Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 57 Annessi agricoli per le aziende minori

1. Sono manufatti di servizio destinati al soddisfacimento delle esigenze di aziende agricole che non raggiungano i minimi colturali definiti dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Firenze.

2. Possono accedere alla costruzione di tali annessi coloro che rispettano le condizioni di cui all'art. 5 del Regolamento di Attuazione (D.P.G.R. 5/R/2007) del Titolo IV, capo III della L.R. 1/2005.

3. Gli annessi agricoli potranno essere realizzati nel territorio rurale, salvo limitazioni previste nelle specifiche zone, con una superficie utile lorda che non potrà eccedere quella di seguito indicata, con riferimento all'ampiezza dei terreni coltivati dall'azienda e alla tipologia di annesso da realizzare:

Attività Area aziendale di pertinenza
Da 1000 mq a 10000 mq (con esclusione delle aree boscate) Da 10001 mq a 20000 mq (con esclusione delle aree boscate) Oltre 20001 mq (con esclusione delle aree boscate)
SUL massima realizzabile SUL massima realizzabile SUL massima realizzabile
Coltivazione in serra fissa 90 mq 90 mq 90 mq
Agricoltura biologica 30 mq 60 mq 90 mq
Allevamento equini 50 mq 100 mq Ulteriori 50 mq per ogni Ha disponibile oltre i 20000 mq
Allevamento fauna selvatica 30 mq 60 mq Ulteriori 50 mq per ogni Ha disponibile oltre i 20000 mq
Allevamento ovicaprini 20 mq 40 mq Ulteriori 50 mq per ogni Ha disponibile oltre i 20000 mq
Allevamento intensivo di altro bestiame 50 mq 100 mq Ulteriori 50 mq per ogni Ha disponibile oltre i 20000 mq
Allevamento api 20 mq 40 mq 80 mq
Allevamento chiocciole e lombrichi 40 mq 60 mq 100 mq
Cinotecnica 65 mq 130 mq 260 mq
Acquacoltura 40 mq 60 mq 100 mq
SUL totale massima realizzabile 90 mq 130 mq 260 mq

La SUL totale massima rappresenta il limite di superficie realizzabile nel caso di costruzione di più tipologie di annessi, a seconda della superficie territoriale.

4. L'installazione degli annessi agricoli del tipo descritto è ammessa previo ottenimento del Permesso di Costruire nelle superfici massime previste dal comma 3 detratte le eventuali superfici utilizzabili allo stesso scopo esistenti nel fondo.

5. Gli eventuali manufatti già esistenti, e legittimati alla data di adozione del presente Regolamento, potranno essere adeguati, in termini di superficie e di tipologie, ai parametri del presente articolo.

6. Gli annessi agricoli di cui al presente articolo dovranno essere realizzati nel rispetto dei distacchi minimi dai confini ad una distanza maggiore di ml. 100 rispetto ad edifici esistenti non destinati a scopi agricoli, a quella prevista dal regolamento edilizio per gli altri edifici, e ad una distanza non inferiore a ml. 200 da sorgenti o pozzi per uso potabile.

7. Gli annessi dovranno essere realizzati con strutture in materiale leggero e finitura in legno per le pareti e la copertura. Le finestre dovranno essere impostate con base ad altezza minima di ml. 1,50 dal pavimento finito del locale a cui afferiscono e dovranno essere munite di infisso in legno. Eventuali scelte di tipologie e/o materiali diversi dovranno essere opportunamente motivate e dettate da esclusive esigenze legate alla specificità della produzione agricola.

8. La sagoma verticale degli annessi rurali sia in senso longitudinale che trasversale dovrà essere contenuta al di sotto di una linea parallela al piano di campagna con distanza dallo stesso di ml. 4,00.

9. Gli annessi destinati al ricovero di animali dovranno essere dotati di concimaia realizzata con materiali a tenuta di acqua. Il materiale organico raccolto nelle concimaie dovrà essere protetto dalle precipitazioni atmosferiche con la stesa di teli impermeabili opachi di colore scuro. I materiali organici provenienti dall'allevamento di animali potranno essere utilizzati per la fertilizzazione di terreni agricoli.

10. Gli annessi destinati ad accogliere animali bovini, equini e suini potranno essere dotati anche di una loggia di superficie pari a 20 mq, 40 mq, 60 mq, rispettivamente per superfici territoriali fino a 10.000 mq, fino a 20.000 mq e oltre 20.001 mq. Tale loggia dovrà essere realizzata con materiali e tipologia uguali a quelli dell'annesso e la copertura dovrà costituire il proseguimento di quella di quest'ultimo.

11. Gli annessi dovranno essere collocati preferibilmente in prossimità della rete viaria esistente. Per l'accesso agli annessi potranno essere realizzati brevi tratti di strada bianca, da valutare in fase istruttoria per il rilascio del permesso di costruire.

12. La costruzione degli annessi realizzati ai sensi del presente articolo potrà essere autorizzata solo previa redazione di specifico atto d'obbligo contenente l'impegno a non modificare la destinazione d'uso, a non frazionare né alienare gli annessi separatamente dal fondo a cui afferiscono, ed alla loro demolizione e rimozione quando non risulteranno più necessari alla conduzione del medesimo fondo.

13. La costruzione degli annessi realizzati ai sensi del presente articolo potrà essere autorizzata per un periodo massimo di 8 anni, al termine del quale potrà essere rinnovata a fronte del perdurare delle condizioni che ne hanno resa necessaria la prima installazione, o per sopravvenute esigenze che ne permetterebbero l'installazione ai sensi di questo articolo.

14. Al termine dell'utilizzo ai fini agricoli dei manufatti, e/o in mancanza di rinnovo, il realizzatore ovvero il proprietario dei terreni, dovrà curare entro i 90 giorni successivi, la loro rimozione e il ripristino dei luoghi mediante presentazione di idoneo titolo abilitativo. Nel permesso di costruire dovrà essere prescritto l'obbligo della demolizione entro 90 giorni dalla cessazione dell'attività che ha permesso la costruzione dell'annesso.

15. Le norme del presente articolo prevalgono sulle eventuali norme in contrasto del Regolamento Edilizio.

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Mercoledì, 19 Aprile, 2023 - 10:39