Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
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Art. 56 Costruzione di nuovi edifici rurali
1. Sono i manufatti di servizio destinati al soddisfacimento delle esigenze di aziende agricole che raggiungano i minimi colturali definiti dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Firenze.
2. La costruzione di nuovi edifici rurali è disciplinata dall'art. 73 della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 1, e dal relativo Regolamento di Attuazione, ed è soggetta all'approvazione del Programma di Miglioramento Aziendale di cui al comma 4, punto a) del medesimo articolo.