Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 92 Aree a verde privato di frangia

1. Sono le aree inedificate poste ai margini del Sistema degli Insediamenti, nelle quali il prevalente utilizzo a verde privato si unisce a funzioni complementari alla residenza

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:2.000 "Centri abitati" - elaborato CA.

3. Nelle aree di cui al presente titolo sono ammesse destinazioni a verde ed attività agricole, anche con forme legate al part time, all'autoconsumo, alla socialità ed al tempo libero, ovvero attività all'aperto complementari alla residenza.

4. Nelle aree di cui al presente titolo è altresì ammessa la realizzazione di parcheggi privati, di estensione non superiore ai 20 posti auto, purché legati ad unità immobiliari contigue, mediante sottoscrizione di specifico atto d'obbligo che stabilisca il vincolo di pertinenzialità tra ciascun posto auto e l'unità immobiliare cui è destinato.

5. Sulle costruzioni o parti di costruzioni esistenti all'interno delle zone di cui al presente articolo sono ammissibili gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione edilizia, ivi comprese le Addizioni volumetriche e gli interventi pertinenziali con le limitazioni prescritte dall'art. 10bis e salvo diversa categoria risultante da Schede di rilevazione del patrimonio edilizio esistente.

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Mercoledì, 19 Aprile, 2023 - 10:39