Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 47 Aree per servizi di livello sovracomunale: Parco del Lago di Bilancino

1. Il Parco del Lago di Bilancino comprende le aree pubbliche circostanti il Lago di Bilancino, espropriate nel contesto della formazione dell'Invaso di Bilancino fino alla quota di a ml. 255 s.l.m., e le aree private ad esse strettamente collegate.

2. Il Parco del Lago di Bilancino è classificato zona F ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

3. Nelle aree di cui al presente articolo il Piano Strutturale prescrive una diffusa rinaturalizzazione delle sponde, concentrando i servizi prevalentemente in due poli: quello del vecchio borgo di Bilancino, dove potranno fra l'altro essere localizzati una fermata della eventuale linea ferroviaria ed una centrale idroelettrica collegata all'invaso, e quello di Andolaccio, come elemento di connessione e di integrazione col sistema insediativo urbano di Barberino e Cavallina. Al di fuori di questi poli, le attività legate alla valorizzazione del lago dovranno avere un carattere minuto, ricavando i servizi turistici prioritariamente all'interno del patrimonio edilizio esistente, spesso anche di alto pregio. I vari ambiti intorno al lago non possono costituire un unico parco, ma dovranno essere trattati come ambiti specializzati, con parchi tematici e servizi.

4. Per le aree private comprese nel Parco del Lago di Bilancino non è ammessa l'installazione degli annessi agricoli per le aziende minori di cui all'art. 57, e di quelli reversibili per il tempo libero di cui all'art. 58; saranno ammessi esclusivamente gli annessi agricoli a servizio di Aziende Agricole previa approvazione di un P.M.A.A. come disciplinato dalla L.R. 65/2014.

5. All'interno del Parco del Lago di Bilancino sono ammesse attività non agricole, di natura tale da essere compatibili con le caratteristiche funzionali e paesistiche del Parco.

6. La presenza di queste attività non comporta mutamento della destinazione urbanistica delle aree interessate, che rimangono classificate in zona omogenea E ai fini del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444.

7. Le attività consentite sono quelle che si svolgono prevalentemente all'aperto in stretta relazione con l'ambiente naturale nel quale trovano la loro sede e con questo sono compatibili. Fra queste sono da considerare a puro titolo di esempio quelle: nautiche, ittiche, balneari, ricreative, di equitazione, cicloturistiche, di trekking. Non sono ritenute compatibili quelle che producono inquinamento, anche acustico, o la manomissione dell'ambiente con opere rilevanti. Le recinzioni dovranno rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'Art. 63, fatti salvi diversi materiali e maggiori altezze che si dimostrino strettamente necessari all'esercizio della specifica funzione.

8. La realizzazione degli interventi è subordinata all'approvazione di un piano attuativo ai sensi dell'art. 7 delle presenti Norme, ed alla stipula di una convenzione nella quale sia garantito il ripristino dello stato dei luoghi al momento in cui venga meno l'attività proposta.

9. Nel caso che l'attività proposta comporti l'accesso alle acque del Lago e/o l'utilizzo di porzioni del litorale, la convenzione dovrà essere estesa anche alla Società di Gestione cui il Comune di Barberino ha conferito il diritto d'uso sulle aree pubbliche, ivi comprese le sponde del Lago.

10. E' consentita la realizzazione delle opere, delle infrastrutture e dei servizi strettamente necessari al funzionamento delle attività di cui sopra, ivi compresi servizi di ristoro, purché accessori all'attività primaria. In caso di cessazione della attività tutte le strutture eventualmente realizzate dovranno essere integralmente demolite, con ripristino della funzione agricola sui suoli interessati. In tal senso saranno da privilegiare le costruzioni realizzate con strutture precarie, purché con criteri qualitativi compatibili con l'ambiente nel quale sono collocate.

11. Nella realizzazione di aree scoperte quali piazzali, parcheggi etc. dovranno essere utilizzate sistemazioni permeabili ed integrate con il verde.

12. Per le attività esistenti, nel caso siano richiesti interventi di modifica della attuale conformazione, si dovrà procedere alla verifica delle condizioni generali di compatibilità e alla successiva attuazione degli interventi necessari con le modalità di cui al presente comma.

