Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 79 Centri e nuclei storici - Zone A

1. I centri e nuclei storici corrispondono al subsistema comprendente le parti edificate del sistema insediativo di più antico impianto ove insistono edifici e complessi di valore storico, architettonico o ambientale, prevalentemente risalenti al periodo antecedente alla seconda guerra mondiale.

2. Sono rappresentati nell'elaborato cartografico denominato "Indagine sui Centri storici" e nella serie della cartografia denominata CA.

3. I centri e nuclei storici sono classificati zone A ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

4. In queste zone il Piano Strutturale prescrive la tutela del ruolo svolto dai centri storici come permanenza dei valori culturali e tradizionali della comunità, ed il riconoscimento del ruolo ordinatore e di matrice svolto dai tessuti di antica formazione nei confronti di quelli recenti.

5. Per ciascuno degli edifici compresi in dette zone sono state redatte le Schede degli Edifici nei Centri Storici - elaborato SS, comprendenti le prescrizioni e le eventuali limitazioni agli interventi di trasformazione di cui ai commi successivi.

6. In dette zone il Regolamento Urbanistico si attua attraverso interventi Edilizi Diretti, fatto salvo l'obbligo di realizzare le opere di urbanizzazione primaria se ed in quanto carenti, ovvero dove previsto dalle Schede di cui al comma precedente, previa approvazione di un Piano Attuativo.

7. Destinazioni d'uso

  • a. Per gli edifici compresi nelle aree di cui al presente titolo, compatibilmente con la garanzia dell'integrità dell'immobile e dell'ambiente ad esso legato, nonché alle previsioni del piano di classificazione acustica, sono consentite l'introduzione o la permanenza di tutte le destinazioni d'uso di cui all'articolo 10 delle presenti norme, ad esclusione delle funzioni sotto specificate:
    • attività industriali;
    • commerciale: commercio al dettaglio con medie strutture di vendita, commercio al dettaglio con grandi strutture di vendita;
    • commercio all'ingrosso e depositi;
    • agricole e funzioni connesse ai sensi di legge, ad eccezione dell'attività agrituristica;
  • b. le attività artigianali saranno ammesse purché non inquinanti, conformi al Piano di Classificazione acustica, e non generino concentrazione di traffico veicolare;
  • c. In caso di cambio di destinazione d'uso in funzione residenziale di locali posti al Piano Terreno, non saranno ammesse deroghe ai rapporti aero-illuminanti.

