Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 78 Parcheggi privati

1. Ogni nuova costruzione, anche se in sostituzione di una preesistente costruzione demolita e ogni ampliamento dovrà prevedere parcheggi privati all’aperto o chiusi nella quantità funzionalmente necessaria e comunque nella misura di mq. 1 di superficie di parcheggio al lordo delle murature ogni 3 mq. di nuova SUL in analogia con quanto disposto dall’art. 41 sexies L 1150/1942. Per gli interventi da realizzarsi secondo le norme transitorie di cui all’art.86 del Regolamento Edilizio, la superficie di parcheggio viene verificata in ragione di 1 mq. di superficie al netto delle murature ogni 3 mq. di nuova SUL.

2. Ai fini del rispetto delle dotazioni di parcheggi si assume, laddove esse siano espresse in mq, che ogni 25 mq di superficie di parcheggio debba corrispondere almeno un posto auto, comprensivo degli spazi di accesso e di manovra.

3. Nelle nuove costruzioni, e negli interventi sul patrimonio edilizio esistente realizzato in qualsiasi data, dove il rapporto di 1 mq. di superficie di parcheggio al lordo delle murature ogni 3 mq. di SUL sia inferiore a 25 mq, le autorimesse chiuse potranno avere una dimensione funzionale al ricovero di un’auto e comunque non superiore a mq.25 al lordo delle murature, di superficie di parcheggio. Per gli interventi da realizzarsi secondo le norme transitorie di cui all’art.86 del Regolamento Edilizio, la superficie di parcheggio viene verificata in ragione di 1 mq. di superficie al netto delle murature ogni 3 mq. di nuova SUL.

4. Non è necessario individuare nuovi parcheggi per interventi di ampliamento quando i parcheggi esistenti garantiscano già il requisito di mq. 1 di superficie di parcheggio al lordo delle murature ogni 3 mq. di SUL complessiva. Per gli interventi da realizzarsi secondo le norme transitorie di cui all’art.86 del Regolamento Edilizio, la superficie di parcheggio viene verificata in ragione di 1 mq. di superficie al netto delle murature ogni 3 mq. di nuova SUL.

5. Qualora sia dimostrata l’impossibilita di localizzare (per le caratteristiche dell’intervento o per inaccessibilità) la quantità minima di posti auto richiesta, a compensazione delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale, eventualmente non reperite potrà essere monetizzato con le modalità stabilite da specifico atto comunale.

6. La realizzazione di superfici a parcheggio o parcheggi chiusi sono sempre consentiti in misura superiore ai minimi di cui al presente articolo ma le superfici superiori ai minimi non sono escluse dal computo della SUL ai sensi del REC.

7. Dotazioni minime di parcheggi per edilizia residenziale

  • a. Per tutti gli interventi di nuova costruzione anche se in sostituzione di una preesistente costruzione demolita o di ristrutturazione urbanistica, e per quelli sul patrimonio edilizio esistente con creazione di nuove unità immobiliari dovranno essere garantiti parcheggi per la sosta stanziale nella seguente misura:
    • - Almeno 1 posto auto per ogni alloggio di SUL fino a 54 mq;
    • - Almeno due posti auto per ogni alloggio di SUL fino a 108 mq;
    • - Almeno tre posti auto per ogni alloggio di SUL superiore a 108 mq.
    • - Una quota non inferiore al 40% dei suddetti parcheggi dovrà essere costituita da posti auto scoperti;

8. Dotazioni minime di parcheggi per attività commerciali

Fermo restando il rispetto degli standard previsti dal decreto ministeriale D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, la dotazione di parcheggi necessaria per consentire l'insediamento o ampliamento degli esercizi commerciali, anche in edifici esistenti, è individuata nella misura che segue:

  • a. parcheggi per la sosta stanziale, all'interno degli edifici e nell'area di pertinenza degli stessi, nella misura di un metro quadrato per ogni tre metri quadrati di SUL; per gli esercizi di vicinato i parcheggi per la sosta stanziale possono essere individuati anche su aree pubbliche, ad esclusione delle carreggiate stradali.
  • b. parcheggi per la sosta di relazione, all'interno degli edifici o nell'area di pertinenza degli stessi, ovvero in altre aree o edifici, a condizione che ne sia garantito l'uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi, ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con l'esercizio commerciale stesso, nella misura di seguito individuata per ciascuna tipologia di struttura di vendita:
    • - Per gli esercizi di vicinato i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati almeno nella misura minima di mq. 1 per ogni mq. di superficie di vendita e/o di somministrazione; tale previsione non è obbligatoria nei centri e nuclei storici (zone A), e negli insediamenti consolidati (zone B1) e per le zone B2 relativamente alle attività commerciali esistenti all'entrata in vigore del Regolamento D.P.G.R. 15/R del 01/04/2009. La predetta misura minima può essere ridotta con lo specifico strumento urbanistico attuativo in caso di riqualificazione ambientale, sociale, architettonica, di aree interessate dall'operatività di programmi di riqualificazione della rete commerciale di cui all’art. 98 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28.
    • - Per le medie strutture di vendita i parcheggi di sosta per la relazione sono dimensionati almeno nella misura minima di 1,5 mq per ogni mq di superficie di vendita prevedendo ulteriori parcheggi, nella misura minima di 1 mq per ogni mq di superfici utili coperte aperte al pubblico, per altre attività complementari a quella commerciale. Le aree a parcheggio esterne localizzate in superficie devono essere dotate di alberature di alto fusto di specie tipiche locali nella misura minima di un albero ogni 80 mq di parcheggio, fatte salve particolari disposizioni di tutela storica e ambientale. Nel caso in cui sotto tali parcheggi siano presenti parcheggi interrati potranno essere utilizzate alberature, arbusti o siepi ornamentali.
    • - Per le grandi strutture di vendita i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati almeno nella misura minima di 2 mq per ogni mq di superficie di vendita, prevedendo ulteriori parcheggi, nella misura di 1,5 mq per ogni mq di ulteriori superfici utili coperte aperte al pubblico, per altre attività complementari a quella commerciale. Per la dotazione di alberature si applica la stessa disposizione di cui alle medie strutture di vendita.
  • c. Per l'apertura di nuove attività di vendita al dettaglio dei beni di produzione propria da parte degli artigiani e degli industriali, nei locali di produzione o in locali a questi adiacenti, qualora tali locali costituiscano unità immobiliare autonoma o la superficie destinata alla vendita sia prevalente rispetto a quella destinata alla produzione, è necessario il rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, in rapporto alla superficie aperta al pubblico.
  • d. Per l'insediamento di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è necessario il rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, in rapporto alla superficie di somministrazione, come definita all’articolo 41, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28.

9. Dotazioni minime di parcheggi per attività terziarie

Per le utilizzazioni che seguono sono prescritte le seguenti superfici a parcheggio di relazione:

  • a. direzionale, 40 mq ogni 100 mq di SUL
  • b. impianti per lo spettacolo, sale da giochi, palestre e discoteche: 80 mq. ogni 100 mq. di SUL.
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Mercoledì, 19 Aprile, 2023 - 10:39