Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 84 Aree edificate produttive

1. Sono zone destinate alla produzione industriale, artigianale, di beni e servizi.

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:2.000 "Centri abitati" - elaborato CA.

3. Le aree edificate produttive sono classificate zone D ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

4. Nelle aree di cui al presente articolo il Piano Strutturale prescrive una riqualificazione del sistema, integrandone la componente economica con quella offerta dalle nuove prospettive di sviluppo del settore dei servizi, il commercio ed il turismo. Il tessuto produttivo industriale e artigianale andrà qualificato, dotandolo delle attività di servizio alle imprese, che oggi appaiono carenti.

5. In dette zone il Regolamento Urbanistico si attua attraverso interventi Edilizi Diretti, fatto salvo l'obbligo di realizzare le opere di urbanizzazione primaria se ed in quanto carenti, ovvero dove previsto dalle Schede di Trasformazione - elaborato ST, previa approvazione di un Piano Attuativo.

6. Le aree di cui al presente articolo sono state suddivise in quattro zone - D1, D2, D3 e D4, in base alle caratteristiche del sistema insediativo e della maglia infrastrutturale nonché alle previsioni strategiche del Piano Strutturale, descritte agli articoli successivi.

7. Addizioni volumetriche

Nelle Schede di Trasformazione - elaborato ST sono individuati gli edifici per i quali è ammessa la realizzazione di addizioni volumetriche come disciplinate al precedente art. 59 comma 6 delle presenti NTA.

8. Aree di completamento

Nelle Schede di Trasformazione - elaborato ST sono individuati le aree per le quali è ammessa la edificazione di completamento, secondo i parametri ed i criteri indicati in ciascuna scheda.

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Mercoledì, 19 Aprile, 2023 - 10:39