Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 80 Aree edificate residenziali di completamento-Zone B1

1. Sono le aree con struttura urbanistico edilizia a tessuto compatto, ancorché recente, sorte nei pressi del centro storico di cui generalmente assumono le linee generatrici.

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:2.000 “Centri abitati” – elaborato CA.

3. Le aree edificate residenziali di completamento sono classificate zone B ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

4. In queste zone il Piano Strutturale prescrive il riconoscimento del ruolo ordinatore e di matrice svolto dai tessuti di antica formazione nei confronti di quelli recenti, e di mantenere il carattere diffuso del sistema insediativo del territorio, garantendo un’equilibrata distribuzione delle funzioni e dei servizi, pur nella centralità del sistema insediativo del capoluogo e di Cavallina

5. In dette zone il Regolamento Urbanistico si attua attraverso interventi Edilizi Diretti, fatto salvo l'obbligo di realizzare le opere di urbanizzazione primaria se ed in quanto carenti, ovvero dove previsto dalle Schede di Trasformazione – elaborato ST, previa approvazione di un Piano Attuativo.

6. Destinazioni d’uso

Per gli edifici compresi nelle aree di cui al presente titolo, compatibilmente con la garanzia dell'integrità dell'immobile e dell'ambiente ad esso legato, nonché con le previsioni del piano di classificazione acustica, sono consentite l'introduzione o la permanenza di tutte le destinazioni d'uso di cui all'articolo 10 delle presenti norme, ad esclusione delle funzioni sotto specificate:

  • a. attività industriali:
  • b. commerciale: commercio al dettaglio con medie strutture di vendita, commercio al dettaglio con grandi strutture di vendita
  • c. commercio all’ingrosso e depositi;
  • d. agricole e funzioni connesse ai sensi di legge

7. Interventi sul patrimonio edilizio esistente

  • a) In queste zone sono ammessi tutti gli interventi sul patrimonio esistente di cui all’art. 135 c. 2d) LR 65/2014 e all’art. 134 c. 1h) punto 1 LR 65/2014, ivi comprese le addizioni volumetriche agli edifici esistenti, fino ad un massimo del 20% della consistenza esistente, in termini di SUL, alla data di adozione del Regolamento Urbanistico e con le limitazioni prescritte dall’art.10bis.
  • b) Sono ammessi inoltre, gli interventi pertinenziali di cui all’art. 135 c.2e) LR 65/2014 fino ad un massimo del 20% della consistenza esistente, in termini di SUL, alla data di adozione del Regolamento Urbanistico e con le limitazioni prescritte dall’art.10bis.
    La realizzazione di nuova superficie in misura massima del 20% della SUL alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, rappresenta la quantità totale realizzabile di SUL come intervento di addizione volumetrica di cui all’art. 134 c.1g) LR 65/2014, e intervento pertinenziale di cui all’art. 135 c. 2e) LR 65/2014.
  • c) E’ consentita, con intervento diretto, la sostituzione edilizia, limitata al singolo edificio se principale, all’interno dell’area di pertinenza, con altezza non superiore a quella dell’edificio principale. La SUL da ricostruire è dimensionata rispetto al volume (V) degli edifici da demolire limitatamente alle parti legittime degli stessi e con riferimento alla consistenza complessiva e alla destinazione d’uso esistenti alla data di adozione del Regolamento Urbanistico.
  • d) E’inoltre consentita la sopraelevazione fino ad un massimo di due piani fuori terra degli edifici che abbiano superficie utile lorda non inferiore a mq 50, con ingombro non superiore a quello dell’edificio esistente ed altezza utile interna non superiore a m. 3,00.
  • e) Gli edifici con uno o due piani fuori terra e sottotetto potranno rialzare quest’ultimo, se già legittimamente utilizzato per abitazione, per renderlo abitabile, con altezza media interna non superiore a m. 2,70.
  • f) In tutti gli edifici è inoltre consentito il rialzamento dei sottotetti al fine di adeguare le altezze della Sua o della Snr alle altezze minime richieste dalle norme igienico sanitarie per il legittimo utilizzo in atto alla data del 9.10.2007. La conseguente addizione volumetrica non incide sui parametri edilizi ed urbanistici assegnati e consentiti dal RUC all’edificio oggetto di intervento.

7bis. E’ sempre ammessa la realizzazione di nuova SUL in sostituzione di vani ascensore o di scale interne o

8. Addizioni volumetriche

Nelle Schede di Trasformazione – elaborato ST sono individuati gli edifici per i quali è ammessa la realizzazione di addizioni volumetriche come disciplinate al precedente art. 59 comma 6 delle presenti NTA.

9. Aree di completamento Nelle Schede di Trasformazione – elaborato ST sono individuati le aree per le quali è ammessa la edificazione di completamento, secondo i parametri ed i criteri indicati in ciascuna scheda.

10. Per gli interventi sugli immobili compresi nelle aree di cui al presente articolo che risultino esistenti alla data del 1939, occorrerà attenersi all’Allegato “Guida per gli interventi sul patrimonio esistente nei centri storici” – AL3, nel quale sono contenute indicazioni tipologiche, morfologiche e di impiego dei materiali.

11. Qualora la progettazione si discosti sensibilmente, senza adeguata motivazione, dai criteri contenuti nell’Allegato di cui al comma precedente, ciò potrà costituire motivo di diniego - nel caso di istanza di Permesso a Costruire – ovvero di sospensione – nel caso di SCIA.

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Mercoledì, 19 Aprile, 2023 - 10:39