U.T.O.E. ovvero dei Centri Minori.

La ricostruzione potrà avvenire a seguito di accordi pattizi fra le parti interessate (proprietà dell'annesso da demolire e proprietà dell'area destinata alla ricostruzione), da sottoscriversi con le modalità di cui all'art. 8 delle presenti Norme, e a seguito di una convenzione da sottoscriversi con l'Amministrazione Comunale, nella quale sia garantita la preventiva demolizione dell'immobile interessato, e siano individuate le modalità di ripristino dell'area di pertinenza.

10. Ruderi

Gli edifici di interesse storico – documentale – architettonico, non tutelati da leggi statali e/o regionali vigenti, in cui sono avvenuti crolli di consistente entità, possono essere oggetto di interventi di recupero e cioè di Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva di cui all'art. 134 c.1h) punto 4, a condizione che sia verificata la sostenibilità ambientale degli interventi, con particolare riferimento alla loro accessibilità. La ricostruzione potrà avvenire ricomponendo la sagoma dell'edificio dedotta dalle parti ancora esistenti, purché prevalenti rispetto all'insieme, o dalla documentazione relativa all'oggetto che consenta di ricostruire con oggettività la consistenza preesistente, o da ricostruzione grafica da aerofotogrammetria. Le parti originali dei ruderi ancora presenti dovranno essere mantenute e la ricostruzione dovrà avvenire nel rispetto dei caratteri tipologici e architettonici originari e con gli stessi materiali o con materiali analoghi fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e quelle necessarie per raggiungere i requisiti prestazionali di edilizia biosostenibile stabiliti dalla vigente normativa.

In caso di ruderi di complessi edilizi il recupero potrà avvenire esclusivamente mediante la formazione di un piano di recupero che interessi l'intero complesso.

11. Autorimesse pertinenziali

E’ consentita, per gli edifici con destinazione non agricola o per quelli soggetti a cambio di destinazione d’uso, la realizzazione di autorimesse pertinenziali, all’interno del resede dell’edificio, nel limite di 1 mq ogni 3 mq di SULA dell’edificio cui l’autorimessa è vincolata, previa sottoscrizione di specifico atto d’obbligo che stabilisca il vincolo di pertinenzialità tra la rimessa e l’unità immobiliare cui è destinata. Le autorimesse dovranno essere realizzate preferibilmente interrate nel pendio aderenti alla morfologia del terreno evitando la realizzazione di rampe ove possibile al fine di produrre un minor impatto paesistico, ed un inserimento omogeneo rispetto al contesto esistente. La Sul dell’autorimessa pertinenziale non incide sui parametri edilizi ed urbanistici assegnati e consentiti dal RUC nell’edificio oggetto di intervento.

12. Ex fienili

Negli ex fienili con tipologia tipica del Mugello con doppio volume per il contenimento del fieno è ammessa, oltre la categoria d'intervento indicata nella relativa scheda, la realizzazione di nuova SULA relativa ad un nuovo solaio interpiano, laddove l'altezza dell'edificio lo consenta anche attraverso la modifica delle quote del piano terra.

13. Volumi secondari

Sui volumi secondari, come definiti dal Regolamento Edilizio, sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione a parità di volume (v) di cui agli art. 134 c.1h) punto 2) e 135 c.2e della LR 65/2014. Le nuove unità immobiliari residenziali derivate da tali interventi non potranno avere dimensioni inferiori a 72 mq di SUL.

Ultima modifica
Mercoledì, 19 Aprile, 2023 - 10:39