Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 58 Annessi agricoli reversibili per l'agricoltura amatoriale

1. Sono manufatti di servizio destinati al soddisfacimento delle esigenze di attività part - time per autoconsumo e tempo libero, che non siano comprese nella categoria di cui all'articolo precedente.

2. Gli annessi agricoli reversibili potranno essere realizzati nel territorio rurale, salvo limitazioni previste nelle specifiche zone e previo ottenimento del Permesso di Costruire, con una superficie utile lorda degli stessi che non potrà eccedere quella di seguito indicata nelle Tabelle A e B:

Tabella A

Attività Superficie territoriale del fondo con esclusione delle aree boscate
(le aree boscate possono essere incluse se il ricovero attrezzi è realizzato a servizio di attività di castagneto da frutto)
Da 1.000 mq a 10.000 mq Da 10.001 mq a 20.000 mq Oltre 20.001 mq
SUL massima realizzabile SUL massima realizzabile SUL massima realizzabile
Ricovero attrezzi
(altezza massima in gronda pari a 2,20 m)
20 mq 30 mq 40 mq

Tabella B

Attività Superficie territoriale del fondo minima pari a 1.000 mq con esclusione delle aree boscate
Ricovero equini e bovini e suini E' ammessa la costruzione di una struttura contenente al massimo 4 animali. Detta struttura non può essere realizzata in misura maggiore di 10 mq di superficie coperta per animale presente o previsto, con altezza massima in gronda pari a 3 m, cui può essere aggiunta una tettoia di profondità non superiore a 3 m. Inoltre, per il ricovero del fieno sono consentiti spazi di mq 5 di superficie coperta per ogni animale con altezza pari a quella del box. Gli annessi potranno essere dotati di una loggia di superficie uguale a quella dell'annesso, e costituita da struttura portante in legno e copertura che costituisce proseguimento della copertura dell'annesso stesso realizzata con elementi di finitura uguali a quelli della copertura di quest'ultimo.
Gli annessi dovranno essere ubicati ad una distanza pari a 100 m dagli edifici con destinazione non agricola di altra proprietà;
Ricovero cani E' ammessa la costruzione di una struttura contenente al massimo 20 cani. Detta struttura non può essere realizzata in misura maggiore di 6,5 mq di superficie coperta per ogni cane presente o previsto, cui può essere aggiunto in adiacenza uno spazio scoperto recintato di superficie massima pari a 5 mq per ogni cane.
L'altezza in gronda del manufatto e della recinzione non dovrà essere superiore a 2 m. Dovranno essere comunque rispettati eventuali parametri dimensionali minimi previsti dalle norme vigenti in materia veterinaria
Gli annessi dovranno essere ubicati ad una distanza pari a 100 m dagli edifici esistenti, e ad una distanza di 200 m dagli edifici con destinazione residenziale di altra proprietà;
Ricovero animali da cortile E' ammessa la costruzione di una struttura di superficie massima coperta di 10 mq, cui può essere aggiunto in adiacenza uno spazio scoperto recintato di superfice massima pari a 30 mq. L'altezza in gronda manufatto e della recinzione non dovrà essere superiore a 2 m. Dovranno essere comunque rispettati eventuali parametri dimensionali minimi previsti dalle norme vigenti in materia veterinaria
Gli annessi dovranno essere ubicati ad una distanza pari a 100 m dagli edifici esistenti con destinazione diversa da quella agricola e di altra proprietà, e ad una distanza di 200 m dagli edifici con destinazione residenziale di altra proprietà.

Gli annessi di cui alle tabelle A e B potranno essere realizzati nella misura massima di 2, uno per ricovero attrezzi e uno per il ricovero animali.

3. L'installazione degli annessi agricoli del tipo descritto è ammessa solo a condizione che nel fondo non esistano già costruzioni utilizzabili allo stesso scopo. Non saranno parimenti ammesse nuove istallazioni di annessi ove si sia in presenza di un frazionamento, posto in essere successivamente alla data del 09/10/2007 di adozione del RUC 2009, ove in una parte del terreno poi frazionato già esistesse un annesso.

4. Gli eventuali manufatti già esistenti, e legittimati alla data di cui al comma precedente, potranno essere adeguati, in termini di superficie e di tipologie, ai parametri del presente articolo.

5. Gli annessi dovranno essere costituiti da una struttura unica con copertura a falde inclinate, priva di basamento e/o di opere di fondazione e semplicemente ancorata al suolo, con struttura e finitura esterna in legno naturale (pareti e copertura). Le finestre dovranno essere impostate con base ad altezza minima di ml. 1,50 dal pavimento finito del locale a cui afferiscono.

6. La sagoma verticale degli annessi rurali sia in senso longitudinale che trasversale dovrà essere contenuta al di sotto di una linea parallela al piano di campagna con distanza dallo stesso di ml. 3,50.

7. Non sarà ammessa la realizzazione di servizi igienici, né l'allacciamento alle reti dei servizi pubblici.

8. Gli annessi agricoli di cui al presente articolo dovranno essere realizzati nel rispetto dei distacchi minimi dai confini e della distanza dagli edifici così come previsto dal regolamento edilizio.

9. Gli annessi destinati al ricovero di animali dovranno essere dotati di concimaia realizzata con materiali a tenuta di acqua. Il materiale organico raccolto nelle concimaie dovrà essere protetto dalle precipitazioni atmosferiche con la stesa di teli impermeabili opachi di colore scuro.

10. Gli annessi dovranno essere collocati preferibilmente in prossimità della rete viaria esistente. Per l'accesso agli annessi potranno essere realizzati brevi tratti di strada bianca, da valutare in fase istruttoria per il rilascio del Permesso di Costruire.

11. La costruzione degli annessi realizzati ai sensi del presente articolo potrà essere autorizzata per un periodo massimo di 10 anni, al termine del quale l'autorizzazione potrà essere rinnovata a fronte del perdurare delle condizioni che ne hanno resa necessaria la prima installazione o per sopravvenute esigenze che ne permetterebbero l'installazione ai sensi di questo articolo

12. Al termine dell'utilizzo ai fini agricoli dei manufatti, e/o in mancanza di rinnovo, il realizzatore ovvero il proprietario dei terreni, dovrà curare entro i 90 giorni successivi, la loro rimozione e il ripristino dei luoghi mediante presentazione di idoneo titolo abilitativo. Nel permesso di costruire dovrà essere prescritto l'obbligo della demolizione entro 90 giorni dalla cessazione dell'attività che ha permesso la costruzione dell'annesso.

13. Le norme del presente articolo prevalgono sulle eventuali norme in contrasto del Regolamento Edilizio.

Ultima modifica
Mercoledì, 19 Aprile, 2023 - 10:39