Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 82 Aree di Ristrutturazione Urbana

1. Sono le zone, comprese nel centro urbano di Barberino, destinate dal Piano Strutturale a costituire un nuovo tessuto urbano mediante la sostituzione dell'esistente tessuto urbanistico-edilizio.

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:2.000 "Centri abitati" - elaborato CA.

3. Le Aree di Ristrutturazione Urbana sono classificate zone B ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

4. Per le aree di cui al presente articolo il Piano Strutturale prescrive un intervento che, partendo dagli spazi e dai luoghi della vita collettiva quali elementi generatori di immagine urbana - il sistema delle piazze e del verde innanzitutto, poi le strade ed il loro arredo, poi gli edifici pubblici - porti alla realizzazione di una maglia coerente, alla quale relazionare gli edifici privati, che costituiscono il tessuto connettivo della città consolidata. Tutta l'area di trasformazione urbana dovrà assumere il ruolo di centro erogatore di servizi amministrativi e direzionali, non monofunzionale ma integrato con la residenza; gli edifici dovranno allinearsi lungo i fronti stradali in modo da costituire una quinta omogenea e non discontinua.

5. L'intervento dovrà garantire una trasformazione urbanistica di qualità che, attraverso le più moderne tecnologie e con criteri di bioarchitettura, assicuri agli edifici abitativi il massimo di sinergia e di rispetto ambientale, attuabile tramite il ricorso a materiali, soluzioni architettoniche e sistemi di risparmio energetico.

6. La sostituzione del tessuto si attuerà progressivamente, senza strumenti coercitivi, solo in presenza di interventi edilizi che eccedano la ristrutturazione edilizia

7. Le Aree di Ristrutturazione Urbana sono state suddivise in Unità Minime di Intervento (U.M.I.), per ciascuna delle quali è stata redatta una scheda compresa tra le Schede di Trasformazione - elaborato ST.

8. La riqualificazione urbana avverrà mediante interventi di ristrutturazione urbanistica e\o sostituzione edilizia, ovvero di nuova edificazione, subordinati alla approvazione di un piano attuativo che dovrà interessare l'estensione di ciascuna delle U.M.I. di cui al comma precedente, secondo le destinazioni d'uso e i parametri indicati nelle relative schede.

9. Per ciascuna delle due Aree di Ristrutturazione Urbana individuate dal Piano Strutturale potrà essere dato luogo, su iniziativa dell'Amministrazione Comunale o dei privati interessati, ad un unico Programma di Recupero Urbano come definito dall'art. 125, comma 3, punto b) della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

10. Nelle aree di cui al presente articolo, nelle more di formazione degli strumenti attuativi, non è ammessa alcuna trasformazione degli immobili che ecceda Ristrutturazione Edilizia senza cambio di destinazione d'uso.

11. Gli immobili, o porzioni di essi, compresi nelle aree di cui al presente titolo e che abbiano già legittima destinazione residenziale alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, potranno essere mantenuti senza che ciò incida sui parametri urbanistici assegnati al comparto.

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Mercoledì, 19 Aprile, 2023 - 10:39