Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 36 ViabilitĂ  e fasce di rispetto stradali

1. Le strade presenti nel territorio comunale sono suddivise, con riferimento al Codice della Strada, in:

  • a. strade di tipo A (autostrade), a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, priva di intersezioni a raso e dotata di recinzione;
  • b. strade di tipo C (comprendente strade regionali, provinciali ed assimilate), ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine, con funzione intercomunale e comunale;
  • c. strade di tipo F (comprendente le strade comunali), urbane o extraurbane, opportunamente sistemate per la circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali;
  • d. strade di tipo F vicinali.

2. Fuori dai centri abitati le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

  • a. 60 m per le strade di tipo A;
  • b. 30 m per le strade di tipo C;
  • c. 20 m per le strade di tipo F;
  • d. 10 m per le strade vicinali.

3. Fuori dai centri abitati, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale (schede di trasformazione, centri storici, zone A, B, D, F), nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

  • a. 30 m per le strade di tipo A;
  • b. 10 m per le strade di tipo C;
  • c. 5 m per le strade di tipo F;

Per le zone sottoposte a Piano Attuativo non ancora adottato, tali distanze rappresentano un minimo inderogabile.

4. Fuori dai centri abitati, la distanza dal confine stradale da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:

  • a. 5 m per le strade di tipo A;
  • b. 3 m per le strade di tipo C;
  • c. 3 m per le strade di tipo F;

5. Fuori dai centri abitati, la distanza dal confine stradale da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo. Fatte salve le opere e colture preesistenti, la distanza dal confine stradale da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.

6. All'interno dei centri abitati le distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

  • a. 30 m per le strade di tipo A (autostrade).

7. All'interno dei centri abitati, ad eccezione delle strade di cui al comma precedente, la distanza minima dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni è stabilita in cinque metri.

8. All'interno dei centri abitati, in caso di nuove costruzioni, ristrutturazione urbanistica, ovvero di demolizione e ricostruzione, potrà essere mantenuto l'allineamento con i fabbricati contigui e la loro minor distanza già esistente, anche se inferiore a quella di cui al comma 7. L'ampliamento di fabbricati esistenti a seguito di addizioni volumetriche e interventi pertinenziali, ovvero di addizioni volumetriche, potrà essere realizzato anche a distanze inferiori alle minime solo mantenendo l'allineamento con i fabbricati contigui o la distanza esistente.

9. Nel caso delle strade di tipo F fuori dai centri abitati ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili (schede di trasformazione, centri storici, zone A, B, D, F) dallo strumento urbanistico generale, l'ampliamento di fabbricati esistenti a seguito di addizioni volumetriche e interventi pertinenziali, ovvero di addizioni volumetriche, potrà essere realizzato anche a distanze inferiori alle minime solo mantenendo l'allineamento con i fabbricati contigui o la distanza esistente, anche se inferiore a quella prevista.

10. Sono fatte salve le specifiche distanze non derogabili, graficizzate negli elaborati del Regolamento Urbanistico.

11. Corridoi infrastrutturali

Le viabilità di progetto sono riportate sugli elaborati grafici del Regolamento Urbanistico in forma di Corridoi infrastrutturali; modifiche di modesta entità ai tracciati riportati, a seguito di progetto esecutivo, non costituiscono variante al piano e possono essere realizzate mediante attivazione della procedura espropriativa per l'acquisizione delle aree. All'interno dei corridoi infrastrutturali, fino a che l'infrastruttura non è realizzata, vigono le stesse limitazioni descritte al comma 11 per le fasce di rispetto; al momento in cui l'infrastruttura è ultimata i corridoi infrastrutturali decadono, ed entrano in vigore le fasce di rispetto in relazione alla tipologia di strada realizzata, senza che ciò costituisca variante al piano.

12. Aree di corredo alla viabilità

Sugli elaborati grafici del Regolamento Urbanistico sono indicate le aree di pertinenza delle viabilità regionali, provinciali e comunali, comprendenti isole, aiuole, spartitraffico ed altre aree marginali che risultano strettamente connesse alla viabilità di pertinenza. In tali aree sono ammesse esclusivamente sistemazioni superficiali ed a verde, purché non siano in contrasto con le condizioni di visibilità e di sicurezza della viabilità di pertinenza.

Ultima modifica
Mercoledì, 19 Aprile, 2023 - 10:39