8. Interventi sul patrimonio edilizio esistente

  • a. Nelle zone A fuori dai centri storici e nuclei storici sono ammessi esclusivamente interventi fino alla categoria del Restauro;
  • b. Nei Centri e nuclei storici per ciascuna scheda è indicata la categoria di intervento ammissi bile, con la seguente articolazione:
    • Restauro e risanamento conservativo, come definito dall'art. 79, comma 2.c) della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1;
    • RE: ristrutturazione edilizia, come definita dalla L.R. 3 gennaio 2005, n. 1, art. 79, comma 2.d) punto 1), e punto 3) limitatamente agli interventi di addizione funzionale quali realizzazione del sottotetto al fine di renderlo abitabile (esclusivamente al fine dell' adeguamento ai requisiti minimi igienico-sanitari del legittimo utilizzo in atto), creazione di volumi tecnici, scale, ascensori;
    • REAFS: ristrutturazione edilizia, come definita dalla L.R. 3 gennaio 2005, n. 1, art. 79, comma 2.d) punto 1), e punto 3) limitatamente agli interventi di addizione funzionale quali realizzazione del sottotetto al fine di renderlo abitabile (esclusivamente al fine dell' adeguamento ai requisiti minimi igienico-sanitari del legittimo utilizzo in atto), creazione di volumi tecnici, scale, ascensori; inoltre è ammessa la possibilità di realizzare i servizi igienici ove non presenti o inadeguati con le limitazioni prescritte dall' art. 10bis;
    • REAF: ristrutturazione edilizia, come definita dall'art. 79, comma 2.d) punti 1) e 3) della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1, ivi comprese le addizioni funzionali fino ad un massimo del 20% della consistenza esistente, in termini di SUL, alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, salvo quantità inferiori stabilite dalle presenti norme per zone specifiche e con le limitazioni prescritte dall'art.10bis e dal comma d) del presente articolo;
    • addizioni volumetriche non assimilate alla ristrutturazione edilizia, come definite dall'art. 78, comma 1.g) della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1;
    • RU: ristrutturazione urbanistica, come definita dall'art. 78, comma 1.f) della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1.
  • c. Alle categorie di intervento di cui sopra possono essere associate in ciascuna scheda particolari limitazioni o prescrizioni attinenti a:
    • a. +V: elementi e caratteristiche di pregio da tutelare;
    • b. +L: elementi incongrui e/o di degrado da rimuovere.
  • d. Salvo diversa previsione nelle specifiche schede e con le limitazioni di cui alle stesse, sono ammessi inoltre gli interventi pertinenziali di cui al comma 2, lettera e) dell'art. 79 della L.R. 1/05, consistenti nella:
    • demolizione di volumi secondari, come definiti dal R.E.C., facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, anche con diversa articolazione, collocazione e destinazione d'uso, a parità di volume così come previsto dal Regolamento Edilizio stesso;
    • realizzazione all'interno del resede di riferimento di un volume aggiuntivo non superiore al 20% del volume dell'edificio principale con le seguenti limitazioni:
      • dove è prevista RE e l'intervento pertinenziale potrà avvenire solo per la realizzazione di volumi tecnici e autorimesse pertinenziali;
      • dove è prevista l'intervento pertinenziale potrà avvenire nel limite massimo del 20% della consistenza esistente, in termini di SUL, alla data di adozione del Regolamento Urbanistico e con le limitazioni prescritte dall'art.10bis.
      La realizzazione di nuova superficie in misura massima del 20% della SUL alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, rappresenta la quantità totale realizzabile fra SUL e SAL come intervento di addizione funzionale di cui al comma 2) lettera d) punto 3), e intervento pertinenziale di cui al comma 2) lettera e) dell'art. 79 della L.R. 1/2005
  • e. E'inoltre consentita la sopraelevazione fino ad un massimo di due piani fuori terra degli edifici che abbiano superficie utile lorda non inferiore a mq 50, con ingombro non superiore a quello dell’edificio esistente ed altezza utile interna non superiore a m. 3,00.
  • f. Autorimesse pertinenziali

Nelle aree di cui al presente articolo è inoltre consentita la realizzazione di autorimesse pertinenziali, all'interno del resede dell'edificio, nel limite di 1 mq ogni 3 mq di SULA dell'edificio cui l'autorimessa è vincolata, previa sottoscrizione di specifico atto d'obbligo che stabilisca il vincolo di pertinenzialità tra la rimessa e l'unità immobiliare cui essa è vincolata.

9. Nelle aree di cui al presente articolo tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia con addizioni funzionali, interventi di cui alla lettera e) c.2 dell'art.79 della LR 1/2005 e smi,addizione volumetrica, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica, restauro con modifiche esterne, nuova costruzione con esclusione degli annessi agricoli di cui all'art.58 delle NtA, devono preventivamente ottenere il parere della Commissione per il Paesaggio.

10. Aree di Ristrutturazione urbanistica

Nelle Schede degli Edifici nei Centri Storici - elaborato SS sono individuati gli edifici per i quali è ammessa la ristrutturazione urbanistica: in queste aree è ammessa la demolizione e ricostruzione secondo i parametri ed i criteri indicati in ciascuna scheda.

In caso di ricostruzione l'altezza utile interna di ciascun piano non dovrà essere superiore a m. 3,00. Le addizioni funzionali non sono consentite in caso di interventi di ristrutturazione urbanistica. La SULA o la SULP da ricostruire è dimensionata rispetto alla SUL degli edifici da demolire limitatamente alle parti legittime degli stessi e con riferimento alla consistenza complessiva esistente alla data di adozione del Regolamento Urbanistico.

11. Allo scopo di indirizzare secondo criteri omogenei la progettazione degli interventi sugli immobili di cui al presente articolo, è stato redatto l'Allegato "Guida per gli interventi sul patrimonio esistente nei centri storici" - AL3, nel quale sono contenute indicazioni tipologiche, morfologiche e di impiego dei materiali.

12. Qualora la progettazione si discosti sensibilmente, senza adeguata motivazione, dai criteri contenuti nell'Allegato di cui al comma precedente, ciò potrà costituire motivo di diniego - nel caso di istanza di Permesso a Costruire - ovvero di sospensione - nel caso di SCIA.

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Mercoledì, 19 Aprile, 2023 - 10:39