13. La trasformazione degli edifici esistenti all'interno del Parco in funzione turistico-ricettiva potrà essere consentita, mediante apposita variante al Regolamento Urbanistico, dietro richieste che verranno valutate in base ai seguenti criteri preferenziali:

  • a. Strutture che propongano servizi atti a garantire l'allungamento della stagionalità (spazi convegnistici, attività sportive praticabili anche in bassa stagione, attività di studio e ricerca scientifica, etc)
  • b. Strutture in grado di soddisfare una esigenza di dislocazione territoriale nei 4 punti cardinali del lago, per evitare forme di concentrazione su singole aree;
  • c. Strutture sostenute da progetti di fattibilità e da business plan;
  • d. Strutture che possono offrire spazi anche per servizi collettivi, compresi quelli di accoglienza dei flussi turistici;
  • e. Strutture disposte a convenzionarsi con il Comune per la gestione e manutenzione di tratti delle sponde, ovvero delle aree adiacenti ad esse;
  • f. Strutture polivalenti e rispondenti ad una domanda di turismo sociale e giovanile.

15. Per incentivare la localizzazione di attività di tipo turistico-ricettivo potranno essere consentiti gli ampliamenti necessari alla localizzazione di servizi tecnici e logistici, o di attività accessorie non collocabili negli immobili esistenti.

16. Nelle aree di cui al presente articolo tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia con addizioni volumetriche di cui all’art. 134 c.1g) LR 65/2014 e interventi pertinenziali di cui all’art. 135 c.2e) LR 65/2014, addizione volumetrica, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica, restauro con modifiche esterne, nuova costruzione con esclusione degli annessi agricoli di cui all'art.58 delle NtA, devono preventivamente ottenere il parere della Commissione per il Paesaggio.

17. All'interno del Parco del Lago di Bilancino sono identificate alcune aree con specifiche funzioni:

a. ZONA F1 - Aree Pubbliche del Parco di Bilancino

  • E' costituita dalla somma delle aree pubbliche comprese tra la quota di massimo invaso, pari a m. 252.00 s.l.m., e il limite di esproprio delle aree connesse alla realizzazione dell'invaso stesso, pari a m. 255.00 s.l.m. per le quali la L.R. 8 marzo 1993, n. 12, art. 2 bis, 3° comma, attribuisce al Comune di Barberino di Mugello "un diritto d'uso, anche mediante concessione a terzi, relativamente a quelle attività che non contrastino con la destinazione dell'invaso ai fini idrici, ai sensi della Legge Regionale 21 luglio 1995 n. 81, (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994. n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche")".
  • In queste aree sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso, come definite dall'art. 10 delle presenti NtA:
    • a. commerciale, limitatamente ad attività di vicinato, di ristorazione e/o somministrazione , a condizione che sia verificata la presenza di una dotazione di parcheggi pertinenziali pari a quanto stabilito dall'art. 78, comma 3, punto 4 delle presenti NtA.
    • b. turistico-ricettivo;
    • c. direzionale;
    • d. di servizio;
  • Gli interventi edilizi a carattere permanente che si rendano necessari per rispondere alle finalità di cui sopra potranno essere realizzati nella fascia compresa tra la quota di massimo invaso, pari a m. 254.50 s.l.m., e il limite di esproprio pari a m. 255.00 s.l.m.
  • Per l'attuazione di detti interventi si potrà procedere mediante l'approvazione di progetti con le procedure di legge per le opere pubbliche;
  • qualora i progetti si discostino in misura significativa dal Piano delle Funzioni del Parco di Bilancino di cui all'art. 5, comma 6 delle presenti NtA, dovranno essere preceduti dall'approvazione di strumenti urbanistici attuativi;
  • dette attività potranno essere oggetto di convenzionamento con i privati per la loro realizzazione e concessione in gestione.
  • Nelle porzioni poste al disotto della quota di m. 254.50 potranno essere realizzate infrastrutture e sistemazioni superficiali, purché non producano ostacolo al deflusso delle acque le quali, in caso di piena millenaria, potranno giungere fino alla quota di m. 254.50 s.l.m.
  • Potranno essere inoltre attuate, con le stesse modalità di cui sopra, tutte le opere necessarie ai fini del mantenimento e della valorizzazione dell'invaso e delle sue sponde, quali gli interventi necessari ad assicurare la sua stabilità, il corretto regime delle acque superficiali, le necessarie proprietà ambientali quali inerbimenti, drenaggi, piantumazioni arboree.
  • Le recinzioni dovranno rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'Art. 63, fatti salvi diversi materiali e maggiori altezze che si dimostrino strettamente necessari all'esercizio della specifica funzione.

b. ZONA F2 di Gabbianello-Boscotondo

  • Quest'area è destinata alla realizzazione ed al completamento di un parco per gli uccelli acquatici che può essere oggetto di convenzionamento con privati o enti pubblici per la sua realizzazione e concessione in gestione.
  • All'interno della zona F2 è compresa l'ANPIL di Gabbianello, di cui all'art. 17 delle presenti Norme.
Ultima modifica
Mercoledì, 19 Aprile, 2023 - 10:39