Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 55 Destinazioni d'uso

1. Nel territorio rurale, oltre alle attività agricole, silvocolturali e zootecniche sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso, come descritte all'art. 10 delle presenti NtA:

  • a. residenziale;
  • b. direzionale;
  • c. produttiva, limitatamente a piccole attività compatibili con l'ambiente rurale, che non producano inquinamento né necessitino di depositi all'aperto;
  • d. turistico-ricettiva, con le seguenti specificazioni:
  • i. l'attività agrituristica è sempre consentita, nelle forme di legge;

ii. attività di affittacamere saranno ammesse fino ad un massimo di 12 posti letto;

2. Sono inoltre ammesse, fatte salve le limitazioni di cui al Titolo II, le attività non agricole compatibili come definite dall'art. 61 delle presenti NtA.

3. Sono comunque ammesse tutte quelle attività che, attraverso un uso corretto del territorio e la conservazione dei caratteri paesistici e ambientali, rappresentano forme di integrazione con l'attività agricola evitando l'abbandono e il degrado del territorio.

4. La modifica della destinazione d'uso degli edifici nel territorio rurale potrà essere ammessa ai sensi del Titolo IV Capo III della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65

5. Per lo svolgimento delle attività agrituristiche è, inoltre, consentito il superamento del limite di ospitalità di 30 posti letto, all'articolo 12 della L.R. 23 giugno 2003 n. 30 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana". e successive modifiche ed integrazioni, alle condizioni di seguito riportate:

  • a. mediante utilizzazione di unità abitative indipendenti per il recupero di edifici di valore storico, culturale ed ambientale, anche con riferimento a quelli già individuati negli elenchi di cui all'articolo 27;
  • b. purché siano previsti spazi per la sosta dei veicoli degli ospiti nella misura minima di un posto macchina ogni 3 posti letto, con riferimento alla capacità ricettiva totale dell'azienda agrituristica, realizzati con caratteristiche e modalità che consentano l'integrazione con l'ambiente circostante.

6. Gli edifici e/o manufatti legittimi che alla data di adozione del Regolamento Urbanistico risultino in contrasto con le destinazioni d'uso di cui sopra possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle caratteristiche strutturali e delle modalità costruttive originarie.

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Mercoledì, 19 Aprile, 2023 - 10:39