Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 54 Territorio rurale: norme generali

1. Il territorio rurale è composto dalle aree agricole e boscate del territorio comunale, e si suddivide nei seguenti subsistemi:

  • a. delle aree ad esclusiva funzione agricola;
  • b. delle aree a prevalente funzione agricola;
  • c. delle aree ad economia agricola debole contigue agli aggregati urbani;
  • d. delle aree boscate,come definite dalla L.R. 39/2000.

2. Il sistema è da considerarsi come "territorio rurale", in relazione al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

3. Le aree comprese nel Territorio Rurale sono da considerarsi zone E ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

4. Nelle aree di cui al presente titolo il Piano Strutturale prescrive il mantenimento e l'incentivazione dell'attività agricola, come strumento insostituibile di presidio e gestione del territorio.

5. In tutto il territorio rurale si applicano le disposizioni del Titolo IV, della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65, con le limitazioni derivanti dalle norme di cui al Titolo II delle presenti Norme, e dalle norme dei subsistemi descritti a seguito.

Le aree del territorio rurale definite al c.1 lett. C “aree ad economia agricola debole contigue agli aggregati urbani” sono considerate assimilate alle aree a prevalente ed esclusiva funzione agricola ai sensi della Legge Regionale 10 novembre 2014 n. 65.

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Mercoledì, 19 Aprile, 2023 - 10:39