Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 92bis. Aree a verde ambientale

1. Sono aree prive di capacità edificatorie costituite da verde posto a margine tra il territorio rurale e il costruito o le nuove previsioni; o verde interposto tra i tessuti costruiti, o a contorno di emergenze edilizie.

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:2.000 "Centri abitati" - elaborato CA.

3. Fatta salva l'attività di taglio boschivo secondo quanto previsto dalla normativa di settore, nelle aree di cui al presente titolo devono essere salvaguardate le alberature esistenti e garantite le necessarie opere di rimboschimento e sistemazione del verde.

In particolare devono essere conservati:

  • gli alberi con circonferenza del fusto, misurata a cm. 130 di altezza dal colletto, superiore a cm. 50 per le specie di prima e seconda grandezza, e superiore a cm 30 per le specie di terza grandezza;
  • le piante con più fusti se almeno uno di essi raggiunge la circonferenza di cm.25.

4. Salve le disposizioni risultanti da Schede di Trasformazione o Schede di rilevazione del patrimonio edilizio esistente e fatta salva la compatibilità con la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra nel limiti previsti dall'art. 5 della LR 11/2011, il progetto relativo alla realizzazione di nuove costruzioni o ristrutturazioni ed i progetti di comparti soggetti a strumento urbanistico attuativo, devono essere corredati da un progetto unitario di sistemazione del verde redatto da un tecnico competente in materia.

5. Nelle aree di cui al presente articolo gli interventi di manutenzione e sistemazione dovranno attenersi al progetto unitario di cui al comma precedente e ad una gestione unitaria. Non è ammessa la loro suddivisione con opere di recinzione. Sono consentiti i percorsi pedonali e ciclabili, i nuovi impianti arborei, il posizionamento delle reti tecnologiche, la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra nel limiti previsti dall'art. 5 della LR 11/2011.

6. Sulle costruzioni o parti di costruzioni esistenti all'interno delle zone di cui al presente articolo sono ammissibili gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione edilizia, ivi comprese le Addizioni volumetriche e gli interventi pertinenziali, salvo diversa categoria risultante da Schede di Trasformazione o Schede di rilevazione del patrimonio edilizio esistente e con le limitazioni previste dall'art.10bis.

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Mercoledì, 19 Aprile, 2023 - 10:39