Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 64 Disciplina dei sistemi funzionali: aree ad esclusiva funzione agricola

1. Sono le porzioni del territorio rurale caratterizzate dalla presenza di un sistema aziendale agricolo, dalla capacità produttiva del suolo, dalla presenza di infrastrutture agricole di rilevante interesse.

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta degli Interventi" - elaborato CI.

3. Nelle aree di cui al presente titolo il Piano Strutturale prescrive il mantenimento e l'incentivazione dell'attività agricola, come strumento insostituibile di presidio e gestione del territorio, sia offrendo gli strumenti per quella produttiva in senso stretto, nel quadro legislativo vigente, che agevolando la realizzazione di attività agrituristiche e di turismo rurale.

4. Nelle aree di cui al presente titolo, oltre agli interventi disciplinati dal Titolo IV, della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65, sono ammessi tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente descritti nell'art. 59 delle presenti Norme.

5. Nelle aree di cui al presente titolo non è ammessa la realizzazione degli annessi agricoli reversibili di cui all'art. 58 delle presenti NtA.

Ultima modifica
Mercoledì, 19 Aprile, 2023 - 10:39