Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 85 Aree edificate produttive - Zone D1 - Prevalentemente industriale - artigianale

1. Sono le zone destinate ad attività industriali, artigianali e servizi ad esse collegati.

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:2.000 "Centri abitati" - elaborato CA.

3. Destinazioni d'uso

Oltre alla permanenza delle destinazioni d'uso esistenti, è ammesso il cambio di destinazione d'uso per le seguenti categorie di cui all'art. 10:

  • a. industriale ed artigianale;
  • b. commercio all'ingrosso e depositi;
  • c. di servizio;
  • d. pubblico o di interesse pubblico;

e' inoltre consentita la vendita al dettaglio dei beni di produzione propria all'interno dei locali di produzione o in locali a questi adiacenti.

4. Interventi sul patrimonio edilizio esistente

  • a. In queste zone sono ammessi tutti gli interventi sul patrimonio esistente di cui all’art. 135 c. 2d) LR 65/2014 e all’art. 134 c. 1h) punto 1 LR 65/2014, ivi comprese le addizioni volumetriche agli edifici esistenti, fino ad un massimo del 20% della consistenza esistente, in termini di SUL, alla data di adozione del Regolamento Urbanistico e con le limitazioni prescritte dall’art.10bis, purché non sia superata l'altezza massima dell’edificio esistente, ovvero quella prevalente nel contesto.
  • b. Sono ammessi inoltre, gli interventi pertinenziali di cui all’art. 135 c.2e) LR 65/2014 fino ad un massimo del 20% della consistenza esistente, in termini di SUL, alla data di adozione del Regolamento Urbanistico e con le limitazioni prescritte dall’art.10bis, purché non sia superata l'altezza massima dell’edificio esistente, ovvero quella prevalente nel contesto.
    La realizzazione di nuova superficie in misura massima del 20% della SUL alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, rappresenta la quantità totale realizzabile di SUL come intervento di addizione volumetrica di cui all’art. 134 c.1g) LR 65/2014, e intervento pertinenziale di cui all’art. 135 c. 2e) LR 65/2014.
  • c. E’ consentita, con intervento diretto, la sostituzione edilizia, limitata al singolo edificio se principale all’interno dell’area di pertinenza, purché non sia superata l’altezza massima dell’edificio principale. La SUL da ricostruire è dimensionata rispetto al SUL degli edifici da demolire limitatamente alle parti legittime degli stessi e con riferimento alla consistenza complessiva e alla destinazione d’uso esistenti alla data di adozione del Regolamento Urbanistico.
  • d. E’consentita la realizzazione di un alloggio per portierato e sorveglianza a servizio delle attività insediate, nella misura strettamente necessaria quale pertinenza dell'attività produttiva. Tale alloggio non può essere oggetto di cessione separatamente dai locali per l'attività produttiva. Non è ammesso l'affitto separato dall'affitto dei locali adibiti all'attività produttiva, fatto salvo per i dipendenti dell'attività stessa. La realizzazione dell'alloggio, in quanto pertinente l'attività produttiva, comporta la corresponsione dei soli oneri di urbanizzazione per la destinazione produttiva. Il mancato rispetto di tali prescrizioni comporta che l'alloggio debba essere considerato come destinazione non consentita dalla zona e quindi realizzato in difformità dal Permesso a Costruire con l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Per le destinazioni esistenti diverse da quella industriale e artigianale e nel caso di mantenimento della destinazione d'uso, sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia senza addizioni volumetriche e frazionamenti, salvo il frazionamento connesso a quello della destinazione industriale-artigianale.
  • e. In tutti gli edifici è inoltre consentito il rialzamento dei sottotetti al fine di adeguare le altezze della Sua o della Snr alle altezze minime richieste dalle norme igienico sanitarie per il legittimo utilizzo in atto alla data del 9.10.2007. La conseguente addizione volumetrica non incide sui parametri edilizi ed urbanistici assegnati e consentiti dal RUC all’edificio oggetto di intervento
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Mercoledì, 19 Aprile, 2023 - 10:39