Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 94 MobilitĂ  veicolare e inquinamento atmosferico

1. Al fine di promuovere la riduzione del traffico veicolare, e di garantire la tutela e il miglioramento della qualità dell'aria, trovano applicazione le disposizioni del presente articolo.

2. Sono subordinati alla verifica degli effetti che possono comportare sul sistema aria, e all'adozione di tutti i provvedimenti tecnici e gestionali necessari a perseguire la riduzione delle emissioni in atmosfera, sia da traffico veicolare, sia da processi di combustione, tutti gli interventi volti a dare luogo ad attività che comportano un elevato numero di fruitori, ovvero che comportano emissioni inquinanti.

3. Il soggetto avente titolo ad operare le trasformazioni valuta:

  • a. i volumi di traffico indotto e le emissioni in atmosfera generati dalla trasformazione, e la loro interazione con i livelli di traffico e di inquinamento atmosferico esistenti, con riferimento alle immediate vicinanze del comparto e alle principali direttrici di traffico del Comune;
  • b. la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di specifiche misure volte:
    • alla riduzione del traffico veicolare generato dalla trasformazione stessa;
    • al potenziamento e/o adeguamento del sistema infrastrutturale;
    • all'incentivazione dell'uso del trasporto collettivo;
    • all'incentivazione della mobilità ciclabile e pedonale nell'area oggetto della trasformazione;
    • al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti rinnovabili.

4. La valutazione di cui al comma 3 è sviluppata, se si tratta di un piano, nell'ambito della relazione illustrativa ai sensi dell'art. 109 della LR 65/2014; se si tratta invece di un progetto, nell'ambito delle procedure di VIA qualora prevista, oppure tramite una relazione in cui devono essere illustrati il contenuto delle valutazioni effettuate e le soluzioni proposte.

5. Le soluzioni proposte vengono valutate in accordo con l'amministrazione comunale che si riserva la possibilità di suggerire nuove soluzioni che rendano fattibile e/o migliorabile l'intervento.

6. La nuova edificazione di manufatti destinati ad attività produttive che comportano emissioni inquinanti è ammessa, esclusivamente nelle aree produttive, subordinatamente alla valutazione degli effetti che le emissioni possono comportare sulla qualità dell'aria nonché all'adozione di tecnologie e di sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera con riferimento alle migliori tecnologie disponibili.

7. La individuazione di nuove funzioni di interesse comunale, ovvero la trasformazione delle esistenti, dovrà sempre essere accompagnata da una Valutazione degli effetti ambientali delle trasformazioni, come disciplinata dal Titolo IV delle presenti Norme, con particolare riguardo alla mobilità indotta ed al dimensionamento delle aree di sosta.

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Mercoledì, 19 Aprile, 2023 - 10:39