Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 44 Impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile

1. L'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è consentita con le procedure di cui al D.Lgs. 387/ 2003 e smi e alla Legge Regionale 24 aprile 2005, n. 39 e smi nel rispetto delle indicazioni date dal PAER ( Piano Ambientale Energetico Regionale).

2. Fatta salva l’attività libera così come prevista dalla lr 39/2005 e smi, con le prescrizioni di cui all’Allegato 6 dell’obiettivo A.3 del Piano Ambientale ed Energetico Regionale della Toscana, sono da considerarsi aree non idonee per la localizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili:

  • a) Le aree individuate dagli allegati 1,2 e 3 alla scheda A.3 del PAER;
  • b) Aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale come definite dall'art. 16 delle NtA;
  • c) Aree classificate a pericolosità idraulica e geomorfologica molto elevata, aree adibite agli interventi di messa in sicurezza dei PAI;

3. Per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra si richiama quanto previsto dalla LR 11/2011. Fatti salvi gli aggiornamenti di cui all'art. 4 e le modifiche di perimetrazione di cui all'art. 7 della medesima legge regionale, sono da considerarsi escluse dalle limitazioni di cui all'allegato A della stessa legge le aree interessate da fenomeni di degrado antropico di cui all'art. 74 comma 5 delle presenti NtA.

4. Nel territorio rurale fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi è ammessa, esclusivamente laddove siano contemplati dal programma aziendale al fine di migliorare l'efficienza energetica delle aziende agricole:

  • a) la realizzazione di mini impianti eolici, anche in forma associata;
  • b) la realizzazione di impianti a biomasse ai fini della produzione di energia nel rispetto dei seguenti criteri:
    • lo sviluppo degli impianti deve essere collegato alla capacità di produzione e/o reperimento della biomassa nell'ambito territoriale di competenza dell'impianto;
    • gli impianti devono essere localizzati laddove minimizzino le movimentazioni di combustibile ed il corrispondente aggravio del traffico stradale;
  • c) l'installazione di impianti fotovoltaici

5. Gli impianti esistenti, e i siti per i quali siano già stati effettuati studi di fattibilità, sono rappresentati negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta degli Interventi" - elaborato CI.

6. Gli impianti esistenti sono i seguenti:

  • a. Centrale idroelettrica
    • In quest'area, destinata alla centrale idroelettrica di Bilancino, vigono le norme del Piano Particolareggiato approvato con Del.C.C. n. 23 del 30.03.04.

7. I siti su cui esistono studi di fattibilità, riportati in cartografia con finalità ricognitive e non pianificatorie, sono i seguenti:

  • Parco eolico monti Citerna e Spicchio e Parco eolico di Poggio Montecuccoli
  • Queste aree sono state individuate all'interno dello studio di fattibilità redatto dalla Comunità Montana del Mugello su "Lo sviluppo della risorsa eolica nel territorio della Comunità Montana del Mugello".
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Mercoledì, 19 Aprile, 2023 - 10:39